Tribunale civile Roma sentenza n. 8700 del 26 ottobre 2017

Massima

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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è una ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro che si riferisce al dato oggettivo del numero dei giorni di malattia, senza che il datore di lavoro sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti. Perché il lavoratore possa impedire tale meccanismo risolutivo, egli deve dimostrare non solo che le assenze sono state causate dalle mansioni svolte, ma soprattutto che queste sono imputabili alla responsabilità colposa del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., attraverso la prova di un nesso di causalità diretto tra il rischio professionale e la malattia, nonché della violazione da parte del datore di lavoro degli specifici obblighi di prevenzione. Tale onere probatorio non può essere assolto mediante mere ipotesi di collegamento tra la patologia riscontrata e il malessere lavorativo, ma richiede una documentazione medica che manifesti espressamente il nesso causale. In assenza di tale prova, il superamento del periodo di comporto costituisce condizione sufficiente di legittimità del recesso, senza che il datore di lavoro debba dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Inoltre, la mera esistenza di un conflitto o di una situazione di disagio nell'ambiente di lavoro non integra di per sé la fattispecie del mobbing, che richiede invece la prova di una condotta sistematica e protratta nel tempo, diretta a ledere l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, con la coscienza e l'intenzione del datore di lavoro di arrecare un danno al dipendente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 24.10.2017, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, ai sensi dell'art. 1 comma 51 L. n. 92 del 2012, al n. 18222/2017 R.G. e vertente
TRA
CA.CO., elettivamente domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Al.An. e dall'Avv. Er.Te. per procura in atti
OPPONENTE
E
MA. spa, elettivamente domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Ma. e Ma.Ma. per procura in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ca.Co. ha chiesto di riformare l'ordinanza n. 35470/2016 resa dal giudice del lavoro di Roma in data 19 aprile 2017 e quindi di accogliere il ricorso proposto stante l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimatole per superame…

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