Sentenze recenti anticipo provvigionale

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  • Il contratto di agenzia, in assenza di pattuizione contraria, comporta per l'agente il diritto di esclusiva, per cui egli non può trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese concorrenti. Tale diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia, la cui violazione da parte dell'agente può dar luogo al risarcimento del danno in favore del preponente. Tuttavia, l'onere di allegazione e prova della violazione del dovere di esclusiva e del conseguente danno spetta al preponente, il quale deve fornire elementi specifici e circostanziati a sostegno della propria domanda risarcitoria. In mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento del danno per violazione del dovere di esclusiva deve essere respinta. Inoltre, il contratto di agenzia può prevedere la corresponsione di anticipazioni provvigionali all'agente, la cui restituzione è dovuta in caso di mancata conclusione degli affari, salvo diversa pattuizione. L'onere della prova circa l'ammontare delle provvigioni maturate e non corrisposte grava sull'agente, mentre il preponente deve provare i fatti estintivi o modificativi di tale diritto.

  • Il contratto di agenzia obbliga le parti al rispetto dei comportamenti in esso pattuiti, che devono essere interpretati secondo il significato letterale delle clausole inserite. Pertanto, qualora il contratto preveda il pagamento di anticipi provvigionali al promotore finanziario in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta netta di risparmio, il mancato raggiungimento di tali obiettivi legittima il preponente a interrompere il pagamento degli anticipi e a richiederne la restituzione, in assenza di una espressa previsione contrattuale di un compenso fisso indipendente dal raggiungimento degli obiettivi. Il preponente, inoltre, non è obbligato a fornire al promotore finanziario una struttura di uffici idonea allo svolgimento dell'attività, in quanto tale onere non è previsto dalla legge né dal contratto di agenzia. Infine, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia per recesso del promotore, quest'ultimo non ha diritto all'indennità suppletiva di clientela né all'indennità di risoluzione, ove non abbia dimostrato di aver sviluppato la clientela della società preponente.

  • Il contratto di agenzia si caratterizza per la stabile promozione della conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. L'agente gode di ampia autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività, senza essere assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare del preponente, salvo il rispetto di direttive di massima e l'obbligo di riferire periodicamente sull'attività svolta e di attenersi alle istruzioni ricevute. La remunerazione dell'agente è di regola costituita da provvigioni calcolate sul fatturato, senza alcuna componente fissa. La partecipazione a riunioni programmate per l'illustrazione di nuovi prodotti o l'aggiornamento su questioni tecniche, l'obbligo di comunicare assenze e l'indicazione di un numero minimo di visite da effettuare non integrano gli elementi essenziali della subordinazione, ma sono compatibili con l'autonomia organizzativa propria del contratto di agenzia. Pertanto, la mancata effettuazione di visite ai medici, l'assenza alle riunioni di ciclo e la giacenza di campioni gratuiti di medicinali, ove non giustificate, possono integrare gli estremi della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, senza che rilevi la qualificazione del rapporto come subordinato.

  • Il diritto all'indennità di fine rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. è subordinato alla ricorrenza di due condizioni: 1) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; 2) il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Il pagamento dell'indennità deve inoltre essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Ove tali condizioni non siano soddisfatte, non sussiste il diritto dell'agente all'indennità, anche in presenza di un decremento del fatturato del preponente durante il rapporto di agenzia. L'eccezione di compensazione, finalizzata a paralizzare la domanda dell'attore, è sottratta alla preclusione stabilita per le domande riconvenzionali e può essere proposta anche in appello, costituendo una eccezione in senso proprio.

  • Il trasferimento di un'azienda o di un suo ramo determina il subentro automatico dell'impresa acquirente in tutti i contratti stipulati dall'alienante, ivi inclusi i contratti di agenzia, salvo il diritto dell'agente di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento per giusta causa. In tal caso, l'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta, in quanto il rapporto di agenzia non si è estinto per iniziativa della casa mandante, ma è proseguito con il nuovo titolare dell'azienda. Inoltre, l'accordo successivo tra le parti che disciplina il rapporto di agenzia supera e sostituisce ogni precedente intesa, salvo quanto espressamente confermato, come il patto di non concorrenza post-contrattuale. Pertanto, l'agente non può vantare il diritto all'indennità di clientela "pregressa" maturata in un precedente rapporto di agenzia cessato, in quanto tale diritto non è stato espressamente confermato nell'accordo successivo. Infine, la compensazione tra i crediti reciproci delle parti, derivanti dagli anticipi provvigionali non maturati e dalle provvigioni effettivamente maturate, determina l'obbligo dell'agente di restituire la differenza a favore della casa mandante.

  • Il contratto di agenzia, pur essendo distinto dal rapporto di conto corrente bancario, può essere strettamente collegato ad esso, in particolare quando l'autorizzazione all'addebito in conto corrente costituisce una modalità di restituzione degli anticipi provvigionali erogati dall'azienda mandante. In tal caso, il rifiuto della banca di chiudere il conto corrente a fronte di un saldo debitore dell'agente non integra gli estremi della giusta causa di dimissioni, essendo legittimo il comportamento della banca volta a tutelare il proprio credito. Inoltre, la clausola penale prevista nel contratto di agenzia per il caso di recesso senza preavviso non assistito da giusta causa è valida ed efficace, in quanto volta a risarcire forfettariamente i danni derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto. Infine, l'indennità di fine rapporto spettante all'agente ai sensi dell'art. 1751 c.c. non è dovuta qualora il recesso sia stato operato senza giusta causa, essendo in tal caso applicabile la disciplina più favorevole prevista dai contratti collettivi di categoria.

  • L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente all'accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'accoglimento dell'azione revocatoria).

  • La provvisionale in favore delle parti civili può essere concessa dalla Corte solo se espressamente richiesta dalle stesse, in conformità all'articolo 539 del codice di procedura penale. In assenza di una siffatta richiesta documentata agli atti, la Corte non può disporre d'ufficio la concessione della provvisionale, in quanto ciò costituirebbe un vizio di motivazione della sentenza. Il principio di diritto è che la provvisionale in favore delle parti civili è un istituto di carattere eccezionale, la cui concessione è subordinata alla specifica richiesta della parte interessata, non potendo essere disposta d'ufficio dalla Corte. Tale principio si fonda sulla natura della provvisionale, quale anticipazione parziale del risarcimento del danno, che non può essere riconosciuta in assenza di una espressa domanda della parte civile, in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo penale. La Corte, pertanto, non può supplire d'ufficio all'omissione della parte civile di formulare la richiesta di provvisionale, essendo tale omissione ostativa alla concessione della misura, a tutela del diritto di difesa dell'imputato e del principio di terzietà del giudice.

  • L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.).

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