Nell`ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento del cosi` detto periodo di comporto, non e` inoperante il criterio della tempestivita` del recesso, ma, difettando gli estremi della urgenza che si impongono nell`ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente in compatibile con la volonta` di porre fine al rapporto va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l`intero contesto delle circostanze all`uopo significative (senza che, nel loro ambito, possa attribuirsi rilievo autonomo e determinante, in via esclusiva, in un senso o nell`altro, ne` a quella della ripresa del lavoro, ne` all`altra della sua persistente carenza), in guisa tale che ne risultino contemperate l`esigenza del lavoratore alla certezza nella vicenda contrattuale, pur nell`anomalia del proprio comportamento, e quella del datore di lavoro di accerta…
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