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Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, instaurato sin dall'origine tra il dipendente e il precedente datore di lavoro, si intende proseguito con il nuovo datore di lavoro subentrante, con conservazione di tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto, ivi inclusi il livello di inquadramento e le mansioni svolte, in applicazione del principio di continuità del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. Tale principio opera anche nel caso di successione tra enti pubblici o organismi di diritto pubblico, derogando al principio generale dell'assunzione mediante concorso, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori in condizioni analoghe. Il giudice, nell'accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro e disporre la reintegrazione del dipendente, è tenuto a garantire il mantenimento del medesimo livello di inquadramento e delle medesime mansioni svolte in precedenza, senza possibilità per il nuovo datore di lavoro di modificare unilateralmente tali elementi essenziali del rapporto, in ossequio al giudicato formatosi. L'amministrazione subentrante è pertanto obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato, individuando un inquadramento corrispondente alle mansioni e al livello precedentemente riconosciuti, anche attraverso una reinterpretazione delle tabelle di equiparazione predisposte in via generale, senza poter opporre la mancata corrispondenza tra i profili professionali previsti nei diversi CCNL applicabili.
Il diritto del lavoratore al corretto inquadramento professionale e al conseguente trattamento retributivo e contributivo, in conformità con le mansioni effettivamente svolte, è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, tutelato dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza. L'amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alle sentenze che accertano tali diritti, senza poter adottare provvedimenti elusivi o in violazione del giudicato. Il mancato adempimento da parte della pubblica amministrazione comporta l'obbligo di provvedere al reinquadramento del lavoratore nella categoria superiore riconosciuta, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive, nonché l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, a tutela della posizione giuridica del dipendente.
La normativa regionale che disciplina l'estinzione delle IPAB, contenuta nell'art. 34, comma 2, della L.R. Sicilia n. 22/1986, prevale sulla normativa statale in materia di dissesto finanziario degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la materia delle IPAB rientra nella potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 14, lettera m), dello Statuto regionale. Pertanto, a seguito dell'estinzione di un'IPAB, i suoi beni patrimoniali sono devoluti al Comune che ne assorbe anche il personale dipendente, fatti salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico, anche in presenza di una situazione di dissesto finanziario del Comune medesimo. Tuttavia, l'assorbimento del personale dell'IPAB estinta da parte del Comune deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di reclutamento del personale pubblico mediante pubblico concorso di cui all'art. 97 della Costituzione, pertanto possono essere ammessi nei ruoli del Comune solo i dipendenti dell'IPAB che abbiano superato un pubblico concorso. Inoltre, l'assorbimento del personale dell'IPAB estinta da parte del Comune comporta un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell'esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni relative ai limiti di spesa per gli anni a venire.
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, non può integrare o modificare il contenuto del giudicato, ma deve limitarsi a darne esecuzione nei termini e nei limiti in esso stabiliti. Pertanto, ove il giudicato del giudice del lavoro abbia accertato il diritto del lavoratore a un determinato inquadramento e trattamento retributivo, il giudice amministrativo in sede di ottemperanza non può disattendere tale statuizione, né può far prevalere su di essa disposizioni normative sopravvenute, a meno che queste ultime non siano espressamente finalizzate a incidere sul giudicato pregresso. Conseguentemente, l'amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, senza poter opporre a questo ostacoli derivanti da atti amministrativi successivi, pena la declaratoria di nullità di tali atti per contrasto con il giudicato stesso. Ove l'amministrazione persista nell'inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato, nonché applicare le cd. "penalità di mora" a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il provvedimento di estinzione di un'IPAB presenta carattere discrezionale, in quanto l'Assessorato regionale competente è titolare di un potere di indirizzo e governo del complessivo ordinamento sezionale degli IPAB regionali, soprattutto rispetto a situazioni di crisi del singolo Istituto. Tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione con l'ente locale interessato, il quale deve essere previamente interpellato e il cui parere, seppur non vincolante, non può essere del tutto omesso o disatteso dall'Amministrazione procedente. Inoltre, nell'esercizio di tale potere discrezionale, l'Assessorato regionale deve tenere conto anche dei limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa statale in materia di finanza pubblica, al fine di evitare un incremento della dotazione organica dell'ente locale in contrasto con tali vincoli. Infine, l'assorbimento del personale dell'IPAB estinta da parte del Comune deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., che impone il reclutamento tramite pubblico concorso, con conseguente possibilità di assorbire solo il personale selezionato mediante tale modalità.
La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: L'estinzione di un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 22/1986 deve essere preceduta da un'adeguata istruttoria che accerti l'impossibilità di riconvertire o utilizzare le strutture dell'IPAB, nonché dal coinvolgimento del Comune territorialmente competente, il quale deve essere messo in condizione di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 62 della legge n. 6972/1890. L'assorbimento del personale dell'IPAB estinta da parte del Comune deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e dei vincoli di finanza pubblica in tema di contenimento della spesa di personale, senza determinare un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente locale.
L'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 prevede che, a seguito dell'estinzione di un IPAB, i beni patrimoniali siano devoluti al Comune nel cui ambito territoriale ricadono, con il conseguente assorbimento da parte del Comune del personale dipendente dell'IPAB estinta, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone il previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale. Tale successione del Comune in universum ius comporta il subentro del Comune non solo nella titolarità dei beni patrimoniali, ma anche nelle attività e passività dell'IPAB estinta, ferma restando la necessità di rispettare i limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica. L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma esclude qualsiasi automatismo nell'assorbimento del personale e dei debiti dell'IPAB da parte del Comune, imponendo la previa verifica della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e delle modalità di reclutamento del personale, in ossequio al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
La trasformazione di un'IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) in una Fondazione di diritto privato ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è legittima qualora l'IPAB presenti le caratteristiche previste dal D.P.C.M. 16/2/1990, ovvero: carattere associativo con partecipazione dei privati all'amministrazione, patrimonio acquisito grazie all'attività istituzionale e ispirazione religiosa o di altra natura ideale. In tal caso, l'IPAB non deve essere trasformata in un'azienda pubblica di servizi alla persona, ma può essere legittimamente trasformata in una Fondazione di diritto privato ONLUS, nel rispetto della procedura prevista dalla legge. I dipendenti dell'IPAB, in seguito alla trasformazione, mantengono un rapporto di lavoro di natura privatistica, anche nel caso in cui l'IPAB fosse stata trasformata in un'azienda pubblica di servizi alla persona, in quanto la legge prevede che il rapporto di lavoro in tali aziende abbia natura privatistica, con previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva. Pertanto, la trasformazione dell'IPAB in Fondazione ONLUS non comporta di per sé un peggioramento del trattamento economico-giuridico dei dipendenti, non integrando una lesione della loro sfera giuridica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercitare i propri poteri di indirizzo e governo del complessivo ordinamento degli IPAB regionali, deve garantire il rispetto del contraddittorio e della partecipazione procedimentale del Comune territorialmente competente, il quale deve essere preventivamente coinvolto nella fase istruttoria e decisoria relativa all'estinzione di un'IPAB, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 62 della l. n. 6972/1890. L'estinzione di un'IPAB, quale extrema ratio, può essere disposta solo previa verifica dell'impossibilità di realizzare una fusione con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili, secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 31 e ss. della l.r. n. 22/1986. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, l'Amministrazione regionale deve altresì considerare, in sede istruttoria, gli eventuali limiti di spesa per il personale posti dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché il rispetto del principio costituzionale di reclutamento del personale mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., interpretando in tal senso la disciplina regionale sull'automatico assorbimento del personale dell'IPAB estinta.
Il personale trasferito da una soppressa IPAB a un Comune, in virtù di una legge regionale che ne disciplina il trasferimento, ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e al trattamento economico più favorevole previsto per il personale degli enti locali a decorrere dal termine di 60 giorni stabilito dalla legge per il definitivo inquadramento, anche in assenza di un tempestivo provvedimento di inquadramento da parte del Comune. Il ritardo nell'adozione del provvedimento di inquadramento da parte del Comune non può pregiudicare il diritto del personale trasferito al trattamento economico più favorevole, in quanto tale diritto trae origine direttamente dalla legge regionale che ha imposto l'obbligo di procedere all'inquadramento entro un termine perentorio. Pertanto, il personale trasferito ha diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dalla scadenza del termine di 60 giorni stabilito dalla legge per l'inquadramento, fino alla data di effettivo inquadramento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Il provvedimento di estinzione di un'IPAB presenta carattere discrezionale, sotto il profilo della natura della decisione che deve essere assunta, in ordine all'estinzione o meno dell'Istituzione. La sistematica lettura degli articoli da 31 a 34 della l.r. n. 22/1986 attribuisce all'Assessorato regionale competente i poteri di indirizzo e governo del complessivo ordinamento sezionale degli IPAB regionali, soprattutto rispetto a situazioni di crisi del singolo Istituto, sia attraverso operazioni di fusione ed incorporazione con altri IPAB che possono garantire la continuità dell'opera prestata sul territorio dal sistema, sia attraverso previsioni riguardanti i beni ed il personale dell'Istituto estinto. Pertanto, l'indefettibile previa interlocuzione con il Comune di riferimento è necessaria, in quanto l'art. 62 l.n. 6982/1890, nel prescrivere il parere del Comune per le "fusioni e le mutazioni del fine" delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel suo territorio, deve essere estensivamente inteso anche alle ipotesi di "estinzione", in quanto la ratio della norma è quella di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, il che non può non avvenire anche nelle ipotesi più gravi di totale estinzione. Inoltre, l'automatico trasferimento del personale dell'IPAB all'ente locale deve essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, con conseguente passaggio all'ente locale solo del personale che sia stato reclutato tramite pubblico concorso, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica.
L'estinzione di un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) disposta dall'Amministrazione regionale non può comportare la devoluzione automatica del patrimonio dell'ente al Comune nel cui territorio l'I.P.A.B. ha sede, né l'automatico assorbimento del personale dipendente nei ruoli organici del Comune, a prescindere dalla verifica della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie e del rispetto dei limiti e dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica e di equilibrio dei bilanci degli enti locali. Infatti, l'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, nella parte in cui prevedeva tale automatica devoluzione del patrimonio e assorbimento del personale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 2020, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, lett. e, Cost.) e di equilibrio di bilancio degli enti locali (artt. 119 e 81 Cost.). Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il Presidente della Regione, pur potendo disporre l'estinzione dell'I.P.A.B. che non sia più in grado di realizzare i propri fini, non può più devolverne il patrimonio al Comune né imporre l'assunzione del personale da parte dell'ente locale, dovendo invece provvedere diversamente alla devoluzione del patrimonio e alla sistemazione del personale, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente in materia di finanza pubblica e di contenimento della spesa.
Il Comune, subentrando all'IPAB nell'assunzione di un dipendente già in servizio presso quest'ultima, è tenuto a riconoscere i diritti maturati dal lavoratore, ivi compresi i contributi previdenziali relativi al periodo di servizio prestato presso l'IPAB, in applicazione del principio di continuità del rapporto di lavoro, anche in assenza di una specifica normativa regionale di trasferimento delle funzioni e del personale. Ciò in quanto il Comune, attraverso una serie di provvedimenti, ha espresso la chiara volontà di assorbire i servizi e il personale dell'IPAB, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro e dei diritti acquisiti dai dipendenti, in analogia a quanto previsto per il trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. La mancata conclusione formale del procedimento di estinzione dell'IPAB non esclude la legittimazione passiva del Comune, atteso che la cessazione effettiva delle attività e l'assorbimento del personale sono avvenuti di fatto, in un contesto di confusione e incertezza giuridica che non può essere opposto al lavoratore. Il Comune, pertanto, è tenuto a regolarizzare la posizione previdenziale del dipendente, potendo eventualmente rivalersi sul commissario liquidatore dell'IPAB per il recupero delle somme versate.
Il giudice amministrativo, nell'esaminare la legittimità di una procedura concorsuale per l'assegnazione di incarichi dirigenziali, è tenuto a verificare il corretto computo dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche con riferimento a periodi di servizio prestati presso enti pubblici diversi dall'amministrazione bandente, purché attinenti alle medesime funzioni e svolti a seguito di pubblico concorso. Ciò in quanto la valutazione dei titoli deve essere improntata al principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, a tutela della par condicio tra i candidati e del perseguimento della migliore selezione possibile, senza che possano rilevare eventuali accordi transattivi tra le parti volti a modificare la graduatoria. Pertanto, il giudice è tenuto a riconoscere al candidato il possesso dei requisiti di ammissione, ivi inclusi i periodi di servizio prestati presso enti pubblici diversi dall'amministrazione procedente, qualora risultino comprovati e coerenti con le previsioni del bando, con conseguente obbligo di rivalutazione della posizione in graduatoria. Tale principio trova applicazione anche con riferimento ai periodi di servizio prestati presso strutture sanitarie pubbliche, ivi compresi quelli svolti nell'ambito di incarichi militari, in quanto riconducibili alle medesime funzioni e attività previste dal bando.
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento in una categoria professionale superiore rispetto a quella attribuita dall'amministrazione, impone a quest'ultima l'obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al corretto inquadramento del lavoratore e al pagamento delle relative differenze retributive, senza che possano essere opposti impedimenti di natura finanziaria o amministrativa. In caso di perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato, anche mediante l'allocazione delle somme occorrenti in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e l'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
Il procedimento di estinzione di un'IPAB, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale siciliana n. 22/1986, deve essere svolto nel rispetto dei principi costituzionali e non può comportare la devoluzione del patrimonio dell'IPAB al Comune nel cui territorio essa si trova, né il transito automatico del personale dipendente nei ruoli del Comune, in quanto ciò violerebbe i limiti assunzionali e i vincoli di finanza pubblica operanti per l'ente locale. Pertanto, in caso di estinzione di un'IPAB che non sia più in grado di realizzare i propri fini, il Presidente della Regione può decretarne l'estinzione, ma senza disporre la devoluzione del patrimonio al Comune e senza imporre il transito del personale nell'organico comunale. Il procedimento di estinzione deve altresì prevedere il previo tentativo di fusione o riconversione dell'IPAB con altre analoghe istituzioni, al fine di preservarne l'attività, e l'acquisizione del parere del Comune interessato, in quanto ente esponenziale della comunità locale e titolare di competenze in materia di servizi socio-assistenziali.
Il provvedimento di estinzione di un ente pubblico assistenziale (I.P.A.B.) che non contempli espressamente il personale di ruolo o con rapporto di impiego a tempo indeterminato tra quello da trasferire all'ente subentrante, preclude il diritto di tale personale all'inquadramento nei ruoli dell'ente locale, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro imputabile al datore di lavoro. In assenza di tale provvedimento di assegnazione, l'ente locale subentrante non è tenuto all'inquadramento definitivo del personale dell'ente estinto, né al riconoscimento delle relative differenze retributive, in quanto il trasferimento del personale è effetto legale del provvedimento di estinzione, senza il quale non può darsi luogo alla restitutio in integrum del rapporto di lavoro. La pretesa alle differenze retributive, pertanto, non può trovare accoglimento in assenza di inquadramento nei ruoli comunali.
L'estinzione di una IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) è un atto dovuto qualora emergano circostanze che ne impediscano il regolare funzionamento anche solo nella gestione amministrativa, come l'incapacità di approvare un bilancio in pareggio o di corrispondere gli arretrati dovuti al personale dipendente. In tali casi, in assenza dei presupposti per la fusione con altre IPAB che dispongano di strutture utilizzabili o riconvertibili per l'attivazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, l'ente assistenziale deve essere estinto, senza che le IPAB che svolgono analoga attività possano vantare un interesse giuridicamente rilevante a contestare tale provvedimento. Inoltre, il personale non vincitore di concorso della IPAB estinta può legittimamente transitare nell'organico del Comune destinatario del patrimonio e delle strutture della disciolta IPAB, in quanto tale operazione non richiede il rispetto delle procedure concorsuali.
Il passaggio di dipendenti da un ente pubblico soppresso al Ministero competente è disciplinato dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e non dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001. Tale norma speciale garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio caratterizzato da fissità e continuità, senza riconoscere automaticamente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, salvo che il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo precedentemente goduto dal lavoratore. L'anzianità pregressa non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al nuovo datore di lavoro, né può essere opposta allo stesso per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, in quanto l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data del passaggio, non le mere aspettative. Ai fini dell'inclusione nell'assegno personale riassorbibile, occorre verificare se la voce retributiva rivendicata abbia carattere retributivo e sia certa nell'an e nel quantum, non essendo sufficiente l'assenza di liberalità, ma dovendosi considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale, con particolare riguardo alla distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio.
Le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), già Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), non rientravano tra i soggetti tenuti all'osservanza della normativa anticorruzione e di trasparenza prevista dalla Legge n. 190 del 2012 e dal D.Lgs. n. 33 del 2013 prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, che ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione di tali disposizioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2012, aveva riconosciuto la natura di enti pubblici delle IPAB-ASP, al fine di giustificarne la sottoposizione a limiti di spesa, ma ciò non comportava automaticamente la loro inclusione tra i destinatari degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in assenza di una specifica previsione normativa. Il parere espresso dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) nel 2010, che aveva escluso l'applicabilità di tale disciplina alle IPAB, non era pertinente in quanto riferito ad un quadro normativo precedente all'entrata in vigore della Legge n. 190 del 2012 e riguardante una fattispecie diversa. Inoltre, il comunicato del Presidente dell'ANAC del 2015, che aveva imposto l'adeguamento delle ASP alle previsioni della Legge n. 190 del 2012, costituiva un provvedimento privo dei necessari presupposti normativi.
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento all'art. 97, quarto comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986. A prescindere dall'aspetto formale costituito dal fatto che l'invocazione del citato parametro compare esclusivamente in un passaggio del considerato in diritto ma non nel dispositivo, la dedotta violazione del principio dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso non è in alcun modo sviluppata nell'ordinanza di rimessione, cosicché il tema, pur essendo stato oggetto del giudizio di primo grado e delle sentenze impugnate davanti al rimettente, risulta estraneo alle questioni sollevate.
L'Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB), pur formalmente istituito come fondazione di diritto privato, ha natura di ente esercente un pubblico servizio, con la conseguente attribuzione ai suoi organi della qualifica soggettiva prevista dall'articolo 358 c.p., qualora svolga direttamente attività assistenziale e sia sottoposto al controllo pubblico. In tale contesto, l'affidamento da parte dell'IPAB della gestione dei servizi di una casa di riposo a una società privata, senza il rispetto della disciplina degli appalti pubblici, integra un atto contrario ai doveri d'ufficio del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente, il quale, in concorso con altri soggetti, abbia ricevuto denaro o altre utilità come corrispettivo per tale atto. Ciò in quanto l'IPAB, pur svolgendo le proprie attività in regime di diritto privato, rimane sottoposta alla vigilanza e al controllo di legittimità degli uffici regionali, in ragione delle finalità pubblicistiche delle sue iniziative, e pertanto non può procedere all'affidamento di servizi pubblici senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica. La natura pubblica dell'IPAB comporta inoltre che l'ente possa essere qualificato come persona offesa del reato di truffa, in relazione a condotte fraudolente poste in essere dal presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito della gestione dell'ente, anche qualora tali condotte abbiano comportato l'erogazione di somme a titolo di rimborso spese non dovute.
Un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB), pur se operante in regime di diritto privato, ha natura di ente esercente un pubblico servizio qualora, in ragione delle finalità pubblicistiche delle sue iniziative, sia sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'ente pubblico locale, con la conseguente attribuzione ai suoi organi della qualifica soggettiva prevista dall'art. 358 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la misura cautelare interdittiva applicata, in relazione al delitto di corruzione, nei confronti dell'amministratore di una s.r.l., il quale aveva promesso e consegnato somme di denaro ed altre utilità al presidente del consiglio di amministrazione di una IPAB siciliana, al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e la gestione dei servizi della casa di riposo).
La devoluzione del patrimonio di un'IPAB estinta al Comune nel cui territorio essa si trova, nonché il transito del relativo personale alle dipendenze del Comune, previsti dall'art. 34, comma 2, della legge regionale siciliana n. 22/1986, sono illegittimi. Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 135/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione nella parte in cui prevedeva tali effetti. Pertanto, in caso di estinzione di un'IPAB, il Presidente della Regione può solo decretarne l'estinzione, senza poter disporre la devoluzione del patrimonio al Comune e il transito del personale alle dipendenze di quest'ultimo. Ciò in quanto tali previsioni, oltre a non trovare fondamento in alcuna norma di legge, violano i principi di autonomia finanziaria e organizzativa degli enti locali, nonché i vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni di personale. Inoltre, il transito automatico del personale non assunto mediante pubblico concorso risulta in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, il Comune non può essere obbligato ad assumere il personale dell'IPAB estinta, se non nel rispetto delle ordinarie procedure concorsuali e delle dotazioni organiche programmate.
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