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Il contratto bancario di apertura di credito che prevede l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici in assenza di valida pattuizione scritta, nonché l'addebito di commissioni di massimo scoperto determinate con criteri indeterminati, integra gli estremi dell'usura bancaria ai sensi dell'art. 644 c.p. Tale condotta usuraria, accertata per un rilevante numero di trimestri, comporta la nullità delle relative clausole contrattuali, l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente addebitate e l'esonero da responsabilità dei fideiussori, i quali possono opporre l'exceptio doli della banca. Inoltre, l'indebita segnalazione alla centrale rischi interbancaria della posizione debitoria dell'impresa opponente, derivante dalla condotta usuraria della banca, integra un danno patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile in via equitativa e forfettaria.
Il creditore che abbia provato l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito è esonerato dall'onere di provare l'inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza di colpa; tale presunzione non opera tuttavia quando siano dedotti non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio, la cui prova incombe sul deducente. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di una banca, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. Infine, la contestazione dell'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla produzione in giudizio dei decreti attuativi della L. 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura, non essendo tali decreti ministeriali atti di cui il giudice debba avere conoscenza d'ufficio in base al principio "iura novit curia".
Il tasso di interesse pattuito in un contratto bancario, anche se divenuto successivamente superiore al tasso soglia di usura, non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, in quanto l'usura va valutata esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, in conformità all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. operata dal D.L. n. 394/2000. Pertanto, il superamento del tasso soglia di usura nel corso del rapporto non comporta la nullità della clausola di determinazione degli interessi, né l'impossibilità per la banca di pretendere il pagamento degli interessi contenuti entro il limite della soglia usuraria vigente al momento della pattuizione. Inoltre, la clausola di commissione di massimo scoperto, se prevede il tasso, i criteri di calcolo e la periodicità, è da ritenersi valida e conforme ai requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto, in quanto risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula dell'apertura di credito. Infine, l'applicazione di interessi anatocistici e l'addebito di interessi debitori a tasso ultralegale con valuta diversa da quella effettiva non sono di per sé illegittimi, in assenza di specifica prova della loro contrarietà alla legge o al contratto.
Il contratto di mutuo bancario è soggetto alla disciplina dell'usura, sia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori. Tuttavia, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, non è possibile effettuare la sommatoria degli stessi, in quanto le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura escludono dal calcolo del tasso gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Pertanto, la banca non può essere ritenuta responsabile per usura sopravvenuta, salvo particolari modalità o circostanze di escussione non prospettate nel caso di specie. Inoltre, le penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto di mutuo sono meramente eventuali, dipendendo da una successiva e libera scelta del mutuatario, e non vanno in ogni caso aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini del calcolo del tasso usurario. Tuttavia, il mutuatario ha diritto alla restituzione di somme indebitamente corrisposte per interessi relativi al periodo di pre-ammortamento e per eccedenze nella determinazione della commissione di anticipata estinzione del mutuo, in quanto tali importi sono stati erroneamente addebitati dalla banca. Infine, le doglianze relative a presunte condotte illegittime della banca in fase precontrattuale e di esecuzione del contratto sono prive di pregio, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte del mutuatario.
Il reato di usura si configura quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività professionale di cambio valuta, concede finanziamenti a clienti, prevalentemente giocatori di casinò, dietro la consegna di assegni bancari postdatati o privi di copertura, pattuendo interessi usurari, anche attraverso il rinnovo dei crediti e la richiesta di maggiorazioni. Tale condotta integra gli elementi costitutivi del reato di usura, sia nella forma consumata che in quella tentata, e può configurare anche il concorso di più soggetti, anche dipendenti dell'agenzia di cambio, qualora abbiano prestato un consapevole contributo alla realizzazione dell'illecito. L'accertamento della responsabilità penale avviene sulla base di intercettazioni, perizie, consulenze tecniche ed esami testimoniali, senza che rilevi la qualificazione giuridica data dalle parti alle operazioni, essendo sufficiente che emerga la natura di finanziamento a tassi usurari, anche se mascherata da operazioni di cambio valuta. La condanna per usura comporta la liquidazione del danno in favore delle parti civili e l'applicazione delle aggravanti previste dalla legge, salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti generiche.
Il contratto di compravendita di beni immobili, anche se caratterizzato da una significativa sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore di mercato del bene, non è nullo per violazione della norma penale sull'usura (art. 644 c.p.), in assenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del venditore tale da incidere sulla sua libertà negoziale e di una condotta dell'acquirente volta a sfruttare abusivamente tale situazione di debolezza. In tali ipotesi, il rimedio applicabile è quello della rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., non già la nullità del contratto per illiceità della causa. Inoltre, la mera sproporzione tra le prestazioni, ove non accompagnata da tali ulteriori elementi, non integra di per sé gli estremi del reato di usura, essendo necessario che il prezzo sia stato determinato in modo da consentire all'acquirente di ottenere un "vantaggio usurario", approfittando dello stato di difficoltà del venditore. Il principio di ordine pubblico tutelato dalla normativa sull'usura attiene alla correttezza e trasparenza dei rapporti creditizi e finanziari, non anche all'equilibrio economico dei contratti di compravendita di beni, la cui determinazione è rimessa all'autonomia privata delle parti.
MASSIMA GIURIDICA Il correntista che agisce in ripetizione dell'indebito bancario è tenuto a fornire la prova che le somme percepite dalla banca siano prive di valida causa debendi, ma tale onere probatorio può essere assolto anche attraverso mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la consulenza tecnica, senza che sia necessaria la produzione di tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del rapporto. Ai fini della verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, il giudice deve fare riferimento alle originarie annotazioni bancarie, senza poter procedere preventivamente alla "depurazione" del conto dalle poste ritenute illegittime, in quanto ciò priverebbe di significato l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione. La disciplina dell'usura, di cui all'art. 644 c.p. e all'art. 1815, comma 2, c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui il superamento del tasso soglia in costanza di rapporto non determina l'inefficacia sopravvenuta della clausola di determinazione del tasso degli interessi, né rende di per sé illecita la pretesa di riscossione degli interessi. La commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve essere determinata o determinabile, con l'indicazione del tasso percentuale, della base e dei criteri di calcolo, nonché della periodicità di addebito; in assenza di tali elementi, non può ritenersi che il cliente abbia prestato un consenso consapevole. Nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, ha impedito di assumere le clausole anatocistiche come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, rendendo necessaria una nuova pattuizione scritta per la validità della capitalizzazione degli interessi. Il divieto di anatocismo bancario introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, è da intendersi come rivolto a vietare in toto l'anatocismo nei rapporti bancari, senza che la sua operatività necessiti di successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.
Il reato di usura si configura quando il soggetto attivo, approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, le concede un prestito a tassi di interesse manifestamente sproporzionati rispetto a quelli consentiti dalla legge, anche se formalmente mascherati da altre causali, come compensi per attività di mediazione creditizia non documentate o prive di data certa. La valutazione della credibilità e attendibilità della persona offesa, pur rilevante, non può prevalere sulle risultanze probatorie oggettive, quali le dichiarazioni di altri testimoni, la documentazione bancaria e la palese inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dall'imputato. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi, come la lieve intensità del dolo o la buona condotta processuale, a maggior ragione dopo la modifica normativa che ha escluso la sufficienza della sola incensuratezza dell'imputato.
Il contratto di conto corrente bancario è regolato da norme imperative che impongono la determinatezza o determinabilità delle condizioni economiche, in particolare del tasso di interesse, della commissione di massimo scoperto e delle valute applicate. La mancata osservanza di tali requisiti di determinatezza determina la nullità delle relative clausole contrattuali. Inoltre, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., salvo che non sia stata validamente pattuita in conformità alla disciplina transitoria di cui alla delibera CICR del 2000. In caso di mancata prova da parte della banca dell'esatto ammontare del credito, il saldo del conto corrente deve essere azzerato. Infine, il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura deve essere calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, senza possibilità di utilizzare metodologie alternative.
Il contratto di conto corrente bancario è soggetto alla disciplina sull'usura, la quale deve essere verificata sia al momento della stipula del contratto che in relazione a successive pattuizioni modificative delle condizioni contrattuali. Tuttavia, il superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto non configura di per sé l'illecito disciplinato dalla normativa sull'usura, essendo rilevante ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario soltanto il momento della pattuizione degli interessi. Pertanto, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente pattuito non può essere qualificata come contraria all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia. Inoltre, l'accertamento dell'usurarietà in relazione ai contratti di conto corrente deve tener conto delle peculiarità proprie di tale tipologia contrattuale, in cui le condizioni possono essere modificate nel corso del rapporto, configurandosi l'usura genetica non soltanto con riferimento al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni. L'onere di allegare il verificarsi di modificazioni peggiorative che hanno comportato l'applicazione di interessi usurari grava sul correntista. Infine, per il calcolo del tasso effettivo globale (TEG) ai fini della verifica dell'usurarietà, il giudice deve fare riferimento alle istruzioni di Banca d'Italia, le quali, pur non essendo vincolanti, costituiscono norme tecniche previste ed autorizzate da altri provvedimenti normativi e rispondono all'esigenza logica di avere a disposizione dati omogenei da raffrontare tra loro.
Il reato di usura si configura quando un soggetto, non autorizzato all'esercizio del credito, eroga prestiti a terzi a tassi di interesse superiori al limite legale, approfittando dello stato di bisogno della persona offesa. La natura usuraria del rapporto può essere accertata sulla base di plurime fonti probatorie, tra cui le dichiarazioni delle persone offese, le risultanze delle indagini bancarie e finanziarie, nonché le intercettazioni telefoniche, anche laddove emergano incongruenze o contraddizioni nel racconto delle vittime. Ai fini della confisca per equivalente del profitto del reato di usura, non è necessario individuare un nesso di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato, essendo sufficiente che il valore dei beni corrisponda all'ammontare degli interessi illecitamente percepiti. Tuttavia, la determinazione del quantum della confisca deve essere adeguatamente motivata, con riferimento all'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito dall'imputato, senza poter fare generico riferimento all'intero importo dei prestiti erogati.
Il reato di usura si configura quando il soggetto attivo, approfittando dello stato di bisogno della controparte, le fa prestare denaro a tassi di interesse manifestamente sproporzionati rispetto alle condizioni di mercato, così realizzando un ingiusto profitto. A tal fine, il giudice deve valutare la sproporzione tra la somma erogata e quella effettivamente restituita, tenendo conto non solo delle somme versate a titolo di interessi, ma anche di ogni altra utilità economica conseguita dall'usuraio, anche in forma indiretta, come l'acquisizione di beni o la cessione di crediti a prezzi irrisori. La prova del reato può essere desunta anche dalla documentazione bancaria e dalle dichiarazioni delle parti offese, purché sorrette da elementi oggettivi, senza che sia necessaria la dimostrazione di un accordo espresso sulla misura degli interessi. Inoltre, la valutazione della sproporzione tra la somma erogata e quella effettivamente restituita non deve essere limitata al singolo episodio, ma può essere estesa all'intero rapporto usurario, anche se caratterizzato da una pluralità di operazioni, purché tra loro collegate da un nesso di continuità. Pertanto, il giudice di merito, nel valutare la sussistenza del reato di usura, deve esaminare complessivamente il rapporto intercorso tra le parti, tenendo conto di tutti gli elementi probatori acquisiti, senza che la sua decisione possa essere sindacata in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione logica e coerente.
Il superamento del tasso di interesse usurario in un rapporto di conto corrente bancario comporta la nullità delle clausole contrattuali che lo prevedono e l'annullamento di tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, collegati all'erogazione del credito per i periodi in cui tale superamento è accertato, fermo restando il diritto del cliente alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate, salvo il limite della prescrizione decennale che decorre dalla data di chiusura del rapporto. L'accertamento dell'usura deve essere effettuato con riferimento al momento della pattuizione del tasso di interesse, senza che rilevi una successiva diminuzione del tasso soglia, e deve tenere conto di ogni onere, commissione o spesa connessa all'erogazione del credito, a prescindere dalla loro qualificazione formale. Il saldo del conto corrente deve essere pertanto rideterminato, scomputando gli importi indebitamente addebitati a titolo di interessi, spese e commissioni in ragione dell'accertata usurarietà, fermo restando il diritto della banca di ottenere il rimborso del capitale effettivamente erogato.
Il contratto di mutuo bancario che prevede, oltre agli interessi corrispettivi, anche clausole che determinano il superamento del tasso soglia di usura, come la penale per estinzione anticipata o gli interessi moratori, è nullo per usura ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., a prescindere dalla concreta applicazione di tali clausole. Infatti, la legge sanziona non solo l'effettiva applicazione di interessi o altri vantaggi usurari, ma anche la mera pattuizione di tali condizioni, in quanto ciò integra una promessa di interessi o altri vantaggi usurari vietata penalmente e civilmente. Pertanto, anche se le clausole usurarie non sono state concretamente applicate, il contratto deve essere convertito in mutuo gratuito, con l'obbligo per la banca di restituire gli interessi corrispettivi già pagati dal mutuatario. La verifica dell'usurarietà deve essere effettuata ex ante, al momento della stipulazione del contratto, considerando non solo gli interessi corrispettivi, ma anche ogni altro onere, commissione o spesa prevista dal contratto, anche se eventuale o potenziale, secondo il criterio del "worst case" o "caso peggiore". Ciò in quanto la legge mira a sanzionare la mera pattuizione di condizioni usurarie, a prescindere dalla loro concreta applicazione.
Il reato di usura si configura quando il tasso di interesse applicato su un prestito risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla media di mercato, in ragione dello stato di bisogno e della condizione di vulnerabilità economica della persona offesa, che si trova costretta ad accettare condizioni di finanziamento particolarmente onerose e pregiudizievoli per la propria libertà negoziale. A tal fine, il giudice può procedere ad una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, senza necessità di una perizia tecnica, ove ritenga sufficienti gli elementi probatori acquisiti, quali le dichiarazioni della persona offesa e gli accertamenti della polizia giudiziaria sulla effettiva entità degli interessi praticati. La sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno può essere desunta dalla sproporzione tra il tasso di interesse applicato e quello medio di mercato, nonché dalla condizione di necessità economica del soggetto passivo, che lo abbia indotto ad accettare condizioni di finanziamento particolarmente gravose, anche in assenza di condotte violente o minacciose da parte dell'agente. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi probatori e nella determinazione della pena, purché la motivazione risulti logica, coerente e immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il contratto di finanziamento non è nullo per usura soggettiva o oggettiva ove il mutuante non abbia approfittato dello stato di bisogno del mutuatario e il tasso di interesse, pur superando il tasso soglia, non risulti sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro, dovendo la prova di entrambi i presupposti gravare sul mutuatario che ne eccepisce la nullità. La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta è esclusa ove il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione di quest'ultimo. È invece fondata l'eccezione di nullità per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e per indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, non essendo rispettate le relative disposizioni di legge. Il fideiussore non può eccepire la nullità della fideiussione per violazione del diritto della concorrenza ove non alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione del carattere competitivo del mercato, né può invocare la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. ove abbia preventivamente rinunciato a tale facoltà, né la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. ove sia stata pattuita una clausola di deroga convenzionale a tale disposizione.
Il reato di usura si configura quando il soggetto attivo, approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, si fa consegnare assegni bancari di importo maggiorato rispetto alla somma effettivamente prestata, praticando un tasso di interesse superiore al limite stabilito dalla legge, senza che sia necessario un accertamento analitico di tutti gli elementi dell'operazione. L'elemento soggettivo del reato è integrato dalla consapevolezza e volontà di praticare un tasso usurario, desumibile dalle circostanze del caso concreto, senza che sia necessaria un'espressa motivazione in tal senso da parte del giudice.
Il reato di usura si configura quando, a fronte di un prestito di denaro, vengono convenuti e applicati interessi in misura manifestamente sproporzionata rispetto alla prestazione di denaro, in violazione del limite previsto dalla legge. La responsabilità penale per il reato di usura può essere accertata sulla base di una pluralità di elementi probatori, tra cui le dichiarazioni delle persone offese, la documentazione bancaria e contabile acquisita, nonché le risultanze di una consulenza tecnica. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione di tali elementi probatori, la cui ricostruzione e apprezzamento sono riservati in via esclusiva al suo prudente convincimento, senza che il sindacato di legittimità possa estendersi a una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Parimenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito la determinazione della pena, entro i limiti edittali, sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., senza che la mera prospettazione di una pena ritenuta eccessiva possa integrare un vizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se adeguatamente motivato con riferimento alle modalità e alla reiterazione della condotta delittuosa, è insindacabile in sede di legittimità.
Il reato di usura si configura quando, in corrispettivo di prestiti di denaro, vengono pattuiti e percepiti interessi o altri vantaggi usurari, in misura sproporzionata rispetto alla prestazione erogata, approfittando dello stato di bisogno della persona offesa. Tale condotta integra altresì il reato di estorsione quando, mediante minacce, si costringe il debitore a consegnare ulteriori somme di denaro a titolo di interessi usurari. La prova del reato di usura può essere desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, se attendibili e riscontrate da elementi oggettivi quali i flussi di denaro transitati sui conti correnti delle parti, l'incasso di assegni e l'effettuazione di bonifici, nonché dalla documentazione bancaria e contabile acquisita. La confisca per equivalente può essere disposta per un valore pari agli interessi usurari effettivamente percepiti, senza che assumano rilievo le spese sostenute dall'usuraio per il mantenimento della propria attività o del proprio tenore di vita.
Il contratto di mutuo bancario è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui il mutuante concede al mutuatario la disponibilità di una somma di denaro a fronte del pagamento di interessi corrispettivi. La legge prevede un limite al tasso di interesse applicabile, oltre il quale si configura il reato di usura. Tuttavia, tale limite si riferisce esclusivamente al momento della costituzione del rapporto contrattuale, non anche a eventuali successive variazioni del tasso di interesse. Pertanto, la cd. "usura sopravvenuta", determinata da mutamenti successivi dei tassi di interesse, non integra il reato di usura, ma rientra nell'alea normale del contratto, disciplinata dall'art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta. Inoltre, il metodo di ammortamento "alla francese", con rate costanti composte da quota capitale e quota interessi, non costituisce anatocismo vietato, in quanto la legge consente l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata scaduta e non pagata. Infine, l'onere di allegare i fatti costitutivi della domanda, inclusi i periodi di applicazione di tassi usurari, grava sulla parte attrice, non potendo il giudice supplire a tale mancanza con attività istruttorie d'ufficio.
Il reato di usura si configura quando il tasso di interesse praticato supera il limite stabilito dalla legge, anche in assenza di una pattuizione espressa. Per accertare la natura usuraria degli interessi, occorre determinare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante, il profitto ottenuto e il rapporto percentuale di quest'ultimo rispetto all'intera durata del prestito, verificando il superamento del tasso-soglia trimestrale fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, il concorrente che, pur non avendo partecipato alla formazione del patto usurario, si adopera successivamente per ottenere il pagamento del credito, risponde del reato di usura solo se era consapevole della natura usuraria degli interessi. Diversamente, la sua condotta può essere qualificata come favoreggiamento reale o, in presenza di minacce al debitore, come estorsione. Infine, per il reato di estorsione, è necessario accertare in modo specifico se e in quali circostanze gli imputati abbiano rivolto minacce dirette al debitore al fine di ottenere il pagamento del debito.
Il reato di usura si configura quando il soggetto attivo, approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, le concede un prestito a tassi di interesse manifestamente sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro erogata, in violazione del limite legale previsto dalla normativa di riferimento. La valutazione della sussistenza del reato di usura deve essere effettuata sulla base di una complessiva disamina degli elementi probatori, senza che assuma rilievo decisivo la mancata acquisizione di specifici documenti bancari o titoli di credito, atteso che il giudice può legittimamente desumere l'esistenza dell'attività usuraria anche da altri elementi indiziari, quali le dichiarazioni della persona offesa, le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le altre emergenze investigative. Il beneficio della non menzione della condanna, previsto dall'art. 175 c.p., è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare il diniego sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., con particolare riguardo alla gravità, estensione oggettiva e soggettiva e alla professionalità dell'attività illecita, senza che sia necessaria una corrispondenza automatica con la concessione della sospensione condizionale della pena.
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