Sentenze recenti danno temuto

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  • La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.

  • Il comproprietario di un bene immobile può proporre l'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c. anche nei confronti dell'altro comproprietario, qualora non sia in grado di ovviare autonomamente al pericolo di danno grave e imminente derivante dal bene comune. L'impossibilità di intervento autonomo può dipendere dall'incertezza sulla proprietà del bene fonte del pericolo, che rende necessario il ricorso al giudice per la tutela. In tali casi, la domanda di ripristino o rifacimento del bene può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, senza che ciò integri un vizio di extrapetizione. Inoltre, nell'azione di danno temuto, il giudizio di merito successivo alla fase cautelare non richiede la dimostrazione dei presupposti di gravità e prossimità del pericolo, essendo sufficiente la prova della denunciata lesione alla situazione di fatto o di diritto fatta valere. La valutazione della sussistenza del pericolo grave ed imminente, ove congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

  • In tema di danno temuto, il pericolo di danno alla salute, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 1172 c.c., non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo ove tale pericolo costituisca conseguenza della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo della cosa in proprietà. (Nel pronunziare in merito alla domanda di tutela cautelare proposta in presenza di una situazione per cui il bagno dell'istante risultava invaso dai rigurgiti della fognatura, e nell'escludere che fosse stata nel caso richiesta la tutela del solo diritto alla salute, di per sé estraneo alla proposta azione nunciatoria, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima). In tema di azioni di nunciazione, la denunzia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto dall'art. 1171 c.c. previsto con il fare riferimento all'opera da «altri» intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 c.c. indica espressamente quale fonte generatrice di danno «qualsiasi edificio, albero o altra cosa» in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il «rapporto tra cosa e cosa» che ne costituisce il presupposto essenziale.

  • Poiché l'azione di danno temuto (art. 1772 c.c.) postula un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare danno, mentre quella di denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.) presuppone una attività posta in essere sulla cosa propria o altrui, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sé posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento.

  • Nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo, il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa.

  • Ricorre l'ipotesi di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) quando la parte del ricorrente si assuma che da un`opera eseguita sull'altrui proprieta` possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attivita` in se posta in essere, bensi` per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatosi per effetto dell'opera portata a compimento. da vedere: Sen 09/03/1989 1237 Civ

  • La denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., prevista nel titolo IX del libro III del codice civile, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall'azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale che è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c., mentre per l'azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.

  • Ai fini dell'azione di «danno temuto», l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo.

  • Poiché l'azione di danno temuto (art. 1172 c.c.) postula un rapporto di cosa a cosa — nel senso che il fondo altrui deve costituire pericolo per quello proprio — è improponibile da colui che l'esperisce a tutela di un suo diritto personale (nella specie all'incolumità fisica, prospettata dagli utenti di una strada, di cui veniva denunciata la pericolosità per l'eccessiva pendenza, dovuta all'arbitraria modifica del tracciato precedente).

  • La condizione dell'azione di danno temuto (o di nuova opera) non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma pur anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi.  conforme:[s82\06344]

  • L'azione di danno temuto - la quale è concessa a tutela sia del possesso, sia della proprietà o di altro diritto reale di godimento - consta di due fasi: una relativa all'adozione di eventuali provvedimenti immediati e l'altra che prosegue per la trattazione del merito della causa, senza che, in questa seconda fase, l'azione cambi natura e si confonda con una delle altre azioni previste a tutela del possesso.

  • Il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele; la seconda postula, invece, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.

  • L'oggetto della tutela delle denunce di nuova opera e di danno temuto è costituito esclusivamente dal possesso, dalla proprietà o da altro diritto reale su una cosa, restando conseguentemente escluso che tali azioni cautelari possano essere esperite per la tutela di interessi legittimi ovvero di diritti di natura personale, come il risarcimento del danno per violazione di norme edilizie non integrative del codice civile.

  • Nella ipotesi di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato non come effettivo e certo, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, di modo che la volontà dell'offeso non risulta coartata, ma viziata da errore; mentre, nella estorsione, il danno viene rappresentato come sicuro, ad opera del reo o di terza persona a lui collegata, ponendosi così l'offeso nell'alternativa di subire il danno minacciato o di far conseguire ad altri l'ingiusto profitto, in situazione di costrizione sulla disponibilità del proprio patrimonio.

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