Sentenze recenti lesione quota legittima

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  • La lesione della quota di riserva ereditaria legittima comporta la riduzione proporzionale delle attribuzioni testamentarie in favore dell'erede preferito, con conseguente assegnazione all'erede leso di una quota indivisa di tutti i beni compresi nel testamento, senza possibilità di mantenere parzialmente le disposizioni testamentarie mediante il versamento di un conguaglio. L'azione di riduzione non può essere estesa d'ufficio a favore di eredi che non l'abbiano autonomamente proposta, essendo necessaria la specifica domanda dell'interessato. La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e di un relictum da dividere, mentre in caso di divisio inter liberos ex art. 734 c.c. che abbia esaurito l'intero asse ereditario, non vi è luogo a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. La condanna alle spese di lite può essere disposta anche in caso di soccombenza reciproca, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la decisione di compensare o attribuire la qualità di parte prevalentemente soccombente.

  • Il testamento olografo è valido quando la grafia e la sottoscrizione sono riferibili in modo certo al testatore, anche in presenza di anomalie grafiche dovute a condizioni di salute precarie, purché non sia provata l'assoluta incapacità di intendere e di volere al momento della redazione. L'azione di riduzione della quota di legittima è infondata se il legittimario non allega e prova in modo specifico la lesione della propria quota, mediante il confronto tra quanto conseguito in base al testamento e quanto gli sarebbe spettato come erede necessario, tenuto conto anche delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius. Il comportamento processuale complessivo della parte può integrare una rinuncia implicita alla domanda, anche se non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

  • La lesione della quota di legittima spettante al legittimario comporta la riduzione della donazione effettuata dal de cuius, con conseguente obbligo del donatario di corrispondere al legittimario pretermesso il valore della quota lesa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, anche qualora il bene donato non sia più nel patrimonio del donatario. Il valore della quota di legittima si determina mediante la riunione fittizia del relictum e del donatum, senza che il donatario possa far valere un credito per i miglioramenti apportati al bene donato, ove non ne abbia fornito adeguata prova. La circostanza che i beni donati rientrassero nella comunione legale dei beni tra i coniugi non esclude la lesione della quota di legittima, in assenza di allegazioni e prove circa il regime giuridico dei singoli beni e il momento del loro acquisto.

  • Il legittimario che agisce in riduzione del testamento per lesione della quota di legittima ha l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, gli elementi necessari per determinare l'entità della massa ereditaria e della quota di legittima lesa, senza che sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni. Ove il legittimario abbia indicato i beni relitti e la convenuta non li abbia contestati, il giudice non può rigettare la domanda di riduzione per mancata prova della consistenza del patrimonio ereditario, dovendo invece procedere alle operazioni di riunione fittizia e di determinazione della lesione, anche avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio. Il principio di non contestazione, in assenza di allegazioni di donazioni, rende superflua la prova specifica della titolarità dei beni relitti da parte del de cuius, essendo sufficiente l'indicazione della quota di legittima lesa in misura corrispondente alla percentuale stabilita dalla legge.

  • Il legittimario pretermesso che agisca per la dichiarazione di simulazione di un atto a titolo oneroso compiuto dal de cuius, al fine di far accertare la lesione della propria quota di riserva, può provare la simulazione anche in via presuntiva, valorizzando elementi quali il legame di parentela tra le parti, la presenza di testimoni all'atto e l'assenza di corresponsione del prezzo pattuito. Accertata la simulazione, il valore dell'asse ereditario da sottoporre a riunione fittizia corrisponderà al valore del bene donato al tempo dell'aperta successione, dedotto il costo delle migliorie apportate dal donatario. La quota di legittima spettante al legittimario pretermesso è pari a 1/3 di tale valore e, in caso di totale lesione, la donazione dovrà essere ridotta sino a concorrenza di tale quota. Il legittimario ha diritto di conseguire i frutti dei beni donati dalla data della domanda e, limitatamente alla quota di eredità ottenuta, dovrà rispondere dei debiti ereditari, tra cui le spese funerarie sostenute dal donatario, ma non le spese di assistenza del de cuius in assenza di specifica allegazione del titolo giuridico.

  • Il legittimario ha diritto di conseguire nella successione, a titolo di eredità, una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. La lesione di legittima designa una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva. L'azione di riduzione, quale azione costitutiva, determina il venir meno, nella misura occorrente per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge. Il valore capitale dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite, grava in primo luogo sulla quota disponibile e, in caso di incapienza, sulla quota di riserva del coniuge, e solo in via residuale sulla riserva degli altri legittimari. La riduzione della donazione avente ad oggetto beni immobili, ove la separazione non sia possibile, deve avvenire secondo le previsioni di cui all'art. 560, comma 2, c.c., con obbligo del donatario di liquidare in favore del legittimario la somma corrispondente all'eccedenza.

  • La riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima deve avvenire secondo il criterio cronologico stabilito dall'art. 559 c.c., riducendo prima l'ultima donazione effettuata dal de cuius e risalendo progressivamente alle precedenti, senza possibilità di applicare un criterio di riduzione proporzionale, salvo il caso in cui non sia possibile stabilire l'ordine temporale delle donazioni. L'azione di riduzione per lesione di legittima è un'azione costitutiva strettamente personale del legittimario, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nei confronti di un legittimario che non l'abbia proposta, né può determinare effetti restitutori nei confronti di legittimari che non abbiano agito in giudizio.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il giudice deve anzitutto accertare la quota di legittima spettante al legittimario attore, riunendo fittiziamente i beni e determinando l'asse ereditario. Accertata la quota di legittima, il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro. Ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'accoglimento dell'azione di riduzione determina l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del legittimario è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso. Preferibilmente, la quota di legittima deve essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario; solo ove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base dei criteri preferenziali di cui all'art. 560 c.c. La regola della tendenziale reintegrazione in natura della quota di legittima opera anche nell'ipotesi di riduzione di una donazione indiretta, ove l'azione di riduzione metta in discussione la titolarità dei cespiti trasferiti. Il giudice, ove accerti la non comoda divisibilità dell'immobile in comunione ereditaria, deve procedere alla reintegrazione in natura della quota di legittima delle sole attrici, attribuendo loro la quota determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso, senza estendere tale reintegrazione anche ai fratelli che non hanno agito per la riduzione.

  • Il giudice, nel decidere sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, deve compiere le seguenti operazioni: 1. Determinare l'entità della massa ereditaria (relictum), comprensiva di tutti i beni e diritti di valore economico lasciati dal defunto al momento dell'apertura della successione, valutati secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione. Il relictum include anche i crediti e le somme di denaro, da computarsi al valore nominale. 2. Detrarre dal relictum i debiti ereditari. 3. Riunire fittiziamente al relictum netto i beni donati in vita dal de cuius (donatum), da valutarsi anch'essi secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione. 4. Calcolare la quota disponibile e la quota di legittima sulla massa risultante dalla somma tra relictum netto e donatum. 5. Imputare le liberalità ricevute dal legittimario, con conseguente diminuzione della sua quota. Solo dopo aver compiuto tali operazioni, il giudice può accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima e, in caso affermativo, ordinare la reintegrazione della stessa. Sono inammissibili le domande tardivamente proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto soggette ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., come l'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta.

  • Il legittimario che propone l'azione di riduzione per lesione della quota di riserva ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi necessari per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota, salvo il caso in cui il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il proprio patrimonio con donazioni, poiché in tale ipotesi la compiuta denuncia della lesione è già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum. Inoltre, la quota di legittima, riservata dalla legge, non può essere modificata dalla rinuncia effettuata dagli altri eredi, in quanto il principio di invariabilità delle quote di riserva esclude l'operatività dell'accrescimento in favore del legittimario non rinunciante. Pertanto, la quota riservata al coniuge che concorre con un solo figlio che abbia rinunciato all'eredità, è e resta pari a 1/3 del patrimonio ereditario del de cuius, anche in presenza della rinuncia all'eredità dell'unico figlio. Qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario ha l'onere di esperire, nei confronti dello stesso beneficiario della disposizione lesiva, l'azione di restituzione per equivalente, ossia di chiedere al beneficiario il tantundem, cioè una somma di denaro che rappresenti il valore del bene, determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione.

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