Sentenze recenti affido condiviso

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  • Il Tribunale, nell'esaminare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'affido esclusivo delle minori alla madre, in considerazione del profondo stato di disagio psicologico delle stesse nei confronti del padre, caratterizzato da una elevata conflittualità familiare pregiudizievole per il loro sereno sviluppo. Pur riconoscendo il diritto dei figli alla bigenitorialità, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'interesse superiore dei minori prevalga, imponendo l'affido esclusivo alla madre, con l'ausilio di un percorso di sostegno psicologico. Inoltre, il Tribunale, accertata la sperequazione reddituale tra i coniugi e il sacrificio delle aspettative professionali della moglie in favore della famiglia, riconosce in suo favore un assegno divorzile di natura compensativa, in aggiunta all'assegno di mantenimento per i figli. La decisione è improntata alla tutela prioritaria dell'interesse morale e materiale della prole, contemperando tale esigenza con il diritto all'autoderminazione dei genitori.

  • Il comportamento maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro, anche se costituito da un unico episodio di violenza fisica, integra una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, tale da fondare la pronuncia di separazione personale con addebito in capo all'autore delle condotte, senza necessità di comparare il comportamento del coniuge vittima con quello dell'altro. L'affidamento condiviso dei figli minori è la regola, derogabile solo ove risulti contrario all'interesse del minore, con adeguata motivazione. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato tenendo conto delle esigenze attuali dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle rispettive risorse economiche. Il coniuge economicamente più debole, che abbia rinunciato alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia, ha diritto a un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alle rispettive condizioni economiche.

  • Il regime di affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre, è il più idoneo a tutelare l'interesse morale e materiale del minore, anche in presenza di gravi conflitti tra i genitori, purché non vi siano condotte pregiudizievoli poste in essere in modo diretto da uno di essi nei confronti del figlio. Il giudice, nel valutare la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena del minore, deve garantirne il diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, nonché il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari. Pertanto, in assenza di gravi ragioni ostative, il regime legale dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse del minore, deve tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio, salvo che il giudice, nell'interesse del minore, individui un assetto che si discosti da tale principio tendenziale. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori, tenendo conto dei rispettivi tempi di permanenza della prole con entrambi, nonché delle spese effettivamente sostenute nell'interesse della stessa. L'addebito della separazione personale richiede la prova della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio e dell'efficacia causale di tali comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Il diritto del figlio minore alla bigenitorialità, quale espressione del suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, rappresenta il principio fondamentale che deve guidare le decisioni sull'affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio. L'affidamento condiviso è la regola generale, in quanto consente al minore di continuare ad avere cure, educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori, nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni. Tuttavia, tale regola può essere derogata quando la conflittualità tra i genitori, oltre ad essere insanabile, sia fonte di pregiudizio per i figli, oppure quando un genitore si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione. In tali casi, l'ordinamento prevede l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, privilegiando comunque il preminente interesse del minore, che deve essere tutelato anche quando i genitori non riescano a collaborare nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il regime dell'affidamento dei figli minori, essendo ricompreso nel novero dei diritti indisponibili, può essere determinato dall'Autorità Giudiziaria prescindendo dalle richieste delle parti, al fine di assicurare la migliore tutela possibile del supremo interesse del minore, anche attraverso l'adozione di provvedimenti volti al recupero della capacità genitoriale del genitore ritenuto inidoneo.

  • Il giudice, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi, rigetta le reciproche domande di addebito in quanto le rispettive relazioni extraconiugali sono iniziate quando la crisi coniugale era già in atto e la separazione di fatto ha aggravato le difficoltà economiche della famiglia. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, attesa la tenera età del figlio più piccolo e la possibilità per la madre di seguirli maggiormente, fissando le modalità di visita e contribuzione al mantenimento a carico del padre. Rigetta la domanda di ordine di pagamento degli arretrati, in considerazione dei problemi economici del nucleo familiare, e compensa le spese di giudizio tra le parti.

  • La separazione personale dei coniugi può essere pronunciata quando la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile per i coniugi, a prescindere dall'imputabilità della crisi a uno o all'altro di essi. L'addebito della separazione richiede la prova di gravi e coscienti violazioni dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi, tali da aver determinato l'intollerabilità della convivenza. In assenza di tali gravi e coscienti violazioni, non può disporsi l'addebito della separazione. L'affidamento condiviso dei figli minori è la modalità privilegiata di affidamento, che può essere derogata solo in presenza di gravi e concreti elementi che rendano tale modello non conforme all'interesse del minore. La conflittualità tra i genitori, pur elevata, non costituisce di per sé ostacolo all'affidamento condiviso, che anzi può contribuire a rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei figli. Il mantenimento dei figli minori deve essere determinato in misura proporzionale ai redditi dei genitori, tenendo conto delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da questi goduto in precedenza, senza che sia necessaria una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli e le capacità economiche dell'altro genitore. Il mantenimento del coniuge separato presuppone che allo stesso non sia addebitabile la separazione e che non fruisca di redditi propri idonei a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ferma restando la necessità di contemperare tale obiettivo con le condizioni economiche del coniuge onerato.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In tema di affidamento condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice, che tenga conto dell'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, nonché del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. Pertanto, il calendario di visite non può essere determinato sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere modulato in considerazione delle specifiche esigenze e del preminente interesse del minore, anche in relazione alla distanza tra i luoghi di residenza dei genitori e alla necessità di evitare eccessivi spostamenti e disagi per il bambino. Inoltre, il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non affidatario non può essere ridotto o escluso per il periodo in cui il minore si trovi presso di lui, in quanto tale contributo non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute, ma rappresenta una rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all'intero anno.

  • Il giudice, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, stabilendo il diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, in ossequio al principio della bigenitorialità e della tutela dell'interesse del minore. Il giudice determina l'assegno di mantenimento a carico del padre, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori e delle esigenze della figlia, senza riconoscere alla madre il diritto all'assegno divorzile, in mancanza della prova di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi derivante dalle scelte e dai ruoli assunti durante il matrimonio. Il giudice, infine, compensa le spese di lite tra le parti.

  • Il giudice, nel decidere sull'affidamento di figli minori in seguito alla cessazione della convivenza coniugale, deve prioritariamente tutelare l'interesse morale e materiale della prole, valutando concretamente le capacità genitoriali di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione familiare. L'affidamento condiviso è la regola, derogabile solo in casi eccezionali di manifesta inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere pregiudizievole per il minore tale modello di affidamento. Il richiamo alla "sindrome di alienazione parentale" non è di per sé sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo, essendo necessario accertare in concreto, attraverso i comuni mezzi di prova, l'effettiva sussistenza di comportamenti ostruzionistici di uno dei genitori volti all'allontanamento del figlio dall'altro. Ove non emerga tale condotta, il giudice deve privilegiare il mantenimento del rapporto del minore con entrambi i genitori, disponendo le opportune misure per favorire il recupero della bigenitorialità. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in relazione alle effettive condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della prole, senza che assuma rilievo la mera titolarità di beni immobili da parte di uno di essi. Le spese processuali possono essere compensate in caso di reciproca soccombenza sulle domande proposte.

  • Il giudice, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo un assegno di mantenimento a carico del padre in misura proporzionale alle rispettive sostanze e capacità di lavoro, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie. L'assegnazione della casa familiare è disposta in favore del genitore collocatario, al fine di salvaguardare l'interesse del minore a conservare l'habitat domestico. La domanda di assegno divorzile è invece rigettata, in assenza di prova della disparità economica tra i coniugi dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della possibilità per il coniuge economicamente più debole di reperire un'occupazione adeguata. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nell'interesse superiore del minore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo di un figlio minore a uno dei genitori, in deroga al principio della bigenitorialità, qualora accerti la sussistenza di gravi elementi di inidoneità genitoriale dell'altro genitore, tali da pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore. Ciò può verificarsi in presenza di una elevata conflittualità tra i genitori, di comportamenti del genitore non affidatario volti a ostacolare il rapporto del minore con l'altro genitore, di gravi inadempimenti degli obblighi di mantenimento e di condotte idonee a condizionare psicologicamente il minore. In tali casi, il giudice deve motivare adeguatamente la scelta dell'affidamento esclusivo, privilegiando il genitore che appaia maggiormente idoneo a garantire il miglior interesse del minore, anche in considerazione della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore. L'affidamento esclusivo non preclude comunque al genitore non affidatario un adeguato regime di visite e frequentazioni con il figlio, da modulare in base all'evoluzione della situazione familiare e all'effettiva capacità del genitore di esercitare il proprio ruolo genitoriale senza pregiudicare l'interesse del minore.

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