In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, ove abbia contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con ricaduta, non può poi modificare l'addebito, invocando il superamento di un diverso e minore periodo di comporto legato all'ipotesi di comporto breve. Anche in tale ipotesi, infatti, trova applicazione la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, la quale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso, ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, secondo comma, cod. civ.
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