Sentenze recenti azione revocatoria

Ricerca semantica

Risultati di ricerca:

  • L'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. è uno strumento di tutela a disposizione del creditore per mantenere integra la garanzia patrimoniale del debitore, finalizzato a rendere inopponibile al creditore l'atto dispositivo lesivo delle sue ragioni creditorie. Tale azione può essere esercitata anche quando il credito è ancora una mera potenzialità o aspettativa, non essendo necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile. L'interesse del creditore a proporre l'azione revocatoria permane anche in presenza di una procedura esecutiva già avviata, in quanto l'accoglimento della domanda consente al creditore di ottenere l'assoggettamento del bene al suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, evitando il rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene. Inoltre, la trasmissibilità agli eredi del debito per responsabilità erariale, prevista in modo limitato dalla legge, non esclude l'interesse del creditore pubblico ad agire in revocatoria, fintanto che non sia accertata l'insussistenza del credito. Il regolamento delle spese processuali è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione palesemente illogica o erronea.

  • L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata dal creditore nei confronti di atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie, anche in assenza della concreta esigibilità del credito, purché sussistano gli altri presupposti di legge, ovvero l'esistenza di un credito, l'eventuale pregiudizio arrecato all'adempimento e la consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia già esigibile al momento della stipulazione dell'atto dispositivo, essendo sufficiente che il credito sia sorto anteriormente a tale atto. Inoltre, l'azione revocatoria può essere esercitata anche quando il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo in favore di un terzo, purché tale atto sia stato preordinato al fine di sottrarre il proprio patrimonio alle ragioni del creditore. In tal caso, l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è integrato dalla consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, a prescindere dalla sussistenza di un intento fraudolento. Infine, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre non dalla data di stipulazione dell'atto dispositivo, bensì dalla data della sua trascrizione, in quanto solo da tale momento il creditore può avere effettiva conoscenza dell'atto da revocare.

  • L'azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, che gli consente di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. I presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria sono: a) l'esistenza di un credito del revocante; b) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); c) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni); d) la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo se l'atto è a titolo oneroso; e) la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis). L'azione revocatoria può colpire anche atti di per sé non pregiudizievoli che rientrano tuttavia in una successione fraudolenta, costituendo attuazione di un unitario intento di liquidazione del patrimonio del debitore. Gli atti di conferimento di beni in società sono assoggettabili ad azione revocatoria in quanto costituiscono atti traslativi del diritto di proprietà sui beni in favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nel patrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale. La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis) può essere desunta anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

  • La revocatoria ordinaria è uno strumento giuridico volto a tutelare i creditori dall'azione pregiudizievole del debitore, che abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio in frode alle ragioni creditorie. Affinché l'azione revocatoria possa essere accolta, è necessario che il creditore istante dimostri l'esistenza di un pregiudizio effettivo e concreto alle proprie ragioni, derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore, nonché la consapevolezza, da parte del terzo acquirente, della situazione di decozione del debitore e del pregiudizio arrecato ai creditori. L'accoglimento della domanda di revocatoria comporta la reintegrazione del patrimonio del debitore, attraverso la riespansione della garanzia patrimoniale a beneficio della massa creditoria. Tuttavia, la rinuncia all'azione revocatoria da parte del creditore istante, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e la conseguente cancellazione della trascrizione della domanda, ripristinando la situazione giuridica precedente all'instaurazione del procedimento.

  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile a tutela di un credito eventuale o litigioso, non essendo necessario che il credito abbia i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, l'azione revocatoria può essere promossa anche quando il credito sia oggetto di contestazione in un separato giudizio, purché risulti allegato quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria. La datio in solutum, attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione e, pertanto, è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.

  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata solo nei confronti di atti dispositivi posti in essere dal debitore, non anche nei confronti di atti compiuti da terzi aventi causa del debitore. Pertanto, l'azione revocatoria è inammissibile se promossa nei confronti di un contratto di locazione stipulato dal terzo proprietario dell'immobile ipotecato, in quanto tale atto non costituisce una disposizione patrimoniale del debitore. Inoltre, l'azione revocatoria presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al creditore procedente, nonché la qualità di debitore in capo al soggetto nei cui confronti l'azione è proposta. Tali requisiti non sussistono qualora il creditore abbia già intrapreso l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo, in quanto ciò esclude il pregiudizio alle sue ragioni creditorie. Infine, l'azione revocatoria deve essere promossa nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto dispositivo, ivi inclusi il debitore e il suo diretto avente causa, in quanto litisconsorti necessari. Il mancato contraddittorio con tali soggetti determina l'inammissibilità dell'azione.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'azione revocatoria ordinaria può essere validamente esercitata dal creditore per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente che il creditore dimostri il proprio credito, l'esistenza di un atto dispositivo del debitore e il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, senza che sia necessario provare l'intento fraudolento del debitore. L'azione revocatoria mira a tutelare la par condicio creditorum, consentendo al creditore di aggredire i beni del debitore che siano stati sottratti alla garanzia patrimoniale generica, attraverso atti di disposizione compiuti in frode alle sue ragioni. Il giudice, nell'accogliere l'azione revocatoria, deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore procedente, senza poter pronunciare la nullità o l'annullamento dell'atto stesso, che rimane valido ed efficace inter partes. L'azione revocatoria ordinaria costituisce uno strumento di carattere generale a tutela della garanzia patrimoniale del creditore, che prescinde dalla prova dell'intento fraudolento del debitore e si fonda sulla sola dimostrazione del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata dal creditore nei confronti di atti dispositivi del debitore compiuti in pregiudizio della garanzia patrimoniale, a condizione che siano provati l'eventus damni, ossia l'idoneità dell'atto a diminuire la consistenza del patrimonio del debitore, e il consilium fraudis, ovvero la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Tuttavia, l'azione revocatoria non può essere accolta qualora il debitore dimostri che il proprio patrimonio, anche al netto dell'atto impugnato, è comunque sufficiente a garantire il credito vantato dal creditore procedente. Inoltre, l'azione revocatoria è inammissibile nei confronti di soggetti nei cui confronti il creditore non vanti alcun credito. Pertanto, il giudice, nel valutare l'ammissibilità e il fondamento dell'azione revocatoria, deve accertare l'effettiva sussistenza del credito, la consistenza patrimoniale del debitore, anche in relazione all'atto dispositivo impugnato, nonché la sussistenza del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

  • L'azione revocatoria è uno strumento giuridico volto a tutelare le ragioni creditorie di un soggetto, consentendo di annullare gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. Affinché l'azione revocatoria possa essere accolta, è necessario che sussistano i seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al soggetto che propone l'azione; 2) la libertà del debitore di disporre del proprio patrimonio; 3) il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore. Inoltre, è richiesto il cd. "consilium fraudis", ovvero la consapevolezza del terzo acquirente di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, salvo che l'atto sia a titolo gratuito, nel qual caso tale elemento non è necessario. L'azione revocatoria può essere proposta anche nei confronti del fideiussore del debitore, qualora questi abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie. In tal caso, il creditore dovrà provare non solo l'esistenza del credito e il pregiudizio alle proprie ragioni, ma anche la qualità di fideiussore del soggetto che ha compiuto l'atto di disposizione. La valutazione circa la sussistenza di tali presupposti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui motivazione, se adeguata al minimo costituzionale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici o giuridici.

  • L'azione revocatoria proposta dal creditore, al fine di garantire la soddisfazione di un proprio diritto di credito, produce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, in quanto si tratta di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione di un altro giudizio ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva. Pertanto, la proposizione dell'azione revocatoria interrompe il decorso del termine di prescrizione del credito vantato dal creditore, il quale riprende a decorrere dal momento in cui l'azione revocatoria è stata promossa. Ciò vale anche nel caso in cui l'azione revocatoria abbia ad oggetto la declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione del patrimonio del debitore, in quanto tale azione è comunque strumentale alla soddisfazione del credito del ricorrente.

  • L'atto di rinuncia di un credito da parte del debitore è soggetto all'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., qualora risulti pregiudizievole per la soddisfazione del diritto di credito del creditore. La giurisdizione in merito spetta al giudice ordinario, in quanto l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto di autonomia privata del debitore e non incide su atti amministrativi o politici. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente che il creditore dimostri l'esistenza e l'attualità del proprio credito, nonché la consapevolezza del debitore che la rinuncia al credito fosse idonea a pregiudicare la soddisfazione del diritto del creditore, senza che rilevi la natura pubblicistica della fonte dell'indennità di carica oggetto della rinuncia. La pronuncia di revocatoria determina l'inefficacia relativa dell'atto di rinuncia nei confronti del creditore procedente, senza incidere sulla validità dell'atto in sé o sulla delibera amministrativa che ne ha preso atto.

  • L'azione revocatoria è un mezzo di tutela del credito che consente al creditore di far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, di atti dispositivi del patrimonio compiuti dal debitore, quando ricorrono i presupposti di legge. Affinché l'azione revocatoria sia accolta, è necessario che sussistano due elementi: l'elemento oggettivo, consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e l'elemento soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza, in capo al debitore e al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto di disposizione può causare ai creditori. Il pregiudizio sussiste quando l'atto di disposizione rende più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito, anche senza renderlo impossibile, come nel caso di sostituzione di un bene facilmente aggredibile con uno meno aggredibile in sede esecutiva. La consapevolezza del pregiudizio, per gli atti a titolo oneroso, deve sussistere in capo a entrambe le parti contraenti, mentre per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la mera conoscenza del debitore. Non è necessaria la prova dell'intento fraudolento, essendo sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato. L'azione revocatoria può essere esercitata anche a tutela di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché di crediti litigiosi, la cui esistenza è meramente eventuale. La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal momento in cui l'atto dispositivo è stato reso conoscibile ai terzi, mediante la sua trascrizione nei registri immobiliari, e l'interruzione della prescrizione si verifica con la consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica.

  • L'azione revocatoria è uno strumento di tutela del credito che consente al creditore di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: 1) il debitore abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio, a titolo oneroso o gratuito, successivamente al sorgere del credito; 2) tali atti abbiano arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, rendendo più difficoltosa o incerta l'esecuzione forzata del credito; 3) il debitore avesse conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, ovvero, per gli atti a titolo oneroso, il terzo acquirente fosse consapevole di tale pregiudizio. L'accoglimento dell'azione revocatoria determina l'inefficacia relativa dell'atto impugnato nei confronti del creditore procedente, consentendogli di agire in via esecutiva sui beni oggetto dell'atto, senza che ciò comporti il travolgimento dell'atto stesso o effetti restitutori. L'azione revocatoria è pertanto compatibile e complementare rispetto all'azione di accertamento del credito, essendo diretta a conservare l'integrità della garanzia patrimoniale del debitore a tutela del diritto di credito, indipendentemente dall'accertamento definitivo dell'esistenza del credito stesso.

  • In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. (Leggi l'ordinanza estesa)

Ricerca rapida tra migliaia di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Tribunale Milano Tribunale Roma Tribunale Napoli Tribunale Torino Tribunale Palermo Tribunale Bari Tribunale Bergamo Tribunale Brescia Tribunale Cagliari Tribunale Catania Tribunale Chieti Tribunale Cremona Tribunale Firenze Tribunale Forlì Tribunale Benevento Tribunale Verbania Tribunale Cassino Tribunale Ferrara Tribunale Pistoia Tribunale Matera Tribunale Spoleto Tribunale Genova Tribunale La Spezia Tribunale Ivrea Tribunale Siracusa Tribunale Sassari Tribunale Savona Tribunale Lanciano Tribunale Lecce Tribunale Modena Tribunale Potenza Tribunale Avellino Tribunale Velletri Tribunale Monza Tribunale Piacenza Tribunale Pordenone Tribunale Prato Tribunale Reggio Calabria Tribunale Treviso Tribunale Lecco Tribunale Como Tribunale Reggio Emilia Tribunale Foggia Tribunale Messina Tribunale Rieti Tribunale Macerata Tribunale Civitavecchia Tribunale Pavia Tribunale Parma Tribunale Agrigento Tribunale Massa Carrara Tribunale Novara Tribunale Nocera Inferiore Tribunale Busto Arsizio Tribunale Ragusa Tribunale Pisa Tribunale Udine Tribunale Salerno Tribunale Verona Tribunale Venezia Tribunale Rovereto Tribunale Latina Tribunale Vicenza Tribunale Perugia Tribunale Brindisi Tribunale Mantova Tribunale Taranto Tribunale Biella Tribunale Gela Tribunale Caltanissetta Tribunale Teramo Tribunale Nola Tribunale Oristano Tribunale Rovigo Tribunale Tivoli Tribunale Viterbo Tribunale Castrovillari Tribunale Enna Tribunale Cosenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere Tribunale Bologna Tribunale Imperia Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto Tribunale Trento Tribunale Ravenna Tribunale Siena Tribunale Alessandria Tribunale Belluno Tribunale Frosinone Tribunale Avezzano Tribunale Padova Tribunale L'Aquila Tribunale Terni Tribunale Crotone Tribunale Trani Tribunale Vibo Valentia Tribunale Sulmona Tribunale Grosseto Tribunale Sondrio Tribunale Catanzaro Tribunale Ancona Tribunale Rimini Tribunale Pesaro Tribunale Locri Tribunale Vasto Tribunale Gorizia Tribunale Patti Tribunale Lucca Tribunale Urbino Tribunale Varese Tribunale Pescara Tribunale Aosta Tribunale Trapani Tribunale Marsala Tribunale Ascoli Piceno Tribunale Termini Imerese Tribunale Ortona Tribunale Lodi Tribunale Trieste Tribunale Campobasso

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.