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Il tamponamento stradale comporta la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante, il quale è tenuto a fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare l'urto per causa a sé non imputabile. In assenza di tale prova, il tamponante è responsabile del danno non patrimoniale subito dal conducente tamponato, quantificato in base ai parametri tabellari vigenti per le lesioni di lieve entità, nonché del danno patrimoniale per le spese mediche documentate e per il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte ante causam. Il danno da lucro cessante, invece, deve essere specificamente provato dal danneggiato in relazione alla effettiva diminuzione del guadagno correlata all'inabilità temporanea, non potendo essere liquidato in via equitativa in assenza di idonea documentazione. Le spese processuali possono essere compensate, in tutto o in parte, in considerazione del comportamento complessivo delle parti, anche quando il convenuto abbia ammesso la propria responsabilità.
In caso di tamponamento tra veicoli, opera la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante per inosservanza della distanza di sicurezza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice della Strada. Tale presunzione può essere superata solo se il tamponante dimostra che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, come la condotta di guida del veicolo tamponato che abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. Tuttavia, tale prova liberatoria non può ritenersi fornita qualora il veicolo tamponato abbia rallentato o arrestato la marcia per circostanze prevedibili e visibili, come la fuoriuscita di fumo dal proprio mezzo, imponendo al conducente del veicolo sopraggiungente una condotta di guida consona allo stato dei luoghi. In tali ipotesi, la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può ritenersi superata, essendo emerso che il conducente del veicolo tamponante non ha adeguato la propria condotta di guida, in particolare la velocità e la distanza di sicurezza, alle condizioni di visibilità e di circolazione, come prescritto dall'art. 149, comma 1, del Codice della Strada.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Quando in un sinistro stradale non sia possibile accertare con certezza la dinamica dell'incidente, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in base alla quale il conducente del veicolo che ha tamponato quello che lo precedeva è responsabile, salvo che dimostri di non aver potuto evitare il sinistro. Tale presunzione opera anche in assenza di prova diretta della dinamica del sinistro e nonostante la confessione del conducente del veicolo tamponante, non essendo sufficiente tale dichiarazione a superare la presunzione di legge. Inoltre, il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti, la cui ricostruzione è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o giuridici. Infine, nel liquidare il danno emergente per le spese stragiudiziali, il giudice deve tener conto degli accessori di legge, quali il 15% delle spese forfettarie, il 4% del C.P.A. e l'IVA al 22%, qualora l'attività professionale sia stata resa da un patrocinatore legale.
Il tamponamento stradale comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che ha tamponato, il quale è gravato dell'onere di provare che il mancato tempestivo arresto del proprio veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte. In mancanza di tale prova liberatoria, il tamponante risponde integralmente dei danni subiti dal veicolo tamponato e dal suo trasportato, salvo il caso in cui quest'ultimo non abbia utilizzato le cinture di sicurezza, circostanza che può comportare una riduzione del risarcimento. Il danno biologico derivante da lesioni di lieve entità a seguito di tamponamento stradale deve essere liquidato in via equitativa, con riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa in materia di assicurazione obbligatoria r.c.a., mentre il danno morale è risarcibile in presenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta di guida.
Il tamponamento da tergo di un motociclo da parte di un altro veicolo a motore, con conseguente caduta del conducente del motociclo e riportate lesioni, integra una fattispecie di responsabilità civile per colpa del conducente del veicolo tamponante, il quale è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal danneggiato. La richiesta di risarcimento danni inviata dall'assicurato all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziale, anche in assenza di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, qualora gli elementi mancanti non siano essenziali per consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria. Il danno biologico è liquidato in base ai valori indicati nelle Tabelle di Milano, tenendo conto dell'età del danneggiato e della gravità della menomazione, mentre il danno morale, ove non adeguatamente provato, non può essere riconosciuto. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento sono dovuti dalla data del sinistro e fino al soddisfo, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT.
In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salvo che non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. Pertanto, in assenza di prova liberatoria, i conducenti dei veicoli coinvolti in un tamponamento a catena rispondono in solido per i danni subiti dagli altri partecipanti all'incidente, in misura paritaria, salvo il diritto di regresso nei confronti del conducente che abbia dato causa all'evento.
In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l'erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'aiuto chirurgo, componente dell'equipe medica che aveva provveduto all'esecuzione di un parto cesareo nel corso del quale si erano manifestate evidenti situazioni critiche interne, per non avere dissentito dall'operato del primario e non averlo indirizzato alla immediata isterectomia, che avrebbe impedito il verificarsi della successiva emorragia, causa della morte della partoriente).
Il conducente di un veicolo che tamponando la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede sulla carreggiata è gravato dalla presunzione di responsabilità, in quanto su di lui incombe l'obbligo di regolare la velocità del proprio mezzo e di mantenere una distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto tempestivo e l'evitamento di collisioni, ai sensi degli artt. 141 e 149 del Codice della Strada. Tale presunzione di responsabilità può essere superata solo se il conducente del veicolo tamponante fornisce la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, come il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. Pertanto, in caso di tamponamento, la responsabilità risarcitoria grava in via principale sul conducente del veicolo tamponante, salvo che egli non riesca a provare l'esistenza di circostanze esimenti la sua responsabilità.
Il tamponamento tra veicoli comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo tamponante, il quale è gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. In assenza di tale prova, la responsabilità per il sinistro è ascritta in toto al conducente del veicolo tamponante. Il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., costituisce una categoria unitaria che comprende il danno biologico e la mera "sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata", a prescindere dalla relativa intensità e durata, le quali assumono rilievo solo ai fini della quantificazione del risarcimento. Il giudice deve, pertanto, accertare la consistenza complessiva del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando le varie ripercussioni negative sul valore-uomo e provvedendo alla loro integrale riparazione. Nell'ipotesi di corresponsione di acconti risarcitori anteriormente alla liquidazione definitiva, il giudice deve tener conto di tali versamenti, devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e detraendo quest'ultimo dal primo; sulla differenza residua vanno computati gli interessi calcolati secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il danno patrimoniale risarcibile è limitato alle spese mediche documentate, essendo escluso il risarcimento per l'assistenza domestica in assenza di adeguato supporto probatorio. Infine, in caso di parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per metà, rimanendo per il resto a carico delle parti soccombenti.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In caso di sinistro stradale con tamponamento, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. è superata quando sia possibile accertare, sulla base di un prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, l'incidenza causale prevalente della condotta di uno dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, grava sul conducente del veicolo tamponante l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, come l'inosservanza della distanza di sicurezza o l'eccesso di velocità. Ove tale prova non sia fornita, il tamponamento è da ascrivere in misura prevalente alla condotta del conducente del veicolo tamponante, con conseguente graduazione del concorso di colpa tra i conducenti coinvolti. Il giudice di merito, sulla base di un prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, può giungere ad un'attribuzione differente della responsabilità rispetto alle contestazioni immediate delle violazioni del Codice della Strada operate dalla Polizia Stradale. Il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e del danno morale soggettivo, deve essere liquidato in modo unitario secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con possibilità di personalizzazione entro limiti massimi.
La responsabilità del conducente che tampona il veicolo che lo precede è presunta, salvo che egli non fornisca la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno, in osservanza delle norme sulla circolazione stradale e dei principi di comune prudenza. In caso di tamponamento, infatti, grava sul conducente del veicolo urtato l'onere di dimostrare di aver mantenuto la distanza di sicurezza prescritta, mentre sul conducente del veicolo tamponante incombe l'onere di provare che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause a lui non imputabili. Pertanto, in assenza di tale prova liberatoria, il conducente del veicolo tamponante è ritenuto responsabile del sinistro, con conseguente obbligo di risarcire integralmente i danni subiti dalla vittima, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, come il danno biologico derivante dalle lesioni fisiche accertate. Il giudice, nel valutare la responsabilità, deve compiere un accertamento in concreto della condotta di entrambi i conducenti, non potendo ritenere superata la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi. Inoltre, qualora il veicolo tamponante non risulti coperto da assicurazione, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuto a risarcire i danni subiti dalla vittima, in solido con il proprietario e il conducente del veicolo.
Il conducente di un veicolo che tampona il veicolo che lo precede è gravato dall'onere di provare che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo e la conseguente collisione non siano stati determinati in tutto o in parte da cause a lui imputabili. Tale prova liberatoria non può essere integrata dalla mera deduzione dell'imprevedibilità dell'ostacolo, specie quando l'incidente si verifichi in un tratto di strada a libera visuale, in quanto il conducente del veicolo che segue deve tenere una condotta di guida tale da consentirgli di arrestare il proprio mezzo in qualsiasi momento, valutando le condizioni di tempo, spazio e stato della carreggiata, senza poter presumere la condotta altrui. Pertanto, in caso di tamponamento, grava sul conducente del veicolo tamponante la presunzione di responsabilità per inosservanza della distanza di sicurezza, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. L'attore che subisce il tamponamento non ha dimostrato che l'evento sia avvenuto per causa in tutto o in parte a lui non imputabile, tale da escludere in tutto o in parte la propria responsabilità nel sinistro, qualora non abbia tenuto una condotta di guida idonea a consentirgli di arrestare tempestivamente il proprio veicolo, considerando le concrete circostanze di tempo, spazio e stato della carreggiata.
Il conducente di un veicolo che tamponerà un altro veicolo è gravato dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., essendo tenuto a dimostrare che il sinistro è derivato da causa a lui non imputabile, come il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Pertanto, nel caso in cui il tamponamento sia stato causato da un veicolo rimasto ignoto, grava su quest'ultimo la responsabilità esclusiva dell'incidente, non essendo il conducente del veicolo tamponato tenuto all'obbligo di favorire il rientro in carreggiata del veicolo che lo stava sorpassando, essendo tale obbligo a carico del veicolo sorpassante e non di quello sorpassato. Conseguentemente, l'impresa di assicurazione designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada è tenuta al risarcimento integrale dei danni subiti dal conducente del veicolo tamponato.
Il conducente di un veicolo che si arresta improvvisamente in una zona non illuminata e subito dopo una curva, senza adottare le dovute cautele per segnalare la propria presenza, è responsabile in via esclusiva per il tamponamento subito, non potendo invocare la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo tamponante. Infatti, in caso di tamponamento, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investe quello che lo precede, derivante dalla violazione dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza, può essere superata qualora si dimostri che l'evento dannoso è stato determinato in via esclusiva o concorrente dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato. Pertanto, il conducente del veicolo tamponato ha l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno, non potendo invocare la presunzione di responsabilità a proprio favore qualora abbia posto in essere una condotta imprudente e in violazione delle norme sulla circolazione stradale. La distanza di sicurezza, infatti, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli.
Il conducente di un veicolo che, procedendo a velocità eccessiva o senza la dovuta attenzione, tamponando un'autovettura ferma sulla carreggiata con le luci di emergenza accese, cagioni la morte degli occupanti, risponde del reato di omicidio colposo, non potendo invocare l'interruzione del nesso causale per il sopravvenire di ulteriori impatti, in quanto tali eventi, pur essendo concausali, non costituiscono cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento, essendo invece prevedibili sviluppi della serie causale innescata dalla condotta iniziale. Infatti, ai fini dell'interruzione del nesso causale, non sono cause da sole sufficienti a determinare l'evento quelle che operano in sinergia con la condotta dell'imputato, in modo tale che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato, non potendosi qualificare come del tutto indipendenti dalla condotta del soggetto agente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di prudenza e diligenza nella guida, consistente nel mancato adeguamento della velocità alle condizioni della strada e del traffico e nella mancata conservazione del controllo del veicolo in modo da poter compiere tutte le manovre in sicurezza, integra il reato di omicidio colposo, non potendo l'imputato invocare l'interruzione del nesso causale per il sopravvenire di eventi successivi, anche se concausali, che non presentino i caratteri dell'assoluta anomalia e imprevedibilità.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: In caso di tamponamento tra veicoli in movimento, grava sul conducente del veicolo tamponante l'onere di dimostrare che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte non imputabili alla sua condotta, in applicazione della presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 149, comma 1, del Codice della Strada, secondo cui il conducente deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio veicolo, evitando la collisione con il veicolo che precede. In mancanza di tale prova liberatoria, la responsabilità per il sinistro da tamponamento deve essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo tamponante. La mera opinabilità del diritto fatto valere in giudizio non è sufficiente a integrare gli estremi della lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo necessario accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, nonché l'effettiva produzione di un danno in capo alla parte convenuta.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nel caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salvo che non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, in assenza di tale prova, i conducenti dei veicoli intermedi della catena di tamponamenti sono responsabili in pari misura per i danni subiti dal primo veicolo tamponato. Inoltre, il risarcimento del danno, essendo un'obbligazione di valore, comporta la rivalutazione monetaria del credito e il riconoscimento del lucro cessante, calcolati secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il conducente di un veicolo che tamponando il veicolo che lo precede in una colonna di traffico in movimento provoca il tamponamento a catena di altri veicoli è l'unico responsabile dei danni cagionati, senza che trovi applicazione la presunzione di uguale colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli coinvolti. Infatti, in caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultimo veicolo a causa del sopraggiungere di un veicolo veloce, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna. Pertanto, il proprietario del veicolo che ha causato il tamponamento a catena e la sua compagnia di assicurazione sono tenuti al risarcimento integrale dei danni subiti dai veicoli coinvolti, ivi compresi quelli relativi alla motrice e al rimorchio del veicolo tamponato, nonché alle spese di recupero, fermo tecnico e nuova immatricolazione. Tali danni, essendo debiti di valore, devono essere rivalutati secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito alla data di liquidazione, con corresponsione degli interessi calcolati non sulla somma rivalutata, ma con riferimento ai singoli momenti nei quali, per effetto della rivalutazione, la somma equivalente al bene perduto si è incrementata nominalmente.
Il conducente del veicolo che sopraggiunge a velocità moderata non può essere ritenuto responsabile del tamponamento di un veicolo fermo e non segnalato sul margine di una strada a scorrimento veloce, in condizioni atmosferiche avverse e di scarsa visibilità, atteso che in tali circostanze l'ostacolo improvviso e anomalo rappresentato dal veicolo fermo non era prevedibile e non consentiva al conducente del veicolo tamponante di arrestare tempestivamente il proprio mezzo, essendo esonerato dall'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza prevista dall'art. 149 del Codice della Strada. Pertanto, in caso di tamponamento, grava sul conducente del veicolo tamponato l'onere di provare che l'urto non sia stato determinato da cause a lui non imputabili, non essendo sufficiente la mera constatazione della collisione per attribuire la responsabilità al conducente del veicolo che sopraggiungeva.
In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in base alla quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, in ragione dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Tale presunzione di corresponsabilità può essere superata solo attraverso l'adeguata prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, in assenza di tale prova, i conducenti dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena devono essere ritenuti responsabili in pari misura del sinistro, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in proporzione alla loro quota di responsabilità. La ricostruzione della dinamica dell'incidente, in caso di discordanti dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di mancanza di elementi probatori certi, non consente di superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., imponendo quindi la ripartizione del danno in misura paritaria tra i conducenti.
Il concorso di colpa del conducente del veicolo tamponato, che abbia improvvisamente arrestato la marcia senza giustificato motivo, attenua la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo tamponante, il quale è comunque gravato dell'onere di provare che il tamponamento sia derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, potendo tale prova liberatoria consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. In tal caso, il giudice può ripartire equamente la responsabilità tra i conducenti coinvolti, in ragione del concorso causale di entrambi nella produzione del danno.
Il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, è tenuto a fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite, a prescindere dall'effettiva constatazione di lesioni. Tale obbligo di soccorso, sancito dall'art. 189, comma 7, del Codice della Strada, trova il suo fondamento nella posizione di garanzia attribuita dalla legge all'utente della strada, il quale è in grado di percepire nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose derivanti dall'incidente e di evitare che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita e all'integrità fisica delle persone coinvolte. Pertanto, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente sussiste anche quando l'agente, pur essendo consapevole della situazione di pericolo creatasi a seguito del sinistro, non si attivi per prestare soccorso, accettandone il rischio (dolo eventuale). La valutazione della sussistenza di tale consapevolezza in capo all'imputato, ai fini della configurabilità del reato, deve essere effettuata dal giudice di merito sulla base di una puntuale analisi delle circostanze concrete del caso.
Il conducente di un veicolo che procede a velocità moderata e ha diritto di precedenza, ma non riesce ad evitare l'urto con un altro veicolo che si è immesso nella sua carreggiata, può essere ritenuto responsabile per lesioni colpose qualora non abbia adottato le necessarie cautele e manovre di emergenza in prossimità dell'intersezione, tenuto conto della situazione di pericolo venutasi a creare. Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità, può fondare la propria decisione sulle risultanze probatorie, come la localizzazione dei danni al veicolo investito e le deposizioni dei verbalizzanti, senza incorrere in vizi logici o giuridici. Il principio del ne bis in idem non trova applicazione nel caso in cui il giudice civile abbia escluso la violazione dell'obbligo di distanza di sicurezza, in quanto l'efficacia del giudicato civile nel processo penale è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra tale ipotesi.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In caso di tamponamento multiplo "a catena" tra veicoli in movimento, opera la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, sicché devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria che avrà come oggetto l'aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, compreso l'aver comunque rispettato le distanze di sicurezza. Ai fini del risarcimento del danno biologico, l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali, non essendo l'accertamento clinico strumentale obiettivo l'unico mezzo probatorio che consente di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale. Il diritto dell'assicuratore sociale che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, con la conseguenza che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, ai veicoli intermedi si applica la presunzione di pari concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. rispetto a ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), sulla base dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Tuttavia, tale presunzione non trova applicazione rispetto al primo ed all'ultimo veicolo della colonna, beneficiando il primo veicolo della presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo che lo ha tamponato ed essendo gravato, il conducente dell'ultimo veicolo, della medesima presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. a beneficio del conducente del veicolo che lo precedeva e che da lui è stato tamponato. Pertanto, la responsabilità per il sinistro può essere attribuita in via esclusiva al conducente del veicolo tamponante, qualora emerga che lo stesso abbia tenuto una velocità di marcia eccessiva rispetto alle circostanze di tempo e luogo, tale da rendere l'urto non solo evitabile, ma anche di maggiore entità, con conseguente aggravamento delle lesioni subite dal terzo trasportato.
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