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Il regime delle c.d. "finestre" per l'accesso al pensionamento di vecchiaia si applica anche alle pensioni anticipate di vecchiaia concesse ai lavoratori con invalidità non inferiore all'80%, in quanto tali prestazioni, pur essendo riconosciute in presenza di una condizione di invalidità, costituiscono comunque trattamenti diretti di vecchiaia e non di invalidità, senza che ciò determini un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario di invalidità, considerato il complessivo regime di favore riservato ai beneficiari della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla prestazione e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione. Pertanto, l'applicazione del sistema delle "finestre" per l'accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato non viola il principio di eguaglianza né il diritto alla previdenza sociale, in quanto il legislatore ha contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati dall'art. 38 Cost. con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
La pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503/1992, art. 1, comma 8, matura con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge, e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione di tali requisiti, al fine di rendere liquida ed esigibile la prestazione. La posticipazione della decorrenza della pensione, disposta dal D.L. n. 78/2010, art. 12 (conv. in L. n. 122/2010), va pertanto calcolata in relazione alla data di maturazione del diritto, e non già a quella di presentazione della domanda, salvo diversa volontà espressa dall'assicurato ai sensi della L. n. 155/1981, art. 6, che prevede la facoltà di posticipare la decorrenza al primo giorno del mese successivo alla domanda.
Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, previsto dall'articolo 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, può essere riconosciuto al lavoratore che abbia maturato i requisiti sanitari necessari, anche se la domanda amministrativa sia stata presentata successivamente. Tuttavia, la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 2010. Il giudice, nel determinare la decorrenza della pensione, deve pertanto tenere conto sia della data di maturazione del requisito sanitario, accertata attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, sia della data di presentazione della domanda amministrativa da parte del lavoratore. Ciò al fine di contemperare l'interesse del lavoratore al riconoscimento del diritto alla pensione anticipata con l'esigenza di certezza e programmazione della spesa previdenziale, sottesa alla disciplina del differimento della decorrenza.
Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, ha carattere generale e trova applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, senza che possa invocarsi la speciale disciplina di favore prevista per tale categoria di lavoratori. Tale previsione, infatti, consente soltanto una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento, ma non esclude l'operatività del meccanismo di "slittamento" della decorrenza del trattamento pensionistico, il quale attiene ai tempi della concreta erogazione della prestazione e non al diritto di accesso alla pensione anticipata. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gli invalidi e non determina una manifesta irragionevolezza, né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale con i quali la normativa in esame interferisce. Inoltre, le innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, art. 24, che hanno eliminato la disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012, riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti mediante una dilazione dell'età pensionabile, senza incidere sui titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla legge si applica soltanto ai soggetti che maturano il diritto a tale trattamento previdenziale al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, e non anche a coloro che accedono alla pensione anticipata, in quanto tale istituto si configura come una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento diretto di vecchiaia. Pertanto, la prestazione pensionistica decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, senza che rilevi la data di presentazione della domanda amministrativa. Tale principio si fonda sulla natura giuridica della pensione anticipata, che rappresenta una forma di anticipazione del trattamento di vecchiaia, e non una mera posticipazione della decorrenza dello stesso, come avviene invece per la pensione di vecchiaia ordinaria. Conseguentemente, il differimento della decorrenza previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia non trova applicazione nei confronti di coloro che accedono alla pensione anticipata, in quanto tale istituto risponde a una logica di anticipazione del diritto pensionistico e non di mera posticipazione dello stesso.
Il regime delle "finestre" di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento che beneficiano della pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992. Tale interpretazione discende dal chiaro tenore letterale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che maturano il diritto a pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Pertanto, la disciplina delle "finestre" di accesso alla pensione si applica in modo generalizzato, senza esclusioni per le categorie di soggetti che beneficiano di una pensione anticipata, come gli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in quanto la norma non prevede alcuna deroga espressa per tali categorie. Tale interpretazione è coerente con la finalità della disciplina delle "finestre", volta a contenere la spesa previdenziale attraverso il differimento dell'accesso al pensionamento, senza distinzioni in base alle diverse fattispecie di pensionamento anticipato previste dall'ordinamento.
Il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 2010, presenta carattere generale e si applica a tutti i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, ivi compresi i titolari della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992. Tale disciplina, volta al contenimento della spesa previdenziale attraverso una razionalizzazione e un riequilibrio del sistema, non esclude i beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, in quanto tale prestazione rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". L'introduzione di specifiche deroghe da parte del legislatore conferma il carattere generale della previsione del differimento, che realizza un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di contenimento della spesa previdenziale e la tutela delle persone invalide in misura non inferiore all'80%, alle quali rimane comunque garantito l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.
Il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi (oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La cessazione del rapporto di lavoro si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992, subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame, una volta che sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo e sia decorso anche il tempo di attesa ("finestra"), individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Il lavoratore invalido può pertanto continuare a lavorare durante il periodo di attesa dell'apertura della "finestra" e accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa, senza che ciò possa pregiudicare il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Tale interpretazione è coerente con la ratio ispiratrice della disciplina delle "finestre", volta a limitare la spesa previdenziale, dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l'età pensionabile, e a garantire al lavoratore la possibilità di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un'esistenza libera e dignitosa.
Il regime delle "finestre" di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in quanto la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Tale interpretazione, che valorizza il chiaro tenore testuale della disposizione, risulta coerente con l'esigenza di assicurare uniformità applicativa della disciplina previdenziale, senza irragionevoli disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che accedono alla pensione anticipata. Pertanto, il differimento di un anno nell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, previsto dalla normativa sulle "finestre", trova applicazione anche nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in quanto rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina.
L'invalidità in misura non inferiore all'80% costituisce requisito per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, a prescindere dal raggiungimento dei limiti di età ordinari, purché siano altresì integrati i presupposti contributivi e di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'accesso a tale trattamento pensionistico è soggetto al regime delle c.d. "finestre", per cui il diritto alla liquidazione della pensione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Pertanto, l'invalido in misura non inferiore all'80% che soddisfi i requisiti di legge ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di accertamento della sussistenza dei presupposti, con applicazione del regime delle finestre mobili. Le spese di lite, in caso di parziale accoglimento della domanda per la sola decorrenza, sono compensate tra le parti, mentre le spese per la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento del requisito sanitario sono poste a carico dell'INPS, in quanto competente in via amministrativa per tale verifica.
Il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata, previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, si applica anche ai soggetti che maturano il diritto a tale prestazione in ragione di un'invalidità civile non inferiore all'80%, in quanto la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso al pensionamento, estendendolo a tutti i casi di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a prescindere dalla causa che ne determina il diritto. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il regime dei differimenti di cui all'art. 12 cit. trova applicazione anche nei confronti degli invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore all'80%, costituisce un orientamento consolidato e vincolante, che impone ai giudici di merito di adeguarvisi, discostandosi dalla diversa soluzione adottata in precedenza.
Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, ha una valenza generale e trova applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, senza che possa invocarsi una deroga in ragione della speciale disciplina di favore prevista per tale categoria di lavoratori. Tale previsione normativa, volta al contenimento della spesa previdenziale in un'ottica di razionalizzazione e riequilibrio, non comprime il nucleo essenziale della tutela apprestata per gli invalidi, né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale con i quali interferisce, realizzando un bilanciamento conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disciplina delle "finestre mobili" introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 2011, art. 24, che ha eliminato tale meccanismo a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, la cui posizione giuridica rimane regolata dalla normativa previgente. Pertanto, il differimento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, opera anche nei confronti dei lavoratori con invalidità non inferiore all'80%, senza alcuna esclusione, in ragione della formulazione onnicomprensiva della norma e dell'assenza di deroghe espresse a tale fattispecie.
Il regime delle "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della L. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in assenza di una specifica disposizione di esclusione, in quanto tale disciplina consente soltanto una deroga ai limiti di età per il perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia, senza determinare un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, considerato il complessivo regime di favore riservato ai beneficiari di tale pensione anticipata, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla prestazione e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione; pertanto, l'applicazione della disciplina delle "finestre" non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., né contrasta con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.
Il differimento di 12 mesi (c.d. finestra) previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in quanto la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la successiva riforma Fornero, che ha eliminato il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, ha riguardato "esclusivamente" i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dalla stessa riforma, senza incidere sui pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata, per i quali resta efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle ridefinite per il pensionamento di vecchiaia.
Il differimento di 12 mesi (c.d. finestra mobile) previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in quanto la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la successiva riforma Fornero, che ha eliminato il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, ha riguardato "esclusivamente" i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dalla medesima riforma, senza incidere sui pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata, per i quali resta efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle ridefinite per il pensionamento di vecchiaia.
Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, ha carattere generale e trova applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, senza che possa invocarsi una deroga in ragione della speciale disciplina di favore prevista per tale categoria di beneficiari. La previsione di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, opera infatti in modo onnicomprensivo, senza esclusioni, e mira a contenere la spesa previdenziale attraverso una razionalizzazione e un riequilibrio del sistema pensionistico, nel rispetto del limite delle risorse disponibili e senza comprimere il nucleo essenziale della tutela riconosciuta agli invalidi, né pregiudicare gli altri interessi di rilievo costituzionale con i quali la normativa interferisce. Il differimento di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico, senza incidere sul diritto degli invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Le innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, art. 24, non hanno eliminato la disciplina delle "finestre mobili" per le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, la quale rimane pertanto applicabile.
Il differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura non inferiore all'80% previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche a tale categoria di beneficiari, in quanto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre" e non costituisce una pensione diretta di invalidità. La disciplina di favore riservata agli invalidi in misura non inferiore all'80% non esclude l'operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dalla predetta disposizione, che attua un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi di contenimento della spesa previdenziale e di adeguatezza della tutela previdenziale, senza ledere le esigenze di speciale protezione che la legge persegue nell'accordare a tali soggetti l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.
Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, ha carattere generale e trova applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, senza che possa invocarsi la speciale disciplina di favore prevista per tale categoria di lavoratori. Tale previsione, infatti, consente soltanto una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento, ma non esclude l'operatività del meccanismo di "slittamento" delle decorrenze, che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gli invalidi e non presenta profili di manifesta irragionevolezza, né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale con i quali la normativa in esame interferisce. Le innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, art. 24, riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti mediante una dilazione dell'età pensionabile, senza incidere sulla disciplina delle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, incluse nel meccanismo delle "finestre mobili".
Il differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, si applica anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in quanto invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in virtù del chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso al pensionamento, esteso a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Tale principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, impone ai giudici di merito di applicare il regime dei differimenti di cui all'art. 12 cit. anche ai casi di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, senza possibilità di deroghe o eccezioni, in ossequio al chiaro dettato normativo e all'esigenza di assicurare uniformità interpretativa ed applicativa della disciplina pensionistica.
Il differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, si applica anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in quanto invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in virtù del chiaro tenore testuale della norma che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Pertanto, il differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento trova applicazione in virtù della volontà espressa dal legislatore di estendere tale regime a tutti i soggetti che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia, a prescindere dalla specifica disciplina applicabile. Tale principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, impone ai giudici di merito di applicare il differimento di un anno previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 anche alle pensioni di vecchiaia anticipate riconosciute agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, in conformità al chiaro dettato normativo e all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, ha carattere generale e trova applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, senza che possa invocarsi la speciale disciplina di favore prevista per tale categoria di lavoratori. Tale previsione, infatti, consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia, ma non esclude l'operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dal citato Decreto Legge, che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gli invalidi e non presta il fianco a censure di manifesta irragionevolezza, né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale con i quali la normativa in esame interferisce. Inoltre, le innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, che hanno eliminato la disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012, riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti mediante una dilazione dell'età pensionabile, e non trovano applicazione nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, in quanto la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso al pensionamento, estendendolo a tutti i casi di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a prescindere dalla specifica disciplina applicabile. Il principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza di legittimità impone pertanto di applicare il differimento di un anno anche alle pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità, in assenza di una espressa esclusione normativa.
Il differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica in via generale a tutti i soggetti che maturino il diritto al trattamento pensionistico, a prescindere dalle specifiche norme di riferimento, ivi inclusi i titolari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità in misura non inferiore all'80 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale interpretazione, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico, realizza un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di contenimento della spesa previdenziale e la tutela delle persone gravemente invalide, alle quali rimane comunque riconosciuto il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. La normativa sopravvenuta che ha abrogato il sistema delle "finestre mobili" non incide sulla generale applicabilità del differimento annuale della decorrenza del trattamento pensionistico, in quanto essa riguarda esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti attraverso una dilazione dell'età pensionabile.
Il differimento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, disposto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 2010, opera in maniera generale e onnicomprensiva, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata di cui al Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 1, comma 8. Tale previsione normativa, volta al contenimento della spesa previdenziale in un'ottica di razionalizzazione e riequilibrio, si applica anche ai lavoratori con invalidità non inferiore all'80%, la cui pensione di vecchiaia anticipata, pur rappresentando una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento, non si configura come una pensione diretta di invalidità, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla disciplina delle "finestre". Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, non comprime il nucleo essenziale della tutela dettata per gli invalidi e non viola i principi di ragionevolezza e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Le innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, che hanno eliminato la disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012, non riguardano le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, incluse nel meccanismo delle "finestre mobili".
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