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Il contratto autonomo di garanzia costituisce un'obbligazione distinta e qualitativamente differente rispetto a quella garantita, finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, in sostituzione della mancata o inesatta prestazione del debitore principale. Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del debitore principale non producono effetti nei confronti del garante autonomo, essendo tra le rispettive obbligazioni presenti solo un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni, ma non un vincolo di solidarietà. Il giudice, nel valutare la prescrizione dell'obbligazione del garante autonomo, deve applicare tale principio, procedendo a un nuovo accertamento sulla base delle risultanze acquisite al processo.
Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, a differenza del contratto di fideiussione, nel quale il garante è un "vicario" del debitore e garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Pertanto, la presenza di clausole quali la dispensa per il creditore di agire preventivamente nei confronti del debitore principale, la rinuncia del garante a sollevare "qualsiasi eccezione" nei confronti del creditore, l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, la deroga all'art. 1939 c.c. e la piena efficacia della garanzia prestata anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, nonché la possibilità per il creditore di modificare e/o integrare e/o risolvere in qualsiasi momento il contratto di locazione finanziaria senza alcuna preventiva autorizzazione del garante, sono incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e appaiono decisive al fine di ritenere che i garanti abbiano assunto un'obbligazione di garanzia non accessoria, bensì autonoma rispetto all'obbligazione principale. Tali clausole, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del Provvedimento n. 55 del 2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha dichiarato la contrarietà alla legge n. 287 del 1990 di alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione generica (c.d. omnibus) predisposto dall'ABI, in quanto riferito esclusivamente a tale fattispecie contrattuale e non anche alla fideiussione specifica. Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 1939 e 1945 c.c. non tutelano un interesse di ordine pubblico, ma di natura privata, cosicché le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale. Infine, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art. 1957 c.c.) può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico.
Il contratto autonomo di garanzia, distinto dalla fideiussione, è un negozio giuridico accessorio a un contratto principale, in cui il garante si obbliga in modo diretto e autonomo al pagamento di una determinata somma al creditore, a semplice richiesta di quest'ultimo, senza che il garante possa opporre eccezioni relative al rapporto principale. Tale contratto, caratterizzato da una causa propria e da una struttura negoziale distinta dalla fideiussione, non richiede la forma scritta ad substantiam, essendo sufficiente la sottoscrizione del garante, anche se persona fisica diversa dal debitore principale. La qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, anziché come fideiussione, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. Il giudicato formatosi sulla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia preclude ogni ulteriore questione, anche di nullità di eventuali clausole, non dedotta con specifico motivo di impugnazione. Il divieto di doppia conforme, previsto dall'art. 360, comma 4, c.p.c., impedisce la censura in cassazione della qualificazione del contratto operata in modo coincidente dai giudici di merito.
Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, anche quando questa non consista in un dare ma in un facere infungibile. La presenza di clausole di pagamento "a semplice richiesta" o "a prima richiesta", anche senza l'ulteriore specificazione "senza eccezioni", è sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto tali pattuizioni manifestano una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. Ciò vale anche quando l'obbligazione garantita abbia natura pecuniaria, non essendo necessario che la prestazione del garante sia qualitativamente diversa da quella del debitore principale. Pertanto, il giudice non è vincolato dal "nomen iuris" adoperato dalle parti, dovendosi procedere ad una valutazione complessiva del contenuto negoziale per qualificare il contratto come autonomo di garanzia, a prescindere dalla denominazione utilizzata.
Il contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) è uno strumento negoziale distinto dalla fideiussione, in cui il garante si obbliga a pagare a semplice richiesta del creditore, senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale tra creditore e debitore principale. Tale qualificazione contrattuale, effettuata dai giudici di merito sulla base dell'esame delle specifiche clausole negoziali, è coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'autonomia rispetto al rapporto fondamentale, per l'obbligo di pagamento a semplice richiesta del creditore e per l'inopponibilità di eccezioni relative al rapporto principale. La deroga alla competenza territoriale, prevista contrattualmente e specificamente sottoscritta dalle parti, è valida ed efficace ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 20 c.p.c., così come l'individuazione dell'oggetto del contratto, ritenuta adeguata dai giudici di merito sulla base del rinvio ad altro testo contrattuale noto alle parti. Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, in assenza di vizi logici o giuridici, non sono sindacabili in sede di legittimità. La condanna alle spese di lite, fondata sul criterio della soccombenza, è congrua e conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, a differenza del contratto di fideiussione, nel quale il garante è un "vicario" del debitore e garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. Pertanto, nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", e può sollevare solo eccezioni fondate sul contratto di garanzia stesso. Inoltre, l'esigibilità del credito nei confronti del garante non è subordinata alla preventiva escussione del debitore principale, salvo diversa previsione contrattuale. Ciò in quanto l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, rivolta piuttosto ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto di garanzia autonoma, pur presentando talune clausole derogatorie rispetto alla disciplina codicistica della fideiussione, si caratterizza per l'astrazione del rapporto di garanzia dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito. Pertanto, il garante di un contratto di garanzia autonoma non può opporre al creditore le eccezioni che sarebbero in facoltà del debitore principale, essendo il suo obbligo di rimborso indipendente dalla validità e dall'efficacia dell'obbligazione garantita, salvo i casi di nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, di inesistenza del rapporto garantito, di nullità del contratto di garanzia stesso e di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
Il contratto autonomo di garanzia, o garanzia a prima richiesta, costituisce un negozio giuridico distinto e indipendente rispetto al rapporto di valuta sottostante, caratterizzandosi per l'assenza del vincolo di accessorietà tipico della fideiussione. Il garante si obbliga a pagare immediatamente al beneficiario, senza poter opporre eccezioni relative al rapporto principale, al fine di assicurare il pronto soddisfacimento dell'interesse del creditore. L'estinzione del rapporto principale non determina automaticamente l'estinzione della garanzia, la quale resta regolata dalle specifiche pattuizioni contrattuali, anche in ordine alla durata dell'obbligo di pagamento delle commissioni da parte del debitore principale, che può protrarsi oltre la scadenza della garanzia stessa, in conformità alla disciplina negoziale autonomamente concordata dalle parti.
Il contratto autonomo di garanzia è un negozio giuridico in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente la prestazione del debitore principale, indipendentemente dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta, salvo la sola exceptio doli suscettibile di essere fatta valere allorché la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta. In tale fattispecie, viene meno ogni vincolo di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del garantito, con la conseguenza che il garante è tenuto ad adempiere senza poter opporre eccezioni riguardo alla prova del credito, salvo i casi di evidenza certa dell'estinzione dell'obbligazione principale, di invalidità del contratto di garanzia, di eccezioni inerenti al rapporto tra garante e beneficiario, di contestazione dell'esistenza stessa del rapporto garantito, nonché di nullità derivante dalla contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa. Incombe pertanto sull'opponente l'onere di allegare e provare in modo specifico e dettagliato le eccezioni invocate, non essendo sufficiente una mera contestazione generica.
Il contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta) si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto principale garantito, consentendo al beneficiario di ottenere il pagamento immediato della somma garantita a semplice richiesta, senza che il garante possa opporre eccezioni relative al rapporto principale, salvo i casi di evidente abuso o frode. Il garante è tenuto al pagamento entro il termine contrattualmente previsto, senza poter contestare l'esistenza o l'ammontare dell'inadempimento del debitore principale, essendo il suo obbligo di natura autonoma e indipendente rispetto a quello del debitore garantito. L'escussione della garanzia è legittima ove risultino adempiuti i requisiti pattuiti, senza che il garante possa eccepire la mancata formale contestazione dell'inadempimento al debitore principale o la non proporzionalità dell'importo escusso rispetto ai danni subiti dal beneficiario. Nei raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, la responsabilità solidale del garante è limitata alla quota di lavori di competenza della singola impresa mandante, non essendo ammissibile l'escussione integrale della garanzia per inadempimenti riferibili esclusivamente ad una sola impresa del raggruppamento.
Il contratto autonomo di garanzia, quale la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, si caratterizza per la sua natura astratta e indipendente rispetto al rapporto principale, con la conseguenza che il garante è tenuto al pagamento a semplice richiesta del beneficiario, senza poter opporre eccezioni relative al rapporto sottostante, salvo il caso di manifesta inesistenza del debito garantito o di palese abusività o fraudolenza della richiesta di escussione. L'escussione della garanzia non presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del debitore principale, essendo sufficiente che il beneficiario alleghi l'inadempimento, spettando al garante l'onere di provare l'abusività o la fraudolenza della richiesta di pagamento. Inoltre, il diritto di regresso del garante che abbia effettuato il pagamento nei confronti del debitore principale e degli altri coobbligati è espressamente previsto dalla legge e non può essere escluso o limitato dalle parti. Infine, la mancata sottoscrizione del rappresentante legale del garante non inficia la validità del contratto autonomo di garanzia, essendo sufficiente la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte.
Il contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, consente al creditore beneficiario di richiedere il pagamento immediato della somma garantita a semplice richiesta scritta, senza che il garante possa opporre eccezioni relative al rapporto principale, salvo il caso di manifesta frode o abuso da parte del creditore. La validità di tale contratto non è inficiata dalla deroga convenzionale alle norme codicistiche sulla fideiussione, come quelle di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Pertanto, il garante di un contratto autonomo di garanzia non può eccepire l'inefficacia della garanzia per violazione di tali disposizioni, né può chiedere la liberazione dalla prestazione per il fatto che il creditore abbia successivamente concesso ulteriori crediti al debitore principale senza la sua autorizzazione, ove non dimostri l'aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo e la conoscenza da parte del creditore di tale circostanza. Analogamente, il garante non può contestare la validità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto principale, ove questa risulti conforme alla disciplina legale applicabile, né richiedere la compensazione tra il credito garantito e quanto eventualmente dovuto al debitore principale, atteso che tali eccezioni non sono opponibili al creditore beneficiario della garanzia autonoma.
Il contratto autonomo di garanzia, quale forma di fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale. Tale natura si desume dalla previsione contrattuale di un termine ristretto, entro il quale il garante è tenuto a provvedere al pagamento dietro semplice richiesta del creditore, nonché dall'esclusione della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso. Tali elementi, unitamente all'assenza di espresse clausole di rinvio all'art. 1957 c.c. sulla decadenza del fideiussore, sono sufficienti a qualificare il contratto come autonomo, a prescindere dalla denominazione formale di "polizza fideiussoria". Pertanto, il garante non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, essendo tenuto al pagamento immediato a semplice richiesta, senza possibilità di preventiva escussione del debitore. La menzione nel testo contrattuale della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non è di per sé sufficiente a far ritenere applicabile tale norma, la quale può essere derogata dalle parti attraverso la pattuizione di un contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, a prescindere dalle vicende del rapporto obbligatorio garantito. A differenza della fideiussione, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Pertanto, il garante autonomo non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", qualora vi sia prova liquida e incontrovertibile di una condotta abusiva o fraudolenta del creditore nell'escussione della garanzia. Il giudice, nel valutare la domanda di escussione della garanzia autonoma, deve quindi accertare l'assunzione della garanzia da parte del convenuto e verificare che la richiesta avanzata dal creditore garantito non sia prima facie abusiva, senza indagare sulla finalità e sulle vicende del rapporto obbligatorio garantito, essendo questi elementi irrilevanti ai fini dell'operatività della garanzia autonoma.
Il contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall'autonomia e astrattezza rispetto al rapporto sottostante, è finalizzato a far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto principale e delle contestazioni ad esso inerenti, riversando in tal modo sul garante il rischio dell'inadempienza colpevole o incolpevole. Nel contratto autonomo di garanzia, proprio in considerazione della deroga al principio di accessorietà, il garante non può opporre al creditore neanche le eccezioni di invalidità del contratto o di un singolo patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che la nullità dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Inoltre, a salvaguardia dell'autonomia a cui è improntato il rapporto tra creditore beneficiario e garante, è preclusa a quest'ultimo ogni possibilità di sottrarsi alla escussione della garanzia, se non nei limiti della c.d. exceptio doli, e quindi solo in presenza di un'evidente domanda di pagamento fraudolenta, purché l'esistenza della frode sia individuabile attraverso una prova di immediata e sicura documentazione (c.d. prova liquida). Infine, le clausole negoziali relative al contratto di leasing, anche se in deroga alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sono valide e opponibili al garante autonomo, salva la possibilità per il giudice di ridurne l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 c.c. qualora risultino manifestamente eccessive.
Il contratto di garanzia autonoma, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, senza che il garante sia tenuto all'adempimento della medesima obbligazione altrui. Pertanto, in tale fattispecie, sono irrilevanti le eccezioni di invalidità inerenti il rapporto di conto corrente intrattenuto dal debitore principale, essendo il garante tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole, anche in caso di opposizione del debitore principale, senza che il creditore sia tenuto ad escutere preventivamente il debitore o il garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che può essere convenzionalmente derogato. La valutazione della volontà delle parti, desumibile dal contenuto del contratto, è determinante per qualificare la natura autonoma o accessoria della garanzia prestata, a prescindere dalla terminologia utilizzata.
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