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  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dall'ente locale tenendo conto del valore economico dell'area, della disponibilità della stessa in relazione all'attività per cui è concessa l'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione. L'aggiornamento periodico delle tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici da parte dell'amministrazione comunale, purché motivato adeguatamente sulla base di tali criteri e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'ente locale gode di ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe COSAP, che deve essere esercitata in modo coerente con le finalità del tributo, senza necessità di una puntuale motivazione per ogni singolo elemento tariffario, essendo sufficiente l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte. Il termine per l'approvazione delle tariffe COSAP coincide con quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione dell'ente locale, anche in caso di proroghe di tale termine disposte da norme speciali.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica, a prescindere dalla mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico. L'esenzione dal COSAP postula che l'occupazione sia ascrivibile direttamente al soggetto esente; pertanto, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione. L'assoggettamento al COSAP è dovuto dall'intestatario dell'autorizzazione o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo - in quanto l'elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente. Pertanto, l'attività di gestione economica e funzionale del bene da parte della società concessionaria, finalizzata al conseguimento di un utile economico, determina l'inapplicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato, a prescindere dalla proprietà dell'infrastruttura autostradale.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 63 comma 2 lettera b) del d.lgs. 446/1997, che stabilisce che il regolamento comunale in materia di COSAP debba essere informato a precisi criteri, tra cui la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. Il Comune, nel determinare le tariffe COSAP, può legittimamente tener conto dell'andamento del costo della vita e della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed importanza, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, senza che ciò comporti violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. La deliberazione comunale che approva le tariffe COSAP, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, senza che possa configurarsi un'applicazione retroattiva delle nuove tariffe.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico dell'area, della sua disponibilità in relazione all'attività per cui è concessa l'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione. Il Comune può pertanto differenziare le tariffe in base alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza, nonché in base al maggiore o minore sacrificio imposto alla collettività, prevedendo tariffe più elevate per le occupazioni in zone di particolare pregio e importanza. L'aggiornamento delle tariffe rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici da parte del Comune, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comporta alcuna violazione del principio di irretroattività, purché approvato entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. Il Comune può quindi legittimamente deliberare un incremento delle tariffe COSAP, anche in misura significativa, qualora tale aumento risulti adeguatamente motivato in relazione ai suddetti criteri normativi e non sia meramente arbitrario o irragionevole.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 446/1997, che stabilisce che il regolamento comunale in materia di COSAP debba essere informato a precisi criteri, tra cui la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. Il Comune, nel determinare le tariffe COSAP, può quindi procedere a una differenziazione delle stesse in relazione al pregio e alla redditività delle aree occupate, senza che ciò comporti alcuna violazione dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità. Inoltre, la deliberazione comunale che approva le tariffe COSAP, anche se adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, non presenta profili di illegittimità per retroattività, in quanto la proroga di tale termine, prevista dalla legge, fa slittare anche il termine per l'approvazione delle tariffe dei tributi locali.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione. Pertanto, il Comune può legittimamente procedere a un aggiornamento delle tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, purché nel rispetto dei criteri di classificazione delle strade e aree pubbliche per categorie di importanza previsti dalla legge, senza che ciò comporti violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. L'approvazione delle tariffe COSAP rientra nella ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici da parte dell'ente locale, anche in deroga ai termini generali per l'approvazione del bilancio, qualora siano intervenute specifiche disposizioni normative che ne abbiano prorogato i termini.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico dell'area, della sua disponibilità in relazione all'attività per cui è concessa l'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione. Pertanto, il Comune può legittimamente differenziare le tariffe COSAP in base alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza, nonché in ragione del maggiore sacrificio imposto alla collettività dalle occupazioni in zone di particolare pregio ed importanza, come il centro storico. Tali criteri di determinazione tariffaria, previsti dall'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, consentono al Comune di adeguare periodicamente le tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza che ciò integri un'applicazione retroattiva delle nuove tariffe, se queste sono state approvate entro i termini previsti per l'adozione del bilancio di previsione. Inoltre, l'utilizzo delle maggiori entrate COSAP per il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza non contrasta con la natura non tributaria del canone.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici, a prescindere dalla sussistenza di un formale titolo concessorio. Il presupposto applicativo del COSAP è l'uso particolare del bene di proprietà pubblica, a prescindere dalla mancanza di una concessione, essendo sufficiente un'occupazione di fatto. Il soggetto obbligato al pagamento del COSAP è l'occupante, titolato o abusivo, degli spazi e delle aree del demanio, a prescindere dalla proprietà dell'infrastruttura insistente sul suolo pubblico. L'esenzione dal COSAP prevista per lo Stato non si estende alle società concessionarie per la realizzazione e gestione di opere pubbliche, in quanto è la società concessionaria ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione. Pertanto, l'occupazione abusiva, senza titolo concessorio dell'ente locale, di suolo pubblico da parte di una società concessionaria di un'infrastruttura autostradale, finalizzata al conseguimento di un utile economico, è soggetta al pagamento del COSAP, non trovando applicazione l'esenzione prevista per lo Stato.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, il Comune può legittimamente procedere a un aggiornamento tariffario, anche con un incremento significativo, qualora ciò sia giustificato dalla classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in conformità all'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 446/1997. Tale aggiornamento rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici e non comporta alcuna violazione del principio di irretroattività, purché le nuove tariffe siano deliberate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente locale, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione. Pertanto, l'aggiornamento delle tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici da parte dell'ente locale, purché sia adeguatamente motivato in base ai criteri di classificazione delle strade e aree pubbliche previsti dalla legge. L'approvazione delle tariffe COSAP entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, anche con modifiche successive, non determina alcuna violazione del principio di irretroattività, in quanto le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il Comune può quindi procedere a una differenziazione delle tariffe COSAP tra zone normali e zone speciali, in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed importanza, senza che ciò comporti un eccesso di potere o una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni. Pertanto, la società concessionaria statale che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del COSAP, a prescindere dal fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa. L'esenzione dal COSAP prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato non si estende alle società concessionarie, in quanto queste ultime, pur gestendo l'infrastruttura per conto dello Stato, agiscono in regime di concessione e perseguono finalità di lucro, sicché l'occupazione degli spazi comunali o provinciali non può essere ricondotta direttamente allo Stato concedente. Inoltre, il principio di legalità risulta pienamente rispettato con l'applicazione della sanzione anche alle ipotesi di occupazione abusiva, in caso di omesso versamento del COSAP a causa della mancata richiesta di autorizzazione comunale.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 446/1997, che stabilisce che il regolamento comunale in materia di COSAP debba essere informato a precisi criteri, tra cui la "classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici". Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può quindi procedere a una differenziazione delle tariffe COSAP in ragione del maggiore o minore pregio delle aree pubbliche oggetto di occupazione, senza che ciò integri un'illegittima retroattività o un eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza o difetto di motivazione. La determinazione di un aumento del 35% delle tariffe COSAP per le occupazioni temporanee, rispetto a quelle precedentemente vigenti, rientra pertanto nell'ambito della discrezionalità del Comune, purché adeguatamente motivata in relazione ai criteri normativamente previsti.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione. Pertanto, il Comune può legittimamente aggiornare le tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, purché nel rispetto dei criteri di classificazione delle strade e aree pubbliche per categorie di importanza, nonché della proporzionalità e ragionevolezza dell'aumento, in relazione ai suddetti parametri. L'approvazione delle tariffe COSAP entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'ente locale, anche in caso di proroga di tale termine, non determina alcuna retroattività, in quanto le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 446/1997, che stabilisce che il regolamento sia informato a precisi criteri, tra cui la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. La deliberazione del Comune di Roma che ha approvato il nuovo regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del PGTU, è stata adottata tempestivamente entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, senza alcuna retroattività delle nuove tariffe applicate. Pertanto, il ricorso proposto da Italgas Reti s.p.a. avverso l'avviso di pagamento per il mancato versamento del COSAP è stato correttamente respinto.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico dell'area, della sua disponibilità in relazione all'attività per cui è concessa l'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione. Pertanto, il Comune può legittimamente differenziare le tariffe COSAP in base alla classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di importanza, nonché in ragione del maggiore sacrificio imposto alla collettività dalle occupazioni in zone di particolare pregio, prevedendo tariffe più elevate per tali fattispecie. Tali criteri di determinazione tariffaria, purché adeguatamente motivati, rientrano nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici da parte dell'ente locale e sono conformi al disposto dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997. L'aggiornamento delle tariffe COSAP, anche con incrementi significativi, non è di per sé illegittimo, purché rispetti i limiti e i criteri normativamente previsti e sia adeguatamente motivato in relazione alle esigenze di bilancio e al sacrificio imposto alla collettività, senza che rilevi il mero riferimento all'andamento del costo della vita, già considerato nella rivalutazione ISTAT del canone.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria il cui importo è determinato dal Comune tenendo conto, oltre che delle esigenze di bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione. Pertanto, un aggiornamento tariffario, come quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è conforme ai criteri stabiliti dalla legge, tra cui la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. L'aumento del 35% della tariffa COSAP per le occupazioni temporanee, rispetto alla precedente versione, trova giustificazione nell'esigenza di adeguare il canone al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di legalità o di retroattività. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può legittimamente deliberare aumenti tariffari del COSAP, purché nel rispetto dei criteri di determinazione previsti dalla legge e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata non tributaria la cui tariffa è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico, della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per cui l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto, un aggiornamento tariffario, quale quello deliberato dal Comune di Roma, rientra nell'ordinaria e oculata gestione dei beni pubblici ed è in perfetta aderenza al disposto di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 446/1997, che stabilisce che il regolamento sia informato a precisi criteri, tra cui la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici. La maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed importanza giustifica una più rilevante differenziazione delle tariffe rispetto a quelle per la zona normale, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza. Tali aumenti tariffari, deliberati entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, non presentano profili di illegittimità o irragionevolezza, in quanto rispondenti ai criteri stabiliti dalla legge per la determinazione del canone.

  • La Cosap (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) è dovuta dal soggetto che ritrae un beneficio economico dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Pertanto, la società concessionaria di un'opera pubblica, come un viadotto autostradale, è tenuta al pagamento della Cosap in quanto esecutrice della progettazione e realizzazione dell'opera a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i lavori realizzati, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione comunale. L'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del d.lgs. n. 507/1993 non si applica in questo caso, in quanto l'occupazione non è da parte dello Stato, ma della società concessionaria che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. La Cosap è dovuta anche per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, come nel caso di un viadotto autostradale, in quanto la norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo.

  • Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dal D.Lgs. n. 446/1997, art. 63, costituisce il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici, a prescindere dall'esistenza di una formale concessione. L'obbligo di corrispondere il COSAP sussiste anche in caso di occupazione di fatto di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, in quanto il presupposto applicativo del canone è l'uso particolare del bene di proprietà pubblica, a prescindere dalla regolarità della relativa occupazione. Pertanto, l'assenza di una specifica concessione non esclude la legittimità della pretesa dell'ente locale di riscuotere il COSAP, essendo sufficiente l'occupazione di fatto del suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

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