Sentenze recenti usufrutto

Ricerca semantica

Risultati di ricerca:

  • Il diritto reale di usufrutto, distinto dalla mera qualità di socio, conferisce all'usufruttuario il potere di disporre direttamente del bene, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, senza necessità di consenso del nudo proprietario. Tuttavia, l'usufruttuario è tenuto a restituire il bene in buone condizioni al termine del suo diritto reale di godimento e, pertanto, è responsabile per i danni derivanti da interventi che eccedano i limiti dell'ordinaria e diligente gestione, comportando una perdita di valore del bene. Spetta all'usufruttuario, quale soggetto in possesso della cosa e in grado di fornire la relativa prova, dimostrare l'esistenza di un consenso del nudo proprietario agli interventi straordinari effettuati, non potendo tale onere probatorio gravare sulla nuda proprietaria, in ragione della sua posizione di estraneità rispetto alla gestione materiale del bene. In mancanza di tale prova, il nudo proprietario ha diritto al risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore del bene.

  • Il diritto di usufrutto, in quanto diritto reale di godimento a contenuto generale, attribuisce all'usufruttuario il potere di utilizzare il bene nella sua piena capacità produttiva, con la conseguente impossibilità per il nudo proprietario di modificare unilateralmente la destinazione economica del bene senza il consenso dell'usufruttuario. Pertanto, l'annullamento d'ufficio, da parte dell'amministrazione comunale, delle denunce di inizio attività presentate dal nudo proprietario per la realizzazione di impianti fotovoltaici su un'area gravata da usufrutto, in assenza del consenso dell'usufruttuario, è legittimo in applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto il mutamento della destinazione economica del bene è consentito solo con il consenso di entrambi i titolari del diritto reale, ai sensi dell'art. 981 c.c.

  • Il diritto di usufrutto attribuisce all'usufruttuario il potere di godere della cosa nel rispetto della sua destinazione economica e di trarre da essa tutte le utilità che la cosa è in grado di dare, nei limiti stabiliti dalla legge. L'usufruttuario è legittimato ad agire giudizialmente non solo con la vindicatio usufructus, ma anche con tutte le azioni, sia possessorie che petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e comunque dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. Tale legittimazione sussiste anche nei confronti del nudo proprietario, se gli atti di ingerenza e di abusiva occupazione provengono da quest'ultimo. Pertanto, l'usufruttuario può agire per ottenere il rilascio dell'immobile illegittimamente detenuto dal nudo proprietario, senza che possa assumere rilievo la suddivisione dello stesso in due unità abitative distinte, stante la pacifica estensione del diritto di usufrutto all'intero fabbricato. Tuttavia, l'usufruttuario decade dal suo diritto solo in caso di grave abuso, consistente in un deterioramento grave, di carattere permanente e tale da incidere in modo sensibile sul valore dei beni, non essendo sufficiente la mera omissione delle riparazioni dovute. Infine, il nudo proprietario ha diritto di essere rimborsato dalla metà delle spese sostenute per le utenze a servizio dell'immobile, qualora l'usufruttuario ne abbia omesso il pagamento pur usufruendone.

  • Il diritto di usufrutto non può essere esercitato in modo da impedire il godimento del bene da parte del comodatario, salvo che il comodante dimostri il sopravvenire di un urgente e imprevisto bisogno. Ove il comodato sia stato concesso per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, la durata del rapporto è determinabile in relazione a tale destinazione, senza possibilità per il comodante di richiederne la restituzione ad nutum. Pertanto, in assenza di prova di un sopravvenuto urgente bisogno del comodante, il diritto di usufrutto non legittima la cessazione anticipata del contratto di comodato, dovendo il comodante consentire la continuazione del godimento del bene da parte del comodatario per il tempo necessario a soddisfare le esigenze abitative per le quali il comodato è stato concesso. Il contratto di comodato, essendo essenzialmente gratuito, non può dar luogo alla corresponsione di un'indennità di occupazione a favore del comodante.

  • Il diritto di usufrutto su un bene immobile non può essere validamente costituito mediante un atto unilaterale, ma richiede necessariamente la stipulazione di un contratto tra le parti con l'espressa accettazione del beneficiario. L'usufrutto, infatti, comporta oneri e obblighi a carico dell'usufruttuario, per cui la sua costituzione non può avvenire per mera volontà del nudo proprietario, ma necessita dell'accettazione del beneficiario. In mancanza di tale accettazione, l'atto unilaterale di costituzione dell'usufrutto deve ritenersi inidoneo a produrre effetti giuridici. Di conseguenza, il nudo proprietario dell'immobile rimane legittimato a disporne liberamente, potendo concedere il godimento dello stesso a terzi mediante un contratto di comodato precario, la cui cessazione è rimessa alla sua sola volontà.

  • Il diritto di sfruttamento economico del tetto condominiale per l'installazione di insegne pubblicitarie, riservato dalla proprietaria originaria dell'edificio nei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari, è un diritto personale di godimento e non un diritto reale di usufrutto. Tale riserva, se condizionata al mantenimento di una quota di proprietà da parte della cedente, si risolve con il venir meno di tale condizione, mentre la riserva incondizionata rimane efficace anche dopo l'alienazione dell'ultima porzione di proprietà. Il condominio, in quanto comproprietario del tetto, è l'unico soggetto legittimato a concedere in locazione tale spazio a terzi, sicché i contratti stipulati dal soggetto non più proprietario non producono effetti nei confronti del condominio. Tuttavia, il debitore che abbia pagato in buona fede i canoni di locazione al soggetto apparentemente legittimato è liberato dall'obbligazione ai sensi dell'art. 1189 c.c.

  • Il possesso ultraventennale di un bene da parte di un soggetto non è sufficiente a fondare l'acquisto della proprietà per usucapione, qualora il bene sia stato oggetto di un diritto di usufrutto in capo ad altro soggetto. L'usufruttuario, infatti, è possessore in nome altrui, con la conseguenza che il suo possesso non può essere qualificato come possesso ad usucapionem, in quanto manca l'animus domini necessario per l'usucapione. Pertanto, il possesso esercitato dal terzo, anche se protratto per un lungo periodo, deve essere qualificato come mera detenzione tollerata dall'usufruttuario, senza che possa determinare l'acquisto della proprietà per usucapione. Solo una volta estinto l'usufrutto, il nudo proprietario riacquista la piena disponibilità del bene, potendo far valere il proprio diritto di proprietà nei confronti del terzo che ne abbia mantenuto il possesso sine titulo.

  • Il diritto di usufrutto non comporta la titolarità del diritto di proprietà sul bene, ma solo il diritto di godimento dello stesso. Pertanto, in caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte della pubblica amministrazione, l'usufruttuario ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, calcolato sulla base degli interessi legali sul valore venale dell'immobile, e non al risarcimento del danno per la perdita della proprietà. Il risarcimento del danno non patrimoniale, invece, spetta solo al proprietario del bene e non anche all'usufruttuario. Inoltre, il giudice amministrativo, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, non può rideterminare in peius l'indennizzo già liquidato, salva la possibilità per l'amministrazione di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito. Infine, in caso di debito di valuta certo, liquido ed esigibile, dal momento della pronuncia della sentenza sono dovuti gli interessi legali sul capitale, ma non anche la rivalutazione monetaria.

  • Il diritto di usufrutto impone all'usufruttuario l'obbligo di non mutare la destinazione economica del bene ricevuto in usufrutto, dovendo mantenere l'uso e la funzione originariamente impressi dal proprietario. L'usufruttuario che violi tale obbligo, realizzando opere che alterino la precedente conformazione dei luoghi e consentano un uso diverso da quello abitativo, è tenuto a ripristinare lo stato originario, eliminando le modifiche apportate. Tuttavia, il ristoro del danno in forma specifica è limitato alle sole opere che abbiano causalmente provocato una variazione morfologica dei luoghi, essendo invece compatibili con la destinazione abitativa gli interventi di mera manutenzione o miglioria, come il rifacimento di impianti e infissi. Ove il nudo proprietario ottenga la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non può altresì pretendere il risarcimento per equivalente monetario del danno da mutamento di destinazione, in assenza di ulteriori allegazioni e prove di depauperamenti patrimoniali non soddisfatti dalla reintegrazione in forma specifica.

  • Il diritto di usufrutto, essendo un diritto reale di godimento, è soggetto a termini di durata determinati dalla legge e dalla volontà delle parti, i quali non possono eccedere la vita dell'usufruttuario. Pertanto, in caso di acquisto del diritto di usufrutto in regime di comunione legale dei beni, in assenza di diversa previsione, il termine di durata dello stesso deve essere riferito alla vita del solo coniuge contraente, in quanto è a questi che le parti hanno evidentemente inteso riferire il momento del consolidarsi della piena proprietà. Cessato il diritto di usufrutto per il venir meno dell'usufruttuario, il possesso successivo del bene da parte del coniuge non usufruttuario non può essere considerato utile ai fini dell'usucapione, in quanto esercitato in virtù di un diritto reale effettivamente e giuridicamente esistente. Inoltre, le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima riservata ai legittimari sono comunque valide, sebbene riducibili da questi ultimi, e l'azione di riduzione, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa.

  • Il possesso ultraventennale di un bene comune, esercitato in via esclusiva da uno dei comproprietari, non è idoneo a fondare l'acquisto della proprietà per usucapione, in assenza di un titolo di acquisto a proprio favore, in quanto il possesso del comproprietario si qualifica come detenzione nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, ai sensi degli artt. 982 e ss. c.c. Pertanto, il comproprietario che agisce in rivendica del bene comune deve provare il proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale, non essendo sufficiente il mero possesso, salvo che non dimostri la natura condominiale del bene, in base alla presunzione di cui all'art. 1117 c.c. Ove il titolo di acquisto del bene non menzioni la comunione, l'attore in rivendica non può avvalersi di tale presunzione, dovendo altrimenti provare la destinazione comune del bene, secondo la sua effettiva utilizzazione e non solo in base alle indicazioni del titolo. Infine, l'azione di usucapione può essere proposta solo nei confronti dei soggetti legittimati passivamente, in quanto titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, non essendo sufficiente la mera detenzione.

  • Il diritto di usufrutto non può essere validamente costituito mediante una semplice scrittura privata, in assenza della sottoscrizione dell'usufruttuario e della successiva formalizzazione per atto pubblico, in quanto la costituzione di tale diritto reale comporta obblighi anche a carico dell'usufruttuario che non possono essergli imposti senza la sua espressa manifestazione di volontà. Pertanto, l'occupazione dell'immobile da parte del preteso usufruttuario, in assenza di un valido titolo costitutivo del diritto di usufrutto, integra un'occupazione senza titolo, legittimando il proprietario a ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno per l'indebita occupazione. La mancata trascrizione della scrittura privata, inoltre, comporta che il proprietario acquisti la piena proprietà del bene libero da vincoli reali. I negozi unilaterali, come la scrittura privata in esame, non rientrano tra i modi di costituzione dell'usufrutto previsti dall'art. 978 c.c., il quale individua come idonei soltanto il testamento, il contratto, la promessa al pubblico e la donazione obnuziale.

  • Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animus possidendi, ossia l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Qualora sul bene coesistano diritti reali di terzi, come il diritto di usufrutto, la disponibilità materiale del bene da parte del preteso usucapiente non è sufficiente a dimostrare l'animus possidendi, potendo tale disponibilità essere qualificata come uso tollerato o a titolo di comodato. Inoltre, il mero trasferimento della residenza nell'immobile non costituisce atto idoneo a dimostrare la volontà di possedere come unico proprietario, dovendosi valorizzare gli elementi del caso concreto. Pertanto, in presenza di diritti reali altrui sul bene, la prova dell'usucapione deve essere rigorosa e non può fondarsi su presunzioni. L'usufruttuario, nel rispetto della destinazione economica del bene, può trarne qualunque utilità, ivi compresa la concessione in comodato a terzi, con conseguente obbligo per il comodatario di restituire il bene alla scadenza del termine o su richiesta del comodante.

  • Il nudo proprietario di un immobile gravato da usufrutto, pur non essendo responsabile della realizzazione di opere edilizie abusive su tale immobile, è legittimato passivo all'ingiunzione di demolizione di tali opere, in quanto titolare di un diritto reale sul bene che gli consente di attivarsi per il ripristino dello stato dei luoghi, anche in caso di opposizione dell'usufruttuario. Infatti, il nudo proprietario non perde la disponibilità del bene concesso in usufrutto, potendo compiere atti conservativi e agire giudizialmente per tutelare le proprie ragioni, anche contro le ingerenze dell'usufruttuario. Pertanto, l'ingiunzione di demolizione può essere legittimamente notificata anche al nudo proprietario, il quale ha il potere-dovere di provvedere alla rimozione delle opere abusive, potendo in caso di inerzia dell'usufruttuario agire in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto/dovere di ripristino.

  • Il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, purché dimostri di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire. Il comportamento materiale attuato sul bene deve essere accompagnato dall'intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché il comportamento del compossessore deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo, attraverso atti che vadano oltre il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, ma che escludano dal compossesso gli altri proprietari. L'usufruttuario, ancorché possessore rispetto ai terzi, è mero detentore del bene nel rapporto con il nudo proprietario, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui.

  • L'usufruttuario di un bene immobile è tenuto, salvo dispensa, a redigere l'inventario dei beni oggetto di usufrutto e a prestare idonea garanzia ai sensi dell'art. 1002 c.c., al fine di assicurare la conservazione e la restituzione del bene al termine dell'usufrutto. Il mancato adempimento di tali obblighi non determina l'estinzione del diritto di usufrutto, ma comporta soltanto la possibilità per il nudo proprietario di ottenere, in via cautelare e provvisoria, la locazione o l'amministrazione del bene, fermo restando il diritto dell'usufruttuario di percepirne i frutti. Pertanto, il nudo proprietario può chiedere la condanna dell'usufruttuario alla prestazione della garanzia, ma non la restituzione del bene, salvo che l'usufruttuario non abbia acquisito il possesso del bene in modo abusivo. Inoltre, l'occupazione sine titulo da parte dell'usufruttuario della quota di immobile di proprietà del nudo proprietario non comporta automaticamente il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno, essendo necessario che il nudo proprietario alleghi e provi la concreta intenzione di utilizzare o locare tale quota.

  • Il diritto di usufrutto su un bene immobile può essere validamente costituito mediante scrittura privata, senza che sia necessaria la prova dell'animus donandi, quando risulti l'incontro della volontà delle parti di contrarre il vincolo giuridico, l'individuazione dell'oggetto del contratto e l'interesse del proprietario alla conservazione della titolarità del bene senza subire i relativi oneri, che incombono ex lege sull'usufruttuario per tutta la durata del diritto. Il diritto di usufrutto così costituito si estende anche alle pertinenze dell'immobile, come la corte comune, e ai diritti di servitù attivi sul fondo, come il diritto di passo, in quanto utilità inscindibili dal godimento del bene principale. La trascrizione della sentenza che accerta l'esistenza del diritto di usufrutto non è necessaria, essendo sufficiente la trascrizione della scrittura privata che ne costituisce il titolo.

  • Il proprietario o l'usuario esclusivo di una terrazza a livello, in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., risponde dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Il condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., è parimenti responsabile per le opere di manutenzione straordinaria. In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo della terrazza, la responsabilità è solidale tra il proprietario o usuario esclusivo e il condominio, con riparto interno secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. L'usufruttuario del bene danneggiato ha autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto titolare di un diritto reale che gli attribuisce una pretesa di astensione da ingerenze sulla cosa che possano incidere sulla sfera di godimento e di uso a lui spettante. Il risarcimento del danno patrimoniale comprende sia il costo degli interventi necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni, sia il danno da lucro cessante per la mancata disponibilità e godimento dell'immobile, quantificabile in via equitativa sulla base del canone di locazione.

  • Il legato di usufrutto di cosa dell'onerato non produce effetti reali in assenza dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede onerato, il quale è tenuto all'adempimento del legato solo in quanto successore a titolo universale del testatore. Pertanto, il mancato adempimento del legato di usufrutto da parte degli eredi non legittima la permanenza dell'usufruttuario nell'immobile di proprietà degli eredi, i quali hanno diritto al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo, quantificato in base al valore locativo di mercato.

  • Il condomino è tenuto al pagamento dei contributi condominiali approvati in assemblea, indipendentemente dalla validità delle relative deliberazioni, salvo il suo diritto di impugnare tali deliberazioni in separata sede giudiziale. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale le delibere siano state impugnate. L'usufruttuario legale dei beni dei figli minori è tenuto in solido con l'altro genitore al pagamento degli oneri condominiali relativi a tali beni, in quanto la gestione e la responsabilità sono inscindibilmente connesse all'esercizio della potestà genitoriale, fermo restando il diritto di regresso tra i condebitori. Le eccezioni attinenti alla mera invalidabilità delle delibere assembleari non possono essere fatte valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo riservata al giudice davanti al quale tali delibere siano state impugnate la valutazione della loro validità.

  • Il diritto di usufrutto del coniuge superstite, in successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, può essere commutato in rendita vitalizia a discrezione degli eredi, senza il consenso dell'usufruttuario, purché sia assicurata a quest'ultimo una rendita adeguata; in mancanza di tale commutazione, l'usufruttuario conserva il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione impropria sui beni gravati da usufrutto, con conseguente attribuzione della quota di usufrutto al titolare della nuda proprietà, previo pagamento del valore della quota di usufrutto determinato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla giurisprudenza.

  • Il diritto di usufrutto non si estingue per abuso dell'usufruttuario quando il deterioramento del bene non sia grave, permanente e tale da menomarne sensibilmente il valore, né quando l'usufruttuario abbia provveduto a riparazioni ordinarie, come la sostituzione della pavimentazione, dimostrando la diligenza minima idonea ad evitare il deperimento o la distruzione del bene e ad integrare un legittimo godimento dello stesso. L'accumulo di oggetti e rifiuti nell'immobile, pur determinando una situazione di degrado soggettivo, non integra di per sé un pericolo grave di distruzione o di deperimento considerevole del bene, non costituendo causa di deterioramento apprezzabile ed irreversibile. In assenza di un danno concreto all'appartamento, non sussiste il diritto del nudo proprietario al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.

  • Il testamento che istituisce l'erede universale e dispone successivamente l'attribuzione di singoli beni immobili ai figli del testatore, con la precisazione che nessuno di essi potrà intervenire prima della morte dell'erede universale (la moglie del testatore), integra una sostituzione fedecommissaria vietata dall'art. 692 ultimo comma c.c., in quanto la volontà del testatore è di imporre all'erede universale l'obbligo di conservare e restituire i beni ai successivi chiamati, con conseguente nullità di tale disposizione. Tuttavia, la nullità della sostituzione fedecommissaria non inficia la validità dell'istituzione dell'erede universale, che deve essere mantenuta in applicazione del principio di conservazione del testamento, salvo che non risulti accertata l'impossibilità di dare esecuzione al testamento per l'insanabile contraddittorietà delle sue disposizioni. L'interpretazione del testamento deve essere condotta in modo da individuare la reale volontà del testatore, valorizzando l'insieme delle espressioni utilizzate e non limitandosi al significato letterale di singole clausole, nel rispetto del principio di conservazione dell'atto di ultima volontà.

  • Il proprietario di un fondo sul quale si è sviluppato un incendio che ha causato danni a fondi confinanti è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che non dimostri che la causa dell'incendio sia ascrivibile ad un fatto oggettivamente estraneo alla sua sfera di controllo, come il fatto doloso di un terzo o il caso fortuito. La semplice aratura di una fascia di terreno lungo il confine non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario, se non costituisce una vera e propria striscia o solco tagliafuoco idoneo ad impedire la propagazione delle fiamme. In caso di corresponsabilità di più soggetti per il medesimo evento dannoso, la domanda risarcitoria del danneggiato si estende automaticamente a tutti i corresponsabili, anche in assenza di una espressa richiesta nei loro confronti, e il giudice deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri. In mancanza di prova di una diversa graduazione delle colpe, si applica il principio di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., per cui le singole colpe si presumono uguali. L'usufruttuario di un bene danneggiato ha legittimazione attiva per agire in giudizio per il risarcimento del danno, indipendentemente dalla prova della proprietà del bene, in quanto titolare di un diritto reale limitato tutelabile erga omnes. Il risarcimento del danno deve essere commisurato al costo di ripristino del bene secondo le condizioni e le normative vigenti al momento del fatto dannoso, senza che possa essere addossato al danneggiato l'onere di riportare il bene alle condizioni di bene nuovo.

  • Il diritto di abitazione, quale diritto reale su cosa altrui, può essere validamente costituito non solo per legge o per testamento, ma anche per atto inter vivos, purché risulti da un contratto sottoscritto da entrambe le parti, in conformità con il principio generale di cui all'art. 1350 c.c. n. 2, che richiede la forma scritta ad substantiam per gli atti che costituiscono diritti reali su beni immobili. Pertanto, la produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta dalla parte che intende avvalersene equivale alla sottoscrizione, integrando il requisito di forma richiesto, salvo che la controparte non abbia nel frattempo revocato il consenso prestato. Il diritto di abitazione, pur essendo una species più limitata rispetto all'usufrutto, può essere oggetto di una successione di titolari, analogamente a quanto previsto per l'usufrutto, in virtù del principio di cui all'art. 978 c.c. che ammette la costituzione del diritto di abitazione per volontà dell'uomo. Inoltre, l'attribuzione del diritto di abitazione non configura necessariamente una donazione, potendo derivare da un obbligo morale assunto dal nudo proprietario nei confronti dell'usufruttuario, senza che sia richiesta la forma dell'atto pubblico prevista per le donazioni.

Ricerca rapida tra migliaia di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Tribunale Milano Tribunale Roma Tribunale Napoli Tribunale Torino Tribunale Palermo Tribunale Bari Tribunale Bergamo Tribunale Brescia Tribunale Cagliari Tribunale Catania Tribunale Chieti Tribunale Cremona Tribunale Firenze Tribunale Forlì Tribunale Benevento Tribunale Verbania Tribunale Cassino Tribunale Ferrara Tribunale Pistoia Tribunale Matera Tribunale Spoleto Tribunale Genova Tribunale La Spezia Tribunale Ivrea Tribunale Siracusa Tribunale Sassari Tribunale Savona Tribunale Lanciano Tribunale Lecce Tribunale Modena Tribunale Potenza Tribunale Avellino Tribunale Velletri Tribunale Monza Tribunale Piacenza Tribunale Pordenone Tribunale Prato Tribunale Reggio Calabria Tribunale Treviso Tribunale Lecco Tribunale Como Tribunale Reggio Emilia Tribunale Foggia Tribunale Messina Tribunale Rieti Tribunale Macerata Tribunale Civitavecchia Tribunale Pavia Tribunale Parma Tribunale Agrigento Tribunale Massa Carrara Tribunale Novara Tribunale Nocera Inferiore Tribunale Busto Arsizio Tribunale Ragusa Tribunale Pisa Tribunale Udine Tribunale Salerno Tribunale Verona Tribunale Venezia Tribunale Rovereto Tribunale Latina Tribunale Vicenza Tribunale Perugia Tribunale Brindisi Tribunale Mantova Tribunale Taranto Tribunale Biella Tribunale Gela Tribunale Caltanissetta Tribunale Teramo Tribunale Nola Tribunale Oristano Tribunale Rovigo Tribunale Tivoli Tribunale Viterbo Tribunale Castrovillari Tribunale Enna Tribunale Cosenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere Tribunale Bologna Tribunale Imperia Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto Tribunale Trento Tribunale Ravenna Tribunale Siena Tribunale Alessandria Tribunale Belluno Tribunale Frosinone Tribunale Avezzano Tribunale Padova Tribunale L'Aquila Tribunale Terni Tribunale Crotone Tribunale Trani Tribunale Vibo Valentia Tribunale Sulmona Tribunale Grosseto Tribunale Sondrio Tribunale Catanzaro Tribunale Ancona Tribunale Rimini Tribunale Pesaro Tribunale Locri Tribunale Vasto Tribunale Gorizia Tribunale Patti Tribunale Lucca Tribunale Urbino Tribunale Varese Tribunale Pescara Tribunale Aosta Tribunale Trapani Tribunale Marsala Tribunale Ascoli Piceno Tribunale Termini Imerese Tribunale Ortona Tribunale Lodi Tribunale Trieste Tribunale Campobasso

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.