Sentenze recenti mancata contestazione immediata

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  • La mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, pur costituendo un vizio procedimentale, non determina la nullità del procedimento sanzionatorio né l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, ma comporta solo una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, consentendo all'interessato di sottoporre le risultanze a un sindacato più approfondito in sede di opposizione giudiziale. Inoltre, l'onere di provare il difetto di delega del funzionario che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione grava sull'opponente, il quale deve attivarsi per sollecitare l'acquisizione di informazioni d'ufficio, non potendo altrimenti dolersi dell'invalidità dell'atto. Infine, la mancata audizione dell'interessato nel procedimento amministrativo non comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio, in quanto gli argomenti a proprio favore possono essere prospettati in sede di opposizione giudiziale.

  • Il mancato rispetto dell'obbligo di contestazione immediata della violazione del Codice della Strada, previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, può essere derogato nei casi in cui l'accertamento della violazione sia stato effettuato in assenza del trasgressore, come nel caso in cui il trasgressore si sia allontanato dal luogo dell'evento. In tali ipotesi, l'accertatore è tenuto a redigere il verbale indicando i motivi per i quali non è stata possibile la contestazione immediata, potendo poi procedere alla notifica degli estremi della violazione entro 90 giorni. La mancata contestazione immediata al momento della successiva presentazione del trasgressore presso gli uffici della Polizia non integra violazione dell'obbligo di contestazione immediata, qualora l'accertamento della violazione abbia richiesto l'espletamento di ulteriori attività istruttorie, come l'assunzione di sommarie informazioni, l'esecuzione di rilievi fotografici e l'ispezione del veicolo, non essendo in tal caso ravvisabile la necessaria contestualità spazio-temporale tra la violazione e la contestazione. Inoltre, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione è soddisfatto anche mediante il mero richiamo agli atti del procedimento amministrativo, purché conoscibili dall'interessato entro il termine per la proposizione dell'opposizione, non comportando il vizio di motivazione l'annullamento dell'ordinanza, atteso che il giudizio successivo investe il rapporto e non l'atto. Infine, l'accertamento della violazione dell'art. 148 del Codice della Strada, relativa alla condotta di sorpasso, può fondarsi sulle dichiarazioni rese da un testimone oculare, prive di elementi di parzialità, e sui risultati della consulenza tecnica d'ufficio, che confermino la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla Polizia Municipale.

  • La mancata contestazione immediata di una violazione del Codice della Strada può essere giustificata dalla sussistenza di circostanze di fatto che impediscano agli agenti di procedere alla contestazione contestuale, come l'impegno degli stessi in attività di soccorso o in situazioni di pericolo per la circolazione stradale. In tali ipotesi, il verbale di accertamento deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada. La circostanza che il veicolo sia dotato di un dispositivo viva-voce non esclude la responsabilità del conducente che utilizzi comunque il telefono cellulare tenendolo in mano durante la guida, in quanto tale condotta integra di per sé la violazione prevista dall'art. 173 del Codice della Strada, a prescindere dall'effettivo uso del telefono per comunicazioni.

  • La mancata contestazione immediata della violazione di cui all'art. 142, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) è legittima qualora la violazione sia stata accertata mediante l'utilizzo di sistemi elettronici di rilevazione della velocità, in quanto rientra tra le ipotesi di contestazione differita previste dagli artt. 201 del medesimo Codice e 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). In tali casi, è sufficiente il mero richiamo a una delle predette disposizioni che consentono la contestazione non immediata, senza necessità di ulteriori specificazioni, in quanto la legge esclude qualsiasi margine di apprezzamento in merito alla legittimità della contestazione differita. Inoltre, il verbale di accertamento della violazione, contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa, è idoneo a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata e la competenza degli agenti addetti, senza che sia necessario fornire ulteriori dettagli in tal senso. Pertanto, il giudice non può annullare la sanzione amministrativa per tali motivi, essendo la contestazione differita legittima e il verbale conforme ai requisiti di legge.

  • Il Comune è competente ad irrogare sanzioni amministrative per scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, in quanto la normativa regionale attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione, ivi compresa la vigilanza e l'irrogazione di sanzioni in materia ambientale. La mancata contestazione immediata dell'illecito, pur essendo possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, purché la notifica del verbale di accertamento avvenga entro il termine di novanta giorni, come previsto dalla legge. Lo scarico di acque reflue provenienti da edifici isolati ad uso abitativo, in assenza di autorizzazione, integra la fattispecie di illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli artt. 124 e 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

  • Il verbale di accertamento di un'infrazione al Codice della Strada fa piena prova fino a querela di falso dei fatti ivi attestati, salva la possibilità di contestare e provare le sole circostanze di fatto non riportate nel verbale stesso. La mancata contestazione immediata dell'infrazione può essere giustificata dall'impossibilità di procedere in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme regolamentari, circostanza che deve essere indicata nel verbale e che è sindacabile dal giudice, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione. Il giudice di merito può liberamente valutare e apprezzare il materiale probatorio, ivi compreso il verbale di accertamento, senza essere vincolato dalla sua efficacia probatoria fino a querela di falso, essendo tenuto a verificare la sussistenza della condotta sanzionata anche in relazione a norme di comune prudenza e ai possibili comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La contestazione differita di una violazione amministrativa è legittima quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero quando il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Pertanto, il dies a quo del termine di notifica della contestazione differita decorre dalla data dell'accertamento della violazione, e non dalla data di commissione della stessa. Inoltre, la mancata contestazione immediata della violazione non può essere considerata implicita nel motivo di opposizione relativo alla tardività della contestazione differita, in quanto si tratta di vizi distinti che devono essere specificamente dedotti. Infine, gli ispettori del lavoro sono legittimati ad accertare e sanzionare le violazioni in materia di circolazione stradale, in particolare quelle relative alla disciplina sui cronotachigrafi.

  • Il verbale di accertamento di una violazione dei limiti di velocità, redatto dalla polizia stradale con l'utilizzo di apparecchiature debitamente omologate, costituisce prova sufficiente della violazione, senza che sia necessaria la contestazione immediata o la taratura periodica dell'apparecchio, purché risulti la sua regolare omologazione e il corretto funzionamento al momento dell'accertamento. Il giudice è tenuto a verificare la legittimità della contestazione, la corretta individuazione del limite di velocità applicabile e la conformità della segnaletica stradale, senza poter introdurre d'ufficio nuovi motivi di illegittimità non dedotti dall'opponente in sede di opposizione. Il Ministero dell'Interno, quale amministrazione competente all'irrogazione della sanzione, è legittimato passivamente nel giudizio di opposizione, anche se rappresentato da un funzionario delegato dalla Prefettura, organo periferico del Ministero.

  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada non è sempre obbligatoria, ma può essere differita qualora la natura dell'infrazione e le modalità di accertamento da parte dell'autorità di controllo rendano impossibile la contestazione immediata. In tali casi, le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata devono essere desumibili dal verbale di accertamento nella sua globalità, senza che sia necessaria una specifica indicazione in tal senso, purché risultino implicitamente dalla descrizione delle modalità di accertamento della violazione. Ciò vale in particolare per le violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, il cui accertamento richiede l'esame dei dati scaricati dal dispositivo, non compatibile con la contestazione immediata. L'elencazione dei casi di giustificata mancata contestazione immediata contenuta nell'art. 384 reg. esec. C.d.S. non è da ritenersi tassativa, essendo possibile il ricorrere di ulteriori ipotesi in cui l'impossibilità della contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile, rimessa alla valutazione del giudice di merito.

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