Sentenze recenti Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo

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  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 200 del 2019, proposto da Do. Bi., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Si. Ba. in (…), (…); contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento - del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, redatto dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest - Avezzano in data 2 aprile 2019, prot. n. (…); - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto, conseguente e connesso; e per la condanna della Regione Abruzzo a rifondere al ricorrente l’importo di euro 160.559,00 (centosessantamilacinquecentocinquantanove/00), a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie colture agricole. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli; Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. In data 31 agosto 2018 il signor Do. Bi., titolare dell’omonima impresa agricola, ha presentato alla Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica, la domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti della propria azienda. In data 26 settembre 2018 il tecnico inviato dalla Regione Abruzzo ha accertato una perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e cervi nel corso dell’anno 2018, pari a circa 318 quintali di uva. Con nota del 2 aprile 2019, comunicata in data 4 aprile 2019, il Responsabile dell’Ufficio autorizzazioni, licenze, verifica e pagamento dei danni da fauna selvatica di Sulmona ha invitato il signor Bi. a rendere la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti di Stato “de minimis” - liquidabili nell’importo massimo di euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari - e gli ha comunicato che il danno liquidabile per l’anno 2018, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, ammonta a euro 4.071,46 (quattromilasettantuno/46). Con mail del 12 aprile 2019, inviata alla Regione Abruzzo, il signor Bi. ha contestato la quantificazione del danno effettuata nella predetta nota. 1.1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2019 e depositato il 15 maggio 2019, il signor Do. Bi. ha domandato l’annullamento del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, quantificati in euro 4.071,46, nonché la condanna della Regione Abruzzo a corrispondergli la maggior somma di euro 160.559,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti. A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica, con la quale contesta la stima dei danni effettuata dalla Regione Abruzzo, per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 219 quintali di uva, e non anche il valore di trasformazione del prodotto, pari a circa 29.733 bottiglie di vino, e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture negli anni a venire. Il ricorrente ha chiesto altresì al Tribunale di disporre la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni indicati nonché una consulenza tecnica per la quantificazione dei danni. 1.2. Ha resistito al ricorso la Regione Abruzzo e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. 1.3. In data 25 giugno 2024 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, senza prendere un’espressa posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Abruzzo. 1.4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 2. Il Collegio deve esaminare in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Abruzzo nella memoria depositata in data 28 maggio 2021. 2.1. Essa deve essere disattesa. 2.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, ossia in base alla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio e alla tutela ad essa apprestata dall’ordinamento, a prescindere dalla prospettazione fornitane dalle parti (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 marzo 2018, n. 5399). Il ricorrente, pur qualificando come risarcitoria la domanda proposta ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo, ha chiesto, previo annullamento dell’atto conclusivo del procedimento avviato, ad istanza di parte, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10, l’integrale riconoscimento di un contributo di natura indennitaria per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di notevole interesse faunistico, di cui all’allegato A), tra le quali sono ricompresi sia il cinghiale che il cervo. Tale contributo è riconosciuto in misura “pari al 100% del valore del prodotto perduto”. 2.3. Ai sensi dell’articolo 4-ter, lettere a) ed e), della citata legge regionale, è attribuito alla Giunta Regionale il potere di definire con regolamento “i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra province” nonché “la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi”. Con decreto del 5 agosto 2004, n. 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ha adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10. Il riconoscimento di detto contributo è dunque mediato dall’esercizio del potere amministrativo ed è condizionato, nell’an debeatur, alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio nonché, nel quantum debeatur, al rispetto dei criteri e delle modalità individuati dall’amministrazione. 2.4. Sicché, la situazione soggettiva del richiedente il contributo si configura come interesse legittimo, la cui tutela, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, è attribuita al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, 8 novembre 2023, n. 513). 3. Nel merito, il ricorso è infondato. 3.1. Il ricorrente lamenta l’erronea quantificazione del contributo, effettuata dalla Regione Abruzzo a seguito del sopralluogo del 26 settembre 2018, e contestualmente formula la domanda risarcitoria per la corresponsione del maggior danno, quantificato nella misura di euro 160.559,00. 3.2. Come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 245 del 18 maggio 2024, pronunciata tra le medesime parti sulla domanda presentata dalla parte ricorrente per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti della propria azienda nell’anno 2017, “l’indennizzo che la Regione Abruzzo riconosce agli imprenditori agricoli, per concorrere a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture dalla fauna selvatica, è parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto. Esulano pertanto dalla quantificazione del predetto indennizzo i profili relativi al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture. La Regione Abruzzo ha perciò correttamente quantificato il contributo di sostegno al reddito con riferimento all’intero valore del prodotto perduto, di cui il ricorrente non ha contestato i parametri di valutazione, espressamente individuati nella resa media unitaria delle colture, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità di prodotto finale andata perduta”. 4. In applicazione di tali considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, anche in ragione dell’intervento di un precedente giurisprudenziale pronunciato tra le medesime parti, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Abruzzo le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 221 del 2024, proposto da St. Ba. Sa. di Eu. Im. S.r.l. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati En. Io. Fi., Fa. An., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via (...); per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, ex art. 21-quinquies legge 241/90, del 21 marzo 2024 (prot. 9836 del 22 marzo 2024) del Comune di (omissis), con cui il predetto Comune ha disposto la revoca del provvedimento amministrativo di cui alla nota n. 20840 dell'8 luglio 2021, recante accoglimento del c.d. "condono demaniale" ex articolo 100 del DL n. 104 del 14 agosto 2020, poi convertito con Legge del 13 ottobre 2020, n. 126; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società St. Ba. Sa. di Eu. Im. Srl & C. Sas, odierna ricorrente, è concessionaria di una zona demaniale marittima sita nel Comune di (omissis), odierno resistente, recante il n. 464/2002 e su tale concessione la predetta società gestisce uno stabilimento balneare denominato "Sa.". Lo stabilimento è classificato quale pertinenza demaniale e dunque, sin dal 2007, a seguito dell'adozione della Finanziaria (legge n. 296/2006) il canone demaniale ha registrato un aumento che ha dato luogo a diversi contenziosi con l'Ente gestore e l'Agenzia del Demanio. In data 10 settembre 2020, a seguito dell'adozione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, poi convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (c.d. condono demaniale), l'odierna ricorrente avanzava richiesta di definizione dei procedimenti giudiziari amministrativi pendenti alla data del 14 agosto 2020 mediante pagamento in unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. Il Comune di (omissis), completata l'istruttoria della relativa pratica, con provvedimento finale n. 20840 dell'8 luglio 2021 così provvedeva: "accoglie la domanda in oggetto rilevando che ai fini della definizione del contenzioso codesta ditta dovrà versare in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30.09.2021, la somma pari ad Euro 144.732,97 (centoquarantaquattromilasettecentotrentadue/97) così come meglio dettagliata nel prospetto allegato alla presente ed utilizzando i codici di pagamento ivi indicati". In particolare, con il sopra menzionato provvedimento il Comune di (omissis) stabiliva che la misura eccezionale del c.d. condono balneare di cui all'art. 100 del DL 104/2020 andava applicata calcolando dapprima il 30% su tutte le somme dovute e, poi, deducendo dal risultato le somme già versate dal titolare della concessione. A seguito di successive interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio, il Comune di (omissis) mutava indirizzo interpretativo ed emetteva, in data 20 febbraio 2024, comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla revoca del precedente provvedimento di accoglimento della domanda di condono demaniale sopra menzionato, e dunque di quantificazione dei contributi dovuti da parte dell'odierna ricorrente. Il 29 febbraio 2024 a mezzo p.e.c. la ricorrente contestava detta comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando sia l'inammissibilità della revoca quanto la carenza di presupposti. Il Comune di (omissis), con nota prot. n. 9836 del 22 marzo 2024 di cui in epigrafe, provvedeva a revocare definitivamente il proprio precedente provvedimento n. 20840 dell'8 luglio 2021 per errata interpretazione nei conteggi degli importi, riportando nuovamente il calcolo corretto degli importi ed intimando alla società odierna ricorrente il pagamento della nuova somma così determinata. Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 giugno 2024, la società St. Ba. Sa. di Eu. Im. Srl & C. Sas, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente articolato motivo: - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies l. 241/90. Eccesso di potere: difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione di legge: violazione dell'art. 100 DL n. 104/2020 conv. con legge n. 126/2020. Violazione di legge: violazione art. 3, comma 4, legge n. 241/90. Si sono costituiti in giudizio, in data 19 giugno 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio dell'Abruzzo e del Molise, depositando poi, in data 25 giugno 2024, relativa memoria con cui veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva delle due Amministrazioni. Si è costituito in giudizio, in data 3 luglio 2024, il Comune di (omissis), eccependo in primis il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito. All'udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2024, previo avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ex artt. 60 e 73 CPA, per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, sussistendo, nella presente vicenda, la giurisdizione del Giudice Ordinario. 2. - Il Collegio osserva che, nel presente caso, la società St. Ba. Sa. di Eu. Im. s.r.l. & C. Sas, odierna ricorrente, impugna un provvedimento relativo al canone di concessione demaniale, in particolare il provvedimento con cui il Comune di (omissis), odierno resistente, ha rideterminato il quantum dovuto dalla ricorrente a titolo di canone demaniale (specificamente riferendosi ai contributi di cui all'art. 100 del DL n. 104/2020), atteso che la ricorrente è concessionaria di una zona demaniale marittima sita in (omissis) recante il n. 464/2002 e su tale concessione gestisce uno stabilimento balneare denominato "Sa.". Precisato quanto sopra, il Collegio osserva che rispetto a tale impugnazione risulta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta nelle proprie difese da parte del Comune di (omissis), secondo cui "il ricorso in esame si riflette sulla determinazione dei canoni concessori, la cui competenza appartiene senza dubbio alla giurisdizione dell'A.G.O." e ciò in quanto "in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso. Pertanto, a prescindere dalla natura del provvedimento adottato, ne consegue che le controversie sull'"an" e sul "quantum" del canone appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione" (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 21597/18, n. 21950/15).". Sul punto parte resistente richiama anche alcune pronunce del Giudice Amministrativo, fra cui quella del Tar Lazio che, in una vicenda analoga, ha stabilito che "l'odierna res controversa si sostanzia nell'accertamento giurisdizionale dei presupposti di cui all'art. 100 D.L. n. 104/2020 in tema di definizione agevolata dell'obbligo di pagamento dei canoni concessori demaniali, nello specifico richiesta dalla società ricorrente in relazione alla concessione demaniale marittima n. 38/2002 di cui è titolare... In siffatta ipotesi, dunque, la causa petendi/petitum sostanziale sottesi alla proposta domanda di annullamento coincide con l'accertamento di posizioni creditorie/debitorie tra le parti...Considerata, quindi, la natura paritetica delle posizioni giuridiche soggettive sottese all'accertamento dei presupposti di cui all'art. 100, commi 7 e 8, D.L. n. 104/2020 e s.m.i. in uno al carattere dovuto e vincolato della conseguente attività provvedimentale della p.a., quanto alle sorti del titolo concessorio, l'odierna controversia rientra nella giurisdizione del giudice dei diritti soggettivi, ovvero al giudice ordinario...Le superiori considerazioni trovano conferma nelle statuizioni di cui alla recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 8475 del 15 marzo 2022. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, quanto alla natura della controversia sulla definizione agevolata (cd. condono demaniale), "non vi è dubbio sul fatto che si tratti di una controversia concernente canoni. Essa infatti ha ad oggetto una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria". Si tratta, in buona sostanza, di un meccanismo di definizione agevolata che, interessando direttamente il quantum dovuto a titolo di canoni annuali concessori, incide sulla sfera soggettiva dell'istante in termini meramente patrimoniali, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria non soltanto per le controversie ad esso inerenti ma anche per quelle allo stesso strettamente legate da un vincolo di presupposizione necessaria che non ammette margini di discrezionalità in capo alla p.a., quali la declaratoria di decadenza dal titolo concessorio per morosità .". (TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 9616/2022). Le conclusioni esplicitate nella sopra menzionata sentenza di primo grado, del tutto condivise dal Collegio, risultano confermate anche dal Consiglio di Stato che, in una vicenda analoga, ha stabilito che "su controversia analoga alla presente, le Sezioni Unite della Cassazione non solo hanno ribadito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ma hanno riaffermato il principio generale secondo cui, salvo deroghe normative espresse, nell'ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione e che i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, ord. n. 8475)." (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 10380/2023). Per quanto sopra affermato, dunque, risulta non condivisibile l'affermazione di parte ricorrente contenuta nel ricorso, secondo cui lo stesso "non è rivolto alla determinazione dei canoni concessori, la cui competenza appartiene alla Giurisdizione dell'A.G.O., bensì alla legittimità dell'annullamento di una precedente determinazione di accoglimento di una istanza di definizione anticipata di un contenzioso, adottata dallo stesso ente pubblico.", atteso che il provvedimento di revoca impugnato determina chiaramente il quantum dovuto da parte ricorrente a titolo di contributo di cui all'art. 100 del DL n. 104/2020, ossia dell'importo (ancora) dovuto per la chiusura del contenzioso relativo ai canoni non pagati, esplicitando lo stesso in una pertinente tabella che reca gli importi delle somme richieste e di quelle già effettivamente pagate da parte dell'odierna ricorrente nel periodo 2007-2020. Inoltre il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha un duplice contenuto in quanto dapprima revoca la precedente nota del 2021 e, poi, intima alla ricorrente il pagamento di una somma ulteriore, a conferma del fatto che il predetto provvedimento ha come oggetto la ridefinizione del quantum dovuto a titolo di canoni per concessione demaniale da parte della ricorrente e, dunque, lo stesso risulta sottoposto alla giurisdizione del G.O. 3. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito. 4. - La natura della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Maria Colagrande - Consigliere Massimo Baraldi - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 532 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fa. Tr., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. An. Fi. De Sa. in L'Aquila, via (...); contro Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via (...); nei confronti Consorzio Acquedottistico Marsicano - CAM -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: - del provvedimento (decreto) prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Prefetto di L'Aquila ha disposto, nei confronti della ricorrente, la misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32 commi 1, lett. b) e 2 D.L. 90/2014, nonché (per quanto di incidenza lesiva) della nota prot. -OMISSIS-, con cui è stata data comunicazione della avvenuta adozione del citato provvedimento; - della comunicazione di avvio del relativo procedimento; - della nota prot. -OMISSIS- (la cui adozione è stata comunicata con nota -OMISSIS- di pari data, che ugualmente si impugna), con cui il Presidente dell'ANAC ha proposto al Prefetto di L'Aquila di applicare la misura anzidetta, nonché di tutti gli atti, documenti e/o comunicazioni ivi richiamati, compresa la comunicazione di avvio del relativo procedimento prot. -OMISSIS-; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti e con riserva di promuovere azione risarcitoria e/o indennitaria. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila, del Ministero dell'Interno e dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La Società ricorrente, operante nel settore edile, impugna il provvedimento con il quale l'Ufficio del Governo di L'Aquila, su proposta dell'Anac, ha disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) e comma 2, d.l. n. 90/2014, in seguito all'arresto del suo rappresentante legale per presunte irregolarità commesse nell'ambito di una gara d'appalto, di cui è risultata aggiudicataria, indetta dal Consorzio acquedottistico marsicano di -OMISSIS- per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione del Comune di -OMISSIS-. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: I. violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 1 e ss. l. 241/90; irragionevole durata del procedimento amministrativo; violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. intempestività dell'azione amministrativa; violazione del legittimo affidamento; il procedimento, conclusosi con il provvedimento impugnato dopo un anno e mezzo dalla comunicazione di avvio, sarebbe lesivo dell'affidamento della ricorrente che, decorso il termine stabilito per provvedere, aveva ragionevolmente confidato nell'archiviazione della proposta dell'Anac e aveva quindi assunto gli impegni prodromici all'esecuzione dell'appalto che aveva dato origine all'indagine dell'ANAC; II. violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, dell'art. 32 d.l. 90/2014, come convertito con l. 114/2014; eccesso di potere per intempestività dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, falso supposto in fatto, difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica; violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede; il provvedimento richiama i fatti posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare del rappresentante legale e direttore tecnico della ricorrente, revocata dopo appena due settimane e non seguita dal rinvio a giudizio, ma non indica quali ulteriori ed attuali "fatti gravi ed accertati", giustificherebbero ex art. 32 d.l. 90/2014, l'adozione, dopo due anni dalla revoca dell'ordinanza cautelare, della misura contestata, non potendosi considerare tale la mera presenza del rappresentante legale e direttore tecnico della ricorrente, ormai cessato dalle cariche, alla consegna dei lavori relativi all'appalto oggetto di gestione straordinaria; III. violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, dell'art. 32 d.l. 90/2014, come convertito con l. 114/2014; omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di cui al comma 8 dell'art. 32 d.l. 90/2014; eccesso di potere per sproporzionalità dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, falso supposto in fatto, difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica. violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede; violazione e/o falsa applicazione delle linee guida 2015; il commissariamento dell'appalto aggiudicato alla ricorrente ex comma 1, lett. b) dell'art. 32 d.l. n. 90/2014 sarebbe una misura in concreto sproporzionata essendo prevista, per casi analoghi, la misura stabilita dal comma 8 dell'art. 32 cit. secondo il quale "Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa". Resistono le Amministrazioni intimate. All'udienza del 9 luglio 2024 il ricorso è passato in decisione. Occorre stabilire preliminarmente se al caso in decisione sia astrattamente applicabile, come sostenuto dalla ricorrente con il terzo motivo, il comma 8 dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e non i commi 1 e 2 che prevedono l'impugnata misura della gestione straordinaria dell'impresa appaltatrice limitatamente al contratto oggetto di indagine in sede penale. L'articolo 32, comma 1, d.l. n. 90/2014 prevede due ipotesi alternative nelle quali il Presidente dell'ANAC può proporre misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione: - nel caso in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti - previsti dal codice penale agli articoli 317, 318, 319 e 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis; - in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale. Il Presidente dell'ANAC propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale. Il successivo comma 2 dispone: "Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto". Il comma 8 stabilisce che "Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo". Il comma 1 non specifica quali siano gli "organi societari diversi" di cui il Prefetto può ordinare la sostituzione (o che egli stesso può sostituire mediante la nomina di amministratori) ai sensi del comma 8. L'interpretazione sistematica accolta dalla giurisprudenza ha individuato l'elemento distintivo degli "organi societari diversi" nei titolari di funzioni diverse da quelle di amministrazione in senso proprio della compagine sociale o dell'impresa. Nel caso in decisione l'indagine ha riguardato il coinvolgimento del rappresentante legale e amministratore unico della società nelle irregolarità riconducibili al comma 1 dell'art. 32 d.l. n. 90/2014 dell'affidamento dell'appalto bandito dal Consorzio acquedottistico marsicano e tanto esclude l'applicabilità del comma 8 dell'art. 32 che, come detto, si applica quando sono coinvolti nell'indagine organi societari diversi da quelli titolari di poteri di amministrazione. Non conduce conclusioni diverse il fatto, valorizzato dalla ricorrente, che l'amministratore in carica all'epoca della conclusione del contratto oggetto di indagine sia stato in seguito sostituito e pertanto non sussisterebbero le esigenze di prevenzione della corruzione che impongono di sottoporre l'impresa a gestione straordinaria. Infatti non può ragionevolmente considerarsi estraneo all'amministrazione della società l'ex amministratore in quanto sostituito dalla coniuge e dal figlio, data la stretta relazione familiare e di interessi che li accomuna, come evidenziato nel provvedimento impugnato con convincimento immune da profili di irragionevolezza, avvalorato da riscontri oggettivi, in specie la presenza "continua" e "attiva" dell'ex amministratore al momento della consegna del cantiere per l'esecuzione dell'appalto oggetto di indagine, operazione certamente di primaria importanza nella gestione dell'appalto, perché implica "l'attività propedeutica alla firma della consegna formale dei lavori (visione ed esame dei progetto esecutivo, dei cronoprogramma dei lavori, del computo metrico e della planimetria generale del progetto)" (nota prot. -OMISSIS- della Guardia di Finanza, richiamata nel provvedimento gravato). Si tratta, come affermato dalla stessa ricorrente, di attività preliminare all'accettazione dei lavori; ne consegue che l'ex amministratore durante le operazioni di consegna del cantiere ha avuto un ruolo determinante nella decisione di accettare i lavori, la cui assunzione costituisce un atto di gestione dell'impresa. Il terzo motivo deve pertanto essere respinto. Il primo motivo è infondato. Il fatto che il procedimento si sia concluso oltre il termine previsto dalla legge è irrilevante perché, non avendo esso natura perentoria, non ricorre un'ipotesi di carenza di potere in concreto, né la ricorrente può vantare alcun affidamento nell'archiviazione del procedimento, in conseguenza della mera scadenza del termine per provvedere. Ne consegue che la violazione del termine di conclusione del procedimento non incide sulla legittimità della misura adottata, ma potrebbe avere rilevanza solo ai fini del risarcimento del danno che, seppur allegato, peraltro genericamente, non è stato in alcun modo provato. Anche il secondo motivo deve essere respinto. La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato manchi del presupposto tipico - fatti gravi ed accertati - richiesto dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014 in quanto il provvedimento del Prefetto e la proposta dell'ANAC muovono dagli addebiti contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare dell'ex amministratore della ricorrente, senza considerare che la misura fu revocata appena quindici giorni dopo. La circostanza è irrilevante perché alla data dell'adozione del provvedimento impugnato il procedimento penale era ancora pendente, perché la revoca della misura cautelare era stata disposta solo a seguito della collaborazione dell'ex l'amministratore con gli inquirenti e infine perché i fatti accertati in sede di indagine non erano stati fino ad allora smentiti. Con apprezzamento dettagliatamente e rigorosamente motivato il Prefetto ha considerato detti fatti come accertati, gravi e di attuale rilevanza ai fini dell'adozione della misura impugnata, la cui ratio, eminentemente preventiva, esige una stretta e attiva vigilanza sull'esecuzione dell'appalto, per evitare che le condotte corruttive contestate agli organi sociali dell'appaltatrice possano condizionarne la gestione, in attesa della definizione del procedimento penale. L'ordinanza cautelare del GIP del tribunale di -OMISSIS- (cui fanno rinvio la proposta dell'ANAC e il provvedimento gravato) ha evidenziato un quadro fattuale "connotato da un'illegalità diffusa che coinvolge pubblici ufficiali da una parte e imprenditori privati dall'altra (i primi disposti a manipolare eventuali gare pubbliche per il proprio tornaconto personale di tipo economico, i secondi, invece, convinti di dover aggirare le regole per poter lavorare con la pubblica amministrazione) induce a ritenere che nel caso che ne occupa riguardo a tutti gli indagati [fra i quali l'ex amministratore della ricorrente], è concreto e attuale il rischio di recidiva, inteso, appunto, come inclinazione a commettere reati della stessa indole alla prima occasione utile. Il duo -OMISSIS-ha, effettivamente, siglato un vero e proprio contratto fondato sullo scambio costante e duraturo, quasi permanente, tra denaro (da commisurare in misura percentuale rispetto all'importo dei lavori affidati dalla P.A. e da versare parte in contanti e parte mediante pagamento di fatture per consulenze inesistenti) e influenze e conoscenze politico istituzionali in ambito locale proprio in vista della commissione di una serie indeterminata di fatti di corruzione dello stesso tenore di quelli analizzati partitamente nei capitoli che precedono" (pagg. 130 e ss. dell'ordinanza cautelare del GIP di -OMISSIS-). Tali riscontri emergono da una serie di intercettazioni telefoniche che evidenziano la fitta trama di rapporti criminogeni consolidatisi nel tempo tra soggetti dell'impresa e funzionari pubblici, non limitata all'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'impianto di depurazione del Comune di -OMISSIS-, ma convergente sulle procedure di l'affidamento degli interventi manutentivi programmati dal Consorzio acquedottistico marsicano in molteplici comuni abruzzesi. Il decreto prefettizio impugnato, al contrario dell'ordinanza del GIP, persegue finalità preventive e contiene una valutazione autonoma dei riscontri probatori acquisiti in sede di indagini dai quali desume l'esistenza di "un vero e proprio sodalizio fra l'imprenditore (l'ex amministratore della ricorrente), il suo faccendiere e gli amministratori pubblici grazie al quale le funzioni pubbliche di questi ultimi sono state completamente asservite alle aspettative di -OMISSIS-", pervenendo a ritenere, con apprezzamento logicamente conseguente, che non "possa essere messa in discussione la circostanza che i fatti reato accertati in sede di indagine sono stati con chiarezza preordinati a turbare una procedura pubblica di gara onde consentire l'aggiudicazione del conseguente contratto di appalto alla Società "-OMISSIS- di -OMISSIS- & C". Emerge, pertanto, un quadro di "fatti accertati" connotati dal requisito della "gravità " di cui all'art. 32, comma 2, del d.l. n. 90/2014 che giustifica l'adozione della misura impugnata proprio al fine eminentemente precauzionale di sottrarre l'esecuzione dell'appalto ad interferenze illecite il cui verificarsi è ritenuto un evento possibile, stante la pericolosità sociale... concreta e persistente (pag. -OMISSIS- dell'ordinanza cautelare del GIP di -OMISSIS-) dell'ex amministratore della ricorrente, ancora coinvolto in atti di gestione dell'impresa. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Ministero dell'Interno e dell'ANAC, che liquida in Euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nel testo della sentenza. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Maria Colagrande - Consigliere, Estensore Massimo Baraldi - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 84 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vi. Ge., rappresentato e difeso dagli avvocati Il. Co., Va. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi L'Aquila, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via (...); nei confronti Da. Si., rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Cl., Pi. Pa. No. e Ga. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; St. De Gr., non costituito in giudizio; per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • del verbale 20 luglio 2023 n. 1 - "verbale preliminare"; • del verbale 27 luglio 2023 n. 2; • del verbale 31 ottobre 2023 n. 3; • del verbale 28 novembre 2023 n. 4; • del verbale 28 novembre 2023 n. 5; • del D.R. Rep. n. 1577 - 2023 - n. 21.12.2023 Prot. n. 134140 di approvazione degli atti della procedura concorsuale suddetta; • della D.R. n. 252 - 2023 del 15.03.2023 Prot. n. 33863, pubblicato in G.U. n. 24 del 28/03/2023 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura mediante chiamata di n. 1 posto di Professoressa/Professore di seconda fascia presso l''Università degli Studi dell''Aquila per il Settore Concorsuale 08C1, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/11, ai sensi dell''art. 18, comma 1 della Legge 30.12.2010 n. 240 (D.R. n. 252 - 2023 del 15.03.2023 Prot. n. 33863, pubblicato in G.U. n. 24 del 28/03/2023) - di seguito anche solamente 'bandò '; • del regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia adottato dall''Università dell''Aquila (Emanato con D.R. n. 616/2012 del 5/04/2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 932/2022 del 06/07/2022; • di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/3/2024: • della delib. 16 gennaio 2024 n. 12, prot. n. 3391/2024 con cui è stata adottata la proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia del dott. Da. Si., con presa di servizio a partire dal 1 aprile 2024; • della delib. 23 gennaio 2024 n. 8 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiamata del dott. Da. Si. a far data dal 2 aprile 2024; • del DR 20 febbraio 2024 nl 168 con cui è stato adottato il provvedimento di nomina del controinteressato Da. Si.; • di tutti gli atti già impugnati nel ricorso introduttivo e di quelli ulteriori comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Da. Si., di Università degli Studi di L'Aquila e del Ministero dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, presso l'Università degli Studi dell'Aquila per il Settore Concorsuale 08/C1 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/11 e si è classificato secondo in graduatoria all'esito della valutazione comparativa dei tre candidati aderenti al bando. Con il ricorso in decisione impugna gli atti della procedura e la designazione del controinteressato come vincitore per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della l. 240/2010, in particolare artt. 18 e 24, D.M. 4 agosto 2011 n. 344; violazione del d.P.R. 95/2016, art. 8; violazione della l. 241/1990, artt. 1 e 3, artt. 3 e 97 Cost.; violazione del regolamento dell'università dell'Aquila per la chiamata dei professori di I e II fascia (Emanato con D.R. n. 616/2012 del 5/04/2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 932/2022 del 06/07/2022) e del bando di gara; violazione della Carta Europea dei Ricercatori ed in particolare sez. 1, "sistemi di valutazione" e sez. 2, valutazione del merito nell'ambito del procedimento di assunzione; eccesso di potere per sviamento, errati e falsi presupposti di fatto e di diritto; insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione; assenza, insufficienza e contraddittorietà dell'istruttoria; violazione del principio di correttezza, imparzialità e non discriminazione; violazione del principio di legittimo affidamento; la commissione di concorso ha definito, nella seduta preliminare e prima di aver conoscenza della provenienza e del contenuto delle domande, quattro criteri di valutazione (produzione scientifica; curriculum e titoli; ulteriori titoli; attività didattica), ciascuno articolato in specifici sub-criteri, ma in sede di valutazione, quando erano ormai noti i candidati e i curricula, li avrebbe illegittimamente modificati, o parzialmente accorpati o non applicati; 2) violazione e falsa applicazione della l. 240/2010, in particolare artt. 18 e 24, D.M. 4 agosto 2011 n. 344.; violazione del d.P.R. 95/2016, art. 8; violazione della l. 241/1990, artt. 1 e 3, artt. 3 e 97 Cost.; violazione del regolamento dell'università dell'Aquila per la chiamata dei professori di I e II fascia (Emanato con D.R. n. 616/2012 del 5/04/2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 932/2022 del 06/07/2022) e del bando di gara; violazione della Carta Europea dei Ricercatori ed in particolare sez. 1, "sistemi di valutazione" e sez. 2, valutazione del merito nell'ambito del procedimento di assunzione; eccesso di potere per sviamento, errati e falsi presupposti di fatto e di diritto; insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione; assenza, insufficienza e contraddittorietà dell'istruttoria; violazione del principio di legittimo affidamento; violazione del principio di correttezza, imparzialità e non discriminazione; la commissione avrebbe violato i parametri di valutazione e fatto un uso distorto della funzione discrezionale perché : - avrebbe omesso di attribuire un "peso" ad ognuno dei criteri e sub criteri di valutazione pervenendo ad assegnare ex post solamente un giudizio di valore che varia da ottimo, molto buono, buono e discreto, inidoneo ad esprimere un'adeguata motivazione; - con riferimento al "criterio I - valutazione della produzione scientifica", il miglior giudizio assegnato al controinteressato sarebbe smentito dalla netta superiorità della produzione scientifica del ricorrente per intensità, numero di citazioni e premi conseguiti, che la Commissione non avrebbe colto perché avrebbe applicato in modo parziale i sub criteri, avrebbe valorizzato immotivatamente le pubblicazioni su riviste comprese nell'elenco in classe A Anvur o le monografie rispetto alle altre pubblicazioni e infine avrebbe mancato di applicare i seguenti sub criteri: a) "diffusione (delle pubblicazioni) all'interno della comunità scientifica"; b) "continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze di settore"; c) ripartizione percentuale in parti uguali del contributo del candidato coautore di lavori collegiali che non abbia dichiarato il suo apporto; la commissione ha considerato "non riconoscibile" il contributo del ricorrente in opere collettive in quanto prive della indicazione del relativo apporto, omettendo di esperire il soccorso istruttorio o di fare ricorso a criteri condivisi dalla giurisprudenza (coerenza delle tematiche scientifiche, il numero di coautori, ordine di citazione degli autori) o di applicare, come stabilito, il criterio suppletivo della ripartizione percentuale in parti uguali del contributo in relazione al numero degli autori, mentre sono state dichiarate "riconoscibili" e quindi giudicate migliori le pubblicazioni collettive in cui compare il nome del vincitore, benché siano esse stesse prive della dichiarazione del relativo contributo; - con riferimento al "criterio IV -valutazione dell'attività didattica" la commissione avrebbe omesso di applicare i quattro sub criteri individuati in sede di definizione del criterio generale, pervenendo a formulare un giudizio identico ("molto buono") per il ricorrente e il vincitore, ma del tutto generico, immotivato e irragionevole a fronte della superiorità dei titoli presentati dal ricorrente, tanto più che la commissione avrebbe illegittimamente qualificato e valutato come "attività didattica" la diversa attività di "assistenza alla didattica" dichiarata dal vincitore; - anche per il "criterio II- valutazione del curriculum e dei titoli del candidato", la commissione non avrebbe applicato i sub criteri a), b) e d) alla luce dei quali il ricorrente avrebbe ottenuto una valutazione migliore del vincitore; - quanto al "criterio III- valutazione di ulteriori titoli" la commissione avrebbe agito in sviamento di potere: a ) valorizzando la dichiarazione del vincitore di aver ricoperto il ruolo di "principal investigator", sebbene il titolo allegato altro non sia che il conseguimento di un finanziamento per un progetto che non coinvolge un gruppo di ricerca; ß ) sostituendo al sub criterio "partecipazione a progetti impiantistici, architettonici, di risanamento e restauro, urbanistici e territoriali di grande rilevanza anche nazionale conferenti con il settore disciplinare di cui al bando, con particolare riferimento agli aspetti della sostenibilità edilizia ed ambientale", il diverso criterio: "partecipazione allo sviluppo di progetti complessi in ambito professionale", peraltro applicato erroneamente con l'effetto di favorire il controinteressato. Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, gli atti con i quali l'Università ha disposto la chiamata in ruolo del controinteressato. Resistono l'Università e il controinteressato vincitore del concorso, il quale che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso: - nella parte in cui lamenta la mancata attribuzione di punteggi ai sub criteri, sostenendo che è sufficiente che essi siano idonei ad oggettivizzare l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica e che la commissione abbia motivato in forma discorsiva il suo giudizio; - per omessa allegazione della prova di resistenza dalla quale evincersi che l'accoglimento del ricorso consentirebbe al ricorrente di risultare vincitore; - perché le avverse censure solleciterebbero un inammissibile sindacato nel merito delle valutazioni discrezionali rese dalla Commissione; - per omessa impugnazione della valutazione comparativa resa dalla commissione giudicatrice nella relazione finale; - nella parte in cui il ricorrente si limita a contestare come erronea la valutazione delle pubblicazioni dei candidati con riguardo esclusivamente alla classe di appartenenza della rivista, senza però fornire alcun elemento concreto a sostegno di tale doglianza. All'udienza pubblica del 9 luglio 2024 il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione. DIRITTO 1. Viene in decisione l'impugnativa degli atti di una procedura concorsuale per la selezione di un professore di seconda fascia presso l'Università degli Studi di L'Aquila per il SSD ICAR/11, alla quale il ricorrente ha partecipato risultando secondo in graduatoria. 1.1. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del secondo motivo di ricorso sollevate dal controinteressato, vincitore della selezione. La prima eccezione, che ritiene inammissibile la censura di omessa determinazione del valore da attribuire a ogni criterio di valutazione, non pone una questione pregiudiziale sui requisiti di ammissibilità della domanda (presupposti del processo e condizioni dell'azione), ma contesta la legittimità dell'azione amministrativa introducendo una questione che riguarda il merito della controversia. Quanto all'omessa allegazione della prova di resistenza, è noto che chi impugna gli esiti di una procedura concorsuale per vizi dell'attività discrezionale di valutazione, non deve provare che sarebbe risultato vincitore se il potere fosse stato correttamente esercitato; una tale dimostrazione infatti presuppone la prevedibilità secondo parametri vincolanti dell'esito dell'attività di valutazione, che invece, ove siano prospettati, come in specie, e risultino fondati vizi della funzione discrezionale, non consente di formulare una prognosi ex ante di tale esito, dovendo in merito nuovamente pronunciarsi l'amministrazione in conformità con il giudicato. Pertanto, ai fini della dimostrazione dell'interesse al ricorso, è sufficiente che dagli atti della selezione non risultino (né sono indicati dal controinteressato a sostegno dell'eccezione) elementi tali da escludere che il ricorrente sarebbe potuto risultare vincitore se la commissione avesse reso una valutazione del suo curriculum e di quello del controinteressato esente dai vizi denunciati. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo perché solleciterebbe un sindacato sul merito dell'azione amministrativa. Le censure esposte nel motivo mirano a dimostrare che il giudizio "ottimo" attribuito al vincitore non è compatibile con i criteri di valutazione che il ricorrente considera applicati solo in parte. Entro tali limiti è certamente ammesso il sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere, poiché i criteri di valutazione sono altrettanti parametri di legittimità del giudizio comparativo. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della valutazione comparativa resa dalla Commissione nella relazione finale; la relazione infatti è un atto endoprocedimentale il cui esito è confluito con effetti costitutivi nel decreto rettorale - ritualmente impugnato - che ha approvato gli atti della procedura e ha dichiarato il controinteressato idoneo alla chiamata e vincitore della selezione. Attiene infine al merito e non all'ammissibilità del motivo anche l'ultima eccezione che ritiene indimostrato l'asserito errore di valutazione delle pubblicazioni dei candidati con riguardo esclusivamente alla classe di appartenenza della rivista; la censura infatti lamenta un vizio della funzione valutativa che presuppone un accertamento sulla fondatezza, non già sull'ammissibilità del motivo. 1.2.1. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, risulta dalla lettura dei verbali che la commissione di concorso si è riunita il 20.7.2023 in seduta preliminare e ha stabilito i criteri valutazione, attenendosi ai criteri generali previsti dal d.m. n. 344/2011. Dopo la pubblicazione del verbale preliminare i membri della commissione hanno avuto accesso alle domande presentate dai candidati attraverso il portale PICA dal Settore Concorsi e Selezioni dell'Università degli Studi dell'Aquila, come si desume dal verbale del 27.7.2023. Nella riunione del 28.11.2023 la commissione ha quindi valutato i titoli e il curriculum dei candidati e con giudizio collegiale "ottimo" ha selezionato come vincitore, fra i tre aspiranti, il controinteressato Da. Si.. Il giudizio collegiale sull'attività didattica (VI criterio di valutazione) dei tre in candidati reca null'altro che la stessa formula standard - "svolta con continuità nell'ambito del settore in corsi universitari curriculari e non curriculari" - che si differenzia per il vincitore per la chiosa finale " soprattutto a livello dottorale ". È dunque dimostrato che la commissione non ha accertato i requisiti espressi nei seguenti, specifici sub criteri stabiliti nel corso della riunione preliminare, i quali sono rimasti, pertanto, del tutto inapplicati: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, ove disponibili, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. Analoghe considerazioni valgono per i seguenti sub-criteri: - "continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze di settore" e "diffusione (delle pubblicazioni) all'interno della comunità scientifica ", che non vengono affatto menzionati nella " valutazione della produzione scientifica " (I criterio di valutazione) del vincitore il quale, ciononostante, ha ottenuto il giudizio "ottimo", giudizio che avrebbe richiesto l'accertamento del più alto livello qualitativo delle pubblicazioni per tutti i sub criteri stabiliti dalla commissione; - " conseguimento della titolarità di brevetti " e " organizzazione di congressi e workshop scientifici inerenti il settore disciplinare di cui al bando ", titoli che non figurano fra quelli allegati dal vincitore ai fini della " valutazione del curriculum e dei titoli " (II criterio di valutazione) il quale, ciononostante, ha ottenuto il giudizio "ottimo" che, anche in questo caso, avrebbe richiesto l'accertamento del più alto livello qualitativo delle pubblicazioni per tutti i sub criteri stabiliti dalla commissione. Ciò premesso, l'omessa integrale applicazione dei sub criteri stabiliti nella seduta del 20.7.2023 contrasta con il principio inderogabile, emergente in numerose disposizioni (art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 12 della l. 241/1990, art. 4 d.P.R. n. 117/ 2000, art. 35 d.lgs. n. 165/2001), che esige la definizione dei criteri di valutazione prima che siano noti i candidati a una selezione pubblica e la loro rigorosa e completa applicazione ai fini della formulazione del giudizio quanto più possibile imparziale ed oggettivo. Nel caso in decisione, invece, il giudizio collegiale attributo ai candidati è stato reso senza considerare elementi ritenuti dalla commissione significativi dell'idoneità alla nomina di professore di seconda fascia (le esperienze didattiche maturate in diversi e specifici contesti, la continuità temporale e la diffusione delle pubblicazioni, la titolarità di brevetti o l'organizzazione di congressi scientifici...). La commissione infatti ha applicato, solo una parte dei sub criteri originari e ciò equivale ad aver sostituito, quando erano ormai noti i nomi e i curricula dei candidati, altre regole di giudizio a quelle predefinite alle quali si era vincolata; tanto giustifica la presunzione assoluta di violazione dell'imparzialità della valutazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 08/10/2021, n. 6726; Consiglio di Stato, sez. III 22/12/2020, n. 8209). 1.2.2. Venendo all'esame del secondo motivo, il collegio ritiene fondata la censura di carenza di motivazione. Occorre premettere che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere adeguata la valutazione di prove concorsuali o di titoli espressa in forma numerica o con un aggettivo qualificativo se ciascun voto o aggettivo o giudizio sintetico viene motivato mediante la descrizione, per ciascun criterio, dell'accertato livello della prova o del titolo da valutare; è cioè richiesta, per ciascun criterio di valutazione, la graduazione del giudizio: - o mediante attribuzione del voto (o del giudizio sintetico, " ottimo, buono, molto buono, discreto ...") e rinvio a una griglia articolata in criteri e indicatori che spieghi a quale livello corrispondano il voto o il giudizio sintetico, - o mediante l'espressione ex post di un giudizio che chiarisca, per ciascun criterio, le ragioni del voto o del giudizio sintetico attribuito. Si è condivisibilmente affermato in proposito che "L'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato (inter multis, Cons. Stato, sez. IV, 1.08.2018 n. 4745; Cons. Stato, sez. IV, 8.01.2018 n. 76; Cons. Stato, sez. IV, 5.12.2016 n. 5099; Cons. Stato, sez. V, 30.11.2015 n. 5407; Cons. Stato, sez. VI, 11.12.2015 n. 5639)". (Cons. Stato, sez. V, 24.09.2019 n. 6358). La Sezione recentemente ha così ribadito tali principi: "Dalla lettura della griglia di valutazione è agevole notare come manchi la preordinazione dei parametri di giudizio attraverso una descrizione esauriente di cosa debba intendersi per valutazione "eccellente", "più che ottima", "ottima", "buona", "discreta", "più che sufficiente", "sufficiente" e "scarsa", considerato che a tale giudizio sintetico è stato agganciato il punteggio numerico. La Commissione avrebbe dovuto rendere espliciti i criteri di valutazione attraverso la predisposizione di griglie complete di descrittori qualitativi e indicatori quantitativi in relazione a ciascun elemento oggetto di verifica, specificando per ogni descrittore gli indicatori (ovvero giudizi sintetici esplicativi del grado corrispondente della prova al descrittore) parametrati sui voti sintetici...... Coerentemente si è affermato che la commissione giudicatrice, nel caso in cui si sia limitata a stabilire ex ante i soli elementi oggettivi (descrittori) sui quali formulare un giudizio, è tenuta a spiegare a valle, con una motivazione cosiddetta "discorsiva" perché, in concreto, è stato attribuito un certo voto numerico e non un altro a una determinata prova (Cons. Stato, sez. III, 29.10.2020 n. 6618; Cons. Stato, sez. IV, 20.04.2016 n. 1556; T.A.R. Trento, sez. I, 20.05.2016 n. 219; T.A.R. Roma, sez. II, 02.08.2022 n. 10886; T.A.R. Pescara 12.07.2023 n. 266)..... Non deve trarre in inganno, poi, il fatto che alle singole votazioni numeriche è stato affiancato un aggettivo qualificativo (eccellente, più che ottimo, ottimo, più che buono, buono, discreto, più che sufficiente, sufficiente, non sufficiente). Dette espressioni, infatti, equivalgono ai voti e non sono certo idonee a colmare la mancanza degli indicatori della valutazione..... La mancata preordinazione di una adeguata griglia di valutazione con specifica individuazione degli indicatori avrebbe richiesto, quindi, la formulazione di un giudizio che avrebbe dovuto spiegare ex post perché la prova orale della ricorrente è risultata in concreto insufficiente" (TAR Abruzzo - L'Aquila n. 124/2024). Nel caso in decisione i criteri di valutazione (" attività didattica ", " produzione scientifica ", "curriculum e titoli " e " ulteriori titoli ") descrivono gli elementi oggettivi da valutare, ma non sono corredati da indicatori che consentano di comprendere a che cosa corrispondano, per ciascuno di detti criteri, i giudizi " ottimo ", " molto buono ", " buono " e " discreto " attribuiti ai titoli dei candidati, né ciò può evincersi, in via suppletiva, dal giudizio collegiale a ciascuno attribuito perché la commissione si è limitata a descrivere le attività e i titoli presentati dai candidati, afferenti a ciascuno del predetti criteri, e ha espresso detti giudizi tacendo del tutto sulle ragioni che dovrebbero giustificarli. La valutazione è fondatamente cesurata anche con riferimento a specifiche violazioni dei criteri in concreto applicati. Infatti per il I criterio (produzione scientifica) la commissione ha stabilito, quale specifico sub criterio di valutazione, la " determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del/dei candidata/o/i nel caso di partecipazione della/del/dei medesima/o/i a lavori in collaborazione" specificando ulteriormente che "per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale... sarà effettuata sulla base... della dichiarazione di proprietà intellettuale dei singoli contributi dei candidati a lavori collettanei; laddove non espressamente dichiarato, il valore del contributo verrà ripartito percentualmente in parti uguali ". Per le pubblicazioni collettive presentate dal ricorrente, non avendo egli dichiarato in quale misura vi avesse contribuito, la commissione ha considerato il suo apporto " non riconoscibile ", con conseguente assegnazione del giudizio "C", mentre la commissione ha considerato "riconoscibile " l'apporto del vincitore per tre delle pubblicazioni collettive presentate, con conseguente assegnazione del miglior giudizio "B", benché non siano state oggetto di espressa dichiarazione. Dette circostanze di fatto devono ritenersi provate perché non sono contestate ex adverso e di conseguenza deve essere accolta la censura che lamenta disparità di trattamento fra i candidati. Parimenti è fondata la critica di falsa applicazione del menzionato sub criterio. La commissione infatti ha considerato "non riconoscibile" l'apporto individuale non dichiarato dal ricorrente per i lavori collettivi, senza procedere, come imposto dal sub criterio, né all'applicazione " di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento " (richiamati a tal fine nel verbale del 20.7.2023), fra i quali figurano la coerenza delle tematiche scientifiche e il numero e ordine dei coautori (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2020 n. 5424), né alla ripartizione dell'apporto in misura percentualmente uguale in relazione al numero degli autori, come stabilito nel predetto verbale, cui avrebbe dovuto far seguito la diversificazione della valutazione delle pubblicazioni, dovendo imputarsi, per le pubblicazioni a doppia firma (il ricorrente ne ha presentate due), un apporto individuale pari al 50%, meritevole di una valutazione diversa e presumibilmente migliore di quelle con più di due autori. Di tale differenziazione la commissione non ha invece tenuto conto, avendo invece considerato " non riconoscibile " il contributo individuale del ricorrente nelle pubblicazioni collettive presentate e affermando senza alcuna specificazione che esse " sono valutabili solo percentualmente ". Non è inoltre contestato e deve quindi ritersi provato, che la commissione abbia valutato l'attività di " assistenza alla didattica " dichiarata dal vincitore in applicazione del IV criterio " valutazione dell'attività didattica ". Deve presumersi invece che l'" assistenza didattica " sia un'esperienza diversa dall'" attività didattica ", tanto che lo stesso vincitore le distingue nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione. Sono quindi fondate le critiche di eccesso di potere mosse all'operato della commissione che ha considerato l'" assistenza alla didattica " equivalente all'" attività didattica ", senza spiegarne le ragioni. Analogamente sono da accogliere le censure di eccesso di potere sulla valutazione del ruolo di " principal investigator " dichiarato dal vincitore. Preliminarmente deve considerarsi provato, perché incontestato, il fatto che la commissione abbia considerato e valutato, come " funzioni di coordinatore e di responsabile di ricerca ", il titolo " principal investigator " (così indicato a pag. 1 del curriculum del vincitore) o di " responsabile scientifico " (così indicato a pag. 3 del curriculum del vincitore) del Progetto di Ateneo " Un Modello di Simulazione per il Riuso del Patrimonio Storico-Architettonico presso Sapienza Università di Roma (Progetto di Avvio alla Ricerca) ", allegato da Da. Si.. Parimenti non è contestato che il vincitore abbia condotto il progetto individualmente. Come sostenuto dal ricorrente, invece, il ruolo di " principal investigator " o " responsabile scientifico " presuppone l'esistenza di un gruppo di ricerca coordinato dal titolare di detto ruolo. Ciò si ricava dalla definizione di " unità operativa " di ricerca data dal d.m. MIUR del 24.7.2019 come " l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR ". Ne consegue che il progetto di ricerca presentato dal vincitore, siccome non affidato a un "gruppo di ricerca", non avrebbe potuto essere valutato come occasione di esercizio di attività di " responsabile scientifico di progetto " o di " principal investigator ". 2. In accoglimento delle specifiche censure sopra esaminate, assorbite le altre, devono essere annullati gli atti e provvedimenti successivi alla definizione dei criteri di valutazione di cui al verbale della seduta preliminare del 20.7.2023, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di procedere, previa nomina di una nuova commissione, alla ripetizione della valutazione dei titoli prodotti dai candidati, in applicazione integrale dei criteri di valutazione indicati nel citato verbale del 20.7.2023. La valutazione dovrà concludersi, in assenza di predisposizione degli indicatori di valutazione, con la formulazione di un giudizio esplicativo contenente le specifiche motivazioni del valore che sarà attribuito ai titoli presentati dai candidati in relazione al profilo di professore di seconda fascia. 3. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Università, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato e dei Ministeri resistenti, in quanto non coinvolti nell'attività di valutazione P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorsoe sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei termini indicati in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del ricorrente, in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con onere a carico dell'Università degli Studi di L'Aquila. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Maria Colagrande - Consigliere, Estensore Massimo Baraldi - Primo Referendario

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 422 del 2021, proposto da Ho. Al. Ad. s.r.l. e Im. Ca. St. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall'avvocato Stefania Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via (...); contro Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ga. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Provincia di Teramo, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio; per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 34 del 29 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 15 settembre 2021, avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i., variante alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G."; - della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 75 del 21 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 13 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, variante alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G."; - della deliberazione del Consiglio Comunale di (omissis) n. 6 del 12 febbraio 2021, avente ad oggetto "Delibera ai sensi del c. 5, art. 10, della l.r. n. 18/83 e s.m.i., sulle osservazioni dei cittadini pervenute nel periodo di deposito della variante alle norme tecniche di attuazione vigente P.R.G."; e per la condanna del Comune di (omissis) al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dallo stesso tenuta, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e degli articoli 30 e 133 del codice del processo amministrativo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli; Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La Im. Ca. St. s.r.l. è proprietaria di alcuni terreni ubicati nel Comune di (omissis), ricompresi nella zona C1 (Intervento di Nuovo Impianto Urbano) del vigente Piano Regolatore Generale (PRG); la Ho. Al. Ad. s.r.l. è proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di (omissis), ricompreso nella zona A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione) del vigente PRG. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2013 il Comune di (omissis) ha recepito la possibilità di avvalersi delle misure premiali per la riqualificazione urbana previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, di attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, anche con riferimento alla delocalizzazione delle volumetrie in area o in aree diverse, nel rispetto del vigente PRG. La Im. Ca. St. s.r.l. e la Ho. Al. Ad. s.r.l. hanno acquistato, con atti di compravendita rispettivamente trascritti in data 19 giugno 2019 e 28 ottobre 2019, i diritti edificatori di alcuni terreni ricompresi nella zona A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21 dicembre 2019 il Comune di (omissis) ha adottato una variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG, con la quale - in attuazione dell'articolo 5, comma 9, lettera b), del decreto legge 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, già recepito con deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013 - ha fissato i criteri per la disciplina della delocalizzazione delle volumetrie. In particolare, all'articolo 5, punto 16, delle NTA, il Comune ha stabilito che la traslazione della capacità edificatoria dei lotti cedenti ricompresi nelle zone urbanistiche A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione), B2 (Comparti Unitari di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica con Piani di Lottizzazione convenzionati), B3 (Lottizzazioni autorizzate e non ancora attuate con Piani di Lottizzazione convenzionati), C1 (Interventi di Nuovo Impianto Urbano con Piani di Lottizzazione convenzionati) e C2 (Struttura Urbana Interventi su aree libere) è ammessa solo in favore di lotti beneficiari ricompresi nella medesima zona omogenea e posti a una distanza dal lotto cedente non superiore ai duecento metri lineari. Le predette limitazioni non si applicano ove i lotti cedenti siano ricompresi nella zona urbanistica B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero), ove la traslazione della capacità edificatoria degli stessi può avvenire solo in favore di lotti beneficiari ricompresi in differenti zone omogenee, senza prescrizione di una distanza minima tra lotto cedente e lotto beneficiario. In data 22 giugno 2020 le società Im. Ca. St. a r.l. e Ho. Al. Ad. a r.l., ritenendosi pregiudicate dalla rigida disciplina della delocalizzazione delle volumetrie contenuta nella variante alle NTA, hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, con le quali hanno chiesto al Comune di (omissis) di integrare l'articolo 5, punto 16, delle NTA al PRG con l'espressa previsione della non applicabilità della disciplina della traslazione delle volumetrie ai trasferimenti dei diritti edificatori avvenuti con atti già trascritti al momento della sua adozione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12 febbraio 2021 il Comune di (omissis) ha respinto le predette osservazioni. Con deliberazione n. 34 del 29 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 15 settembre 2021, il Comune di (omissis), previo parere favorevole espresso dalla Provincia di Teramo con determinazione n. 586 del 27 aprile 2021, ha approvato la variante alle NTA del vigente PRG. 1.1. Con ricorso collettivo notificato in data 11 novembre 2021 e depositato in data 7 dicembre 2021, le società Im. Ca. St. a r.l. e Ho. Al. Ad. a r.l. hanno domandato, previa sospensione della loro efficacia, l'annullamento delle deliberazioni con le quali il Consiglio Comunale di (omissis) ha dapprima adottato e poi approvato la variante alle NTA al PRG, nella parte relativa alla delocalizzazione delle volumetrie, per i seguenti motivi: a) violazione ed elusione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte di alcuni consiglieri comunali che, pur trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, hanno partecipato alla discussione e alla votazione delle deliberazioni impugnate (primo e terzo motivo); b) violazione, falsa applicazione ed elusione dell'articolo 35 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, poiché il Comune, nel procedimento di formazione della variante, ha omesso di accertare la consistenza delle proprietà immobiliari degli amministratori comunali (secondo e terzo motivo); c) illogicità della motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza nonché sviamento di potere, dal momento che la disciplina della delocalizzazione delle volumetrie, contenuta nell'articolo 5, punto 16, delle NTA al PRG, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi indicati dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e con il legittimo affidamento dei privati alla conservazione della disciplina antecedente, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2013 (quarto motivo); d) disparità di trattamento, atteso che le condizioni di ammissibilità della traslazione delle volumetrie non si applicano ove i lotti cedenti sono ricompresi nella zona B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero) ed anche ove i lotti cedenti e beneficiari (ricompresi in una medesima zona urbanistica diversa dalla zona B1) siano posti ad una distanza inferiore a duecento metri lineari (quinto motivo). Le società ricorrenti hanno altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'illegittimità degli atti impugnati e della condotta tenuta dal Comune di (omissis) in relazione alla regolamentazione dei diritti edificatori; a tal proposito, la Im. Ca. St. s.r.l. ha quantificato i danni in euro 198.000,00 (centonovantottomila/00), mentre la Ho. Al. Ad. s.r.l. li ha quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di (omissis) e ne ha preliminarmente invocato la declaratoria di inammissibilità, in ragione sia dell'insindacabilità della scelta di pianificazione urbanistica effettuata con le deliberazioni impugnate che della carenza delle condizioni delle azioni esperite. 1.3. Con ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, per carenza del requisito del periculum in mora. 1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e il Comune di (omissis) ha depositato anche una memoria di replica. 1.5. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 2. In attuazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di prescindere dalla trattazione delle plurime questioni preliminari, sollevate dal Comune di (omissis) nella memoria di costituzione, in ragione della complessiva infondatezza del ricorso. 3. Il Collegio ritiene di procedere alla trattazione congiunta dei primi tre motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta, sia pure sotto differenti profili, la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa. 3.1. Secondo la parte ricorrente, il Sindaco, il Vice sindaco e altri Consiglieri Comunali, tra i quali lo stesso relatore delle proposte delle deliberazioni impugnate, avrebbero violato il dovere di astensione previsto dall'articolo 78, comma 2, parte seconda, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale vieta ai sindaci e ai componenti dei consigli e delle giunte comunali di partecipare alla discussione e alla votazione delle deliberazioni relative ai piani urbanistici o alle loro varianti, ove "sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado." A sostegno della predetta censura, la parte ricorrente ha prodotto alcune visure immobiliari, dalle quali risulta che i componenti del Consiglio Comunale nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado sono proprietari di beni immobili ricompresi nell'unica zona urbanistica (la zona B1) esclusa dall'applicazione della variante in oggetto. 3.2. La parte ricorrente ha altresì dedotto la mancata applicazione della norma procedimentale di cui all'articolo 35 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, vigente all'epoca dell'adozione delle deliberazioni impugnate, il quale, nei procedimenti per l'adozione degli strumenti urbanistici generali o delle "varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale", impone al Sindaco di acquisire dai Consiglieri in carica le dichiarazioni e la documentazione afferenti la consistenza delle loro proprietà immobiliari e di quelle appartenenti al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta, le quali devono risultare graficamente evidenziate negli elaborati tecnici. 3.3. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. 3.4. L'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, enuncia il generale dovere di astensione degli amministratori comunali di cui all'articolo 77, comma 2, dalle attività di discussione e votazione delle deliberazioni che riguardano direttamente interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado. La norma cristallizza un conflitto di interessi potenziale, valevole per la generalità delle deliberazioni consiliari, il quale sussiste anche ove non si dimostri che la deliberazione adottata in violazione del dovere di astensione sia effettivamente idonea a realizzare uno specifico interesse privato ovvero ad arrecare pregiudizio alla realizzazione dell'interesse pubblico primario. 3.5. La regola generale non si applica, per espresso dettato legislativo, alle deliberazioni aventi ad oggetto "provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado". La deroga alla regola generale contempla pertanto un'ulteriore deroga, la quale non legittima tout court il riespandersi della regola generale: a differenza che per le deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti puntuali e concreti, è infatti richiesta, perché possa configurarsi il dovere di astensione, una relazione qualificata tra il contenuto dell'atto generale in materia urbanistica e un interesse specifico dell'amministratore comunale ovvero dei suoi parenti e affini. Negli enti locali di piccoli dimensioni occorre interpretare tale relazione qualificata con particolare rigore, al fine di evitare che, in ragione dell'evenienza - molto frequente a verificarsi - che gli amministratori locali abbiano un qualche generico interesse nelle fattispecie sulle quali sono chiamati a deliberare, si verifichi una situazione di paralisi funzionale degli organi deliberanti (Consiglio di Stato, sezione VII, 22 gennaio 2024, n. 652; sezione IV, 7 novembre 2022, n. 9731). 3.6. Tanto premesso, la parte ricorrente si è limitata a fornire la prova dell'appartenenza degli immobili agli amministratori coinvolti nella discussione e nell'approvazione delle deliberazioni impugnate o a loro parenti ed affini nonché della collocazione degli stessi nella zona urbanistica B1 (circostanza, quest'ultima, incontestata tra le parti). La parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una correlazione immediata e diretta, oggettivamente apprezzabile ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi, tra la astratta fissazione dei criteri che regolano la traslazione della capacità edificatoria e gli interessi privati di determinati amministratori comunali, i quali devono essere connotati da specificità, concretezza e attualità e non restare nell'ambito delle mere ipotesi. La parte ricorrente avrebbe dovuto, ad esempio, allegare l'effettivo trasferimento della potenzialità edificatoria di un lotto intestato all'amministratore comunale (ovvero ad un suo parente o affine), per il recupero o la riqualificazione di un immobile nella sua disponibilità, già esistente in altre zone urbanistiche. 3.7. Pertanto, in assenza di elementi indiziari specifici, concreti e attuali, non può ritenersi integrata in capo agli amministratori comunali una situazione di conflitto di interessi, tale da imporre loro il dovere di astensione. 3.8. L'articolo 35 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, vigente all'epoca dell'adozione delle deliberazioni impugnate e dunque applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, rubricato Norme sulla trasparenza amministrativa, dispone che "1. Prima dell'adozione del P.R.G. e del P.R.E., o contestualmente ad essa, il Consiglio comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai Registri immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali. 2. A tal fine, il Sindaco richiede ai consiglieri in carica di dichiarare e documentare la consistenza immobiliare come precisato nel precedente comma. 3. Della deliberazione all'uopo assunta costituisce parte integrante una copia del Piano in cui dette proprietà risultino con apposita campitura. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di varianti, ai grafici o alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale. 5. Nel caso di varianti specifiche, l'accertamento del Consiglio comunale è limitato ai soli immobili oggetto della variante stessa." 3.9. Nella deliberazione n. 75 del 21 dicembre 2019 il Consiglio Comunale di (omissis) ha escluso che le predette norme sulla trasparenza fossero applicabili alla variante in oggetto, la quale integrerebbe una "mera revisione formale del testo vigente" e non andrebbe ad incidere sui parametri e sulle destinazioni urbanistiche del vigente PRG. 3.10. Tale giustificazione non può essere condivisa: la norma impone infatti un obbligo di trasparenza dalla portata assai ampia, che si applica, per espressa disposizione (comma 4), anche alle varianti alla normativa contenuta nelle NTA del vigente PRG, le quali, in quanto disciplinano nel dettaglio o per indirizzi progettuali i parametri e le prescrizioni per l'edificazione delle singole zone urbanistiche, integrano senz'altro una modificazione di carattere generale. 3.11. La ratio della predetta norma procedimentale è quella di rendere conoscibili tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare dei consiglieri comunali e dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta, non tanto al fine di stimolare il dovere di astensione di cui al citato articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (il quale ha, tra l'altro, una diversa portata soggettiva) quanto al fine - tipico delle norme sulla trasparenza - di rendere controllabile ab externo l'operato dell'amministrazione in settori particolarmente sensibili dell'economia, quale quello della pianificazione urbanistica. 3.12. A differenza della violazione del dovere sostanziale di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi, la violazione delle norme procedimentali di trasparenza, consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni dei consiglieri comunali e della relativa documentazione probatoria, non comporta l'invalidità derivata dell'atto adottato all'esito del procedimento di formazione dei piani urbanistici (o delle loro varianti). L'articolo 35 che si assume violato è stato infatti modificato dall'articolo 2 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, il quale, oltre ad estendere l'obbligo di accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari anche alle varianti, ha eliminato la qualificazione di tale accertamento (all'epoca effettuato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale) come condizione di legittimità degli atti concernenti il procedimento di formazione dei piani urbanistici. 4. Con il quarto motivo le società ricorrenti hanno sostanzialmente dedotto l'irragionevolezza e l'abnormità della scelta discrezionale effettuata dal Comune di (omissis) con l'adozione e l'approvazione della variante all'articolo 5, comma 16, delle NTA al PRG, siccome contrastante con gli obiettivi indicati dal legislatore statale ed effettuata senza tenere in debita considerazione il legittimo affidamento, maturato dagli acquirenti dei diritti edificatori, al mantenimento della disciplina più favorevole recepita con la deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Con l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 marzo 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, il legislatore ha individuato alcuni interventi finalizzati alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della riqualificazione delle aree urbane degradate e degli edifici a destinazione non residenziale dismessi, in via di dismissione o da rilocalizzare nonché allo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, tra i quali la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, demandando alle Regioni l'approvazione delle norme attuative. Con la legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, la Regione Abruzzo ha dettato le seguenti norme per l'attuazione degli obiettivi individuati dal legislatore statale: a) ha consentito la realizzazione degli "interventi di delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati in area o aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, purché totalmente o parzialmente edificate e totalmente urbanizzate diverse dalle zone A ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968" (articolo 2, comma 1-bis); b) ha individuato le misure premiali per la riqualificazione urbana (articoli 3 e 4); c) ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di avvalersi, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, commi 2 e 4, e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5, con una deliberazione consiliare che, a prescindere dalla sua denominazione, "non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica" (articolo 1, comma 1). 4.3. Con la modificazione dell'articolo 5 delle NTA del PRG il Comune di (omissis), nell'esercizio del potere di pianificazione, ha espressamente individuato i seguenti obiettivi: a) riqualificare la zona B1 (Struttura Urbana Rinnovo Urbano - Piani di Recupero) mediante la riduzione del carico insediativo e il reperimento di nuovi spazi per le urbanizzazioni primarie e secondarie; b) razionalizzare gli spazi costruiti nelle zone A (Struttura Urbana Adeguamento e Ristrutturazione), B2 (Comparti Unitari di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica con Piani di Lottizzazione convenzionati) e B3 (Lottizzazioni autorizzate e non ancora attuate con Piani di Lottizzazione convenzionati). La scelta pianificatoria effettuata dal Comune di (omissis) risulta pertanto coerente con l'obiettivo di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, da realizzare mediante l'alleggerimento del carico urbanistico dell'area in cui si registra il maggiore insediamento edilizio, dalla quale è stata non irragionevolmente esclusa l'allocazione di lotti beneficiari della traslazione delle volumetrie. 4.4. L'esigenza di alleggerire il carico urbanistico della zona B1 giustifica altresì la mancata applicazione dei criteri, individuati per tutte le altre zone omogenee, dell'appartenenza del lotto cedente e del lotto beneficiario alla medesima zona omogenea e del rispetto di una distanza massima tra il lotto cedente e il lotto beneficiario, individuata in duecento metri lineari. La subordinazione dell'ammissibilità della traslazione delle volumetrie al sussistere di entrambe le predette condizioni è infatti finalizzata a tenere sotto controllo l'incremento del carico urbanistico nelle zone già urbanizzate, senza che ne risultino alterati gli indici edificatori di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 4.5. La vicinanza tra il fondo cedente e il fondo cessionario è stata altresì non irragionevolmente fissata in una misura massima (pari a 200 metri lineari) per garantire l'omogeneità degli assetti costruttivi (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 novembre 2016, n. 486). A tal proposito, occorre evidenziare che il Comune di (omissis) non era tenuto, come sostenuto dalla parte ricorrente, ad esternare le ragioni per cui ha ritenuto di dover fissare proprio in duecento metri lineari la distanza massima tra fondo cedente e fondo beneficiario per il trasferimento integrale della volumetria: l'individuazione di tale distanza massima è infatti coerente con gli obiettivi urbanistici sopra enunciati e con l'orientamento giurisprudenziale per cui la cessione di cubatura, la quale si perfeziona solo con il rilascio del permesso di costruire, richiede sia l'omogeneità dell'area territoriale che la contiguità dei fondi, intesa quale distanza fisica "non significativa" (Consiglio di Stato, sezione VI, 14 aprile 2016, n. 1515). 4.6. Le scelte urbanistiche afferenti alla pianificazione territoriale implicano valutazioni ampiamente discrezionali, adottate all'esito di una complessiva valutazione degli interessi coinvolti, che non sono soggette, in quanto appartenenti al merito amministrativo, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che esse non si presentino caratterizzate da palese travisamento dei fatti, arbitrarietà o manifesta illogicità (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, 12 febbraio 2020, n. 1095). 4.7. La mancata valutazione dell'interesse vantato dalle società ricorrenti all'applicazione della disciplina anteriore più favorevole, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2013, dalle stesse prospettato nelle osservazioni n. 1 e n. 2 presentate in data 22 giugno 2020, non comporta l'invalidità delle scelte urbanistiche effettuate dal Comune di (omissis). Le osservazioni che i privati formulano nell'iter di formazione degli strumenti urbanistici rappresentano infatti un mero apporto collaborativo e non sono idonee a radicare negli stessi aspettative qualificate, per cui il Comune è tenuto a prenderle in considerazione e a valutarle secondo il criterio dell'interesse generale, ma non è obbligato a fornire, in caso di rigetto, una dettagliata motivazione che ne tenga specificamente conto. 4.8. L'onere motivazionale è invece più intenso ove vengano in rilievo situazioni di legittimo affidamento dei privati alla conservazione di una specifica utilizzazione del suolo, come avviene, ad esempio, in presenza di strumenti urbanistici esecutivi (piano di lottizzazione, piano particolareggiato o piano attuativo) ovvero di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato, di giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di accertamento dell'illegittimità di silenzi serbati su domande di rilascio del permesso di costruire (Consiglio di Stato, sezione II, 10 luglio 2020, n. 4467; 6 novembre 2019, n. 7560). Al di fuori di tali gruppi di fattispecie, il semplice mutamento dei parametri edificatori non è idoneo a fondare, in capo al privato interessato, una situazione di legittimo affidamento alla conservazione della precedente disciplina più favorevole (Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, 8 febbraio 2021, n. 55). 4.9. Ciò vale, a maggior ragione, in una fattispecie come in quella in oggetto, in cui la disciplina ritenuta più favorevole per il privato è contenuta nella legge regionale di attuazione della normativa statale, le cui disposizioni sono state recepite dal Comune con un atto meramente adesivo (la deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013), avulso dall'esercizio del potere di pianificazione o di programmazione urbanistica. 4.10. Le società ricorrenti individuano la nascita del legittimo affidamento alla conservazione della disciplina più favorevole, di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 25 marzo 2013, nel parere favorevole espresso dal Comune di (omissis) in data 26 novembre 2019 sulla domanda di variante del permesso di costruire n. 407 del 19 aprile 2018, presentata dalla Im. Ca. St. s.r.l. in data 28 agosto 2019. Tale parere favorevole - in realtà condizionato all'allegazione della esatta descrizione del lotto cedente della capacità edificatoria - non è tuttavia idoneo a fondare il legittimo affidamento nell'applicazione della disciplina previgente, dal momento che il procedimento per il rilascio del titolo edilizio non è stato definito anteriormente all'adozione della variante contestata con il presente ricorso, né risulta che in esso siano stati prodotti i titoli di acquisto dei diritti edificatori. 4.11. Per quanto riguarda la censura di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica, osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto dal quale ritrarre che le scelte pianificatorie contenute nelle deliberazioni impugnate siano state adottate per realizzare uno scopo diverso dalla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, quale l'affermata alterazione della concorrenza in danno delle società ricorrenti e in favore dell'attività imprenditoriale di pochi operatori economici (tra i quali un consigliere comunale). Il vizio di eccesso di potere per sviamento deve essere infatti sostenuto da elementi di prova precisi e concordanti, in relazione alla divergenza dell'atto dal fine pubblico istituzionale, non essendo sufficiente la mera supposizione o l'allegazione di indizi inidonei a dimostrare l'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, 8 agosto 2023, n. 7665), quali la mera allegazione dell'ostacolo che la normativa contenuta nella variante alle NTA rappresenta per la realizzazione dei futuri progetti imprenditoriali delle società ricorrenti. 5. Deve infine ritenersi infondato anche il sesto motivo di ricorso, con il quale le società ricorrenti hanno dedotto la disparità di trattamento operata dal Comune di (omissis) nella regolamentazione della traslazione delle volumetrie tra lotti cedenti e beneficiari nelle diverse zone urbanistiche del territorio comunale. 5.1. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell'identità delle situazioni di fatto alle quali l'Amministrazione ha riservato un diverso trattamento (ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2024, n. 4549). Nella specifica materia della pianificazione urbanistica il vizio di eccesso potere per disparità di trattamento non è inoltre configurabile in base alla mera comparazione della disciplina dettata per le differenti aree omogenee, la cui idoneità a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sezione III, 25 marzo 2024, n. 2816). 5.2. La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento dal quale ritrarre l'eguaglianza delle situazioni dei proprietari dei lotti cedenti inseriti nelle varie zone omogenee, eguaglianza che deve comunque ritenersi insussistente proprio per la loro differente connotazione urbanistica, sulla quale il Comune di (omissis) ha correttamente fondato la puntuale (e diversa) regolamentazione della delocalizzazione delle volumetrie. 6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per carenza del presupposto dell'illegittimità degli atti impugnati, in relazione agli specifici vizi dedotti. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di (omissis), nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di (omissis) le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Mario Gabriele Perpetuini - Consigliere Rosanna Perilli - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 205 del 2019, proposto da Fr. Di Fa. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Fa. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Or. e Ra. Du., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in L'Aquila, via (...); nei confronti Ma. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Co. e Ma. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ma. Re. in L'Aquila, via (...); per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. n. 22878 del 28 febbraio 2019, di annullamento in autotutela del certificato di agibilità, con il quale il Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell'Aquila ha dichiarato "la decadenza del condominio edilizio 'Fabbricato D'A. via del (omissis)' dai benefici conseguiti mediante la SCIA di agibilità prot. n. 99760 del 4/11/2015" nonché "la inefficacia della predetta SCIA ai fini dell'attestazione di agibilità del complesso condominiale suddetto (salva la possibilità di presentare una nuova dichiarazione, anche riferita a parte del complesso edilizio)". Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila e di Ma. Ma.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli; Uditi i difensori della parte ricorrente e del controinteressato, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. I ricorrenti - nelle rispettive qualità di progettista e direttore dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato "Condominio Palazzo D'A." e di proprietari di un'unità immobiliare in esso ubicata - hanno domandato l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento prot. n. 22878 del 28 febbraio 2019, con il quale il Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell'Aquila ha annullato in autotutela il certificato di agibilità conseguito a seguito della domanda prot. n. 99760 del 4 novembre 2015 e ha dichiarato la decadenza del Condominio dai benefici conseguiti sulla scorta delle dichiarazioni non veritiere in essa contenute. Il provvedimento impugnato è stato adottato in seguito agli esposti presentati in data 7 gennaio 2016 (prot. n. 672) e 26 aprile 2018 (prot. n. 41325) da un altro condomino, il signor Ma. Ma., il quale segnalava al Comune dell'Aquila di aver riscontrato, per quanto riguarda la porzione di fabbricato di sua proprietà, alcune difformità nella documentazione presentata a corredo della domanda di rilascio del certificato di agibilità . In particolare, l'esponente denunciava la non conformità : a) dell'impianto di riscaldamento realizzato nel proprio locale ad uso commerciale rispetto al progetto approvato; b) della rampa realizzata per l'accesso al predetto locale rispetto alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. 1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: a) la violazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella versione vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato, nella parte in cui fissa il limite temporale di diciotto mesi, decorrente dall'adozione del provvedimento, per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela (primo motivo): b) il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, per aver disposto l'annullamento del certificato di agibilità dell'intero edificio, mentre le difformità denunciate riguardano esclusivamente la porzione di proprietà del signor Ma. Ma. (secondo motivo); c) il difetto di motivazione e l'erroneità del presupposto delle false dichiarazioni, in ordine al completamento dell'impianto termico nella porzione di edificio di proprietà del signor Ma. e alla conformità della rampa di accesso alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (terzo e quarto motivo); d) la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesa la sua inapplicabilità alla presente fattispecie (quinto motivo). 1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune dell'Aquila e il signor Ma. Ma.. 1.3. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2019 la parte ricorrente ha implicitamente rinunciato alla domanda cautelare, mediante la richiesta di rinvio della causa all'udienza di trattazione del merito, in vista della quale essa ha depositato una memoria difensiva. 1.4. In data 18 giugno 2024 il controinteressato ha depositato una memoria di replica. 1.5. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2024, durante la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato "che è stata rilasciata SCIA parziale per le abitazioni", la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. L'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella versione introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, dispone che: a) l'amministrazione può annullare d'ufficio, per ragioni di interesse pubblico, un proprio provvedimento illegittimo "entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20..." (comma 1); b) l'amministrazione può annullare d'ufficio, anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, "i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato..." (comma 2-bis). La disciplina dettata dall'articolo 21-novies costituisce il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di ripristino della legalità violata e la tutela dell'affidamento che i destinatari degli atti ampliativi ripongono nella conservazione dell'assetto degli interessi con essi delineato. 2.2. Il comma 2-bis dell'articolo 21-novies consente tuttavia all'amministrazione di disporre l'annullamento d'ufficio di un atto ampliativo anche oltre il termine di diciotto mesi dalla sua adozione, nei seguenti casi: a) nelle fattispecie in cui la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrano condotte penalmente illecite, sia stata accertata con sentenza passata in giudicato; b) nelle fattispecie in cui la falsa rappresentazione dei fatti che hanno condotto all'adozione dell'atto ampliativo sia imputabile esclusivamente a malafede del privato (dolo o colpa grave), con conseguente inconfigurabilità, in capo a questi, di una situazione di legittimo affidamento meritevole di tutela; in tal caso, l'accertamento della falsità dei fatti rappresentati dal privato è rimessa all'amministrazione, la quale è comunque tenuta ad disporre l'annullamento in autotutela dell'atto ampliativo entro un termine ragionevole, decorrente dal momento in cui ha avuto effettivamente conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto (Consiglio di Stato, sezione V, 28 giugno 2018, n. 3940). Ove il giudicato di condanna ovvero la conoscenza di possibili profili di falsità dei presupposti sui quali si fonda l'atto ampliativo sopravvengano entro il termine di diciotto mesi dalla sua adozione, le fattispecie derogatorie di cui al comma 2-bis non si applicano, trovando esse applicazione solo nei casi in cui sia spirato il termine di cui al comma 1. 2.3. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorrono le condizioni per l'annullamento in autotutela del certificato di agibilità del fabbricato, il quale è stato rilasciato ai sensi della disciplina delineata dagli articoli 24 e 25 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella versione vigente anteriormente all'11 dicembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, il cui articolo 3, comma 1, lettera i), ha sostituito al certificato di agibilità la segnalazione certificata per l'agibilità (SCA). 2.4. Dalla formazione per silentium del certificato di agibilità, perfezionatasi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'effettiva scoperta dei fatti e delle circostanze che il Comune dell'Aquila ha posto a fondamento del provvedimento di annullamento d'ufficio, è trascorso un lasso temporale così esiguo, da non precludere all'amministrazione la possibilità di annullare d'ufficio, previo esperimento di tutti gli accertamenti necessari ed entro il termine di diciotto mesi dalla sua adozione, il certificato di agibilità del Condominio Palazzo D'A.. Il Comune dell'Aquila ha infatti avuto piena conoscenza di tutte le circostanze che ha utilizzato per disporre l'annullamento in autotutela del certificato di agibilità (mancanza delle condizioni di agibilità "con particolare riferimento ai profili impiantistici e di superamento delle barriere architettoniche") già con la presentazione del primo esposto da parte del signor Ma. in data 7 gennaio 2016, ossia non appena il provvedimento ampliativo si era formato per silentium. Nel predetto esposto, trasmesso all'Ufficio Agibilità del Comune dell'Aquila con nota prot. n. 30841 del 22 marzo 2016 del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, si afferma infatti che: a) "la rampa di accesso al locale lunga oltre 20 mt. è stata realizzata con una pendenza di circa il 20% violando la normativa in materia che prevede una pendenza massima dell'8%" e "rappresenta, quindi un ostacolo tale da impedire l'accessibilità e la visitabilità da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria...; gli elaborati tecnici, poi, non evidenziano le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità e visitabilità di cui al D.M. 236/1989 - pubblicato in G.U. n° 145 il 23/6/89"; b) "i terminali di riscaldamento (termoconvettori) non sono stati montati nonostante fossero previsti nelle relazioni, nel progetto e certificata la prestazione energetica e la conformità degli impianti". 2.5. L'organo competente al rilascio della certificazione di agibilità ha avuto dunque piena conoscenza delle circostanze sopra indicate almeno a far data dal 22 marzo 2016 e tuttavia, solo a seguito della presentazione dell'esposto del 26 aprile 2018, ha avviato - con un ritardo di circa due anni e pur in assenza di significative sopravvenienze - il procedimento di autotutela. Occorre, a tal proposito, evidenziare che il contenuto dell'esposto del 26 aprile 2018, almeno per quanto riguarda i profili impiantistici e di superamento delle barriere architettoniche posti a fondamento del provvedimento impugnato, è sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'esposto del 7 gennaio 2016. In esso infatti si afferma che: a) "la rampa di accesso al locale commerciale, di proprietà privata esclusiva, lunga oltre 20 mt. è stata realizzata con una pendenza del 18%...e non rispetta la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche la quale dispone, tra le altre cose, che la pendenza delle rampe non deve essere superiore all'8%. La rampa realizzata rappresenta, oggi, un ostacolo tale da impedire l'accessibilità e la visitabilità da parte di chiunque e in special modo delle persone con ridotta o impedita capacità motoria...; gli elaborati tecnici, poi, non evidenziano, come previsto per legge, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità e visitabilità "; b) "... i terminali di riscaldamento, i termostati e l'impianto elettrico dell'impianto di riscaldamento non sono stati installati, giustificandone la mancanza con la circostanza che nello stato ante-demolizione non erano presenti...". 2.6. Non può dunque trovare accoglimento la tesi del Comune dell'Aquila, esplicitata nel provvedimento impugnato, per cui la piena conoscenza della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda di agibilità si sarebbe perfezionata solo a seguito del "completamento del corredo documentale del procedimento di riesame", coincidente con la presentazione delle osservazioni procedimentali del progettista, avvenuta in data 30 gennaio 2019. 2.7. Il Comune dell'Aquila ha esercitato il potere di annullamento d'ufficio del certificato di agibilità a distanza di quasi tre anni dalla segnalazione, da parte del controinteressato, della sussistenza di possibili profili di falsità dei fatti rappresentati nella documentazione a corredo della domanda di agibilità ; tale segnalazione è avvenuta mentre il termine di diciotto mesi, di cui al comma 1 dell'articolo 21-novies, era ancora in corso, per cui il provvedimento di autotutela impugnato avrebbe dovuto essere adottato entro il predetto termine decadenziale. 3. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato. 4. La radicalità del vizio riscontrato consente al Collegio di ritenere assorbite nella trattazione del primo motivo di ricorso le censure specificate nei restanti motivi. 5. In considerazione della circostanza che il provvedimento impugnato ha espressamente riconosciuto ai ricorrenti la possibilità di conseguire l'agibilità parziale dell'edificio, effettivamente conseguita con segnalazione certificata di agibilità prot. n. 53213 del 20 maggio 2019, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Mario Gabriele Perpetuini - Consigliere Rosanna Perilli - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 454 del 2017, proposto da Costruzioni Generali Mi. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fr. Sa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Di Vi. in (omissis), via (...); contro Comune di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. De Na., An. Or., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Or. in L'Aquila, via (...); Comune di L'Aquila - Settore Ricostruzione Privata - Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata, Comune di L'Aquila - Giunta Comunale, non costituiti in giudizio; nei confronti Ne. Ar. En. S.r.l., An. Sa., non costituiti in giudizio; e con l'intervento di Condominio "Pa. Pu. Is.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ro. Lu., con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, (...); per l'annullamento - del provvedimento del Comune de L'Aquila - Settore Ricostruzione Privata - Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata, prot. n. 48833 del 10 maggio 2017, nella parte in cui è stata richiesta alle ricorrenti la restituzione di Euro 160.907,70 a titolo di somme non dovute per lavori inerenti la Pratica AQ-BCE-16068, ammessa a contributo definitivo per Sostituzione edilizia edifici residenziali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; - del provvedimento del Comune de L'Aquila - Settore Ricostruzione Privata - Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata, prot. n. 48840 del 10 maggio 2017, con la quale si è richiesta alla CS. Co. Sv. Ca. S.A. lo svincolo della garanzia fideiussoria contratta dalla Costruzioni Generali Mi. Srl per la complessiva somma di Euro 160.907,70 a titolo di somme non dovute per lavori; - del provvedimento del Comune de L'Aquila - Settore Ricostruzione Privata - Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata, prot. n. 68512 del 4 luglio 2017, con cui è stata respinta l'istanza di riesame formulata dalla ricorrente; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota comunale prot. 22558 del 2 marzo 2016, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché, ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 10 maggio 2017, di ratifica del Protocollo sulle procedure da tenersi per l'accelerazione delle liquidazioni contributi e dei controlli documentali e di cantiere. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune de L'Aquila e del Condominio "Pa. Pu. Is."; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con nota acquisita al protocollo del Comune de L'Aquila, odierno resistente, n. AQ-BCE-16068 del 23 agosto 2011, il Condominio "Pa. Pu. Is.", odierno interveniente, richiedeva al Comune de L'Aquila il contributo per la copertura degli oneri relativi alla demolizione e alla ricostruzione del fabbricato rientrante in tipologia esito di agibilità "E", sito in L'Aquila, Piazza Ma. D'A., n. (omissis), colpito dall'evento sismico del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, del d-l. n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e ss.mm., e della O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009. Il Condominio affidava l'esecuzione dei lavori al Consorzio Collemaggio Costruttori, il quale, a sua volta, ne assegnava l'intera esecuzione alla consorziata Costruzioni Generali Mi. Srl, odierna ricorrente. A seguito dell'istruttoria tecnica-economica positivamente conclusa, effettuata dal Consorzio Re. e dal Consorzio Ci., con atto del Comune de L'Aquila prot. 39256 del 30 ottobre 2012 la domanda veniva ammessa a contributo definitivo per l'importo di Euro 2.590.223,08 comprensivo di IVA e delle spese tecniche. Il Condominio e la società Costruzioni Generali Mi. Srl stipulavano dunque il contratto di appalto in data 21 novembre 2012. Con le Determine dirigenziali n. 827 del 27 giugno 2013, n. 1456 del 24 settembre 2014, n. 34 del 27 gennaio 2016 veniva impegnata la somma di Euro 2.590.223,08 ed accreditata la somma di Euro 2.538.603,02, pari al 98% dell'importo ammesso a contributo. Durante la fase di esecuzione dei lavori l'Amministrazione effettuava pagamenti per la somma complessiva di Euro 2.428.656,01, compresa IVA. In data 18 novembre 2015 la pratica veniva estratta ai fini del controllo a campione previsto dall'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, all'esito del quale il Servizio di Liquidazione inviava al Condominio e, per conoscenza, alla ricorrente e al progettista la nota prot. n. 22558 del 2 marzo 2016, recante "Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", con la quale si contestavano, per quanto qui di interesse, numerose voci inerenti la rendicontazione del SAL finale. All'esito del procedimento di controllo, visionata anche la documentazione integrativa inviata dal Condominio, il Comune de L'Aquila emetteva il provvedimento prot. 48833 del 10 maggio 2017, di cui in epigrafe, con cui rappresentava che dal controllo della documentazione contabile erano emerse cause di riduzione del contributo richiesto e, conseguentemente, procedeva alla determinazione del contributo liquidabile in Euro 2.218.180,50, al contempo informando il Condomino e l'odierna ricorrente che l'importo di Euro 160.907,70 sarebbe stato recuperato con escussione della polizza assicurativa contratta dalla ricorrente (come avvenuto con nota n. 48840 sempre del 10 maggio 2017) mentre l'ulteriore importo di Euro 159.514,82 sarebbe stato recuperato a seguito di restituzione da parte dei soggetti interessati. Preso atto di quanto sopra, l'odierna ricorrente ha presentato in data 19 giugno 2017 istanza di annullamento in autotutela del provvedimento del Comune n. 48833, istanza che è stata riscontrata negativamente dal Comune de L'Aquila con nota prot. 68512 del 4 luglio 2017, di cui in epigrafe. Avverso i sopra menzionati provvedimenti e note ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 3 novembre 2017, la società Costruzioni Generali Mi. Srl, chiedendone l'annullamento deducendo i seguenti motivi: 1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione dell'art. 3, del d-l. n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e ss.mm.; degli artt. 1, 2 e 4 dell'OPCM n. 3790 del 9.7.2009; dell'art. 5 dell'OPCM n. 3881 dell'11.6.2010. violazione del par. 11 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.8.2009, in GURI n. 201 del 31.8.2009. violazione dell'art. 2 del protocollo sui controlli ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2013 e dell'art. 2, l. n. 241 del 1990. eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione e di istruttoria. violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento. Sviamento; 2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione dell'art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, dei principi di proporzionalità, buon andamento e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Costituzione. Violazione del diritto di proprietà ex art. 1, del 1° protocollo addizionale alla CEDU; 3) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione della determina dirigenziale prot. n. 57623 del 4.9.2012 del Dipartimento per la Ricostruzione, nonché degli artt. 53, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, 118, comma 2, e 120 del DPR n. 207 del 2010 (ratione temporis vigenti e ivi richiamati). Violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza. Si è costituito in giudizio, in data 6 dicembre 2017, il Condominio "Pa. Pu. Is.", depositando poi relative memorie in data 24 gennaio 2024 e 6 febbraio 2024, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Si è costituito in giudizio, in data 12 gennaio 2018, il Comune de L'Aquila, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito in quanto infondato. Infine, all'udienza pubblica del 28 febbraio 2024, previo avviso ex art. 73, comma 3 CPA, della possibile sussistenza di un profilo di difetto di giurisdizione e dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo avanzata dal Comune de L'Aquila nella memoria di costituzione del 12 gennaio 2018. Nella sopra menzionata memoria, difatti, parte resistente ha affermato che "qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.". 1.2. - L'eccezione è fondata. Il Collegio osserva che il Comune de L'Aquila col provvedimento n. 48833 impugnato ha revocato una parte del contributo concesso al Condominio "Pa. Pu. Is.", ponendo alla base della predetta revoca parziale della somma concessa una serie di ragioni oggettive attinenti alla concreta opera di ricostruzione posta in essere dall'impresa odierna ricorrente, fra cui il fatto che i lavori di sostituzione dell'unità immobiliare di che trattasi si sono svolti in maniera parzialmente difforme da quanto preventivato (ossia con minori costi) e senza la stipula di una polizza assicurativa postuma decennale il cui costo, però, risulta inserito nell'importo dei lavori per la ricostruzione presente nella scheda di convenienza economica. Il provvedimento impugnato, dunque, procede ad una riduzione del contributo elargibile rispetto a quanto concesso originariamente al Condominio odierno interveniente solo per il fatto che il costo della ricostruzione risulta inferiore a quanto originariamente concesso e, dunque, non sussiste alcuna revoca dell'originario contributo per motivi di interesse pubblico o in ragione di una nuova ponderazione dei presupposti alla base della concessione del medesimo ma vi è solo una riduzione dell'ammontare del medesimo per la semplice ragione che il contributo concesso per la ricostruzione si è rivelato superiore a quanto effettivamente speso o che poteva essere speso da parte dell'impresa costruttrice in base alle disposizioni previste in materia di ricostruzione. Statuito quanto sopra, ne deriva dunque che la presente controversia ha ad oggetto una richiesta di restituzione di parte del contributo pubblico che si colloca nella fase successiva a quella definita con il provvedimento di concessione del contributo in quanto, come già sopra evidenziato, la ripetizione parziale del contributo indebitamente erogato non è determinata dalla mancanza originaria di un requisito richiesto per la sua concessione o dal contrasto iniziale del provvedimento di concessione con l'interesse pubblico ma dall'inosservanza di alcuni degli obblighi che disciplinano il rapporto conseguente alla concessione del contributo, quali, ad esempio, la mancata esecuzione di alcune delle opere progettate, la mancata stipulazione della polizza assicurativa decennale postuma, lo svolgimento in economia delle opere di demolizione, il mancato rispetto del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Protezione Civile e gli Ordini professionali, ecc... La natura della revoca parziale (rectius: riduzione) impugnata nel presente giudizio, pertanto, attenendo alla esecuzione del rapporto di finanziamento per la ricostruzione, esula dalla giurisdizione di questo Giudice Amministrativo e risulta rientrare nella giurisdizione del Giudice Ordinario come statuito da condivisibile giurisprudenza, citata dal Comune resistente, secondo cui "in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione" (T.A.R. Umbria 4 settembre 2017 n. 571). La sopra riportata sentenza risulta del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, secondo cui occorre distinguere: a) la fase procedimentale della valutazione della domanda di concessione del contributo, connotata dall'esercizio del potere - discrezionale o vincolato - dell'Amministrazione, a fronte del quale si staglia la situazione soggettiva di interesse legittimo del privato e si radica sempre la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8049; sentenza 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6); b) la fase successiva alla concessione del contributo, afferente alla sua erogazione o alla sua ripetizione, nella quale occorre ulteriormente distinguere a seconda che la controversia riguardi l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità e per contrasto iniziale con l'interesse pubblico ovvero l'esecuzione del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento degli obblighi ai quali il provvedimento di concessione è subordinato; nella prima fattispecie (annullamento o revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l'interesse pubblico), la situazione soggettiva del privato che si staglia a fronte dell'esercizio del potere di autotutela è quella di interesse legittimo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre nella seconda fattispecie nella quale viene in rilievo l'inadempimento del beneficiario (che, per quanto sopra diffusamente illustrato, risulta essere pianamente quella occorsa nella presente vicenda) questi è titolare di una situazione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6). Né sul punto risulta rilevante quanto affermato da parte ricorrente in risposta alla sopra riportata eccezione di difetto di giurisdizione secondo cui "il caso di specie non riguarda affatto un'ipotesi di inadempimento della ricorrente, essendo i lavori oggetto del contratto di appalto stati svolti integramente e conformemente a quanto pattuito con l'amministrazione, circostanza del resto confermata dal contenuto degli atti impugnati. Diversamente, nella specie la giurisdizione amministrativa si giustifica alla luce del potere esercitato dall'Amministrazione, rispetto al quale la posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente assume la consistenza di interesse legittimo. Sotto un primo aspetto, con l'atto impugnato in via principale il Comune ha esercitato un potere di controllo, che costituisce ovviamente esercizio di attività amministrativa pubblicistica, connaturato alla natura pubblicistica delle erogazioni. Sotto un secondo aspetto, come vedremo meglio infra, il procedimento di controllo svolto dal Comune, ed esitato con l'atto impugnato, costituisce esercizio di un potere di annullamento in autotutela dell'originario atto di concessione del contributo, che per sua natura è massima espressione di discrezionalità dell'amministrazione sia nell'an che nel quod e nel quomodo"; a tal fine, difatti, il Collegio osserva che risulta palesemente non vera la circostanza secondo cui il Comune de L'Aquila avrebbe annullato in autotutela l'originario atto di concessione del contributo. Difatti, come sopra già esposto, il Comune de L'Aquila, col provvedimento n. 48833 del 10 maggio 2017 impugnato, ha semplicemente determinato dapprima la somma complessiva liquidabile nei confronti del Condominio "Pa. Pu. Is.", individuando una somma inferiore al contributo concesso col proprio provvedimento n. 39256 del 30 dicembre 2012 che non risulta intaccato dal nuovo provvedimento (e che, va ricordato, prevedeva espressamente che il contributo concesso, pari ad Euro 2.590223,08, era da intendersi "salvo eventuali economie da verificare in sede di avanzamento lavori o ultimazione lavori") e, poi, ha provveduto a recuperare la somma in eccesso pagata, escutendo la polizza della Co. Sv. Ca. e chiedendo la restituzione della somma rimanente ai soggetti interessati, senza procedere all'annullamento di alcun precedente provvedimento di concessione del contributo. Le sopra menzionate considerazioni comportano di conseguenza la giurisdizione del Giudice Ordinario anche relativamente agli altri provvedimenti impugnati, tutti conseguenti al provvedimento di rideterminazione del contributo liquidabile impugnato. 2. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito. 3. - La natura della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Mario Gabriele Perpetuini - Consigliere Massimo Baraldi - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 169 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da 3M He. It. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A02D395F37, rappresentata e difesa dagli avvocati St. Ca., An. Cr. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via (...); nei confronti Me. In. It. Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati En. Di Ie., Lu. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio En. Di Ie. in Roma, viale (...); Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in relazione al lotto 2: - della Delibera n. 660 del 21 marzo 2024, comunicata a 3M in data 5 aprile 2024, di aggiudicazione a Me. del lotto 2 della "Procedura di gara negoziata su piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell''art. 50, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di "Medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, picc e midline" occorrenti al fabbisogno della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per un periodo di 24 mesi, nelle more dell''indizione di gara regionale. Richiesta di offerta n. 3842928", e dei relativi allegati; - di tutti i verbali di gara ivi compresi i loro allegati da cui risulta la valutazione dell'offerta tecnica per il lotto 2 presentata da Me. ed, in particolare, le note di trasmissione dell'offerta tecnica al Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, prot. 0176715/23 del 13 dicembre 2023 e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, prot. 0176738/23 del 13 dicembre 2023, la nota prot. 0030705/24 del 14 febbraio 2024 del Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco di valutazione dell'offerta tecnica di Me., il verbale n. 2/2024 di recepimento delle valutazioni del Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nota prot. 180399/23 del 19 dicembre 2023, il verbale n. 3/2023 del 7 marzo 2024, e il provvedimento di ammissione/esclusione relativamente all'ammissione dell'offerta di Me. - nota prot. 31928/24 del 15 febbraio 2024; - della nota prot. 84841/2024 del 3 maggio 2024 di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela trasmessa da 3M in data 26 aprile 2024; - nei limiti di interesse, dei chiarimenti, della lex specialis di gara e, in particolare, della lettera di invito e del Capitolato tecnico; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti, nonché in ogni caso della contrarietà alle regole della correttezza della condotta tenuta dalla resistente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l'aggiudicataria - e, in via subordinata, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3M He. It. Srl in data 10 giugno 2024: per l'annullamento, in relazione al lotto 2: - della nota prot. 82378 del 2 maggio 2024 del Servizio Aziendale del Farmaco dell'ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, nonché della nota di trasmissione prot. 82378/24 del 29 aprile 2024; - degli atti già impugnati con il ricorso notificato introduttivo del giudizio e da intendersi qui nuovamente impugnati, e quindi: "- della Delibera n. 660 del 21 marzo 2024, comunicata a 3M in data 5 aprile 2024, di aggiudicazione a Me. del lotto 2 della "Procedura di gara negoziata su piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di "Medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, picc e midline" occorrenti al fabbisogno della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per un periodo di 24 mesi, nelle more dell'indizione di gara regionale. Richiesta di offerta n. 3842928", e dei relativi allegati; - di tutti i verbali di gara ivi compresi i loro allegati da cui risulta la valutazione dell'offerta tecnica per il lotto 2 presentata da Me. ed, in particolare, le note di trasmissione dell'offerta tecnica al Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, prot. 0176715/23 del 13 dicembre 2023 e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, prot. 0176738/23 del 13 dicembre 2023, la nota prot. 0030705/24 del 14 febbraio 2024 del Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco di valutazione dell'offerta tecnica di Me., il verbale n. 2/2024 di recepimento delle valutazioni del Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nota prot. 180399/23 del 19 dicembre 2023, il verbale n. 3/2023 del 07/03/2024, e il provvedimento di ammissione/esclusione relativamente all'ammissione dell'offerta di Me. - nota prot. 31928/24 del 15 febbraio 2024; - della nota prot. 84841/2024 del 3 maggio 2024 di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela trasmessa da 3M in data 26 aprile 2024; - nei limiti di interesse, dei chiarimenti, della lex specialis di gara ed, in particolare, della lettera di invito e del Capitolato tecnico; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; "; nonché per l'accertamento dell'illegittimità dei suddetti atti e provvedimenti, nonché in ogni caso della contrarietà alle regole della correttezza della condotta tenuta dalla resistente; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'aggiudicazione o subentro nel contratto (al quale la ricorrente si dichiara disponibile) - previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l'aggiudicataria - e, in via subordinata, per equivalente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ASL n. 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila e di Me. In. It. Srl Unipersonale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2164 del 15 novembre 2023 l'Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila, odierna resistente, ha indetto una procedura negoziata, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, da espletarsi su piattaforma M.E.P.A., per mezzo di "Rdo Aperta", per la fornitura di "Medicazioni adesive per la gestione di cateteri venosi centrali, pice e midline", per il fabbisogno della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per una durata di 24 mesi, nelle more dell'espletamento di gara regionale, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo. La sopra menzionata procedura prevedeva due lotti e ad essa ha partecipato anche la società 3M He. It. Srl (di seguito anche 3M), odierna ricorrente, presentando un'offerta per il lotto n. 2, avente ad oggetto "Sistema di fissaggio" CIG A02D3A1920, per l'importo complessivo a base d'asta biennale di Euro 32.760,00. Per quanto qui di interesse, va ricordato che il Capitolato tecnico ha previsto che ogni operatore economico dovesse trasmettere le schede tecniche del prodotto offerto contenenti le seguenti informazioni: 1. Destinazione d'uso; 2. Composizione e caratteristiche dei materiali e dei controlli effettuati; 3. Biocompatibilità ; 4. Ipoallergenicità ; 5. Le diciture ''sterile" "monouso", deve essere indicato il metodo di sterilizzazione; 6. La data di fabbricazione; 7. Il numero del lotto e la data di scadenza ove previsto; 8. Eventuali avvertenze per lo stoccaggio e l'uso; 9. Le dimensioni e il numero di pezzi; 10. Marchio CE; 11. CND numero di Repertorio. Inoltre, a pag. 3 del Capitolato tecnico sono state indicate le caratteristiche tecniche minime dei prodotti richiesti per il Lotto 2, ossia "Sistema di fissaggio universale per la stabilizzazione di cateteri venosi centrali ad accesso centrale e periferico composto da dispositivo senza fili di sutura con massa adesiva ipoallergenica in silicone e da una medicazione (8.5x1.5 cm) in film di poliuretano ad alta traspirabilità (MVRT = 3000g/m2/24h) con rinforzo perimetrale in TNT. Tempo di permanenza non inferiore a 7 giorni". Nello svolgimento della procedura in questione sono stati resi chiarimenti da parte della stazione appaltante in data 5 dicembre 2023 e, per quanto concerne il lotto n. 2, è stato fornito, fra gli altri, il chiarimento n. 2 in risposta ad un quesito pervenuto in data 21 novembre 2023 con cui un operatore economico aveva chiesto alla Stazione Appaltante se "...in un'ottica di un'ampia partecipazione, viste le peculiarità descrittive che identificano un particolare prodotto presente sul mercato - è possibile partecipare con un device che raggiunga lo scopo di fissare e proteggere l'accesso vascolare - come da voi richiesto - ma che disponga di un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione e che quindi non si identifichi unicamente nella composizione di un sistema fatto da dispositivo di fissaggio + medicazione?". A tale domanda la Stazione appaltante ha risposto, come detto sopra, col chiarimento n. 2 reso con nota del 5 dicembre 2023, in cui ha affermato che "Si accetta il rilievo in quanto, dalla descrizione sintetica, il prodotto risulta essere equivalente dal punto di vista funzionale. Si specifica che la definitiva valutazione dei prodotti offerti sarà redatta anche a seguito della verifica della campionatura richiesta.". Entro il termine di scadenza, in risposta alla lettera di invito, hanno partecipato per il Lotto 2 n. 4 operatori economici, tra cui la ricorrente 3M He. It. Srl e la società Me. In. It. Srl Unipersonale (di seguito più semplicemente Me.), odierna controinteressata. Il Seggio di gara, in composizione monocratica, si è riunito nella prima seduta del 13 dicembre 2023 accertando le offerte ricevute e poi il RUP ha inviato, con note sempre del 13 dicembre 2023, le schede tecniche dei dispositivi offerti sia al Servizio di Prevenzione e Protezione, per le verifiche in materia di sicurezza, che al Servizio Aziendale del Farmaco per la valutazione di idoneità tecnica del prodotto offerto. Per quanto qui di interesse va ricordato che in data 14 febbraio 2024 il Servizio Aziendale del Farmaco ha risposto al RUP, affermando che, per quanto concerne il lotto n. 2, "le ditte 3M e Me. risultano idonee, mentre le ditte....non sono idonee in quanto entrambe offrono il solo sistema di fissaggio catetere (di tipo alternativo) ma non offrono anche la medicazione come invece da noi richiesto nel capitolato tecnico. Infatti in quest'ultimo caso, nel calcolo del prezzo dei prodotti offerti dalle ditte....deve essere sommato il prezzo della medicazione in poliuretano". Preso atto di tale risposta nonché di quella del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si procedeva all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici a seguito della quale venivano ammesse a gara, per il lotto n. 2, l'odierna ricorrente e l'odierna controinteressata. Le operazioni di gara terminavano con la verifica delle offerte economiche, ad esito delle quali Me. è risultata aver offerto il minor prezzo (Euro 23.520,00), seguita dalla ditta 3M, che ha offerto Euro 32.704,00, come affermato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 21 marzo 2024 di aggiudicazione, di cui in epigrafe, con cui la fornitura per il lotto n. 2 veniva aggiudicata a Me. In. It. Srl. In data 5 aprile 2024, 3M richiedeva alla Stazione Appaltante di inviare la Delibera di aggiudicazione nonché tutti i verbali di gara e l'offerta di Me. per il lotto n. 2. A seguito della ricezione della pec, nel pomeriggio del 5 aprile 2024, la Stazione appaltante trasmetteva via e-mail la Delibera di aggiudicazione n. 660 del 21 marzo 2024, già notificata tramite la piattaforma MEPA, da cui risultava l'aggiudicazione del lotto 2 in favore di Me. per un importo pari ad Euro 23.520,00. In data 26 aprile 2024, per il tramite dei propri legali, 3M presentava istanza di annullamento in autotutela dell'intera gara (lotti 1 e 2) affermando, per quanto qui di interesse, che con riferimento al lotto n. 2 "Me. In. It. ha offerto il prodotto So. Sh. Ce. (codice prodotto (omissis)), caratterizzato da una medicazione e da un sistema di fissaggio integrato il quale non presenta adesivo in silicone.". Preso atto di tale istanza il Servizio Acquisizione e Gestione Beni e Servizi dell'ASL 1 inoltrava la stessa, con nota n. 82378/24 del 29 aprile 2024, al Servizio Aziendale del Farmaco, invitando tale ufficio "a valutare quanto esposto dalla società nella nota allegata", ed il predetto Servizio Aziendale del Farmaco rispondeva con nota n. 82378 del 2 maggio 2024, di cui in epigrafe, in cui affermava che "si ribadisce che nella valutazione dei lotti è stata applicata l'equivalenza terapeutica e funzionale come previsto dall'ultimo codice degli appalti". Nel frattempo, in data 30 aprile 2024 l'ASL 1 riscontrava l'accesso svolto dalla ricorrente in data 5 aprile 2024 inviando alla stessa le sopra menzionate note del 13 dicembre 2023 di trasmissione al Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale delle schede tecniche per il giudizio di idoneità, la nota prot. 0030705/24 del Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco del 14 febbraio 2024, quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e la scheda tecnica del prodotto offerto da Me.. In data 3 maggio 2024, la Stazione Appaltante respingeva l'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, affermando che "l'aggiudicazione, infatti, è avvenuta sulla scorta del parere tecnico del Direttore della U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco, nel rispetto della normativa prevista dal vigente codice degli appalti". Avverso la determina di aggiudicazione n. 660 del 21 marzo 2024, nonché gli altri provvedimenti in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 7 maggio 2024, la società 3M He. It. Srl, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente motivo: - Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, della lettera di invito e del capitolato tecnico di gara. Violazione e falsa del D.lgs. 36/2023 ed in particolare degli artt. 50, 108. Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento e della l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, omessa motivazione. Si è costituita in giudizio in data 10 maggio 2024 la società Me. In. It. Srl Unipersonale, depositando poi, in data 20 maggio 2024, memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito. Si è costituita in giudizio, in data 17 maggio 2024, l'ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila depositando copiosa documentazione nonché relativa memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito affermando che "la stazione appaltante, per il tramite della commissione (nel caso di specie, in relazione al tipo di gara, ai sensi di legge, il RUP), dopo aver richiesto ed acquisito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione...e la relazione di valutazione dell'idoneità tecnica del prodotto..., ha eseguito, nel legittimo esercizio del potere discrezionale...le attività di rito di valutazione comparativa delle offerte..., applicando correttamente l'istituto dell'equivalenza (o equipollenza), ritenendo il prodotto offerto da Me., comunque perfettamente corrispondente alle specifiche esigenze dell'ente committente nonché conforme alle specifiche di gara". Inoltre, in occasione della sua costituzione, l'ASL 1 ha depositato documentazione non trasmessa prima alla ricorrente, ossia la nota del 2 maggio 2024 del Servizio Aziendale del Farmaco sopra menzionata nonché una dichiarazione di equivalenza che sarebbe stata presentata da Me. congiuntamente all'offerta tecnica. In data 20 maggio 2024 parte ricorrente ha presentato rinuncia all'istanza cautelare in quanto "in data 17 maggio 2024, l'Azienda Sanitaria resistente ha depositato memoria e prodotto atti e documenti mai prima trasmessi alla ricorrente né in sede di evasione dell'istanza di accesso né con il riscontro all'istanza di annullamento, da cui è emersa la necessità di proporre motivi aggiunti di ricorso" e "considerato altresì che la Stazione Appaltante ha depositato il contratto stipulato con la controinteressata in data 5 aprile 2024". All'udienza in camera di consiglio del 22 maggio 2024 è stata emessa l'ordinanza n. 107/2024, con cui si è preso atto della predetta rinuncia. In data 10 giugno 2024 parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, con cui ha affermato che "In vista della camera di consiglio la Stazione appaltante si costituiva in giudizio depositando memoria e documenti. La Stazione Appaltante ha fondato l'intero impianto difensivo sulla presunta equivalenza del prodotto offerto da Me., depositando in giudizio una dichiarazione di equivalenza che sarebbe stata presentata da Me. (e non ostesa a 3M in riscontro all'accesso!) e la nota del 2 maggio 2024 prot. 82378 del Servizio Farmaceutico - anch'essa non trasmessa alla ricorrente con la pec del 3 maggio 2024 - in cui lo stesso Servizio Farmaceutico, nel valutare l'istanza di annullamento presentata da 3M, faceva riferimento ad una valutazione di equivalenza.". Premesso quanto sopra, parte ricorrente coi motivi aggiunti ha impugnato la nota prot. 82378 del 2 maggio 2024 del Servizio Aziendale del Farmaco dell'ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L'Aquila, con cui lo stesso ha affermato che "nella valutazione dei lotti è stata applicata l'equivalenza terapeutica e funzionale, come previsto dall'ultimo codice degli appalti". In particolare, coi sopra ricordati motivi aggiunti parte ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo di ricorso: - Violazione e falsa applicazione della lex specialis ed in particolare, della lettera di invito e del capitolato tecnico di gara. Violazione e falsa del D.lgs. 36/2023 ed in particolare degli artt. 50, 79, 105, 108 nonché degli allegati ii.5 e ii.8. Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento e della l. 241/90. Omessa verbalizzazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, omessa motivazione. Violazione del divieto di motivazione postuma. Le parti hanno poi depositato memorie finali ed infine, all'udienza pubblica del 9 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. - Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto. 2.1. - Col ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha dedotto, nell'unico motivo di ricorso, l'illegittimità della delibera di aggiudicazione n. 660 del 21 marzo 2024, nonché degli altri provvedimenti ivi indicati, affermando che l'aggiudicazione del lotto 2 della gara di che trattasi a Me. è illegittima in quanto "La controinteressata ha infatti offerto un prodotto che non rispetta le caratteristiche tecniche minime stabilite dalla lex specialis a pena di esclusione, e pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla sua esclusione.". In particolare, parte ricorrente richiama le disposizioni del Capitolato tecnico che prevedevano "un sistema di fissaggio...composto da dispositivo senza fili di sutura con massa adesiva ipoallergenica in silicone e da una medicazione (8.5x11.5 cm) in film di poliuretano ad alta aspirabilità (MVRT o1: 3000g/m2/24h) con rinforzo perimetrale in TNT..." e sostiene che il prodotto offerto da Me. non presenta tali caratteristiche in quanto dalla scheda tecnica di tale prodotto emergerebbe che lo stesso "è caratterizzato da una medicazione e da un sistema di fissaggio integrato il quale non presenta una massa adesiva in silicone, richiesta quale caratteristica essenziale dalla lex specialis, ma a base acrilico. Nella scheda tecnica si legge espressamente: "Adesivo: a base acrilico (biocompatibile, di grado medicale per la cute)". Inoltre nella scheda tecnica non vi è alcun riferimento al requisito che la medicazione deve essere "in film di poliuretano ad alta aspirabilità (MVRT = : 3000g/m2/24h)" anch'esso richiesto quale caratteristica essenziale della fornitura.". La mancanza di tali requisiti, sempre secondo parte ricorrente, renderebbe l'offerta di Me. incompleta e dunque la stessa "avrebbe dovuto essere esclusa per l'assenza di ben due caratteristiche tecniche minime della fornitura.", risultando censurabile l'azione svolta dalla Stazione appaltante "per erroneità e carenza di istruttoria visto che la valutazione di idoneità dei prodotti offerti imponeva al Direttore del Servizio del Farmaco di valutare la sussistenza delle caratteristiche essenziali della fornitura richieste nel Capitolato tecnico che, nel caso di specie, per le sopradescritte motivazioni non appare essere stata svolta. Né giova all'Amministrazione la nota del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale il quale si è limitato a rilevare la "conformità sottoscritta dai vari operatori economici di quanto offerto alle normative di riferimento in vigore", che esclude che lo stesso abbia svolto qualsiasi verifica rispetto ai requisiti della lex specialis di gara.". In altri termini, il prodotto offerto da Me. costituirebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, "un vero e proprio aliud pro alio rispetto all'oggetto della gara in esame" e, pertanto, la Stazione appaltante "non avrebbe potuto fare altro che escludere l'offerta dalla stessa presentata.". Inoltre parte ricorrente afferma che "Alla luce delle considerazioni che precedono la stessa nota prot. 84841/2024 del 3 maggio 2024 con cui è stata respinta l'istanza di annullamento è del pari errata e affetta da carenza di motivazione ed istruttoria considerato che sostenere che l'aggiudicazione è avvenuta sulla scorta del parere tecnico del Direttore della U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco "nel rispetto della normativa prevista dal vigente codice degli appalti", non è affatto una motivazione, rilevato che tale Direttore non risulta peraltro nemmeno essere stato ulteriormente interpellato a seguito dell'istanza di annullamento.". 2.2. - Il motivo (e, conseguentemente, il ricorso introduttivo) è infondato nel merito e va respinto. Il Collegio osserva che non risulta contestato che il prodotto offerto da Me. risulta difforme dalle specifiche previste dal Capitolato tecnico ma tale difformità non implica l'illegittimità dell'impugnata aggiudicazione. Al riguardo, difatti, va ricordato che la stessa Stazione appaltante, in sede di chiarimenti, aveva affrontato il punto delle specifiche tecniche del prodotto richiesto per il lotto n. 2 in seguito ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente. In particolare, come già ricordato sopra, un concorrente aveva chiesto all'Amministrazione, ai fini della massima partecipazione, la possibilità di rispondere all'invito presentando un dispositivo comunque funzionalmente identico alle esigenze dalla Stazione appaltante, avente il precipuo scopo di fissare e proteggere l'accesso vascolare ma costituito da un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione atteso che la descrizione del prodotto richiesto da parte dell'Amministrazione, sempre secondo la tesi del concorrente, identificava "...un particolare prodotto presente sul mercato", e a tale domanda l'Amministrazione aveva risposto in senso positivo stabilendo che "Si accetta il rilievo in quanto, dalla descrizione sintetica, il prodotto risulta essere equivalente dal punto di vista funzionale." e ribadendo che "la definitiva valutazione dei prodotti offerti sarà redatta anche a seguito della verifica della campionatura richiesta". Il Collegio rileva, dunque, che la mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato tecnico da parte del prodotto offerto da Me. non rendeva certo l'offerta di tale dispositivo illegittima in quanto costituente aliud pro alio, atteso che ben potevano i concorrenti offrire un prodotto diverso rispetto a quello descritto nel predetto Capitolato ma di pari funzionalità in base, innanzitutto, al principio di equivalenza che permea le gare pubbliche in generale e, poi, alla specifica risposta data dalla Stazione appaltante sul punto, atteso che la stessa aveva espressamente accettato un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione come è quello offerto dalla controinteressata, così integrando di fatto la previsione del Capitolato tecnico sul punto. A tal riguardo va rimarcato come la controinteressata ha offerto il Sistema So. Sh., ossia un "dispositivo integrato per il fissaggio "suture less" - con tecnologia SH. che stabilizza il catetere facendolo restare saldamente in posizione e garantendo resistenza alle forze di trazione multidirezionali....il dispositivo in oggetto è composto da una innovativa medicazione che integra il film trasparente in poliuretano altamente permeabile con il dispositivo di fissaggio. Questo permette quindi di avere in un unico dispositivo la funzione di protezione del sito di inserzione e la funzione di ancoraggio del catetere...". Il predetto dispositivo, inviato in campionatura dal concorrente e corredato da apposita scheda tecnica, è stato valutato dalla Stazione appaltante mediante invio della scheda tecnica del prodotto al Servizio Aziendale del Farmaco in data 13 dicembre 2023 al fine del controllo di conformità del prodotto (mentre, per quanto concerne la campionatura del prodotto, va ricordato che, secondo le previsioni del Capitolato tecnico, la stessa doveva essere inviata direttamente al Magazzino della Farmacia Sa. Sa. di L'A.). Il Servizio Aziendale del Farmaco, come già sopra esposto nella parte in fatto, ha risposto alla richiesta di valutazione di conformità con nota n. 30705 del 14 febbraio 2024 in cui ha affermato che, ai fini della valutazione dell'idoneità tecnica, "sulla base delle schede tecniche e della campionatura allegata di seguito, si comunica la valutazione relativa alla conformità /idoneità dei dispositivi oggetto della presente:...le ditte 3M e Me. risultano idonee...", così svolgendo appieno la valutazione di equivalenza prevista dal Codice degli appalti e ribadita dalla Stazione appaltante col chiarimento n. 2; ne deriva, dunque, che il prodotto della società controinteressata, pur non rispondendo alle precise caratteristiche tecniche previste dalla legge di gara, risultava del tutto equivalente funzionalmente (e, pertanto, idoneo) rispetto a quanto richiesto dalla Stazione appaltante che correttamente non ha escluso lo stesso sulla base di un giudizio tecnico di un proprio ufficio che non risulta abnorme o illogico (e, inoltre, va ricordato che il giudizio tecnico svolto dal Servizio Aziendale del Farmaco ha portato all'esclusione dell'offerta di due concorrenti in quanto le stesse offrivano un prodotto non equivalente a quello richiesto). Risultano condivisibili, sul punto, le argomentazioni della controinteressata secondo cui "la presentazione del dispositivo diverso da quello indicato, ma avente le caratteristiche richieste dalla lettera di invito è stata confermata dalla richiesta della campionatura e della scheda tecnica, proprio ai fini della valutazione di equivalenza, richiesta - che diversamente non avrebbe avuto alcuna ragione di essere - inoltrata ai concorrenti da parte dell'Amministrazione. Da un tanto, l'evidente correttezza del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 disposta in favore della Me. che ha offerto un prodotto equivalente e conforme alle caratteristiche funzionali richieste dalla legge di gara...". La predetta applicazione del principio di equivalenza è stata affermata anche dalla difesa della Stazione appaltante, la quale ha dichiarato che la stessa ha applicato "correttamente l'istituto dell'equivalenza (o equipollenza), ritenendo il prodotto offerto da Me., comunque perfettamente corrispondente alle specifiche esigenze dell'ente committente nonché conforme alle specifiche di gara" e tale affermazione risulta del tutto condivisibile in quanto, come si dirà più diffusamente nell'esame del ricorso per motivi aggiunti, l'Amministrazione ha applicato il predetto principio alla valutazione delle offerte pervenute dandone piena evidenza negli atti di gara. Per quanto attiene, poi, alla doglianza di parte ricorrente secondo cui anche la nota del 3 maggio 2024 dell'Amministrazione, con cui è stata respinta l'istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente, risulterebbe errata in quanto, rispetto al menzionato parere tecnico del Direttore dell'U.O.C., non risulta che il predetto Direttore sia "stato ulteriormente interpellato a seguito dell'istanza di annullamento", il Collegio rileva che la stessa risulta smentita per tabulas dalla produzione dell'Amministrazione, la quale ha versato in atti la propria nota n. 82378/24 del 29 aprile 2024, con cui ha chiesto al Direttore dell'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco un parere rispetto al richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, richiesta di parere cui è stato risposto con nota n. 82378/24 del 2 maggio 2024, con cui il Direttore dell'UOC interessata ha affermato che "nella valutazione dei lotti è stata applicata l'equivalenza terapeutica e funzionale, come previsto dall'ultimo codice degli appalti". Risulta quindi assodato che la nota del 3 maggio 2024 di reiezione dell'istanza in autotutela non è errata o affetta da carenza di motivazione ed istruttoria ma, al contrario, è stata adottata all'esito di una rinnovata istruttoria relativamente al punto dell'equivalenza funzionale, di nuovo accertata, del prodotto offerto dalla società Me. rispetto al prodotto descritto nel Capitolato tecnico. 2.3 - Dall'infondatezza del ricorso rispetto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, del tutto legittimi per le motivazioni sopra espresse, ne discende l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente per mancanza dell'elemento oggettivo del danno. 3. - Stabilito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio può ora passare all'esame del ricorso per motivi aggiunti presentato da parte ricorrente in data 10 giugno 2024, con cui la stessa ha dedotto varie censure avverso il giudizio di equivalenza svolto dalla Stazione appaltante rispetto al prodotto offerto da Me., e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto. 3.1.1. - Con una prima censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di accesso agli atti la Stazione appaltante non ha fornito alla stessa la dichiarazione di equivalenza prodotta poi in giudizio (e che Me., secondo quanto dalla medesima dichiarato, avrebbe inviato fra gli atti di gara) né il test report, ha affermato che "diversamente da quanto riportato nella nota sopracitata, il Servizio Aziendale del Farmaco della ASL non ha mai operato una valutazione di equivalenza, come risulta dai verbali della procedura di gara e allegati all'aggiudicazione. Dalla documentazione della procedura di gara non risulta affatto che Me. abbia allegato alla propria offerta una dichiarazione di equivalenza (né il test report sul valore MVTR), né che la stazione appaltante abbia mai esaminato una dichiarazione di equivalenza di Me., né in ogni caso che abbia effettuato una valutazione di equivalenza.". In particolare, secondo parte ricorrente la Stazione appaltante avrebbe esaminato solamente la scheda tecnica del prodotto offerto da Me. ed il campione dello stesso depositato dalla controinteressata e non avrebbe mai valutato la dichiarazione di equivalenza in atti in quanto "gli atti e i verbali di gara non menzionano in alcun modo che sia stata effettuata una valutazione di equivalenza, ed anzi non vi è traccia né che la dichiarazione di equivalenza sia stata fornita da Me., né che tale dichiarazione sia stata valutata ai fini dell'ammissione e/o dell'aggiudicazione.". Inoltre, secondo parte ricorrente "la Lettera di Invito, pag. 7, stabiliva la necessità di inserire una "Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il materiale/dispositivo/sistema offerto, qualora non risponda esattamente alla descrizione delle caratteristiche minime indicate, "pena esclusione" nel capitolato tecnico, abbia comunque caratteristiche "equivalenti" sotto il profilo tecnico, con ampia indicazione e dettagliata motivazione dell'equivalenza medesima, eventualmente comprovata da attinente documentazione allegata alla dichiarazione medesima", onde la regola di gara chiedeva che il concorrente che intendesse avvalersi dell'equivalenza, avrebbe dovuto dichiararlo. Se, come appare, tale dichiarazione è stata fornita ex post, l'illegittimità dell'ammissione dell'offerta di Me. è evidente...Qualora invece tale dichiarazione fosse stata tempestivamente acquisita, allora gli atti di gara sarebbero illegittimi per omessa verbalizzazione e per difetto assoluto di motivazione, con violazione dell'art. 3 L. 241/90, essendo ovviamente illegittima una motivazione postuma.". 3.1.2. - La censura è infondata. Il Collegio rileva, innanzitutto, che vi è prova in atti del fatto che la Stazione appaltante, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, ha svolto il giudizio di equivalenza rispetto al prodotto offerto dalla società controinteressata sia con esame della scheda tecnica dello stesso prodotto che con esame del relativo campione inviato. Di tale esame vi è piena contezza negli atti di gara, in primis nella delibera di aggiudicazione n. 660 del 21 marzo 2024 impugnata, la quale menziona espressamente, a p. 3, la valutazione di idoneità tecnica svolta dal Servizio Aziendale del Farmaco con nota n. 30705/24 del 14 febbraio 2024, affermando che, in base alla stessa, sono state escluse due offerte "in quanto non conformi ai requisiti tecnici minimi" e così confermando che la verifica di idoneità tecnica svolta da tale Servizio integra pienamente la verifica di corrispondenza o equivalenza del prodotto presentato dai concorrenti rispetto a quanto previsto dai documenti di gara e, quindi, tale giudizio, rispetto al prodotto offerto da Me., dà piena contezza della valutazione di equivalenza svolta dalla Stazione appaltante rispetto a tale prodotto. La predetta valutazione di idoneità tecnica mira, infatti, a verificare la funzionalità del prodotto offerto rispetto a quanto richiesto, a livello appunto di funzionalità, da parte della Stazione appaltante nei documenti di gara e costituisce indubbiamente il giudizio di equivalenza da parte dell'Amministrazione. Tale giudizio è stato svolto dal competente organo tecnico dell'ASL n. 1, ossia il Servizio Aziendale del Farmaco, che si è espresso in merito alla idoneità tecnica del prodotto offerto da Me. per ben due volte, ossia in sede di esame delle offerte con la nota n. 30705/24 sopra menzionata - parte integrante del verbale n. 2 del Seggio di gara - ed in sede di riesame da parte dell'Amministrazione con la nota n. 82378/24 del 2 maggio 2024, esprimendo dunque un giudizio compiuto ed esaustivo rispetto alla funzionalità del prodotto offerto da Me. per il lotto n. 2 in quanto tale giudizio è stato emesso, per quanto concerne la seconda nota, all'esito dell'esame dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dall'odierna ricorrente e, dunque, valutando i rilievi formulati da 3M rispetto al prodotto offerto da Me., in primis l'asserita assenza di un adesivo in silicone. Risulta dunque del tutto infondata l'affermazione di parte ricorrente secondo cui "Gli atti della procedura di gara smentiscono per tabulas la nota del 2 maggio 2024, prodotta in giudizio e mai trasmessa alla ricorrente, in cui il Servizio di Farmacia, a seguito dell'istanza di annullamento di 3M, riferisce di aver svolto una valutazione di equivalenza. Ed infatti, non sussistono tracce di tale valutazione durante la valutazione del prodotto di Me. da parte del Servizio Aziendale del Farmaco che - come detto - si è limitata a visionare le schede tecniche ed il campione e ad affermarne l'idoneità ." atteso che le tracce invocate da parte ricorrente consistono proprio nel giudizio di idoneità tecnica svolto dal Servizio Aziendale del Farmaco, poi recepito dai verbali di gara, dal provvedimento di ammissione/esclusione n. 31928/24 del 15 febbraio 2024 e dalla delibera di aggiudicazione del 21 marzo 2024, come reso evidente dall'univoco senso che può essere attribuito a tale valutazione che concerne, appunto, l'idoneità tecnica del prodotto offerto da Me., ossia il suo soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato tecnico. La sopra menzionata conclusione risulta confermata, in base ad un semplice ragionamento a contrario, dalla piana lettura della nota n. 30705/24 con cui il Servizio Aziendale del Farmaco, come già sopra ricordato, ha riferito al Seggio di gara le proprie conclusioni rispetto a tutti i prodotti offerti, atteso che in tale nota, con riferimento ai prodotti di altre ditte non ritenuti tecnicamente idonei, il Servizio Aziendale del Farmaco ha affermato espressamente che tali prodotti offerti non sono idonei in quanto "offrono il solo sistema di fissaggio catetere (di tipo alternativo) ma non offrono anche la medicazione come invece da noi richiesto nel capitolato tecnico", ossia con una puntuale motivazione tecnica di non rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato che costituisce pienamente un giudizio di equivalenza del prodotto offerto (in questo caso, giudizio con esito negativo). Ne deriva, dunque, che il richiesto giudizio di equivalenza è stato svolto da parte della Stazione appaltante con l'analisi della scheda tecnica del prodotto offerto e del campione dello stesso, come peraltro stabilito dalla stessa Amministrazione in sede di risposta al quesito n. 2, in cui è stato affermato che "la definitiva valutazione dei prodotti offerti sarà redatta anche a seguito della verifica della campionatura richiesta.". Statuito in via dirimente quanto sopra, il Collegio osserva come la circostanza relativa al fatto che sia stata presentata o meno la dichiarazione di equivalenza nonché il test report da parte di Me. sia irrilevante ai fini della decisione in quanto, per quanto attiene al test report, lo stesso non era richiesto dalla documentazione di gara, mentre, per quanto riguarda la dichiarazione di equivalenza di cui a p. 7 della lettera di invito, il Collegio osserva come tale lettera di invito, adottata in data 17 novembre 2023, va necessariamente coordinata coi successivi chiarimenti emessi dalla Stazione appaltante in data 5 dicembre 2023. Nello specifico, il Collegio osserva che i chiarimenti del 5 dicembre 2023 hanno, con tutta evidenza, ridefinito l'oggetto dell'appalto per quanto concerne il lotto n. 2, in quanto gli stessi hanno di fatto integrato il Capitolato tecnico ridefinendo l'oggetto del predetto lotto che è stato individuato non solo in un dispositivo di fissaggio con una medicazione ma anche in un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione e, dunque, l'oggetto dell'appalto è stato ridefinito dai predetti chiarimenti includendo anche i dispositivi aventi un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione come quello offerto da Me.. 3.2.1. - Con una seconda censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente afferma che "l'eventuale giudizio di equivalenza sarebbe illegittimo, secondo i principi affermati dalla sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 6841/2021". In particolare, parte ricorrente richiama il passo della sopra menzionata sentenza in cui viene affermato che "la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis, per poter fungere da oggetto della "relatio" eventualmente contenuta nel provvedimento di ammissione della medesima offerta alla gara, deve quantomeno indicare: - il requisito tecnico carente; - il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato; - le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto (nel caso di appalto di fornitura) debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante.". Inoltre parte ricorrente richiama anche il diverso punto della predetta sentenza in cui viene affermato che "Deve aggiungersi che non si intende negare che dalla documentazione tecnica prodotta dalle concorrenti possano astrattamente ricavarsi gli elementi necessari alla formulazione di un giudizio di equivalenza, anche in mancanza di una sua espressa e formale elaborazione da parte delle stesse e tenuto conto della specifica competenza in materia della commissione di gara: tuttavia, deve rilevarsi che nella specie non è solo a discutersi di una insufficiente (o, per meglio dire, assente del tutto) appendice motivazionale del giudizio di equivalenza, ma della stessa inconfigurabilità - se non del tutto ipotetica, ciò che è diverso dal suo semplice essere implicito - di quest'ultimo, non potendo ritenersi sotteso alla affermazione, risultante dai verbali di gara, secondo cui "la commissione giudicatrice ha constatato (...) la presenza della documentazione e dei requisiti di idoneità richiesti nonché degli elementi necessari alla valutazione di qualità " (formula che allude ad una verifica "diretta", e non "per equivalente", dei requisiti tecnici di ammissione).". Sulla base delle sopra richiamate conclusioni, parte ricorrente deduce che "in fattispecie, come detto, il disciplinare di gara richiedeva comunque al concorrente (a differenza dell'ipotesi esaminata nella citata sentenza) di presentare nell'offerta tecnica - unitamente alle schede illustrative del prodotto offerto - una "Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il materiale/dispositivo/sistema offerto, qualora non risponda esattamente alla descrizione delle caratteristiche minime indicate, "pena esclusione" nel capitolato tecnico, abbia comunque caratteristiche "equivalenti" sotto il profilo tecnico, con ampia indicazione e dettagliata motivazione dell'equivalenza medesima, eventualmente comprovata da attinente documentazione allegata alla dichiarazione medesima"..., dichiarazione che non risulta sia mai stata fornita entro il termine di presentazione dell'offerta.". 3.2.2. - La censura è infondata. Il Collegio rileva che le conclusioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 6481/2021 risultano del tutto condivisibili ed altrettanto inconferenti rispetto al caso di che trattasi, atteso che nella presente fattispecie la Stazione appaltante, come largamente argomentato nell'esame della precedente censura, ha dato conto nei documenti di gara del giudizio di equivalenza svolto da un apposito ufficio della stessa (Servizio Aziendale del Farmaco) relativamente ai prodotti offerti e, dunque, non si è in presenza di una "inconfigurabilità " del giudizio di equivalenza che, viceversa, risulta compiutamente espresso in base non solo alla documentazione di gara prodotta dai concorrenti ma anche con riferimento all'analisi del campione del prodotto offerto dai medesimi. Sussiste, dunque, in atti la prova della verifica svolta dalla Stazione appaltante dell'idoneità tecnica del prodotto offerto da parte di Me. e, inoltre, il predetto giudizio di equivalenza è stato svolto tenendo ben presente che, per quanto già detto sopra, l'oggetto del lotto n. 2 era stato integrato dai chiarimenti forniti in data 5 dicembre 2023 dalla stessa Amministrazione, chiarimenti che hanno di fatto esteso l'oggetto del lotto 2 anche a dispositivi con diverse caratteristiche (un sistema di fissaggio incorporato nella medicazione) ma aventi uguale funzionalità ed idoneità tecnica. 3.3.1. - Con un'ulteriore censura dell'unico motivo di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce la mancanza di necessarie caratteristiche tecniche da parte del prodotto offerto da Me., affermando che il dispositivo offerto dalla controinteressata "non possiede le caratteristiche tecniche minime della: (i) massa adesiva in silicone, risultando dalla scheda tecnica che si tratta di una medicazione a base acrilico (ii) "aspirabilità (MVRT = : 3000g/m2/24h)", considerato che tale valore non risulta indicato in scheda tecnica.". Inoltre, sempre sotto il profilo tecnico del prodotto offerto da Me., parte ricorrente afferma che "la valutazione di equivalenza, ove mai fosse stata effettuata, sarebbe errata, quanto alla massa adesiva in silicone, e impossibile quanto al requisito dell'aspirabilità " e ciò in quanto, per quanto attiene all'adesivo in silicone, asseritamente non offerto dalla controinteressata, "Si tratta dunque di una scelta precisa della Stazione appaltante che, qualora non avesse ritenuto essenziale la caratteristica tecnica dell'"adesivo in silicone", avrebbe potuto chiedere un semplice "dispositivo di fissaggio sutureless adesivo" senza specificare la natura della componente di quest'ultimo." mentre, per quanto attiene al requisito della aspirabilità, "risulta evidente che non essendo il valore MVTR dichiarato nella scheda tecnica, l'Amministrazione non aveva alcuna possibilità di verificarne la rispondenza al requisito minimo stabilito a pena di esclusione". 3.3.2. - La censura è infondata. Il Collegio rileva che, come più volte affermato, la Stazione appaltante ha svolto un giudizio di equivalenza sul prodotto offerto da Me. e tale giudizio, reso da un particolare Ufficio della stessa, costituisce con ogni evidenza una espressione di discrezionalità tecnica che non può essere messa in discussione dal Giudice Amministrativo se non in casi di palese illogicità od abnormità del giudizio, casi che non è dato ravvisare nella presente fattispecie. Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che nel presente caso l'Amministrazione ha svolto un giudizio tecnico con i propri uffici che ha condotto alla esclusione di alcuni concorrenti per non aver offerto un prodotto equivalente a quello richiesto ed all'ammissione di altri (nella specie, la ricorrente e la controinteressata) e, dunque, ha compiutamente svolto il richiesto giudizio di idoneità tecnica del prodotto offerto e di equivalenza per prodotti diversi da quello indicato nel Capitolato tecnico (come integrato, di fatto, dai chiarimenti resi in data 5 dicembre 2023) con conclusioni che rientrano pienamente nell'ambito di discrezionalità di cui la stessa è titolare e che non risultano palesemente illogiche. Inoltre, per quanto concerne il requisito relativo al valore del MVTR, il Collegio osserva che la mancata indicazione di tale dato sulla scheda tecnica non impediva (e non ha impedito) alla Stazione appaltante di verificarlo in concreto, atteso che la mancata indicazione del dato nella scheda tecnica non significa necessariamente che il relativo prodotto non disponga di tale caratteristica ma solo che la scheda (che parla di dispositivo "altamente permeabile") non lo ha indicato puntualmente. 3.4. - Dall'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, del tutto legittimi per le motivazioni sopra espresse, ne discende l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente per mancanza dell'elemento oggettivo del danno. 4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti sono infondati nel merito e vanno respinti, ivi compresa la domanda risarcitoria. 5. - Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte resistente e della società controinteressata, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Maria Colagrande - Consigliere Massimo Baraldi - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 370 del 2023, proposto da Da. Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Ro., con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; contro Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 92925/2023, datata 21.12.2023 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell''Università "G. d''Annunzio" di Chieti denega l''iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell''avviso di trasferimento adottato dall''Università degli Studi "G. d''Annunzio" di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell''Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l''Università ha adottato la "Disciplina trasferimenti e passaggi" pubblicata sul sito web dell''Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l''a.a. 2019/2020 nonché - ove occorra e nei limiti di interesse - del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell''Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l''a.a. 2020/2021 nonché - ove occorra e nei limiti di interesse - del Manifesto degli Studi per gli a.a. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con relativi allegati; - ove occorra, del D.R. adottato dall''Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all''art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l''ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all''art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l''ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all''art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l''ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all''art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l''ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all''art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l''ammissione ad anni successivi del CdL; - dell''Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Gi. Zo., con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che "per l''anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo"; - del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito web istituzionale d''Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che "Per l''anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l''impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento"; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell''interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai "requisiti per l''ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia", il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo E PER L''ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI volte a consentire l''ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell''odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell''Università degli Studi "G. d''Annunzio" di Chieti NONCHÈ PER L''ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all''iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell''Università G. D''Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2024 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Il Sig. Da. Ma., iscritto al corso di laurea in Medicina, per l'anno accademico 1989/1990, presso l'Università degli Studi di Perugia, superando diversi esami, poi al 5° anno fuori corso del 3° anno del medesimo corso di laurea, per l'anno accademico 1996/1997, presso l'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma, il successivo 1° dicembre 2023 presentava istanza all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara per l'immatricolazione al corso di laurea in Medicina, in anno successivo al primo, previa valutazione dei crediti formativi maturati. Il suddetto Ateneo, con determina n. 92925 del 21 dicembre 2023, respingeva la predetta domanda, in assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e, quindi, senza la pubblicazione di avvisi o bandi. L'istante impugnava l'atto di diniego, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del Regolamento di Ateneo, degli artt.8, 9 del Regolamento Didattico del corso di studio in medicina LM-41, degli artt.3, 33, 34, 36, 97 Cost., degli artt.3, 4 della Legge n. 264 del 1999, degli artt.3, 10 bis della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 3, commi 8, 9 del D.M. 16 marzo 2007, l'incompetenza nonché l'eccesso di potere sotto svariati profili e in particolare per contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Sezione. Il ricorrente in particolare, premesso che sul riconoscimento dei crediti formativi doveva pronunciarsi il Consiglio di Corso, ha fatto presente che era possibile l'iscrizione al corso di laurea anche in soprannumero, una volta riconosciuti gli esami sostenuti, ai fini dell'ammissione ad anno successivo al primo; che i test di ammissione erano destinati solo agli studenti che concludevano il ciclo di studi della scuola secondaria superiore, per l'accesso al primo anno del corso di laurea; che erano utilizzabili i posti medio tempore resisi disponibili, ivi inclusi quelli destinati agli studenti extracomunitari e dagli stessi lasciati liberi; che l'offerta formativa doveva comunque essere valutata in rapporto al fabbisogno di medici; che non era stato pubblicato bando per il trasferimento in anni successivi al primo del corso di laurea; che era poi mancato il preavviso di diniego. Veniva quindi richiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione alla valutazione dei crediti formativi maturati, ai fini della conseguente iscrizione e, in subordine, la condanna dell'Amministrazione medesima al risarcimento del danno. L'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti e Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto. Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti. Con ordinanza n. 24 del 2024 il Tribunale fissava l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, ex art. 55, comma 10 c.p.a.. Nell'udienza del 28 giugno 2024 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei limiti e termini di seguito esposti. Invero è necessario evidenziare al riguardo che: "-ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei "è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile"..."In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità "... " In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno"... "I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione"; - dal testo di tali disposizioni si evince che la Università, per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno); - è chiarissimo sul punto l'articolo 12 dell'all. 2 DM cit.: "Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti": non si deve scorrere solamente la graduatoria unica nazionale per le immatricolazioni ad anni successivi al primo, ma occorre una valutazione dei crediti e delle propedeuticità, e questa non può che avvenire in modo concorrenziale e comparativo, secondo i principi di trasparenza e buon andamento (lo stesso DM infatti le qualifica come "procedure": "Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria"); - come previsto in via generale dal successivo articolo 13, i medesimi principi valgono anche per chi vuole accedere ad anni successivi al primo pur non essendo inserito in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione: anch'essi devono partecipare alle medesime procedure comparative di riconoscimento dei crediti formativi e delle propedeuticità (cfr. l'art. 13: esse presuppongono il "riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione"... "l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale"... "Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici"); - dal combinato disposto dei punti 12 e 13 del DM cit., si evince, in sostanza, che anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità (così testualmente il comma 12), e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno); - la circostanza di essere in posizione utile nella graduatoria nazionale, quindi senza un giorno di frequenza del Corso di studi in Medicina, già sotto un profilo logico, non consente di attribuire nessun vantaggio sul piano della valutazione dei crediti formativi maturati aliunde; - se cosi invece fosse (peraltro secondo una interpretazione che da ultimo pare seguita anche dal giudice di appello, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4380 del 2024, che questo giudice non ignora), si otterrebbero ovviamente risultati non del tutto ragionevoli: si pensi al caso di uno studente, che ha frequentato per un solo anno un Corso di Laurea in Scienze infermieristiche o in Odontoiatria, e che si è collocato tra le prime posizioni nella graduatoria nazionale (e dunque non ha ancora frequentato neanche un giorno il Corso di Laurea in Medicina o comunque non ha ancora superato neanche un esame); è intuitivo comprendere che non vi sono ragioni per le quali egli dovrebbe essere anteposto, ai fini della pretesa alla iscrizione a un anno successivo al primo, a un diverso studente che, pur non avendo partecipato alla selezione nazionale (o avendovi partecipato si è collocato in posizione meno favorevole), si è invece già laureato, sempre a esempio, in Scienze Infermieristiche o in Odontoiatria; - non si può quindi utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo (cfr. tra le tante, Tar Pescara sentenza 283 del 2023), perché tale graduatoria ha la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori in relazione alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina ("il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua "mobilità " in à mbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in à mbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l'art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo", Consiglio di Stato adunanza plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018); - in altri termini, se si desse rilievo, ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, al superamento del test nazionale di prima immatricolazione (cosi come nel caso di specie, dando precedenza agli iscritti in posizione utile nella graduatoria nazionale, e non lasciando posti liberi per gli altri), si finirebbe per tornare indietro, sul piano della evoluzione giurisprudenziale, rispetto a quanto statuito dall'Adunanza plenaria n. 1 del 2015: "se la prova stessa è volta ad accertare la "predisposizione per le discipline oggetto dei corsi", è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una "predisposizione" di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento (v. art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; - non a caso, allora, i già richiamati commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 danno rilievo esclusivo, in sede ed ai fini del trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, "secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione""); - la previsione espressa della possibilità di iscrivere ad anni successivi gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque, lungi dal disporre una riserva o un diritto di precedenza a favore di questi (che non avrebbe alcun fondamento, atteso che, come già rilevato, quella graduatoria ha tutt'altra finalità ), è volta a eliminare una disparità di trattamento che si verrebbe a creare, in danno dei medesimi, ove alcuni di loro, pur avendo frequentando prima altri corsi di laure e maturato CFU astrattamente idonei a consentirgli la immatricolazione ad anni successivi, si vedessero preclusa la possibilità di partecipare ai bandi o avvisi annuali per le immatricolazioni ad anni successivi, ai quali invece avrebbero potuto comunque partecipare ove non fossero risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione; - tale previsione espressa, inoltre, disciplina l'effetto per il caso in cui alcuno di essi risulti anche vincitore in questi bandi o avvisi per la immatricolazione ad anni successivi: lo scorrimento della graduatoria nazionale per la immatricolazione al primo anni, in favore di coloro che si sono collocati in posizione successiva; - se non si pone mente a tale differenza ontologica tra i diversi tipi di immatricolazione (primo anno e anni successivi al primo) nonché alle conseguenti diverse selezioni pubbliche normativamente previste (nazionale di prima immatricolazione e locale per i trasferimenti o iscrizioni dirette ad anni successivi), allora si rischia sì che si rischia di confondere le due graduatorie, facendogli assumere una impropria funzione, in violazione dei differenti criteri selettivi tipizzati (come stabilito anche dall'adunanza plenaria 1 del 2015); - la iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, deve basarsi su una ulteriore e diversa selezione (così nel DM cit. "In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale"...""Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici"), il cui criterio è quello del numero di crediti formativi e della pertinenza degli esami in relazione a quelli del Corso di Medicina (punto 13 all. 2 DM cit.: "le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte"); - la locuzione "Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12", contenuta nell'articolo 13 in commento, non mira affatto a distinguere la modalità di accesso ad anni successivi al primo, tra coloro che sono nella graduatoria nazionale e coloro che provengono dall'esterno e non hanno partecipato alla selezione di prima immatricolazione; essa è infatti grammaticamente e logicamente connessa al modo in cui devono essere rilevate le vacanze, i posti disponibili, tra il primo e gli anni successivi, e al modo in cui essi vengono coperti: "Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni.... possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza"; - per il primo anno i posti sono prestabiliti e si procede a coprire le vacanze attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale, dal secondo anno in poi i posti vacanti sono quelli determinati dalle cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, ecc...) e si può procedere alle coperture mediante i trasferimenti, e comunque sempre attraverso una selezione pubblica che basata sui criteri dei crediti formativi e delle propedeuticità (cui possono partecipare anche gli iscritti nella graduatoria); - ciò del resto in modo del tutto coerente: l'articolo 12 disciplina i posti che si liberano per il primo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria; l'articolo 13 le vacanze che si determinano con altre modalità : ai primi si provvede con lo scorrimento della graduatoria, ai secondi con "procedure" di valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità ; - in questo senso si condivide pienamente quanto rilevato dal Giudice di appello nella medesima sentenza sopra citata ("Il terzo capoverso dell'art. 13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell'articolo precedente, esclude la necessità di un'apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che "In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità "."): solo per le vacanze in anni successivi al primo si deve operare con la "procedura" selettiva di valutazione dei crediti e delle propedeuticità e solo nei limiti dei posti che si rendono vacanti nelle modalità indicate; per quelle del primo anno, invece, si provvede mediante lo scorrimento della graduatoria (e in tal senso il "Fermo restando"); - interpretando il combinato disposto di tali previsioni di cui agli articoli 12 e 13 cit., dunque, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l'Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso; 2.- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM); 3.- l'ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno (il chè del resto in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa che ha specificato che quel concorso mira solo a valutare i giovani sulla base della preparazione dimostrata per poter accedere per la prima volta ai corsi universitari), ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; quindi anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea (erra dunque l'Università laddove sostanzialmente sostiene che anche l'iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva nazionale di primo ingresso e, solo in via residuale, agli altri studenti); - da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l'Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che "possono" essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio), e ovviamente nel rispetto degli ordinari criteri buon andamento, di trasparenza e pubblicità (prevedendo cioè un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblicando i bandi con adeguata diffusione e non i periodi festivi, e allegando ai medesimi bandi una tabella del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte); - nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti; - in ogni caso l'Università nelle proprie memorie e relazioni ha espressamente affermato di seguire tale prassi contrastante con i principi enunciati; - ne consegue che il presente ricorso merita accoglimento nel senso che la Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo; - ciò premesso, si deve tenere conto della posizione dei controinteressati (studenti che, iscritti nella graduatoria nazionale, hanno ottenuto la iscrizione ad anni successivi al primo in violazione dei principi sin qui esposti, cioè senza alcuna comparazione tra loro, che non sia quella dell'ordine di graduatoria nazionale di primo ingresso, né con altri studenti provenienti da altre Università o comunque da altri Corsi di Laurea); - tuttavia, all'esito del presente giudizio può affermarsi che la posizione di costoro non è, allo stato, di reale controinteresse, atteso che, in ogni caso, in sede di riesame, la Università dovrà tenere conto anche della posizione di questi ultimi e dell'affidamento suscitato nei loro confronti, ove i medesimi abbiano già superato alcuni esami del Corso, nonché del principio, più volte ribadito da questo Tribunale con numerose pronunce che poi hanno trovato conferma anche in appello, secondo cui non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more del giudizio, tanto più in vicende come quella in esame, caratterizzate da indirizzi non ancora univoci nella giurisprudenza (cfr. tra le ultime Consiglio di Stato sentenza 9456 del 2022: "deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)"); - in altri termini, atteso che gli ammessi ad anni successivi "per scorrimento" sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero, senza ovviamente pregiudicare o vanificare quello della parte vittoriosa nel presente giudizio, che ha maturato il riconoscimento della pretesa acché l'Università si ridetermini, considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso; - tutte le censure attinenti a una pretesa di immediata immatricolazione o di una valutazione del proprio curriculum al di fuori di un contesto procedimentale selettivo concorsuale, previa pubblicazione di un bando, sono invece infondate, per le ragioni illustrate; - le altre censure, incluse quelle di carattere formale, restano assorbite, dovendo l'Amministrazione ripronunciarsi; " (cfr. in termini, in ultimo, tra le altre, TAR Abruzzo-Pescara, nn. 202, 203, 204, 205 del 2024). In considerazione dell'esito della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione, il ricorso n. 370/2023 indicato in epigrafe. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni - Presidente Massimiliano Balloriani - Consigliere Silvio Lomazzi - Consigliere, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Se. Os. S.P. e n. Q., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 868440126B, rappresentata e difesa dagli avvocati En. Ma. Ac., Ga. Di Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ausl Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pi. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Mö ln. He. Ca. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sv. Bi. S.P.A, non costituita in giudizio; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa concessione di misure cautelari ed istruttorie, a. della Deliberazione del Direttore Generalen. 1949/2023 dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti in uno agli Allegati ed alla afferente Comunicazione pec del 27.12.2023 con allegato (PG9124_comunicazione.pdf) avente ad oggetto "Oggetto: Aggiudicazione di gara a procedura aperta ex art. 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta con delibera di dg n. 1195 del 29/12/2020 (integrata e modificata con delibera n. 309 del 22/03/2021), per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della Asl di Lanciano Vasto Chieti - CIG 868440126B -O.E. Aggiudicatario Moln. He. Ca. Srl.", con cui e nella parte in cui l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha approvato gli atti della procedura di gara ed aggiudicato a favore di Moln. He. Ca. Srl la predetta procedura (Lotto unico CIG 868440126B); b. per quanto di ragione, delle operazioni, valutazioni e determinazioni del Seggio di gara/Rup e della Commissione Giudicatrice siccome indicate nella delibera di aggiudicazione ed esattamente: operazioni, valutazioni e determinazioni del seggio di gara come da verbale n. 1 del 27 luglio 2021; verbale n. 2 del 30 agosto 2021; verbale n. 3 del 22 settembre 2021; verbale n. 4 del 23 settembre 2021; verbale n. 5 del 28 settembre 2021; verbale n. 6 del 29 settembre 2021; verbale n. 7 dell'11 ottobre 2021; verbale n. 8 del 19 ottobre 2021; verbale n. 9 del 20 ottobre 2021; verbale n. 1 del 16 novembre 2021; verbale n. 2 del 17/11/2021; verbale n. 3 del 18/11/2021; verbale n. 4 del 22/11/2021; verbale n. 5 del 30/11/2021; verbale n. 6 del 22/02/2022; ed operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione Giudicatrice come da verbale del 6 ottobre 2022, verbale del 25 ottobre 2022, verbale del 3 novembre 2022, verbale del 15 novembre 2022, verbale del 24 novembre 2022, verbale del 1 dicembre 2022, verbale del 5 dicembre 2022, verbale del 26 gennaio 2023, verbale del 23 febbraio 2023, verbale del 03 marzo 2023, verbale del 09 marzo 2023, verbale del 29 marzo 2023, verbale del 04 aprile 2023, verbale del 28 aprile 2023, verbale del 04 maggio 2023, verbale del 09 maggio 2023, verbale del 16 maggio 2023, verbale del 30 maggio 2023, verbale del 27 giugno 2023, verbale del 22 agosto 2023, verbale dei giorni 3/4/5 ottobre 2023, verbale dei giorni 10/11/12 ottobre 2023, verbale dei giorni 17/18/19 ottobre 2023, verbale del 24 ottobre 2023,Verbale del 04 dicembre 2023, Verbale del 06 dicembre 2023 con cui il Seggio di gara e la Commissione hanno proceduto (la prima) alla valutazione delle offerte amministrative ed all'ammissione delle ditte alle fasi successive e (la seconda) alla valutazione delle offerte tecniche e della campionatura, anche previo soccorso istruttorio, e quindi alla attribuzione dei punteggi nonché alla valutazione delle offerte economiche; tutti nella parte in cui non hanno disposto la esclusione della società controinteressata per incompletezza della offerta tecnica e dei prodotti in relazione alle specifiche tecniche richieste nella lex di gara ovvero nella parte in cui è stata sopravvalutata irragionevolmente la offerta tecnica della contro-interessata e sottovalutata quella della ricorrente ovvero, ancora, nella parte in cui hanno modificato le regole procedurali, come infra motivato e dedotto; b.1 per quanto di ragione, della Comunicazione pec del 18.09.2023 in uno agli allegati, con cui il RUP ha comunicato il "Piano operativo delle prove di sala" (da svolgersi, in conformità all'art. 13 del CSA: per S.O. in data 3/5 ottobre 2023; per MHC in data 10/12 ottobre 2023 e per Svas in data 17/19 ottobre 2023); b.2 per quanto di ragione della Comunicazione pec del 2.10.2023 in uno agli allegati con cui il Rup comunica la modifica del Piano operativo già inviato il 18.09.2023, modificando le previsioni del CSA (doc.3bis); c. per quanto di ragione ed ove possa occorrere delle operazioni e dell'afferente verbale del seggio di Gara/Rup di valutazione della offerta economica della controinteressata; d. per quanto di ragione, del bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno agli afferenti allegati e chiarimenti compreso il chiarimento n. 34, nelle parti in cui (infra meglio specificate) hanno disciplinato le modalità di svolgimento (telematico) della procedura di gara, di pubblicazione e di comunicazioni della fasi e degli esiti della procedura; regolamentato i requisiti di partecipazione; specificato il contenuto della offerta amministrativa, offerta tecnica e campionatura ed economica; fissato i criteri e la griglia di valutazione, le modalità di valutazione della offerta tecnica e della campionatura, le modalità della procedura di aggiudicazione ed i criteri di aggiudicazione nonché determinato il contenuto prestazionale dell'appalto, ove interpretabili nel senso di legittimare l'operato della S.A.; e. in sintesi di tutti gli atti di gara adottati dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara e consequenziali, ivi inclusi, come detto, l'aggiudicazione alla controinteressata e gli atti di affidamento dell'appalto; di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento all'odierna contro-interessata dell'appalto in questione; f. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara; g. per quanto di ragione ed ove occorrente della delibera di nomina della commissione giudicatrice n. 651 del 12.05.2022 e della successiva n. 1398 del 5.10.2022 di sostituzione di un commissario in uno alla determina UOC ABS n. 121 del 7.05.2019 (non conosciuta); h. dell'atto di nomina e/o scelta del gruppo tecnico per la redazione del capitolato prestazionale; i. per quanto concerne l'Accesso, delle Comunicazioni pec di riscontro dell'Ente con Nota Rup ed Allegati del 17.01.2024 e Comunicazione Pec di riscontro dell'Ente con Nota Rup ed Offerta tecnica oscurata di MHC del 22.01.2024, in quanto di sostanziale rifiuto rispetto alla Istanza di accesso di S.O. del 9.01.2024 ed al sollecito del 15.01.2024; l. dell'eventuale contratto sottoscritto; m. della graduatoria provvisoria e finale; n. per quanto di ragione ed ove occorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresa la delibera di indizione gara n. 1195 del 29.12.2020 integrata con delibera n. 309 del 22 marzo 2021; e, quindi, per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto (Lotto Unico) ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 cpa; con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cpa; ovvero, in subordine, per l'annullamento della intera procedura di gara; con contestuale istanza, peraltro, ex art. 116 co. 2 cpa per l'annullamento delle Note di riscontro del Rup del 17.01.2024 e del 22.01.2024 alla istanza di accesso di S.O. del 9.01.2024, in quanto di sostanziale rifiuto o differimento rispetto alla legittima e motivata richiesta ostensiva di SE. OS. SpA e, quindi, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutti gli atti di gara ed alla integrale offerta avversaria priva di omissis nonché all'ulteriore documentazione come specificata, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a rilasciare la richiesta documentazione e campionatura; e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se. Os. S.P. e n. Q. il 6/3/2024: per l'annullamento delle ulteriori Note di riscontro del Rup alla istanza di accesso di S.O. del 9.01.2024 siccome precisata in data 6.02.2024, 8.02.2024 e da ultimo in data 4.03.2024, se ed in quanto di sostanziale rifiuto o differimento rispetto alla legittima e motivata richiesta ostensiva di SE. OS. SpA (siccome integrata e precisata) ed esattamente: a. della Comunicazione pec del 8.02.2024 da (omissis) avente ad oggetto "ACCESSO ATTI: trasmissione della nota di riscontro Mo. n. 74/2024 e definizione data per visione campionatura" in uno agli allegati Nota ASL2 Lanciano Vasto Chieti - U.O.C. A.B.S. PG 9447 avente ad oggetto "ACCESSO ATTI: trasmissione della nota di riscontro Mo. n. 74/2024 e definizione data per visione campionatura" e Nota 74/2024 di Molnlyche, nella parte in cui l'ASL fa proprio il rifiuto della controinteressata al rilascio della offerta tecnica integrale e senza oscuramenti, invitando (per l'effetto) S.O. alla visione della sola campionatura (...)Buongiorno, con la presente si trasmette la nota n. 74/2024 con cui la Ditta Mo. non ha autorizzato la S.A. alla consegna, in sede di accesso agli atti, delle schede tecniche prodotte in gara, ma soltanto la presa visione della campionatura...."; b. parte qua ed ove lesiva della Comunicazione pec del 20.02.2024 da (omissis) avente ad "Oggetto: Seconda richiesta di autorizzazione all'ostensione offerta tecnica di gara a ditta Mo. " in uno agli allegati Nota Asl2 Lanciano Vasto Chieti - U.O.C. ABS Pg 9565 avente ad oggetto "Seconda richiesta di autorizzazione all'ostensione offerta tecnica di gara a ditta Mo." e la Nota dell'Ente del 20.02.2024 (avente ad oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, armadi dispensatori di divise monouso, occorrenti alle esigenze di presidi ospedalieri della asl 2 lanciano vasto chieti - cig 868440126b: regolazione accesso ad atti coperti da"segreti tecnici o commerciali" - Seconda richiesta di autorizzazione all'ostensione della offerta tecnica di gara) nella parte in cui l'Ente anziché decidere sull'accesso e rilasciare i documenti richiesti torna a chiedere a Mo. l'autorizzazione in favore della concorrente RTI SE. OS. alla "ostensione integrale della offerta comprensiva di allegati e schede tecniche in uno alla campionatura nonché di tutta la corrispondenza tra l'ente e le ditte a titolo di soccorso istruttorio espletato in sede di esame della offerta tecnica e campionatura"; c. parte qua ed ove lesiva della Comunicazione pec del 28.02.2024 da (omissis) avente ad "Oggetto: Riscontro a nota Mo. del 22.02.2024 e richiesta precisazioni" in uno agli allegati Nota Asl2 Lanciano Vasto Chieti - U.O.C. ABS Pg 9657 avente ad oggetto "Riscontro a nota Mo. del 22.02.2024 e richiesta precisazioni" e la Nota dell'Ente del 28.02.2024 indirizzata alle due ditte in gara (avente ad oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in TNT, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, armadi dispensatori di divise monouso, occorrenti alle esigenze di Presidi Ospedalieri della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti - cig 868440126B: Riscontro a nota prot n. 96 del 22/02/2024 e Richiesta precisazioni") nella parte in cui l'Ente invita ad ulteriori precisazioni in ordine alle ragioni dell'accesso chiedendo una risposta entro il 10.03.2024 "Ritenute entrambe le suddette considerazioni meritevoli di ulteriore approfondimento, la Stazione Appaltante, ritiene di dover sollecitare la collaborazione ulteriore degli O.E. chiedendo: 1. alla ditta Mo.: di puntualizzare gli elementi sostanziali che individuano la presenza di un concreto "segreto industriale e commerciale" tutelabile ai sensi della legislazione vigente; 2. alla ditta RTI SE. OS.: di chiarire le ragioni per cui l'accesso alla documentazione tecnica della contro interessata sia assolutamente "necessaria" ed "indispensabile" a garantire la tutela della propria posizione nel giudizio in atto. Si chiede di trasmettere la risposta, quanto più possibile circostanziata, entro il 10 marzo p.v."; d. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequeziale, compresi atti interni non conosciuti; nonché degli atti sul punto già impugnati con il ricorso principale e che qui si intendono per riprodotti e trascritti in uno alle domande formulate e quindi PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO della Ricorrente ai documenti siccome richiesti, comprensivi della offerta tecnica integrale della controinteressata con allegati e schede tecniche in uno alla campionatura e della corrispondenza -in uno agli allegati- tra l'ente e le ditte a titolo di soccorso istruttorio espletato in sede di esame della offerta tecnica e campionatura, oltre all'atto di nomina del gruppo tecnico ed alla documentazione afferente la procedura di verifica dei requisiti speciali e generali in capo alla impresa aggiudicataria, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a rilasciare la richiesta documentazione e campionatura Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Mö ln. He. Ca. S.r.l. il 12/3/2024: per il preteso annullamento e/o la riforma, previa concessione di misure cautelari ed istruttorie a) della Deliberazione del Direttore Generale n. 1949/2023 del 21.12.20223 adottata dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in uno ai relativi gli Allegati avente ad oggetto "aggiudicazione di gara a procedura aperta ex art. 54 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta con delibera di dg n. 1195 del 29/12/2020 (integrata e modificata con delibera n. 309 del 22/03/2021), per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della Asl di Lanciano Vasto Chieti - CIG 868440126B -O.E. Aggiudicatario Moln. He. Ca. Srl." nella misura in cui la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI dalla gara perché carente dei requisiti evidenziati nel presente ricorso incidentale, ammettendo quest'ultimo invece al soccorso istruttorio; b) dei verbali di gara tutti e, in particolare, dei verbali relativi alle sedute del 3.3.20223, 9.3.2023 e 29.3.2023 relativi all'esame delle campionature dei prodotti del RTI, nonché i verbali del 16.5.2023, 30.5.2023 e del 27.6.2023, nella misura in cui la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI dalla gara perché carente dei requisiti evidenziati nel presente ricorso incidentale, ammettendo quest'ultimo invece al soccorso istruttorio; c) della comunicazione del RUP, allo stato non nota, con la quale il RTI è stato ammesso al soccorso istruttorio, invece di essere esclusa dalla gara; nonché, per quanto occorrer possa, sempre in relazione ai profili di doglianza sviluppati nel presente ricorso incidentale, nella misura in cui la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI ricorrente dalla gara perché carente degli ulteriori requisiti evidenziati nel presente ricorso incidentale, ammettendo quest'ultimo invece al soccorso istruttorio; d) del bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno ai relativi allegati, nonché dei chiarimenti, qualora dovessero essere interpretati nel senso di ritenere ammissibile e conforme l'offerta del RTI; e) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se. Os. S.P. e n. Q. il 27/3/2024: per l'annullamento a. della Comunicazione pec del 14.03.2024 da (omissis) avente ad oggetto "NOTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E RIMESSIONE AL GIUDICE EX ART. 116, COMMA 2 C.P.A." in uno alla allegata Nota ASL2 Lanciano Vasto Chieti - U.O.C. A.B.S PG9832 a firma del RUP avente ad oggetto "NOTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO E RIMESSIONEAL GIUDICE EX ART. 116,COMMA 2 C.P.A." in cui, peraltro, si legge (...)Preso atto dell'irriducibile contrasto sull'ostensione dei documenti, in relazione alla mancata concessione delle autorizzazioni, il RUP ritiene necessario attendere le valutazioni dell'On. TAR di Pescara e l'ordinanza che definirà il giudizio per la definitiva conclusione del procedimento di accesso" nella parte in cui si sostanzia nell'ennesimo immotivato rifiuto a provvedere; b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti; nonché degli atti già impugnati con il Ricorso Principale e con il Primo Ricorso per Motivi Aggiunti che qui si intendono per riprodotti e trascritti in uno alle domande formulate e quindi PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO della Ricorrente ai documenti siccome richiesti, comprensivi della offerta tecnica integrale della controinteressata MHC con allegati e schede tecniche in uno alla campionatura e della corrispondenza -in uno agli allegati- tra l'Ente e le ditte a titolo di soccorso istruttorio espletato in sede di esame della offerta tecnica e campionatura, oltre all'atto di nomina del gruppo tecnico ed alla documentazione afferente la procedura di verifica dei requisiti speciali e generali in capo alla impresa aggiudicataria, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a rilasciare la richiesta documentazione e campionatura. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ausl Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti e della Mö ln. He. Ca. S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti l'Avv. Cr. Te. per delega degli avvocati di parte ricorrente, l'Avv. Pi. Re. per l'amministrazione intimata e l'Avv. An. Pa. per la parte controinteressata.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La società SE. OS. S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 indetta dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei Presidi Ospedalieri della Asl di Lanciano Vasto Chieti, collocandosi al secondo posto in graduatoria dopo l'aggiudicataria Moln. He. Ca. Srl. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 31/01/2024, la società SE. OS. S.p.A. ha impugnato, previa sospensiva cautelare degli effetti, la determinazione di aggiudicazione della gara in favore della Moln. He. Ca. Srl, nonché tutti i verbali di gara e gli altri connessi e presupposti indicati in epigrafe. La ricorrente insta inoltre per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del suo diritto/interesse all'aggiudicazione dell'appalto (Lotto Unico) ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 cpa, con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30 co.5 cpa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della intera procedura di gara. Contestualmente la società ricorrente ha formulato istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a./ Istanza istruttoria anche ex artt. 64 e 65 cpa, per l'annullamento delle note di riscontro del Rup del 17.01.2024 e del 22.01.2024 alla istanza di accesso del 9.01.2024, in quanto di sostanziale rifiuto o differimento rispetto alla richiesta ostensiva e, quindi, per l'accertamento del suo diritto ad accedere integralmente a tutti gli atti di gara ed alla integrale offerta avversaria priva di omissis, nonché all'ulteriore documentazione come specificata, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a rilasciare la richiesta documentazione e campionatura. Il gravame è affidato alla denuncia di sei distinte articolate doglianze così rubricate: "1 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 83, 94, 95 D.LVO 50/16) E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (art. 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21 del disciplinare) - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, EFFICIENZA, IMPARZIALITÀ, PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE ART. 30 D.LGS. 50/2016 - DIFETTO SOSTANZIALE DI MOTIVAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA O DI ISTRUTTORIA - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E PAR CONDICIO - Irragionevolezza dei punteggi e giudizi / Omessa esclusione di MHC". "2 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30 E 95 D.LGS. 50/2016) E LINEE GUIDA ANAC N. 2 - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241 / 1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, EFFICIENZA, IMPARZIALITÀ, PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LIBERA CONCORRENZA, PAR CONDICIO, FAVOR PARTECIPATIONIS, BUON ANDAMENTO DELLA P.A., GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - Genericità dei criteri di valutazione -illegittima impostazione della lex di gara - Omessa verbalizzazione". "3 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 77 e 78 e 216 D.LVO 50/16) - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (artt. 17, 18, 19 e 21 del disciplinare) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA - PERPLESSITA' - CONTRADDITTORIETA' - Difetto di nomina e composizione della Commissione". "4 VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29, 30, 31, 32, 58, 94 e 95 D.LVO 50/16) - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (artt. 17, 18, 19 e 21 del disciplinare) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA DEGLI ATTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - PERPLESSITA' - CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E PAR CONDICIO E DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE - Omessa apertura delle buste tecniche in seduta pubblica". "5 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30, 83, 94 e 95 D.LVO 50/16) - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (artt. 11, 17, 18, 19 e 21 del disciplinare) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA E DI LIBERA CONCORRENZA - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - PERPLESSITA' - CONTRADDITTORIETA' - Illegittimità delle operazioni di soccorso istruttorio in sede di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura". "6 VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 30, 83, 94 e 95 D.LVO 50/16) - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (artt. 11, 17, 18, 19 e 21 del disciplinare) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA E DI LIBERA CONCORRENZA - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - PERPLESSITA' - CONTRADDITTORIETA' - Illegittimità delle operazioni di sperimentazione "cd. prova in sala" e di attribuzione dei relativi punteggi.". Si sono costituite in resistenza al ricorso l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti e la società controinteressata Moln. He. Ca. Srl., instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza. Con ordinanza n. 42/2024 del 14/02/2024, adottata all'esito della camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2024, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare ed ha rinviato l'esame dell'istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2 c.p.a. all'udienza camerale del 5 aprile 2024 per consentire il rispetto dei termini a difesa in favore delle parti costituite ed ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 10 maggio 2024. In data 12/03/2024 l'aggiudicataria Moln. He. Ca. Srl. ha a sua volta depositato ricorso incidentale per l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nelle parti in cui la Stazione Appaltante non ha escluso il RTI ricorrente dalla procedura di gara perché carente degli ulteriori requisiti evidenziati nel presente ricorso incidentale, ammettendo quest'ultimo invece al soccorso istruttorio. All'udienza camerale del 5 aprile 2024, dopo ampia discussione, il Presidente ha disposto di rinviare l'esame dell'istanza di accesso all'udienza del 10 maggio 2024 già fissata per la trattazione del merito, rinunciando le parti ai termini a difesa. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie e repliche insistendo per l'accoglimento delle rispettive rassegnate conclusioni. All'udienza pubblica del 10 maggio 2024, dopo ampia discussione e sentiti i procuratori delle parti presenti, la causa è stata introitata per la decisione. 2. Preliminarmente, occorre dare atto che nel presente giudizio è stato proposto gravame incidentale da parte della controinteressata Moln. He. Ca. Srl avverso la mancata esclusione della ricorrente principale dalla procedura de qua. Come di recente ribadito dalla giurisprudenza (T.A.R. L'Aquila, sentenze nn. 434/2022, 23/2022 e 398/2021) in ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. "In altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale adire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale" (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza, (ud. 28/05/2020) 10-07- 2020, n. 4431; T.A.R. Campania, Napoli sentenza 1° dicembre 2020 n. 5688). 3. Ebbene, in applicazione del surrichiamato approccio interpretativo deve, quindi, essere prioritariamente scrutinato il gravame proposto dalla ricorrente principale, società SE. OS. S.p.A.. 3.1. In limine litis va respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività del deposito della memoria dell'AUSL resistente, avvenuto il 24/04/2024, come articolata da parte ricorrente con memoria di replica del 29/04/2024, stante il rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a. e, ad ogni modo, l'irrilevanza, ai fini della decisione, di detta memoria che riproduce nel suo contenuto sostanziale le deduzioni difensive già formulate dall'Amministrazione resistente nelle precedenti memorie. 3.2. Ciò posto, il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate. La prima e la quinta censura impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione, posando sui medesimi assunti argomentativi. 3.3. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, da una parte, l'irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla controinteressata MHC riservandosi di proporre motivi aggiunti dopo l'esame delle schede tecniche e della campionatura di MHC, e, dall'altra, la mancata esclusione della stessa dalla procedura di gara per non conformità della sua offerta alle prescrizioni di capitolato, come emergerebbe nel verbale n. 33 in cui si dà atto che mancano dalla chek list numerosi prodotti. In buona sostanza la Commissione, in aperta violazione dell'art. 19 del disciplinare, avrebbe illegittimamente consentito a MHC il soccorso istruttorio, che non sarebbe stato limitato alla sola campionatura ma sarebbe stato esteso alla stessa offerta tecnica. 3.4. Con il quinto motivo parte ricorrente ribadisce che le operazioni di soccorso istruttorio svolte in sede di valutazione della campionatura sarebbero illegittime. Entrambe le censure che precedono non colgono, tuttavia, minimamente nel segno. Quanto al profilo di doglianza dedotto con il primo motivo, inerente alla asserita irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla controinteressata MHC, deve osservarsi che la contestazione è inammissibile perché del tutto generica e perché volta a sindacare il merito delle valutazioni compiute dal seggio di gara che, ove non manifestamente irragionevoli ed illogiche, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto" (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2022, n. 1445). Nel caso di specie, le valutazioni tecniche della Commissione sono chiaramente esenti da profili di inattendibilità, insostenibilità ed illogicità manifesta. In ordine al secondo profilo di doglianza articolato nel medesimo primo motivo e ribadito nella quinta censura, con cui parte ricorrente si duole del fatto che la controinteressata sarebbe stata illegittimamente ammessa al soccorso istruttorio per integrare un elemento manchevole dell'offerta tecnica, e precisamente la carenza del kit e della chek list, deve osservarsi che, come già affermato nell'ordinanza collegiale n. 157/2024 del 17/05/2024 di reiezione dell'istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, sulla base di quanto "si evince dal verbale del 16.5.2023, il menzionato soccorso istruttorio è stato azionato per sopperire a delle mere imprecisioni che attenevano alla check list relativa alla campionatura e non all'offerta tecnica". La chek list attiene infatti alla sola campionatura ed è altra cosa rispetto alla scheda tecnica di prodotto: la scheda tecnica è un elemento costitutivo dell'offerta, mentre la check list è un elemento informativo complementare rispetto alla campionatura rafforzandone la funzione dimostrativa. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che nelle gare pubbliche la campionatura non coincide con l'offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara, mediante la previsione dell'obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc., ma rappresenta concretamente il prodotto offerto, al fine di consentire l'esecuzione del test in laboratorio e di quello in uso. Il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 163/2006, di fornire la "dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti", per gli appalti di forniture, attraverso la produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 21/03/2023, n. 359). Le surrichiamate coordinate ermeneutiche sono state di recente ribadite dalla giurisprudenza (vedasi, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 18 aprile 2024 n. 3518) secondo cui "la campionatura, infatti, non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti". Nel caso di specie il seggio di gara non ha consentito il soccorso istruttorio per sanare la mancanza o l'incompletezza dell'offerta tecnica, avendo la controinteressata prodotto in gara tutte le offerte tecniche dei prodotti, come è possibile desumere dai verbali delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica e segnatamente dal verbale del 16.5.2023, ma ha attivato il soccorso istruttorio, che peraltro ha interessato tutte le ditte ammesse in gara, inclusa la ricorrente, esclusivamente per sanare le carenze della campionatura nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 19 del Disciplinare. 3.5. Priva di pregio giuridico è anche la seconda doglianza con cui la ricorrente lamenta che la legge di gara, nel regolamentare i contenuti della offerta tecnica ed i criteri di valutazione della qualità e le modalità di aggiudicazione, sarebbe assolutamente generica difettando di oggettivi criteri motivazionali riferibili ad elementi effettivi. Segnatamente la griglia di valutazione fissata nell'art. 16 della lex specilias sarebbe priva di criteri motivazionali, mentre gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del capitolato speciale, recanti di fatto le caratteristiche minime dei prodotti richieste in gara, non darebbero "rilievo ad eventuali aspetti premiali". Secondo la tesi di parte ricorrente la motivazione dalla stazione appaltante non sarebbe pertanto basata sull'apprezzamento di elementi oggettivi, ma si fonderebbe su valutazioni meramente soggettive, di talchè sarebbe impossibile comprendere il giudizio della Commissione, che avrebbe così violato la previsione dell'art. 95 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016 e le linee guida ANAC n. 2 del 2016 Gli assunti di cui innanzi non possono essere condivisi. Invero, deve osservarsi che l'art. 16 del Disciplinare, nel rispetto dei criteri richiamati dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC, indica in modo dettagliato, criteri e sub-criteri di valutazione, dando atto delle modalità di attribuzione di punteggio, e rimette alla Commissione, sulla base della propria discrezionalità, l'attribuzione del punteggio per ogni sub-criterio di valutazione, legato all'apprezzamento del prodotto. Peraltro, pur essendo sufficiente il solo voto numerico, in quanto la stazione appaltante ha predeterminato i criteri di valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, il seggio di gara, come si evince dal verbale del 24.10.2023, dopo aver attribuito il punteggio strettamente numerico, ha elaborato per ogni criterio/sub-criterio, una motivazione esplicativa atta a rendere note le valutazioni espresse dai membri della commissione, in termini di punteggio. Riguardo alla asserita assenza di criteri premiali nella lex specialis la contestazione appare generica e non provata non avendo la ricorrente dimostrato in che misura la stessa possa aver inciso sulla validità degli atti di gara che, comunque, prevedeva elementi di premialità come risulta dall'art. 16 del Disciplinare. 3.6. Non appare fondata neppure la terza doglianza relativa alla asserita violazione dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente i componenti della Commissione sarebbero stati coinvolti nella redazione del capitolato prestazionale per cui non avrebbero potuto essere nominati commissari. Invero, contrariamente a quanto dedotto, con la nota del 17.01.2024 resa in riscontro alla formale richiesta della ricorrente di conoscere l'atto di nomina del gruppo tecnico che ha redatto il capitolato prestazionale, il RUP ha affermato che " il Direttore della UOC ABS, nell'ambito del proprio ruolo di attività programmatoria e pianificatoria della procedura di gara, ai sensi della D.Lgs. 50/ 2016, art. 21, ha proceduto alla definizione del capitolato speciale avvalendosi della collaborazione diretta di personale interno qualificato, in ragione delle funzioni istituzionali svolte, e pertanto dotati della necessaria competenza tecnica e professionale, quali: i Responsabili delle Farmacie Interne di ciascun Presidio Ospedaliero interessato, delle Direzioni Mediche Ospedaliere, dei Coordinatori Infermieristici di Sala Operatoria e del Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di rispettiva competenza". Dal contenuto di detto nota, che genericamente fa riferimento ad una collaborazione di personale interno individuato per "categorie" di soggetti per la predisposizione del capitolato speciale non può evincersi, tuttavia, che i componenti della commissione nominativamente indicati nelle Delibere n. 651 del 12.5.2022 e n. 1398 del 5 ottobre 2022 siano stati coinvolti nella redazione degli atti di gara. Ad ogni modo quand'anche tale circostanza, ovvero una mera collaborazione di alcuni commissari nella redazione degli atti di gara (che parte ricorrente non si è tuttavia premurata di dimostrare, avendo dovuto fornire adeguata e ragionevole prova della eventuale situazione di incompatibilità, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 22/01/2015, n. 255) si fosse verificata non potrebbe comunque ritenersi integrata la violazione dell'art. 77, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta", atteso che la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall'appartenenza del funzionario - componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all'appalto stesso (Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2018, n. 6082). Al fine di configurare una situazione di incompatibilità, ex art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, a svolgere la funzione di membro della Commissione giudicatrice di gara a causa della partecipazione alla predisposizione della lex specialis di gara o al capitolato tecnico, non è sufficiente la partecipazione dell'interessato alla mera predisposizione materiale del capitolato speciale, occorrendo non un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto che vi sia stata un'effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario (Cons. Stato, Sez. V, 23/03/2015, n. 1565, conferma T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 461 del 17 giugno 2014). 3.7. E' parimenti da respingere il quarto motivo con cui parte ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice avrebbe violato i principi di trasparenza e pubblicità declinati negli articoli 17 e 19 del Disciplinare di gara per aver disposto l'apertura delle buste tecniche in seduta riservata e non già pubblica. L'assunto è privo di fondatezza, come emerge chiaramente dai verbali di gara. Ed infatti l'apertura delle buste tecniche è avvenuta in seduta pubblica, mentre le offerte sono state scrutinate in sedute riservate nel pieno rispetto dell'articolo 19 del Disciplinare in base al quale "In successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta digitale B contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, dopo aver utilizzato la relativa password, senza la quale sarà impossibile esaminare le buste tecniche" e dei principi giurisprudenziali in materia (ex multis, T.A.R. Lombardia Brescia, II, 14 ottobre 2015 n. 1325 secondo cui la seduta pubblica è riservata all'apertura delle offerte tecniche ed alla verbalizzazione di quanto in esse presente, ma non all'esame di tutta la documentazione che può essere esaminata in modo più approfondito in sedute successive). Di tanto vi è conferma nel verbale del 6.10.2022 ove si attesta quanto segue "prendono parte alla presente seduta pubblica i legali rappresentanti (...) intervenuti su delega delle Società rappresentate (...). il RUP procedere ad inserire sulla piattaforma informatica Maggioli la password di apertura della sola busta B, ed alla lettura, per ciascuno degli Operatori Economici partecipanti, dell'elenco dei files/documenti amministrativi contenuti nella busta medesima, al fine di verificarne la completezza di presentazione rispetto alla tipologia richiesta dal disciplinare di gara (...), il RUP dà, quindi atto ai presenti che, come da previsione della lex specialis, l'analisi della documentazione verrà operata dalla Commissione Tecnica in una o più sedure riservate". Privo di pregio giuridico è anche il profilo di doglianza con cui parte ricorrente censura l'operato della Commissione che ha proceduto al download delle buste tecniche presentate su un computer, invece di far uso del portale Maggioli. In disparte la considerazione per cui tale modus operandi, determinato da un inconveniente tecnico, non ha avuto ripercussioni sulla correttezza della procedura di gara, la decisione del seggio di gara, come emerge nel verbale del 3 novembre 2022, è stata dettata dalla necessità di poter visionare il contenuto delle offerte tecniche nel luogo presso il quale era depositato il materiale di gara (la sede della Croce Rossa in Chieti), che tuttavia era privo di una connessione ad Internet. 3.8. Vanno respinte anche le deduzioni di cui alla sesta ed ultima doglianza con cui parte ricorrente contesta lo svolgimento della prova pratica in quanto svolta su un manichino dimostrativo e non già su un paziente. L'art. 13 del capitolato speciale d'appalto prevede che "al fine di consentire alla commissione di gara una migliore valutazione dei prodotti, dei protocolli, e del servizio relativo, le ditte dovranno effettuare un periodo di prova della durata di tre giorni presso le sale operatorie della ASL con le modalità di seguito descritte. La prova dei campioni, quindi, verrà effettuata in un contesto definito, ovvero simulando lo start-up della nuova fornitura". Con nota del 18 settembre 2023 il RUP, integrata dalla comunicazione del 2.10.2023, ha comunicato il piano operativo delle prove in sala ed ha stabilito che la prova sarebbe avvenuta utilizzando un manichino. Dalla lettura dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto non è dato evincere che la prova pratica avrebbe dovuto essere svolta su un paziente vero e proprio, come anche desumibile, sul piano letterale, dall'impiego del termine "simulazione". Ad ogni modo le modalità di esecuzione della prova pratica sono state comunicate tempestivamente e prima del relativo avvio, e la prova pratica si è svolta per tutti i concorrenti con le medesime modalità, nel pieno rispetto della par condicio tra i concorrenti. 4. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni il ricorso introduttivo deve essere respinto. La suesposta conclusione comporta l'assorbimento delle eccezioni preliminari formulate dalle parti intimate e ne rende superflua la disamina. 5. Per l'effetto, in applicazione del summenzionato indirizzo pretorio di cui al p.to 2. della presente decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4431/2020), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il gravame incidentale, articolato dalla controinteressata, in quanto dal suo eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna utilità in ragione della piena e satisfattoria vittoria in giudizio della ricorrente incidentale. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle parti costituite. 7. In applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, la ricorrente va condannata anche al rimborso del contributo unificato versato dalla controinteressata per la proposizione del gravame incidentale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: 1) respinge il ricorso principale presentato dalla società Se. Os. S.P. e n. Q nei sensi di cui in motivazione; 2) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso incidentale formulato dalla società Mö ln. He. Ca. S.r.l.; 3) condanna la ricorrente Se. Os. S.P. e n. Q al pagamento in favore delle parti costituite, Ausl Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti e società Mö ln. He. Ca. S.r.l., delle spese di giudizio che liquida nella misura nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte; 4) condanna la società Se. Os. S.P. e n. Q al rimborso in favore della controinteressata Mö ln. He. Ca. S.r.l. del contributo unificato versato dalla medesima per la proposizione del gravame incidentale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni - Presidente Silvio Lomazzi - Consigliere Giovanni Giardino - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9 del 2024, proposto da In. Wi. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Sa. Ca., Ro. Co., Fi. La. e Ja. D'A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ro. Co. in L'Aquila, via (...); contro Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pi. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e di Pescara, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L'Aquila, via (...), complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 26584 dell'8 novembre 2023, con il quale il Responsabile dell'Area Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività Produttive del Comune di (omissis) ha annullato d'ufficio il silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sull'istanza presentata dalla società ricorrente per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale, in località (omissis), foglio (omissis), particella (omissis); - del diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica, adottato dal Ministero della Cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo, segnatura MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|23/06/2023|0009171-P, prot. Ente n. 9171 del 23 giugno 2023, prot. comunale n. 14990 del 23 giugno 2023, il cui contenuto è trascritto nel provvedimento di annullamento in autotutela; - della nota prot. n. 18250 del 31 luglio 2023, con la quale il Comune di (omissis) ha comunicato alla società ricorrente il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo; - della nota prot. n. 10711 dell'8 maggio 2023, con la quale il Comune di (omissis) ha comunicato alla società ricorrente i motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento; - del preavviso di parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo, segnatura MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|28/04/2023|0006155-P, prot. Ente n. 6155 del 28 aprile 2023 - non allegato - il cui contenuto è trascritto nella nota comunale dell'8 maggio 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa la nota prot. n. 17852 del 18 agosto 2022, con la quale il Comune di (omissis) ha richiesto integrazioni documentali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e di Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli; Uditi per la parte ricorrente gli avvocati Fr. Sa. Ca. e Ro. Co., per il Comune di (omissis) l'avvocato Pi. Re. e per il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e di Pescara il procuratore dello Stato Gi. Bi.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. In data 28 luglio 2022 la In. Wi. It. s.p.a., nella qualità di soggetto autorizzato alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, la Te. It. s.p.a. e la Vo. It. s.p.a., quest'ultime nella qualità di operatori economici del settore della telefonia mobile, hanno presentato allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di (omissis) (d'ora in avanti solo SUAP) un'istanza per l'autorizzazione unica alla realizzazione di una stazione radio base sul terreno contraddistinto al foglio (omissis), particella (omissis), del Catasto Terreni, ricompreso in un'area interessata dai vincoli paesaggistico e idrogeologico (documenti dal n. 5 al n. 9 dell'indice della parte ricorrente). Con PEC del 2 agosto 2022, inviata al Responsabile Unico delle Attività Produttive del Comune di (omissis) e per conoscenza alle amministrazioni interessate, le società richiedenti hanno sollecitato il Comune di (omissis) a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (documento n. 10 dell'indice della parte ricorrente). In data 8 agosto 2022 il tecnico delegato alla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ha inviato l'istanza, corredata del progetto architettonico, della relazione tecnica, della relazione di conformità radioelettrica, della relazione di compatibilità idraulica e della relazione di compatibilità paesaggistica, anche alle amministrazioni coinvolte nel procedimento disciplinato dagli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (documento n. 11 dell'indice della parte ricorrente). In data 9 agosto 2022 il SUAP ha comunicato alle società richiedenti che non avrebbe preso in considerazione comunicazioni non trasmesse attraverso il portale dedicato (documento n. 1 depositato dal Comune di (omissis) in data 14 febbraio 2024). In data 11 agosto 2022 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e di Pescara ha comunicato alle società richiedenti la propria incompetenza territoriale, indicando quale Soprintendenza territorialmente competente quella per le Province dell'Aquila e di Teramo (documento n. 24 dell'indice della parte ricorrente). In data 17 agosto 2022 le società richiedenti hanno comunicato al SUAP che, contrariamente a quanto indicato nell'istanza, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di riferimento doveva intendersi quella per le Province dell'Aquila e di Teramo, alla quale, in pari data, hanno provveduto a inoltrare l'istanza unica e la documentazione relativa all'intervento (documenti n. 22 e n. 25 dell'indice della parte ricorrente). Con nota prot. n. 17852 del 18 agosto 2022 il Comune di (omissis) ha richiesto alla In. Wi. It. s.p.a. (d'ora in avanti solo IN. s.p.a.) alcune integrazioni alla documentazione prodotta, da questa riscontrate con nota prot. n. 23807 del 27 ottobre 2022 (documenti n. 4 e n. 12 dell'indice della parte ricorrente). Con nota prot. n. 12810 del 25 novembre 2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore per la Regione Abruzzo ha espresso il parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica allegato all'istanza di autorizzazione unica (documento n. 15 dell'indice della parte ricorrente). Stante l'avvenuto decorso del termine perentorio di novanta giorni per la conclusione del procedimento - previsto dall'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nella versione vigente ratione temporis - e dell'ulteriore termine perentorio di sette giorni per il rilascio dell'autorizzazione unica, in data 27 febbraio 2023 la IN. s.p.a. ha comunicato al SUAP e alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti nel procedimento unico di cui al citato articolo 44, la dichiarazione di autocertificazione dell'autorizzazione unica, dalla stessa redatta in data 6 febbraio 2023 (documenti n. 13 e n. 14 dell'indice della parte ricorrente). In data 7 aprile 2023 il SUAP ha trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base e la relazione di compatibilità paesaggistica presentata dalle società richiedenti nonché la valutazione di conformità paesaggistica espressa dal Servizio Edilizia, il parere preventivo favorevole reso dalla Commissione istruttoria interna dell'Area Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività Produttive e la proposta di rilascio del parere favorevole di compatibilità paesaggistica, formulata dal Responsabile dell'Area predetta (allegati n. 1 e da n. 1a a n. 1l dell'indice del Ministero della Cultura). In data 20 aprile 2023 la IN. s.p.a. ha trasmesso al SUAP la comunicazione di inizio dei lavori (documento n. 16 dell'indice della parte ricorrente). In data 28 aprile 2023 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo ha comunicato al Comune di (omissis) il preavviso di parere negativo di compatibilità paesaggistica (documento n. 2 dell'indice del Ministero della Cultura). Con nota prot. n. 10711 dell'8 maggio 2023 il Comune di (omissis), sulla scorta del predetto preavviso di parere negativo, ha comunicato alla IN. s.p.a. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione unica, ai quali la IN. s.p.a. ha replicato in pari data, deducendo l'inefficacia del parere rilasciato dalla Soprintendenza oltre i termini stabiliti per la formazione tacita del titolo autorizzatorio (documenti n. 3 e n. 17 dell'indice della parte ricorrente). In data 5 giugno 2023 il Responsabile dell'Area Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività Produttive del Comune di (omissis) ha trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo le osservazioni procedimentali della IN. s.p.a., proponendone l'accoglimento (allegati n. 3 e n. 7 dell'indice del Ministero della Cultura). Con nota prot. n. 9171 del 23 giugno 2023 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo - ritenendo di aver agito nel pieno rispetto dei termini procedimentali, previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, e di avere adeguatamente evidenziato il forte impatto ambientale derivante dalla realizzazione di una nuova stazione radio base sull'area indicata - ha comunicato al Comune di (omissis) il diniego definitivo dell'autorizzazione paesaggistica, successivamente comunicato dal Comune di (omissis) alla IN. s.p.a. con nota prot. n. 18250 del 31 luglio 2023 (allegato n. 4 dell'indice del Ministero della Cultura e documento n. 2 dell'indice della parte ricorrente). In data 8 agosto 2023 la IN. s.p.a. ha comunicato al Comune di (omissis) di aver ultimato i lavori per la realizzazione della stazione radio base in data 4 agosto 2023 (documento n. 21 dell'indice della parte ricorrente). Con nota del 9 settembre 2023 la IN. s.p.a. ha invitato il Comune di (omissis) a riesaminare la nota prot. n. 18250 del 31 luglio 2023 e ad accertare l'inefficacia del parere negativo adottato dalla Soprintendenza dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 2003, n. 259 (documento n. 18 dell'indice della parte ricorrente). Con provvedimento prot. n. 26584 dell'8 novembre 2023 il Comune di (omissis) ha disposto l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica alla realizzazione della stazione radio base, formatasi per silenzio assenso serbato sull'istanza presentata dalla IN. s.p.a., per "incompatibilità dell'intervento progettato con l'interesse paesaggistico tutelato" (documento n. 1 dell'indice della parte ricorrente). 1.1. Con ricorso notificato in data 28 dicembre 2023 e depositato in data 9 gennaio 2024, la IN. s.p.a. ha domandato l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento prot. n. 26584 dell'8 novembre 2023, con il quale il Comune di (omissis) ha annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione unica alla realizzazione di una stazione radio base nel territorio comunale. 1.1.1. Con il primo motivo di ricorso la IN. s.p.a. ha dedotto la violazione dei presupposti procedimentali e sostanziali per l'esercizio del potere di autotutela. 1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso la IN. s.p.a. ha dedotto la violazione della specifica disciplina di settore, l'inefficacia del parere negativo di compatibilità ambientale rilasciato dalla competente Soprintendenza nonché l'erroneità dei presupposti di fatto, la disparità di trattamento, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, l'ingiustizia manifesta e il difetto di istruttoria del provvedimento di autotutela. 1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di (omissis) nonché il Ministero della Cultura e le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo e di Chieti e di Pescara. 1.2.1. Il Comune di (omissis) ha preliminarmente eccepito: a) l'irricevibilità del ricorso, con riferimento all'impugnazione del parere negativo di compatibilità ambientale reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province dell'Aquila e di Teramo, il quale, in ragione della sua natura obbligatoria e vincolante, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato, siccome immediatamente lesivo dell'interesse della parte ricorrente; b) l'inammissibilità del ricorso, con riferimento all'impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione unica, atteso che all'eventuale annullamento dello stesso non potrebbero conseguire né la riedizione del potere della Soprintendenza né l'adozione di un provvedimento di segno contrario del Comune di (omissis), che si discosti dal parere obbligatorio e vincolante reso della Soprintendenza. 1.3. Con ordinanza cautelare n. 21 dell'1 febbraio 2024 il Tribunale ha fissato, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, in vista della quale la società ricorrente e il Comune di (omissis) hanno depositato documenti, memorie e repliche. 1.4. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 2. Prima di procedere alla trattazione del ricorso, occorre sinteticamente ricostruire il quadro normativo applicabile alla presente fattispecie. 2.1. L'articolo 43 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, enuncia una disciplina speciale di favore per la diffusione capillare delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sul territorio, che si sostanzia, per quel che interessa la presente fattispecie: a) nell'assimilazione, ad ogni effetto, di tali opere alle opere di urbanizzazione primaria (comma 4); b) nella conformazione dell'attività delle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico ai principi di efficacia, trasparenza, pubblicità e non discriminazione (commi 1 e 2); c) nell'applicazione delle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49" (comma 5). 2.2. L'articolo 44 - nella versione vigente dal 16 luglio 2022 al 24 febbraio 2023, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie - detta una disciplina speciale e compiuta del procedimento autorizzatorio semplificato per l'installazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, del quale devono essere evidenziati i tratti caratteristici rilevanti nel presente giudizio, quali: a) la competenza dell'ente locale sul cui territorio deve essere realizzata la nuova infrastruttura (commi 1 e 2); b) l'unicità dell'istanza, "effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento" (comma 5); c) la concentrazione della fase decisoria nella conferenza di servizi per l'acquisizione, da parte delle amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento, di tutti gli atti necessari, comunque denominati, incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'esito della quale si forma una decisione pluristrutturata (commi 7 e 8); d) la previsione di brevi termini infra-procedimentali e di un termine perentorio di conclusione del procedimento, fissato in novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (commi 6, 9 e 10); e) la formazione del silenzio assenso nel caso in cui, decorso il predetto termine finale, "non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali" (comma 10); f) la certezza della formazione del titolo, mediante la previsione del termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla scadenza del predetto termine perentorio di conclusione del procedimento, per la comunicazione, da parte dell'amministrazione procedente, dell'attestazione dell'avvenuta autorizzazione, scaduto inutilmente il quale, è sufficiente ad attestare l'avvenuta formazione del titolo autorizzatorio per l'installazione del nuovo impianto l'autocertificazione del richiedente (comma 10). 2.3. Al procedimento autorizzatorio semplificato per l'installazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica si applicano, ove non diversamente stabilito, anche gli istituti generali del procedimento amministrativo, disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, per quanto concerne la presente fattispecie, l'articolo 17-bis, commi 1 e 3, il quale è assurto a nuovo paradigma generale dell'azione amministrativa nei procedimenti pluristrutturati (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 23 giugno 2016, n. 1640) e l'articolo 2, comma 8-bis, il quale prevede il rimedio dell'inefficacia dei pareri adottati dopo la scadenza dei termini per la formazione del silenzio assenso, a prescindere dalla convocazione della conferenza di servizi e dalla natura degli interessi coinvolti, fatto salvo, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-nonies. 3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, devono essere innanzitutto disattese le eccezioni preliminari formulate dal Comune di (omissis) nella memoria depositata in data 27 gennaio 2024. 3.1. Quanto all'eccezione di irricevibilità del ricorso, per essere stato notificato in data 28 dicembre 2023, ossia oltre il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di diniego definitivo dell'autorizzazione paesaggistica, avvenuta in data 31 luglio 2023, occorre evidenziare che la parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento quale atto presupposto al provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione unica. Solo con l'adozione del provvedimento di autotutela è stato infatti leso l'interesse oppositivo della IN. s.p.a. alla conservazione del titolo autorizzatorio tacito, la cui validità può essere messa in discussione esclusivamente mediante l'esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, sezione VI, 16 agosto 2023, n. 7774). La parte ricorrente ha inoltre dedotto in via principale l'inefficacia del parere negativo di autorizzazione paesaggistica, espresso dalla Soprintendenza successivamente alla formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione unica, sicché non aveva l'onere di impugnarlo autonomamente. 3.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla sua decisione, osserva il Collegio che la natura obbligatoria e vincolante del parere di compatibilità ambientale, affermata dall'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non priva la parte ricorrente dell'interesse a sentirne dichiarare l'inefficacia anche con riferimento all'adozione del provvedimento di autotutela impugnato in via principale. 4. Con il primo motivo, la società ricorrente ha dedotto la carenza dei requisiti formali e sostanziali per l'esercizio del potere di autotutela. 4.1. La parte ricorrente sostiene che il Comune di (omissis) avrebbe adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione unica tacita oltre il limite temporale previsto dall'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pari a dodici mesi dalla formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 4.1.2. La censura non merita di essere favorevolmente apprezzata, poiché si fonda sull'erroneo presupposto della perentorietà del termine di cui all'articolo 44, comma 6, sulla scorta del quale la parte ricorrente sostiene che, una volta decorsi quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione unica, il responsabile del procedimento non potrebbe più richiedere l'integrazione dell'istanza e della documentazione prodotte, sicché il silenzio assenso sull'istanza presentata in data 28 luglio 2022 si sarebbe formato in data 26 ottobre 2022. A sostegno della tesi della perentorietà del predetto termine infraprocedimentale, la parte ricorrente ha richiamato un orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore dalla versione originaria dell'articolo 87, comma 5, in vigore dal 16 settembre 2003 al 18 dicembre 2012, il quale ricollegava alla richiesta delle dichiarazioni e delle integrazioni documentali da parte del responsabile del procedimento un effetto interruttivo del termine fissato dal comma 9 per la conclusione del procedimento. Nel vigore della disciplina originaria del procedimento autorizzatorio semplificato, la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione era prevista solo in assenza dell'acquisizione di un provvedimento di diniego o di un parere negativo da parte dell'organismo preposto al controllo dei limiti fissati per le esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre era espressamente esclusa in assenza del parere negativo delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale. In tale contesto, risultava perciò del tutto coerente la qualificazione del termine infraprocedimentale per la richiesta di dichiarazioni ed integrazioni documentali come perentorio (Consiglio di Stato, sezione VII, 26 luglio 2023, n. 7338), siccome rivolta a scongiurare il rischio che l'amministrazione procedente potesse interrompere il termine per la conclusione del procedimento al mero fine di dilatare, sin quasi a raddoppiarlo, il termine per la formazione del silenzio assenso, facendolo decorrere nuovamente, anche se solo per una volta. 4.1.3. L'articolo 44, comma 6, nella versione applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, ricollega invece alla richiesta delle dichiarazioni e delle integrazioni documentali da parte del responsabile del procedimento un effetto sospensivo del termine fissato dal comma 10 per la conclusione del procedimento ed espressamente qualificato come perentorio, il quale "riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale". La formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione è stata inoltre espressamente estesa alla mancata acquisizione del parere negativo da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. 4.1.4. La ratio sottesa alla previsione del termine infraprocedimentale di cui all'articolo 44, comma 6, è duplice: da un lato esso è finalizzato a stimolare il richiedente a collaborare secondo buona fede con l'amministrazione procedente per scongiurare il rischio della dilatazione del termine per la formazione del silenzio assenso, dall'altro è finalizzato a garantire la più ampia ed approfondita istruttoria procedimentale privando, al contempo, l'amministrazione procedente della possibilità di porre in essere attività istruttorie surrettiziamente dirette a procrastinare il termine di conclusione del procedimento, il quale, a differenza del termine infraprocedimentale di cui al comma 6, è espressamente qualificato come perentorio. 4.1.5. Il Collegio è consapevole che la perentorietà di un termine può essere desunta, anche in assenza della espressa qualificazione da parte del legislatore, dalla ratio sottesa alla sua apposizione, e tuttavia ritiene che proprio dalla duplice ratio evidenziata al paragrafo che precede discenda la natura meramente sollecitatoria del termine per la richiesta delle integrazioni documentali. 4.1.6. Il Comune di (omissis) ha chiesto alla società ricorrente di integrare la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica in data 18 agosto 2022, ossia ventuno giorni dopo la prestazione dell'istanza. Il termine di conclusione del procedimento ha pertanto ripreso a decorrere a far data dal 27 ottobre 2022, ossia quando la società ricorrente ha prodotto le richieste integrazioni, sicché il termine perentorio di novanta giorni, previsto per la formazione del silenzio assenso, è spirato in data 4 gennaio 2023. 4.1.7. La parte ricorrente sostiene altresì che, anche ove il termine infraprocedimentale di cui all'articolo 44, comma 6, dovesse qualificarsi come ordinatorio, il periodo di sospensione ricompreso tra il 18 agosto 2022 e il 27 ottobre 2022 non andrebbe comunque considerato nel computo del termine perentorio di conclusione del procedimento, atteso che la documentazione integrativa richiesta dal Comune di (omissis) non sarebbe contemplata dagli articoli 43 e 44 nonché dall'Allegato 13 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 4.1.8. In data 18 agosto 2022 il SUAP ha chiesto alla società ricorrente di produrre i modelli denominati "Dichiarazione Unica (Allegato 1)" e "Relazione tecnica asseverata (Allegato 2)", compilati con i relativi allegati obbligatori da accludere alla richiesta di autorizzazione già inoltrata in data 28 luglio 2022. A tal proposito, la parte ricorrente si è limitata a dedurre che la documentazione richiesta dal Comune di (omissis) non fosse necessaria e che essa costituirebbe un illegittimo aggravio degli oneri procedimentali imposti al richiedente, senza tuttavia dimostrare la completezza della documentazione allegata all'istanza e la consistenza della documentazione prodotta in data 27 ottobre 2022. Ove infatti la società ricorrente avesse ritenuto superflua la documentazione integrativa richiesta dal Comune di (omissis), avrebbe dovuto, in attuazione dell'obbligo di buona fede procedimentale, contestarlo immediatamente al SUAP, senza attendere più di due mesi per il deposito della stessa. 4.1.9. Come risulta dall'autocertificazione della dichiarazione del titolo unico resa dalle società richiedenti in data 6 febbraio 2023, la Te. It. s.p.a. e la Vo. It. s.p.a., a seguito della richiesta di integrazioni documentali ricevuta in data 18 agosto 2022, hanno richiesto l'inserimento dei propri impianti nel Piano di Rete approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2006, e ciò è sufficiente a sconfessare la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per cui le integrazioni richieste ai fini della valutazione dell'interesse paesaggistico sarebbero state inutili e pretestuose. 4.1.10. Il provvedimento di annullamento d'ufficio del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione unica deve dunque ritenersi tempestivamente adottato in data 8 novembre 2023. 4.2. La parte ricorrente lamenta altresì la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, conclusosi con il provvedimento di autotutela impugnato, la quale non potrebbe essere giustificata dall'applicazione dell'articolo 21-octies, comma 2, parte seconda, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Il Comune di (omissis) sostiene invece che la natura obbligatoria e vincolante del parere negativo di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza, nel quale è stata affermata l'incompatibilità dell'intervento progettato con l'interesse paesaggistico tutelato, lo obbligherebbe comunque a disporne l'annullamento in autotutela, per cui l'eventuale apporto procedimentale del privato si sarebbe rivelato del tutto inutile. 4.2.1. La censura è fondata. 4.2.2. L'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, definisce il parere di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla Soprintendenza nei termini prescritti, come vincolante per l'amministrazione procedente. 4.2.3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, al richiedente è imposto esclusivamente l'onere di notiziare le amministrazioni coinvolte della presentazione dell'istanza, mentre il responsabile del procedimento ha l'obbligo di convocare la conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione degli atti delle amministrazioni coinvolte, comunque denominati, incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4.2.4. Nei procedimenti pluristrutturati come quello in oggetto, il parere vincolante di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza concorre alla formazione del provvedimento finale di autorizzazione unica, nel quale confluiscono tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione dell'infrastruttura di comunicazione, inclusa quella paesaggistica, espressione di un'attività di cogestione attiva del vincolo paesaggistico, intestata a diverse amministrazioni (Ministero della Cultura e Regioni, quest'ultime con facoltà di delega dell'esercizio ai Comuni). 4.2.5. La violazione dell'obbligo di indizione della conferenza di servizi decisoria non impedisce tuttavia il decorso del termine decadenziale di conclusione del procedimento e non esonera l'amministrazione procedente dall'obbligo di richiedere alla Soprintendenza, entro il predetto termine e anche al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi, il parere di compatibilità paesaggistica. 4.2.6. La IN. s.p.a., anche in data successiva al ricevimento, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e di Pescara (11 agosto 2022), della comunicazione della propria incompetenza territoriale, ha effettivamente continuato a indicare tale organo periferico del Ministero della Cultura come destinatario delle comunicazioni afferenti al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Non risulta tuttavia che il Comune di (omissis), nonostante fosse stato edotto, in data 17 agosto 2022, dell'erronea individuazione della Soprintendenza territorialmente competente da parte delle società richiedenti, abbia inviato alla Soprintendenza competente, entro il termine perentorio di conclusione del procedimento, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relazione di compatibilità paesaggistica presentata dalle società richiedenti, documenti che comunque erano stati già stati da queste inviati, in pari data, alla Soprintendenza competente. Come già affermato da questo Tribunale, il silenzio assenso di cui all'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, si forma infatti con il mero decorso del termine perentorio di conclusione del procedimento, senza che sia stato espresso un motivato dissenso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, anche ove "l'istanza e l'oggetto della richiesta non corrispondono alla disciplina sostanziale" (Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione I, 1 marzo 2024, n. 112). 4.2.7. Il parere negativo di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente deve pertanto considerarsi tardivo rispetto ai termini procedimentali fissati dall'articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i quali, in ragione della loro specialità, prevalgono sulla disciplina generale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4.2.8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, il parere tardivo non spiega gli effetti ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio unico di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Come già affermato in precedenza, una volta formatosi il silenzio assenso sull'autorizzazione unica - in seguito al decorso del termine perentorio di conclusione del procedimento, senza che un'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse paesaggistico abbia espresso un motivato dissenso - il Comune, ove ritenga insussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, può esercitare solo il potere discrezionale di autotutela, di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del quale è tenuto a valutare autonomamente e motivatamente i profili di incompatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato in forza del titolo autorizzatorio tacito. Diversamente opinando, si consentirebbe all'amministrazione procedente, che non abbia provveduto tempestivamente né a convocare la conferenza di servizi decisoria né ad acquisire dalle amministrazioni interessate i pareri obbligatori e vincolanti, di sospendere sine die il procedimento di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con conseguente frustrazione della ratio acceleratoria e semplificatoria ad esso sottesa. 4.2.9. Il Comune di (omissis) avrebbe dunque dovuto comunicare alla società ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del silenzio assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione all'installazione della stazione radio base, nel quale - come si tornerà più diffusamente in seguito - avrebbero dovuto essere individuati e confrontati i diversi interessi coinvolti, anche grazie all'indispensabile apporto procedimentale dei destinatari del provvedimento di autotutela. 4.3. La censura di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di autotutela è fondata. 4.3.1. Successivamente alla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e ai decreti delegati attuativi della semplificazione amministrativa, l'interesse paesaggistico tutelato dall'articolo 9 della Costituzione non gode più di una tutela rafforzata nel procedimento amministrativo, ma deve essere sempre bilanciato con altri interessi di rango costituzionale. Per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, l'amministrazione procedente è dunque tenuta a bilanciare l'interesse pubblico paesaggistico con l'interesse pubblico alla capillare diffusione dei servizi di telecomunicazione, finalizzata a realizzare gli obiettivi di inclusione sociale e di non discriminazione degli utenti, e con l'interesse imprenditoriale degli operatori del settore, i quali devono essere posti nelle condizioni di poter programmare la loro attività economica entro tempi certi e rapidi. 4.3.2. Il Comune di (omissis) ha omesso di esplicitare nel dettaglio le ragioni di interesse pubblico, concrete, attuali e diverse dal mero ripristino della legalità violata, che gli imporrebbero di annullare d'ufficio il provvedimento ritenuto invalido, limitandosi, a tal proposito, a richiamare la natura obbligatoria e vincolante del parere negativo di compatibilità paesaggistica, rilasciato dalla Soprintendenza successivamente alla formazione tacita del titolo autorizzatorio. 4.3.3. Nell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, che l'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 fa comunque salvo, il Comune di (omissis) avrebbe dovuto dettagliatamente individuare le ragioni per cui l'interesse paesaggistico deve ritenersi prevalente sugli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie concreta, senza appiattirsi sulle considerazioni svolte dalla Soprintendenza. In particolare, il Comune avrebbe dovuto confrontare l'interesse paesaggistico, autonomamente rilevato in base alla situazione concreta ed attuale, sia con l'interesse imprenditoriale della società ricorrente e con l'affidamento dalla stessa riposto nella conservazione dell'infrastruttura, interamente realizzata in virtù della formazione tacita del titolo autorizzatorio e della sua autocertificazione, che con l'interesse pubblico all'erogazione capillare del servizio di comunicazione elettronica, individuando, ove necessario, eventuali soluzioni alternative ovvero imponendo prescrizioni volte a realizzare la massima soddisfazione dell'interesse paesaggistico. 4.3.4. Nulla di tutto ciò risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, nel quale non sono state neppure indicate le ragioni concrete per cui l'incompatibilità dell'intervento progettato e realizzato con l'interesse paesaggistico, per come rilevata dalla Soprintendenza, è stata ritenuta idonea a superare il giudizio di compatibilità paesaggistica, precedentemente espresso dal Comune di (omissis) con la nota prot. n. 13159 dell'1 giugno 2023, indirizzata alla Soprintendenza, e con la valutazione di conformità paesaggistica preventiva espressa dal Servizio Edilizia. Tale modus operandi contrasta, oltre che con i presupposti e le condizioni per l'esercizio del potere di autotutela, con il quadro normativo che regola il procedimento autorizzatorio unico per l'installazione di nuove infrastrutture elettroniche, ove i diversi interessi coinvolti si trovano tra di loro in rapporto di integrazione reciproca, senza che nessuno di essi, neppure l'interesse paesaggistico tutelato dall'amministrazione statale, prevalga in astratto e in assoluto sugli altri interessi di pari rango costituzionale. 4.3.5. La motivazione del provvedimento di annullamento d'ufficio del silenzio assenso, formatosi sull'autorizzazione unica richiesta dalla società ricorrente, deve perciò considerarsi insufficiente e contraddittoria. 5. Alcune delle censure specificate nel secondo motivo di ricorso, quali il difetto di istruttoria e l'erroneità dell'unico presupposto sul quale il Comune di (omissis) ha fondato l'esercizio del potere di autotutela (il parere negativo tardivamente rilasciato dalla Soprintendenza), sono state già esaminate nei paragrafi 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4. 5.1. La natura assorbente dei vizi riscontrati non consente tuttavia al Collegio di esaminare le rimanenti censure specificate nel secondo motivo di ricorso, le quali hanno ad oggetto il potere discrezionale non esercitato dal Comune di (omissis), afferente alla valutazione autonoma dell'impatto della stazione radio base già realizzata sul contesto paesaggistico ed alla sua comparazione con gli altri interessi coinvolti, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5.2. La parte ricorrente non ha comunque interesse ad ottenere l'annullamento, per vizi propri, di un atto, quale il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza archeologia, inefficace ex lege e dal quale il Comune ha la facoltà di discostarsi motivatamente nell'ambito del procedimento di autotutela. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di (omissis) e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. 6.1. In ragione della mancata imputabilità del ritardo nell'adozione del parere di autorizzazione paesaggistica alle Sovrintendenze resistenti, le quali non hanno effettivamente mai ricevuto dal Comune di (omissis) la convocazione per la conferenza di servizi o la richiesta di parere, il Collegio ritiene di dover compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e il Ministero della Cultura. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Responsabile dell'Area Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività Produttive del Comune di (omissis) prot. n. 26584 dell'8 novembre 2023. Condanna il Comune di (omissis) a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e il Ministero della Cultura. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi - Presidente Mario Gabriele Perpetuini - Consigliere Rosanna Perilli - Primo Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 65 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato An. Bo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico; per la condanna al risarcimento dei danni alla salute subiti per effetto di "Mobbing". Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori An. Bo., l'avvocato distrettuale dello Stato Es. Au.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-, già Ispettore -OMISSIS-, ha adito l'intestato affinché sia accertato e dichiarato che i comportamenti denunziati in ricorso tenuti dall'Amministrazione intimata sono illegittimi e che, per effetto di tali comportamenti, al medesimo sono derivati danni alla salute nella misura indicata dalla consulenza tecnica redatta dal Dr. Um. Ca., allegata in atti, o in quella diversa che risulterà a seguito di istruttoria. In conseguenza chiede la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni in suo favore, nella misura di Euro 128.814,00 o in quella diversa che risulterà in seguito all'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724. In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova indicati in ricorso. 2. Il ricorrente lamenta di essere stato oggetto di diverse tipologie di atti e comportamenti gravemente pregiudizievoli e persecutori asseritamente ritenuti vessatori, aventi carattere sistematico nell'arco di un lungo periodo di tempo -OMISSIS- e derivanti da una situazione conflittuale innescatasi con la controparte datoriale. 3. Tali atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro sarebbero sintomatici dell'intendimento persecutorio nei propri confronti, così da integrare gli estremi del mobbing verticale lavorativo, con richiesta di condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni. 4. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza. La difesa erariale ha altresì depositato relazione a firma del Questore di -OMISSIS- con cui è stato respinto ogni addebito ed esclusi gli elementi costitutivi dell'istituto del mobbing lavorativo. 5. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. a cura di un Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria al fine di accertare la presumibile eziologia delle patologie diagnosticate al ricorrente come documentate in atti, nonché la riconducibilità delle medesime o di alcune di esse ai disturbi refertati nei verbali dell'A.u.sl. -OMISSIS- in atti Sportello Mobbing -OMISSIS-Laddove e nei limiti in cui gli accertamenti di cui innanzi riportino esito positivo è stato chiesto al verificatore incaricato di precisare se e quali lesioni dell'integrità psico-fisica abbiano carattere temporaneo determinandone la durata, e quali abbiano carattere permanente determinandone la percentuale di inabilità derivante. Per la verificazione sui quesiti di cui innanzi è stato incaricato un Docente Universitario Medico Specialista in Psichiatria da individuare e nominare a cura del Rettore dell'Università La Sapienza di Roma. 6. Con nota in data 20 gennaio 2023, a firma del Rettore dell'Università La Cattolica di Roma, è stato individuato il Prof. GA. SA., docente ordinario di Psichiatria presso lo scrivente Ateneo, nonché Direttore dell'U.O.C. di Psichiatria Clinica d'Urgenza presso il Policlinico Universitario "A. Ge." IRCCS di Ro., quale professionista in possesso delle competenze tecnico-professionali per l'assolvimento delle funzioni di verificatore incaricato ai sensi dell'art. 66 c.p.a.. 7. Con Ordinanza n. -OMISSIS-, in accoglimento della istanza presentata dal Verificatore, questo Tribunale ha disposto la proroga di novanta (90) giorni del termine per il compimento delle attività del verificatore, fissando quale termine massimo per il deposito della Relazione la data del 13/01/2024 ed ha al tempo stesso rinviato, per la discussione del merito del ricorso, all'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024. 8. Il Verificatore ha depositato agli atti del giudizio la relazione finale il 18/01/2024. Il Verificatore dà atto di aver sottoposto in data 28/07/2023 il ricorrente a colloquio clinico in presenza dell'Avv. An. Bo., del CTP del Ministero dell'Interno, Dott.ssa Gi. Ci., del CTP del -OMISSIS-, Dott. Ce. Gi. e dell'ausiliario del verificatore, Dott.ssa Ro. Ca.. Il Verificatore, nella predetta relazione, dopo aver indicato la documentazione esaminata e dato atto di aver effettuato la Valutazione psichiatrica, l'Anamnesi Familiare, l'Anamnesi fisiologica, l'Anamnesi psicopatologica, la Valutazione psicodiagnostica, ha svolto le seguenti "Considerazioni psichiatrico-forensi": "La situazione clinica del -OMISSIS- è inquadrabile in un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso persistente, attualmente in fase di remissione completa, insorto nel contesto di una condizione di mobbing". In buona sostanza il Verificatore ha ritenuto che gli elementi costitutivi del mobbing (a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio) "emergono dalla documentazione e dalla storia clinica del periziando, configurando prolungate condotte mobbizzanti terminate con il pensionamento -OMISSIS-". Il Verificatore conclude nei seguenti termini: "Per quanto sin qui argomentato, in considerazione dei quesiti posti come da ordinanza -OMISSIS-, si può affermare che il -OMISSIS-: -abbia subito condotte mobbizzanti per un lasso temporale che va -OMISSIS- -sussista un nesso causale valido tra le condotte mobbizzanti, cronologicamente, qualitativamente e quantitativamente idonee a determinare lo sviluppo di alterazioni psicopatologiche configurabili in un -OMISSIS-, attualmente in fase di remissione completa; -la presenza delle suddette condotte abbia determinato una modificazione in pejus del funzionamento psichico del soggetto, configurando un danno psichico, per disturbo dell'adattamento non complicato, di cui si riconosce l'an e si stabilisce un quantum con valore percentuale pari al 6% (sei per cento) secondo le tabelle per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale, SIMLA (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffè editore, 2016). - Per quanto riguarda il presunto nesso causale tra la cardiopatia ischemica e Il Disturbo dell'adattamento, così come ipotizzato nella CTP del Dott. U. Ca., è utile sottolineare che la diagnosi posta dalla CMO che lo ha ritenuto non idoneo al servizio di istituto fa esclusivamente riferimento a multiple patologie di natura ortopedica e nell'insieme alla situazione cardiopatica in cui versava il -OMISSIS-. Da quanto sopra è dimostrabile che la condizione di difficoltà insorta durante l'attività lavorativa che ho valutato come -OMISSIS-, non è in grado di assurgere a motivo né causale né concausale con la patologia coronarica, in quanto agli esami radiografici effettuati, tale situazione era supportata da deficit ostruttivi che incidevano sulla circolazione ematica. Sulla base di tali evidenze non è possibile, pertanto, collegare le problematiche che il soggetto ha esperito in ambito lavorativo con l'insorgenza di una condizione stressogena tale da alterare il flusso vascolare a livello cardiaco". 9. Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. 10. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate. 11. Preliminarmente va affermato che le controversie in materia di mobbing attinenti al pubblico impiego di personale non contrattualizzato, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 comma 1, lett. i), c.p.a. e all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. In tale ipotesi la giurisdizione si estende anche alla cognizione delle azioni inerenti al risarcimento del danno derivante dal cosiddetto mobbing, a condizione che l'azione proposta possa qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di garanzia imposto dall'art. 2087 c.c. nel caso di comportamenti vessatori adottati nell'esercizio del potere di supremazia gerarchica posto a regolazione dello svolgimento del rapporto di lavoro e da ricondurre specificamente al rapporto di servizio (T.A.R. Bologna, Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 774; T.A.R. Toscana sez. I, 12 gennaio 2023, n. 11). 12. Ciò chiarito in punto di giurisdizione rileva il Tribunale che, in assenza di indicazioni normative, la qualificazione del cd. mobbing è stata elaborata dai numerosi arresti giurisprudenziali, penali, civili, amministrativi e contabili, sostanzialmente convergenti verso l'enucleazione di principi comuni. Il mobbing consiste in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o da parte dei superiori, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (cfr.: sentenza n. 359/2003 della Corte Costituzionale). Di recente il Consiglio di Stato (Sentenza 09/12/2022 N. 10795/2022), Sezione II, con decisione 24/05/2022, n. 4136, ha ribadito il principio più volte affermato (v., "ex plurimis", Cons. St., VI, n. 1413 del 2015 e nn. 1388 e 856 del 2012; III, n. 4105 -OMISSIS-; IV, n. 4135 e n. 1609 del 2013; CGA Reg. Sic., n. 253 del 2012), secondo cui "per mobbing, in assenza di una definizione normativa, si intende normalmente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica". "Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (cfr.: Cons. Stato, III, 1 agosto 2014, n. 4105; IV, 6 agosto 2013, n. 4135; VI, 12 marzo 2012, n. 1388). Sotto il profilo oggettivo è stato puntualizzato che nel lavoro pubblico, per configurarsi una condotta di mobbing è necessario "un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti (cfr.: Cons. Stato, IV, 19 marzo 2013, n. 1609; VI, 15 giugno 2011, n. 3648)". Sotto il profilo soggettivo è stato chiarito che la "sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing" (Cons. Stato, IV, n. 4105 -OMISSIS-; 16 febbraio 2012, n. 815). Ai fini della configurabilità una fattispecie di mobbing si rende pertanto necessario il riscontro di un elemento psicologico della condotta non semplicemente colposo, ma doloso. Infatti "in caso di denunziato mobbing si può ritenere sussistente l'illecito solo se si accerti che l'unica ragione della condotta è consistita nel procurare un danno al lavoratore, mentre bisogna escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. Una restrizione del genere, se permette per un verso di rinvenire nel mobbing un'ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell'"exceptio doli generalis", consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 14; id., sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905)" (Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 862). Sotto il profilo probatorio è stato rimarcato che il lavoratore "non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione" (cfr.: Cons. Stato, IV, 6 agosto 2013, n. 4135; idem VI, 12 marzo 2012, n. 1388). Per consolidata giurisprudenza si tratta infatti di elementi tutti che il lavoratore ha l'onere di provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (ex ceteris, Cons. Stato, sez. II, n. 862 cit.; Cass. sez. lav. n. 29767/2020: "ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (Cass., n. 10992 del 2020)") (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4671 dell'8 giugno 2022). La ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere pertanto esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il richiamato carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2018, n. 5905). 13. Ricostruiti in termini generali gli elementi caratterizzanti l'istituto del mobbing, ritiene il Collegio che il Verificatore, nella relazione conclusiva, abbia esorbitato dai compiti assegnatigli giusta ordinanza collegiale n. -OMISSIS- avendo effettuato una valutazione "giuridica" della fattispecie di mobbing asseritamente subita dal ricorrente laddove ha affermato che il ricorrente "ha subito condotte mobbizzanti per un lasso temporale che va -OMISSIS-", tenuto conto che l'oggetto della Verificazione ineriva, in prima analisi, all'accertamento della "presumibile eziologia delle patologie diagnosticate al ricorrente come documentate in atti, nonché la riconducibilità delle medesime o di alcune di esse ai disturbi refertati nei verbali dell'A.u.sl. -OMISSIS- in atti Sportello Mobbing prot.-OMISSIS-". Invero la qualificazione giuridica, svolta all'esito dell'accertamento positivo degli elementi comuni del mobbing come individuati dalla giurisprudenza, non può che essere rimessa al libero apprezzamento di questo Tribunale alla luce della documentazione versata agli atti. 14. Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso in questione rileva il Collegio che difetta la rigorosa prova degli elementi costitutivi della fattispecie, stante l'inadeguatezza degli elementi fattuali offerti dal ricorrente, attesa l'insussistenza (o comunque la mancata prova) di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing. 15. A comprova dell'elemento obiettivo parte ricorrente allega una serie di atti e comportamenti posti in essere in suo danno, così riassumibili: 1) continui e reiterati trasferimenti tra la -OMISSIS-, l'Ufficio Denunce, il Servizio Poliziotto di Quartiere, il -OMISSIS-, la -OMISSIS-) di nuovo l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-; 2) assegnazione di una postazione di lavoro inidonea presso la Squadra Mobile di -OMISSIS-, ove ha condiviso l'ufficio con altri colleghi, senza avere una propria scrivania, nè una sedia, né un computer per poter svolgere il proprio lavoro. A seguito di ripetute richieste, gli è stato fornito un tavolinetto dattilografico con una sedia (nonostante fosse tra i più elevati di grado della sezione), ma non il computer; 3) mancata risposta a legittime richieste tese al miglioramento dei servizi ed all'eliminazione dell'arretrato e di anomalie rilevate presso l'Ufficio Denunce e presso gli altri uffici di assegnazione (servizio di Poliziotto di Quartiere); 4) assegnazione di una postazione di lavoro inidonea presso l'Ufficio Denunce, ricavato nell'atrio della Caserma Spinucci e realizzato tramite un divisorio di alluminio con una vetrata alta circa 2 metri, lasciando uno spazio sovrastante il divisorio di altri 2 metri senza alcuna chiusura ed adiacente alla finestra del bagno; 5) mancato accoglimento di istanza di trasferimento presso la Scuola Po. e presso la Polizia Marittima di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale. neanche minimamente presa in considerazione; 6) sottoposizione a notevoli carichi di lavoro, acuita dal trasferimento ad altri uffici del personale a lui assegnato; 7) assegnazione ad uffici mal riscaldati nella stagione invernale per dispersione termica a causa della mancata copertura, mancanza di termosifoni, infissi privi di taglio termico e vetri rotti e fessurati senza camera d'aria; 8) assegnazione a compiti dequalificanti (acquisto di pasti per gli arrestati) ed estranei al suo livello di inquadramento, al fine di delegittimare la professionalità del ricorrente, colpendolo nella sua dignità di lavoratore; 9) atteggiamento del personale della segreteria dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico vessatorio e discriminante, nonchè attuato per screditare l'autorevolezza del ricorrente; 10) attribuzione di un punteggio sottostimato nell'anno 2003, poi corretto a seguito di accoglimento di apposito ricorso; 11) prolungato distacco al Ce-OMISSIS- in qualità di Responsabile del servizio di vigilanza del Centro, pur essendovi Ispettori che non hanno concorso al servizio di Ordine Pubblico presso il -OMISSIS- 12) assegnazione a servizi non attinenti alla propria qualifica (compiti di piantonamento; secondo operatore Centrale Operativa Telecomunicazioni alle dipendenze di un assistente Capo, etc.); 13) mancato accoglimento di richieste di congedo ordinario e mutamento dei periodi di ferie già accordate; 14) ordine illegittimo (ed infatti poi revocato dal Ministero a seguito di ricorso) di recarsi a Nettuno (LT) per frequentare un corso di aggiornamento per istruttori di Tiro, pur essendo stato esonerato nello stesso periodo (2010) dai servizi esterni, a seguito di tre interventi chirurgici subiti (meniscectomia ginocchio destro, streepping safena destra, ricostruzione legamento crociato anteriore ginocchio destro); 15) trasferimenti di suoi collaboratori tesi a metterlo in difficoltà ; 16) trasferimento, senza preavviso e senza motivazione alcuna, all'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, con conseguente regresso della propria carriera: non era più capo turno, ma semplicemente un addetto all'Ufficio Immigrazione, con conseguente perdita di punteggio e danno alla progressione della carriera ed al trattamento retributivo. 16. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente, i comportamenti sopra elencati risultano commessi in suo danno in un arco temporale piuttosto esteso (ben 15 anni), derivano verosimilmente dalla sua volontà di prodigarsi nella direzione di un miglioramento dei servizi, che lo ha portato più volte a segnalare, con apposite richieste e/o relazioni di servizio, le anomalie riscontrate (cfr. -OMISSIS-. Da tali legittime richieste, tutte animate dalla volontà di rendere al meglio il proprio servizio, è evidentemente scaturita una elevata conflittualità con la controparte datoriale e con i propri superiori, che è alla base dei numerosi (ed immotivati) trasferimenti, della adibizione a compiti spesso dequalificanti (con soggezione anche a personale sottoordinato), della assegnazione a postazioni lavorative inadeguate e dei numerosi comportamenti vessatori e prevaricatori sopra descritti. Tali considerazioni renderebbero evidente come la fattispecie in esame rientri nel fenomeno del c.d. mobbing, atteso che i comportamenti denunciati hanno carattere sistematico, sono estesi in un considerevole arco temporale e risultano far parte di un disegno coordinato di prevaricazione. 17. Non ritiene il Collegio che gli elementi sopra descritti possano integrare gli estremi del denunziato mobbing verticale. 17.1. Quanto ai trasferimenti ed ordini illegittimi ed all'assegnazione a compiti ritenuti dequalificanti ed ai distacchi, va in primo luogo osservato che nessuno degli atti relativi al rapporto di lavoro sopra indicati è stato mai tempestivamente impugnato. Preliminarmente va osservato che le assegnazioni/movimentazioni che hanno interessato il ricorrente sono diretta espressione dell'autonomia gestionale ed organizzativa del Questore che ha piena potestà organizzativa delle risorse umane a disposizione, tenuto conto delle contingenti necessità ed esigenze dell'Ufficio, nonché della qualifica del dipendente e delle mansioni connaturate al grado posseduto. La sottoposizione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro costituisce, del resto, una delle caratteristiche intrinseche della subordinazione, strettamente connaturata all'organizzazione gerarchica della Polizia di Stato. In giurisprudenza è pacifico il principio secondo il quale la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti sullo status del dipendente (ex multis: Consiglio di Stato, Sez, II, 09/12/2022, n. 10795; Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI, 18/8/2010, n. 5869; sez. V, 10/8/2010, n. 5568). La giurisprudenza ha anche rilevato che la domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito demansionamento e mobbing non può essere accolta qualora il lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi, ritenuti illegittimi ed adottati dall'Amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui è derivata l'asserita modifica peggiorativa del rapporto lavorativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez, II, 09/12/2022, n. 10795; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282; id., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 576; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 3 aprile 2018, n. 687; T.A.R. Molise, sez. I, 19 gennaio 2016, n. 23). A questo proposito si osserva che il pubblico dipendente è tenuto a reagire prontamente contro gli ordini illegittimi, compresi quelli che ledono le sue prerogative professionali. Gli atti della cui illegittimità il ricorrente si duole, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente pubblico, hanno natura provvedimentale e dovevano, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, il che nella specie non è avvenuto. Ed infatti è stato chiarito in giurisprudenza "la mancata impugnazione di alcuni degli atti indicati come vessatori (...) determina non già l'inammissibilità della domanda risarcitoria, bensì la sua infondatezza nel merito limitatamente agli atti non impugnati, nel senso che, precludendo la loro inoppugnabilità ogni valutazione di illegittimità degli atti medesimi sub specie di sviamento con intento persecutorio, gli stessi semplicemente non possono essere valorizzati come condotte rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito di mobbing" (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13/03/2018, n. 1589). Tanto è comunque sufficiente a determinare il rigetto della domanda, atteso che nel caso in esame, come detto, gli atti di gestione del rapporto di lavoro (ordini di servizio, trasferimenti) non sono mai stati impugnati. Ad ogni modo anche gli altri atti e comportamenti denunciati non possono essere integrare, sotto il profilo oggettivo, gli elementi della fattispecie di mobbing. 18.2. Quanto alle asserite assegnazioni di postazioni di lavoro inidonee, la Questura ha controdedotto che la situazione della sede lavorativa è stata sempre caratterizzata da un'endemica e strutturale carenza di spazi con conseguente sovraffollamento dei vari uffici in cui erano articolate le Sezioni. Tale stato di fatto generalizzato, legato a problematiche strutturali e di certo non riconducibili a vessazioni messe in atto nei confronti del ricorrente, ha inevitabilmente comportato che il personale tutto è stato costretto ad alternarsi nei locali a disposizione condividendo mezzi e risorse sia in termini di arredo che di dotazioni tecnico-informatiche. 18.3. In ordine al mancato riscontro da parte del proprio dirigente alle diverse relazioni di servizio presentate dal ricorrente riguardo al presunto malfunzionamento della sezione presso la quale era impiegato, occorre rilevare che non sussiste alcun obbligo in capo al superiore di rispondere ad una segnalazione su probabili disservizi riportate da un subalterno, atteso che è il dirigente a rispondere di eventuali inadempienze del proprio ufficio (verso i propri superiori) e la valutazione sulla fondatezza e la pregnanza di tali lagnanze rientra nei suoi poteri e responsabilità . 18.4. Quanto alla asserita mancata presa in considerazione della domanda di trasferimento presso la Scuola POLGAI e presso la Polizia Marittima di -OMISSIS- va escluso qualsiasi intento persecutorio tenuto conto che l'allora Questore, in data-OMISSIS- a seguito di espressa richiesta del competente Servizio del Ministero, esprimeva "parere favorevole con sostituzione anche differita nel tempo e con personale di qualifica inferiore". 18.5. In merito all'attribuzione di un punteggio sottostimato nell'anno 2003, poi corretto a seguito di accoglimento di apposito ricorso, va affermato che tale valutazione non costituisce di per sé atto avente portata di carattere vessatorio tenuto conto, comunque, che il ricorrente ha ottenuto, a seguito di ricorso, il punteggio dallo stesso ritenuto corretto ed il pieno soddisfacimento di quanto preteso. 18.6. Con riferimento alla asserita negazione al ricorrente di periodi di congedo ordinario nonché il differimento temporale di ferie già richieste, l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione della previsione normativa di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 782/85 (regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). 18.7. Al di là dell'insufficiente connotazione della condotta in termini idonei a sussumerla nella fattispecie del mobbing, preme evidenziare, a riprova della insussistenza di un disegno a finalità persecutorie, quanto riferito e documentato a proposito dei giudizi più che lusinghieri costantemente ricevuti dal ricorrente. In -OMISSIS- il ricorrente ha ricevuto la croce di bronzo per anzianità di servizio. Nella circostanza si segnala la relazione prodotta in data 20 maggio 2003 dall'allora Dirigente I'U.P.G.S.P., Comm. Capo della Polizia di Stato-OMISSIS-nella quale si esprimeva che il dipendente in argomento "è meritevole del riconoscimento essendosi distinto nell'espletamento dei propri doveri per i quali, nel corso degli anni di servizio ha ricevuto due attestati di lode da parte del superiore Ministero e varie lettere di compiacimento. E' capace di coordinare più unità operative, attualmente ricopre responsabilità all'Ufficio denunce in qualità di Ispettore coordinatore, nonché di responsabile dell'Ufficio Relazioni al Pubblico delle Questura di -OMISSIS- e ispettore coordinatore del Poliziotto di Quartiere. Svolge mansioni di istruttore di armi e tiro sia presso la Questura che presso il Comando dei Vigili Urbani nella città di -OMISSIS-. Con la sua capacità e preparazione professionale contribuisce quotidianamente al buon andamento dell'ufficio. Negli ultimi cinque anni non ha riportato sanzioni disciplinari, né è stato sottoposto a procedimenti penali." In -OMISSIS- il ricorrente ha poi ricevuto la medaglia d'argento al merito di servizio. Nella circostanza si riporta un estratto del parere favorevole espresso in data 21.05.2007 dal Dirigente dell'Ufficio del Personale, V.Q.A. della Polizia di Stato, -OMISSIS- dove "il dipendente in disamina ha sempre svolto i compiti assegnati con diligenza e grande senso di responsabilità, prestando un onorevole servizio". In -OMISSIS- il ricorrente ha conseguito la medaglia d'oro al merito di servizio. Nell'occasione si segnala il parere favorevole alla suddetta concessione espresso in data 26 novembre 2014 dal Dirigente I'U.P.G.S.P. della Questura di -OMISSIS-, V.Q.A. della Polizia di Stato-OMISSIS- con il quale esprime testualmente che "si è trattato di un dipendente valido, serio, riservato e disciplinato, rispettoso verso i superiori gerarchici. Ha svolto il servizio con correttezza e costanza, dimostrando di conoscere le leggi ed i regolamenti della Polizia di Stato." Inoltre, in varie occasioni, il ricorrente ha ricevuto cinque compiacimenti, a firma dei Questori succedutisi, per l'impegno e la professionalità profusa nell'espletamento di vari servizi di istituto nonché per l'ottimo contributo offerto all'immagine della Polizia di Stato nei confronti della collettività . I citati riconoscimenti ottenuti dal ricorrente denotano un'oggettiva mancanza di conflittualità nel rapporto intercorso tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza, costituendo un ulteriore fattore a favore della limpidezza di comportamento adottato dai vertici dirigenziali succedutisi nel corso dell'attività lavorativa. Tali positive valutazioni concorrono quindi ad escludere la presenza di un atteggiamento unitario persecutorio, impedendo, altresì, di cogliere quei profili di illegittimità, sub specie di eccesso di potere per sviamento, che pure sarebbero necessari ai fini dell'elemento soggettivo (in termini di dolo) del mobbing. 19. Nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi esposto, non risulta integrata la prova degli specifici aspetti riconducibili a responsabilità del datore di lavoro pubblico, che avrebbe assunto un atteggiamento persecutorio tale da potersi ricollegare causalmente ad un danno subì to. Se è vero che dagli atti depositati emerge una situazione di forte conflittualità lavorativa, come riscontrato anche dalle Relazioni dello Sportello Mobbing AUSL di -OMISSIS-, è altrettanto da escludere sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo richiesti al fine della sussistenza del mobbing. Per giurisprudenza - che il Collegio condivide - una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro non integra di per sé una situazione di nocività, perché il rapporto interpersonale, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può dirsi, se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano nelle condizioni sopra dette, ragione di responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cassazione civ. sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 29059). Manca, inoltre, la dimostrazione di un collegamento fra gli episodi riferiti che consenta di inquadrare gli stessi in una precisa strategia persecutoria da parte dei superiori. Gli episodi stessi, d'altro canto, non presentano - nella loro oggettività - né il carattere di gravità né un'evidente illegittimità o vessatorietà, risultando in sé ascrivibili all'esercizio degli ordinari poteri datoriali di controllo e di organizzazione del servizio (TAR Liguria, Sezione I, 14/11/2018, n. 884; TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 22/07/2015, n. 3875, confermata dalla sentenza del Cons. Stato, n. 1246/2018). La pregnanza degli elementi (condotta ed elemento soggettivo) sin qui risultati mancanti nelle prospettazioni e allegazioni di parte ricorrente esime il Collegio dallo scrutinio dei restanti elementi (danno e nesso di causalità ), di per sé soli insufficienti ad integrare la ridetta fattispecie. 20. In definitiva, si deve pertanto ritenere, in questo quadro, che l'interessato non abbia assolto all'onere di fornire adeguati elementi dimostrativi della fattispecie di mobbing. Per questa ragione la domanda risarcitoria proposta in questa sede non può essere accolta. 21. Va infine disattesa l'istanza istruttoria, avanzata in calce al ricorso, già solo per il fatto che il giudice non può sopperire al mancato espletamento dell'onere probatorio, come detto, incombente alla parte ricorrente in caso di proposizione di domanda risarcitoria. 22. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va respinto. 23. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata. 24. Sono a carico del ricorrente le spese di verificazione che saranno liquidate separatamente all'esito della presentazione di apposita nota spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di -OMISSIS- Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese di lite. Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione che saranno liquidate separatamente all'esito della presentazione di apposita nota spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni - Presidente Massimiliano Balloriani - Consigliere Giovanni Giardino - Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 260 del 2023, proposto da Ma.Ap. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Da.Br., Pa.Gi., Gi.Im., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ac. S.p.A. in Ho.Pr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lo.Pa.Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - del provvedimento del 22.08.2023, con cui l'Az.Co.Ac. S.p.A. in Ho.Pr. ha escluso Ma.Ap. S.r.l. dai lotti nn. 2 e 3 dalla procedura per l'affidamento dell'"accordo quadro - suddiviso in quattro lotti - per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla al Mare, Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo"; - ove occorra, dell'avviso con cui l'Az.Co.Ac. S.p.A. in Ho.Pr. ha comunicato che "sul portale della scrivente società, nella sezione "Amministrazione trasparente", è stato pubblicato il provvedimento che ha disposto in merito alle ammissioni ed esclusioni"; - del verbale di gara n. 3 del 21.08.2023 "con riferimento ai lotti 2 e 3, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, avendo rinvenuto nella documentazione di gara, di entrambi i concorrenti prima citati, un file (relazione tecnica) similare, sia nei contenuti che nella forma, tale da far sorgere un chiaro indizio della presenza di un unico centro decisionale"; - della segnalazione all'ANAC Prot. 19426/PROT del 29.08.2023, riguardante l'esclusione dal lotto n. 2; - della segnalazione all'ANAC Prot. 19427/PROT del 29.08.2023, riguardante l'esclusione dal lotto n. 3; - ove occorra, del rigetto, non conosciuto ed eventualmente tacito, dell'istanza di autotutela presentata da Ma.Ap. S.r.l.; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Ac. S.p.A. in Ho.Pr.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori Pa.Gi., Lorenzo Mencucci Passeri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La Società Ma.Ap. S.R.L. ha partecipato, limitatamente ai lotti n. 2 e 3, alla procedura di gara per l’affidamento dell’"accordo quadro - suddiviso in quattro lotti - per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla al Mare, Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo" indetta dall’Az.Co.Ac. S.p.A. in Ho.Pr.. Con l’odierno gravame la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati inerenti alla predetta procedura e, principalmente, del provvedimento in data 22.08.2023, con cui la Stazione Appaltante ne ha disposto l’esclusione dalla procedura de qua. Segnatamente l’esclusione è stata disposta in quanto, come emerge dal verbale di gara n. 3 del 21.08.2023, alla società ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 a causa della sussistenza di una relazione di fatto della stessa società con la società Co. srl (impresa anch’essa concorrente all’aggiudicazione dei lotti nn. 2 e 3 della gara richiamata), consistente nella presenza nella documentazione di gara di entrambi i concorrenti di un file (relazione tecnica) similare, sia nei contenuti che nella forma, tale da comportare l’imputabilità delle offerte presentate dai due operatori "ad un unico centro decisionale". In conseguenza la resistente ha segnalato il provvedimento di esclusione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, co. 12, e 213, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, spuntando, nel modello di segnalazione, tra le varie opzioni, oltre a quella relativa l’ipotizzata presenza di un unico centro decisionale, anche la pretesa sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., circostanza quest’ultima non formalmente contestata nel provvedimento di esclusione e nel relativo verbale. Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce: "I. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, co. 5, lett. m), 83, co. 9 d.lgs. n. 50/2016, 80 co. 12 e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, cost. eccesso di potere per contraddittorietà e difetto d’istruttoria". Secondo le prospettazioni della società ricorrente l’esclusione sarebbe sostanzialmente illegittima per due concorrenti ragioni: a) per difetto dell’imputabilità delle offerte di Ma.Ap. e Co. ad un unico centro decisionale; b) per omesso svolgimento di un sub-procedimento volto ad instaurare un pieno ed effettivo contraddittorio. Sotto il primo profilo la ricorrente asserisce che non sussisterebbe né una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, come si evince dalle visure di Ma.Ap. e Co., né qualsivoglia collegamento c.d. sostanziale tra le stesse. La Stazione appaltante ha tratto la pretesa esistenza della causa di esclusione controversa dall’unico ed isolato fatto che la relazione tecnica di Ma.Ap. e Co. fosse asseritamente "similare" sia nella forma sia nei contenuti. La similarità tra le due offerte tecniche sarebbe frutto di una mera coincidenza e sarebbe dovuta, da una parte, al fatto che gli elaborati - che vertevano sui n. 5 criteri discrezionali, in quanto gli altri n. 6 erano di natura tabellare e quindi non affrontati nelle rispettive relazioni tecniche - riprendevano le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, dall’altro, dalla circostanza che i n. 5 criteri di natura discrezionale riguardano attività pressoché standard e ricorrenti nell’ambito degli appalti di lavori. Tale circostanza, del tutto isolata e marginale, non può - a giudizio della ricorrente - essere indice dell’esistenza della causa di esclusione di cui si discute in difetto di ulteriori e plurimi elementi precisi e concordanti (quali, ad esempio, rapporti di parentela tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, la contiguità di sede, le utenze in comune, l’identità dell’offerta economica, elementi di similarità riguardanti la documentazione amministrativa, quali la polizza emessa dal medesimo soggetto) che non sono mai stati riscontrati né rilevati nel caso di specie. Sotto il secondo profilo la ricorrente si duole inoltre del fatto che la resistente ha omesso di svolgere un apposito sub-procedimento per instaurare un pieno ed effettivo contraddittorio onde acquisire ogni elemento utile ai fini della valutazione del caso di specie, in violazione dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Si è costituita in resistenza al ricorso la società Ac. S.p.A. in Ho.Pr., instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza. All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2024, il Collegio ha rilevato d’ufficio ex art. 73 c.p.a., come da dichiarazione riportata a verbale, la parziale inammissibilità del ricorso, avuto riguardo, in particolare, all’impugnazione delle segnalazioni all’ANAC, che costituiscono atti endoprocedimentali. All’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione. 2. Il ricorso è in parte infondato, riguardo all’impugnazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e degli atti ad esso connessi, ed in parte inammissibile, riguardo all’impugnazione delle segnalazioni all’ANAC. Ai sensi dell’art. 80 al comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis alla procedura per cui è causa in quanto indetta prima del 1° luglio 2023 data di acquisto dell’efficacia del nuovo codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023) "5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (....) m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". La disposizione normativa sopra richiamata contempla due distinte ipotesi alternative da cui è possibile inferire la riconducibilità delle offerte ad un "unico centro decisionale", alla ricorrenza delle quali la stazione appaltante deve provvedere alla esclusione del concorrente, come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall’uso dell’indicativo deontico <escludono> che sottende l’imperatività della norma: a. sussistenza di una situazione di controllo "formale" di cui all'articolo 2359 del codice civile; b. sussistenza di una relazione sostanziale. La ratio della norma è quella, infatti, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la serietà del confronto concorrenziale <ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte[...]> (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 22 dicembre 2023 n. 11155; Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 6 febbraio 2017, n. 496). Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è la concorrenza e lo sviluppo del mercato interno, che impongono, da un lato, la più ampia partecipazione possibile alle gare e, dall'altro lato, l'effettiva competizione fra i partecipanti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 24/08/2023, n. 13435). Per consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, la sussistenza di una posizione di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ovvero la sussistenza di una più generica "relazione, anche di fatto" (secondo una formulazione comprensibilmente ampia) fra due concorrenti costituiscono condizione necessaria, ma non anche sufficiente, perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine è altresì necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto "[che] la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale" (Cons. Stato, V sezione, 4 gennaio 2018, n. 58). La più recente giurisprudenza ha chiarito che "L’esistenza di un "unico centro decisionale" può essere effettuata ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale. Si rivela, dunque, dirimente in siffatte evenienze una puntuale verifica sulle concrete implicazioni che un tale rapporto possa avere avuto sul comportamento degli operatori nell’ambito della specifica procedura di gara e, segnatamente, quanto al confezionamento delle offerte." (ibidem, Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 22 dicembre 2023 n. 11155). 3.1. Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara risulta esente dai vizi denunciati. Infatti la stazione appaltante, ad un attento esame del contenuto delle offerte della società Co. e MARR, ha desunto l’esistenza di una obiettiva e certa "relazione di fatto" tra i due operatori economici. Detta relazione emerge chiaramente dalla "dichiarazione di messa a disposizione di impianto mobile" di cui alla nota prot. n. 2573 del 10/07/2023 con la quale la società Co. ha autorizzato la società MAR s.r.l. all’utilizzo in loco "di un impianto mobile autorizzato di proprietà della Co. S.R.L., modello ECO-FRANTUMATORE BF 90.3 - Marca Meccanica Branzese, Matricola n. 1040, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e DGR 450/16 previa presentazione almeno 20 gg. prima della campagna di attività, per il trattamento e recupero dei rifiuti da demolizione in sito e trasformazione dello stesso in aggregato recuperato, ai sensi del nuovo decreto del MITE n. 152/2022 in vigore dal 04/11/2022 End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione". L’utilizzo del macchinario in questione è richiamato nelle relazioni tecniche di entrambi gli operatori economici partecipanti alla gara. Una volta accertata la relazione di fatto l’Amministrazione ha riscontrato indici presuntivi idonei a configurare la sussistenza dell’unicità soggettiva sostanziale. Dall’esame delle relazioni tecniche di Ma.Ap. e Co. emerge ictu oculi che le stesse (fatta eccezione per il criterio K7 e solo marginalmente per il K8) sono similari, addirittura a tratti identiche, sia nei contenuti sostanziali, sia nella forma. Né tantomeno può ritenersi, come vorrebbe la ricorrente, che la sostanziale sovrapponibilità delle relazioni tecniche sia frutto di una mera coincidenza o della scelta della ricorrente di affidare la redazione dell’offerta tecnica ad un consulente esterno - libero professionista, che avrebbe utilizzato un modello di relazione tecnica standardizzato, in quanto tale circostanza non risulta supportata dal benché minimo elemento probatorio. Peraltro, appare inconferente al caso di specie il richiamo al precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (T.A.R. Campania Napoli sentenza16/06/2023 n. 3672) in quanto in quel caso è stata riscontrata la sovrapponibilità di alcuni aspetti meramente formali di solo tre pagine su ventotto della relazione tecnica ed è stata accertato, nel corso del giudizio, attraverso la dichiarazione del tecnico incaricato, l’utilizzo ad opera di quest’ultimo di precedenti relazioni relative ad altre gare elaborate in favore di imprese diverse. In buona sostanza la riscontrata ed obiettiva identità delle due relazioni tecniche ben giustifica la ritenuta comunanza di interessi tra i partecipanti alla gara tale da giustificare la potenziale alterazione del regime concorrenziale della selezione. 3.2. Non merita adesione nemmeno l’assunto di parte ricorrente che lamenta la mancata attivazione ad opera della società appaltante di un apposito sub-procedimento teso ad instaurare un pieno ed effettivo contraddittorio al fine di consentire alla medesima di fornire ogni elemento utile a dimostrare l’insussistenza di alcun collegamento tra le due offerte. Ciò in quanto, dal punto di vista sostanziale, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che la ricorrente, che ha presentato istanza di autotutela con richiesta di annullamento della esclusione, è stata in grado di rappresentare il proprio punto di vista sulla scelta dell’amministrazione esternando le proprie ragioni. Ad ogni modo la asserita mancata instaurazione del contraddittorio non inficia la legittimità del gravato provvedimento avendo l’amministrazione dimostrato in giudizio, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 della L. n. 241/90, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 4. La ricorrente lamenta anche l’illegittimità delle segnalazioni all’ANAC Prot. 19426/PROT del 29.08.2023 e Prot. 19427/PROT del 29.08.2023, riguardanti l’esclusione, rispettivamente dal lotto n. 2 e dal lotto n. 3, nelle parti in cui la Stazione Appaltante ha "spuntato" nel modello di segnalazione, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c.. L’esclusione della ricorrente è stata disposta esclusivamente in ragione della ritenuta sussistenza di un collegamento sostanziale desumibile dalla presenza nella documentazione di gara relativa ai concorrenti Ma.Ap. S.r.l. e Co. S.r.l., di una relazione tecnica similare, mentre non è stato accertato alcun controllo formale tra la ricorrente e l’altro operatore economico. Ciononostante nelle segnalazioni trasmesse ad ANAC la stazione appaltante ha erroneamente indicato tra le cause di esclusione anche che l’operatore economico si trova rispetto alla Co. Sr.l. in una situazione di controllo ex art. 2359, circostanza non accertata e mai contestata. Al riguardo va ribadito quanto già rilevato dal Collegio ex art. 73 c.p.a. nel corso dell’udienza pubblica di discussione, ovvero che l’impugnazione delle segnalazioni ex art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 è inammissibile trattandosi di atti endoprocedimentali privi di carattere lesivo. Per consolidata giurisprudenza infatti la segnalazione all'ANAC, ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel casellario informatico delle imprese, oltre a costituire un obbligo per la Stazione Appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2022, n. 2518; TAR Lazio, sez. V, 19.1.2024 n. 928). 5. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque in parte infondato ed in parte inammissibile. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società Ac. S.p.A. in Ho.Pr. che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni - Presidente Massimiliano Balloriani - Consigliere Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vi. Lu. Va., Fa. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ni. Za., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti -OMISSIS-e, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ce., Va. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- non costituito in giudizio; per l''annullamento del provvedimento di esclusione contestuale aggiudicazione II lotto Fondo Povertà gara europea Comune di (omissis). In subordine annullamento gara per inosservanza obblighi di pubblicazione - modifiche lex specialis Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di -OMISSIS-e; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati: Vi. Lu. Va. per la parte ricorrente e Va. Co. per il Consorzio Ma.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato che: -il consorzio ricorrente ha impugnato il -OMISSIS- con cui il Comune di (omissis) lo ha escluso dai quattro lotti (pur delimitando il proprio interesse nella presente controversia al solo lotto 2, per il quale si è collocato al primo posto della graduatoria, potendo così conseguire l'aggiudicazione) in cui è suddivisa la gara per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona previsti nel piano distrettuale 2016/2018; -tale esclusione è stata disposta in applicazione dell'art. 80, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 50/2016, attesa la sentenza penale di condanna per reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), cit., a una pena detentiva di due anni, che ha colpito l'e-OMISSIS-, indicata quale consorziata esecutrice (e richiamando la sentenza n. -OMISSIS-, con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto in virtù di tali disposizioni di confermare l'esclusione in via automatica da un'altra gara della medesima cooperativa-OMISSIS-, ritenendo irrilevante la eventuale dissociazione dell'impresa dalla condotta del reo); - più in particolare, l'ex amministratore della cooperativa -OMISSIS-è cessato dalla carica -OMISSIS- (dunque nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, avvenuta il 1° aprile 2022), ed è stato condannato con sentenza definitiva a una pena detentiva di due anni di reclusione per aver commesso i reati di cui agli att. 319, 319 bis, 321, 322, c. 2, 353 e 357 c.p., per aver stretto accordi corruttivi con un pubblico ufficiale al fine di conseguire l'aggiudicazione di una gara di appalto (fattispecie dunque rientrante nell'art. 80, c. 1, lett. b)); - il Comune resistente, in particolare, ha riferito quanto segue: "All'uopo, la commissione ritenendo di poter applicare l'art. 80, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui l'impresa può dimostrare la propria completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata), ha consentito al Consorzio di dare atto delle misure di self cleaning che la cooperativa avesse eventualmente assunto per dissociarsi dal soggetto reo della condotta penalmente rilevante. La commissione, valutate favorevolmente le attività poste in essere dalla cooperativa (elencate nel verbale -OMISSIS-), ha ammesso il Consorzio al prosieguo della gara. Nelle more della gara, tuttavia, sono intervenute le sentenze -OMISSIS-, con cui, rispettivamente, codesto on. le T.a.r. e il Consiglio di Stato, pronunciatisi su un provvedimento di esclusione comminato proprio nei confronti della medesima cooperativa-OMISSIS-, hanno ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 80, c. 7, d.lgs. n. 50/2016, che consente alle imprese di dimostrare la dissociazione dalla condotta del colpevole, in caso di fattispecie sussumibile tra le ipotesi previste dal comma 1, solo al ricorrere di determinate condizioni (pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero riconoscimento dell'attenuante della collaborazione), condizioni, queste, insussistenti nel caso della cooperativa-OMISSIS-. In ragione di tali pronunce, al fine di uniformarsi a quanto statuito dal Giudice amministrativo, il Comune - sul presupposto che la fattispecie della cooperativa indicata refluisca tra le ipotesi escluse dall'art. 80, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e, dunque, che sia preclusa in radice la possibilità di dare atto di aver adottato misure dissociative - si è rideterminato e ha escluso il Consorzio -OMISSIS-dalla gara"; - la ricorrente, nel proprio gravame, deduce quanto segue: "con due determine successive, la -OMISSIS- l'Amministrazione ha introdotto modifiche sostanziali alla lex specialis di gara. In particolare con la prima delle due determine, la Stazione appaltante ha posticipato di 27 giorni il termine per la presentazione delle offerte, in accoglimento della richiesta formulata da taluni operatori, anche in ragione di malfunzionamenti della piattaforma telematica. Ha altresì modificato il criterio di valutazione B.1.2. del disciplinare di gara e a pag. 11 del capitolato in modo da favorire l'ampliamento della platea di concorrenti, al contempo rimediando alla lesione della par condicio tra concorrenti arrecata dall'originaria formulazione del criterio Con il secondo provvedimento, adottato 16 giorni dopo, in fase di avanzato decorso del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione ha riformulato, per analoghe ragioni e con analoghi effetti, il testo di altri due criteri, B.1.3 e B.1.4., preordinati alla valutazione delle offerte... Malgrado la natura significativa e sostanziale di tali modifiche e la dichiarata attitudine a favorire un ampliamento della platea di concorrenti, l'Amministrazione si è limitata a darne avviso, ai sensi dell'art. 79 co. 5 bis, sulla piattaforma telematica del CUC, alla stregua di mere proroghe dei termini dovute a mal funzionamento della piattaforma... Ne discende che se l'Amministrazione avesse, com'era doveroso, rinnovato la pubblicazione degli atti di gara, bando compreso, i reati accertati nei confronti dell'Ex Amministratore della consorziata, a quel punto certamente cessato dalla carica ben oltre l'anno antecedente, non avrebbero comportato, sin dall'adozione della determina -OMISSIS-alcun automatismo espulsivo a norma dell'art. 80, commi 1 e 3, del Dlgs n. 50/2016"; secondo la ricorrente poi l'articolo 80 comma 7, che derogando alla esclusione automatica di cui al comma 1 consente il cd. self cleaning, non si applicherebbe alle ipotesi di cui al comma 3, cioè di condanne a carico di amministratori già cessati, in quanto non espressamente richiamato e in quando, riferendosi all'"operatore economico", postulerebbe che gli amministratori non siano cessati dalla carica, come invece contemplato dalla ipotesi di cui al comma 3 (cosi nel ricorso: "nel novero dei soggetti elencati nell'art. 80 co, 3, l'attributo di operatore economico non si addice a quelli tra loro che in quanto " cessati dalla carica " ne abbiano dismesso i panni."); quindi nel caso di cessazione dalla carica nell'anno precedente alla pubblicazione della gara, degli amministratori condannati, troverebbe applicazione solo il comma 3, che deroga al comma 1 con la sola condizione dell'avvenuta completa ed effettiva dissociazione; una diversa interpretazione costituirebbe una indebita interpretazione analogica delle preclusioni eccezionali stabilite dall'articolo 80 comma 7; l'Amministrazione inoltre avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede e contro l'affidamento suscitato nel ricorrente, in violazione dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 97 della Costituzione; e a tal fine non sarebbe da considerare fatto sopravvenuto vincolante per la PA l'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, in quanto in essa si sarebbe affermato un principio non corretto, oltre al fatto che la sentenza non potrebbe avere in tale procedura alcun valore di giudicato essendo resa tra parti diverse, senza contare che nella medesima si afferma che la PA all'epoca non aveva a disposizione l'esito della valutazione delle misure di dissociazione valutate positivamente dall'ANAC; - con ordinanza 102 del 2023 è stata respinta la istanza cautelare; - alla udienza del 12 gennaio 2024 la causa è passata in decisione; - il ricorso è infondato; - come già illustrato in sede cautelare, l'articolo 80 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016 prevede una causa di esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto o concessione, ossia la intervenuta condanna definitiva, tra l'altro, per (lett. b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile; - una prima delimitazione di tale causa di esclusione è contenuta nel comma 3, nel senso che, nel caso di persone giuridiche, la condanna deve essere stata emessa, tra l'altro e come nel caso in esame, nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione; e l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ormai cessati dalla carica, purchè tale cessazione sia avvenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo che l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; il comma 7, infine, specifica ulteriormente tale causa di esclusione, sempre del comma 1, precisando che, solo nelle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore, per evitare la esclusione automatica, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cioè non solo la mera dissociazione, cioè la rottura con la precedente gestione, ma anche misure risarcitorie e preventive di fatti simili in futuro); - la tesi della ricorrente è nel senso che solo il comma 3, che consentirebbe la mera dissociazione a prescindere dalla pena in concreto comminata, si applica ai casi in cui il condannato è cessato dalla carica, mentre il comma 7 si applicherebbe solo se tale cessazione non si è verificata; - tale interpretazione atomistica, tuttavia, ad avviso del Collegio, non tiene conto del fatto che entrambi i commi, 7 e 3, dettano regole che riguardano la medesima fattispecie base del comma 1, quindi non si può obliterare un collegamento logico tra le stesse, trascurando del tutto il rapporto tra dissociazione e self cleaning; - in altre parole, come già esposto in sede cautelare, il comma 1 detta in via generale una clausola di esclusione dalle gare pubbliche per condanne definitive a particolari reati, il comma 3 specifica l'ultrattività delle previsione del comma 1 salvo dissociazione (" In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"), mentre il comma 7 dispone che, per ipotesi con condanna a una pena inferiore a 18 mesi (o se è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione), è comunque ammesso il self cleaning (che è una forma più intensa e specifica di dissociazione: "aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"); - ne consegue che, se l'amministratore condannato a una pena inferiore a 18 mesi, è ancora in carica si applica il comma 1, salvo il comma 7 cioè il self cleaning (dissociazione, prevenzione e risarcimento); se è cessato dalla carica ma non è trascorso ancora un anno, si applica il comma 1 e il comma 3, cioè vale anche la mera dissociazione; sia se è in carica sia se è cessato dalla carica da meno di un anno, si applica dunque sempre anche il comma 7, con la conseguenza che la esclusione, pure in caso di avvenuta cessazione infrannuale, è evitata se, invece della mera dissociazione, vi è il self cleaning (non avrebbe senso dare rilievo alla generica dissociazione e non al più specifico e intenso self cleaning, anche in ipotesi di cessazione dalla carica); se invece la condanna è superiore a 18 mesi, non operano né il self cleaning né, a maggior ragione, la più generica e non tipizzata dissociazione, e l'operatore deve attendere un anno per partecipare nuovamente alle gare, sia se l'amministratore è in carica sia se in caso di cessazione infrannuale; - la diversa interpretazione proposta dal ricorrente, difatti, non appare coerente: se il comma 7 non si applicasse anche ai casi del comma 3 (che altro non è che una ulteriore specificazione, sul piano della efficacia temporale, della medesima fattispecie del comma 1, estendendola alle ipotesi di cessazione dalla carica entro l'anno), il self cleaning varrebbe a impedire la esclusione per i casi di condanna di amministratori ancora in carica e non per i casi di condanna di amministratori cessati entro l'anno; nel caso di cessazione entro l'anno, sarebbe sufficiente la mera dissociazione ma non il self cleaning (che è misura ovviamente più radicale, contemplando non solo la scissione, la rottura con la precedente gestione, ma anche misure risarcitorie e di prevenzione di ulteriori reati simili, attraverso sistemi di controllo e audit, cfr. il considerando n. 102 della direttiva Ue 24 del 2014); - il cd self cleaning di cui al comma 7, poi, opera per le gare future, dunque non ha senso escluderne la operatività ai casi di cessazione dalla carica entro l'anno (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 3107 del 2022: "risponde a logica, prima che alla normativa vigente, che le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive rispetto all'adozione delle misure stesse, non risultando ipotizzabile un loro effetto retroattivo. Solo dopo l'adozione delle stesse la stazione appaltante, infatti, potrebbe essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali"); - deve pertanto concludersi nel senso che il comma 7 è norma di ulteriore chiusura, e che pertanto l'articolo 80 abbia strutturato la fattispecie del comma 1 in modo concentrico: il comma 7, che prevede la misura di scissione con gli effetti dell'operato dell'amministratore condannato e anche di prevenzione di ulteriori ipotesi di reato (oltre al risarcimento del danno), si applica necessariamente a tutti i casi di condanne ex comma 1 (dunque anche quelli di cessazione entro l'anno, come specifica il comma 3, che regola solo l'ultrattività del comma 1), con l'effetto che, in caso di condanna superiore ai 18 mesi, in tutti i casi rientranti nel comma 1 (dunque anche le ipotesi di ultrattività di esso ex comma 3), neanche la misura più intensa del self cleaning può impedire la esclusione (ovviamente sempre nei limiti di un anno dalla cessazione, ex comma 3); - come pure rilevato in sede cautelare, se il legislatore avesse voluto dare più rilievo alla cessazione dalla carica, anche ai fini dell'applicazione del comma 7, in tale comma avrebbe dovuto specificare "salva l'ipotesi di cui al comma 3"; - l'espressione "operatore economico", contenuta nel comma 7, del resto, nulla ha a che vedere con un preteso richiamo alla condizione di mancata cessazione dalla carica, atteso che la rimozione, le dimissioni o la decadenza di un amministratore di certo non fanno perdere tale qualifica di operatore economico alla persona giuridica; - inoltre, si ribadisce per completezza anche in questa sede di merito che, del resto, tale interpretazione appare condivisa anche dalla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-di questo Tribunale, che aveva ritenuto, per la gara oggetto di quel giudizio, applicabile il comma 7 in ragione della pena comminata superiore ai 18 mesi e della mancata previsione di attenuanti speciali per il reato di turbativa d'asta, benché anche in quel caso di specie il soggetto condannato fosse cessato dalla carica ma non oltre un anno dalla pubblicazione del bando (cfr. Consiglio di Stato, ibidem: il presidente era cessato dalla carica sin dal-OMISSIS- - quindi ben prima che la ASL provvedesse sulla gara con delibera....del 30 giugno 2021, e pubblicasse il bando il successivo 22 ottobre 2021; dunque era ben chiaro che il Presidente fosse cessato dalla carica, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente: Va tuttavia osservato, con una punta di rammarico che entrambe le pronunce sembrino riconoscere al -OMISSIS- la persistente, e attuale investitura della qualità di legale rappresentante della Cooperativa. Al contrario questi è innegabilmente cessato da tale carica sin dal-OMISSIS-); - non appare poi convincente l'ulteriore motivo di ricorso, laddove la parte ricorrente, in sostanza - premettendo l'Amministrazione non poteva dare avviso, ai sensi dell'art. 79 co. 5 bis d.lgs. 50 del 2016, sulla piattaforma telematica del CUC, di mere proroghe dei termini dovute a malfunzionamento della piattaforma, avendo operato delle modifiche di alcuni criteri di valutazione - giunge a sostenere che in realtà si sarebbe trattato di una nuova gara e quindi, considerando questi nuovi termini di ripubblicazione, dovrebbe ritenersi trascorso più di un anno tra la cessazione della carica dell'amministratore condannato e la gara stessa, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 80 commi 1,3 e 7; - innanzitutto, il ricorrente non ha dato prova che le modifiche non sono soltanto significative ma di intensità tale da rendere la gara del tutto diversa e dunque incompatibile con quella precedentemente bandita (cfr. viceversa infatti nel ricorso: "Malgrado la natura significativa e sostanziale di tali modifiche e la dichiarata attitudine a favorire un ampliamento della platea di concorrenti, l'Amministrazione si è limitata a darne avviso, ai sensi dell'art. 79 co. 5 bis, sulla piattaforma telematica del CUC, alla stregua di mere proroghe dei termini dovute a mal funzionamento della piattaforma."), e dunque da rendere insufficiente finanche proroga dei termini ai sensi dell'articolo 79 comma 3 lett. b) del d.lgs. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6105 del 2023 e anche il considerando 81 della direttiva Ue 24 del 2014 ... nel caso in cui le modifiche rendono sostanzialmente diversa la natura dell'appalto o dell'accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara), rendendosi necessaria una nuova pubblicazione ex articoli 72 e 73 del d.lgs. 50 del 2016; - a ben vedere infatti oltre alla proroga per il malfunzionamento del sistema (dunque ai sensi del comma 5bis dell'articolo 79 cit.) la Stazione appaltante ha concesso anche una proroga dei termini ai sensi dell'articolo 79 comma 3 lett. b) (a prescindere dal riferimento espresso a tale disposizione), essendo essa prevista proprio per il caso di modifiche significative alla lex specialis, ma non tali da configurare una nuova gara; - ciò risulta agli atti essersi verificato, in particolare, a seguito della modifica della dimostrazione dei criteri B1.3. e B1.4. (cfr. determina 401 del 2022: relativa alla modifica dei criteri, rispettivamente, relativi alle ore di assistenza domiciliare erogate negli ultimi 60 mesi alla data di pubblicazione del bando di gara, e ai tirocini formativi e/o tirocini d'inclusione sociale avviati negli ultimi 60 mesi alla data di presentazione dell'offerta tecnica), ove la SA si è limitata a prevedere che, in caso di RTI o aggregazione di rete d'imprese, essi dovessero essere valutati complessivamente; e, quanto al criterio B1.2., ha dettato una mera modifica del calcolo del criterio in capo agli RTI per uniformarlo al calcolo dello stesso criterio in caso di consorzi (cfr. determina 313 del 2022); - appare evidente dunque che si è trattato di modifiche significative che, al pari del malfunzionamento del sistema, hanno reso opportuna una proroga dei termini, ai sensi dell'articolo 79 commi 3 lett. b) e comma 5bis, ma non tali da ritenere del tutto diversa la gara al punto di richiedere una nuova pubblicazione ex articoli 72 e 72 d.lgs. 50 del 2016; - tale tesi poi si scontra con la circostanza che il ricorrente ha comunque partecipato a quella gara e non è tra i candidati che hanno presentato la domanda con la riapertura dei termini; dunque per il medesimo fa comunque fede la data in cui ha presentato inizialmente la propria domanda di partecipazione; - quanto infine alla presunta lesione dell'affidamento, a prescindere dalle limitate circostanze in cui tale regola di condotta può avere riflessi in termini di validità del provvedimento adottato (si pensi al rilievo positivizzato del termine massimo per adottare provvedimenti di autotutela, o al rilievo meramente sintomatico di eccesso di potere), in via generale si tratta di comportamenti che restano confinati sul piano della responsabilità ; e in ogni caso, nella vicenda in esame, la ricorrente non poteva vantare un legittimo affidamento tutelabile alla non esclusione dalla gara, come ex professo riscontrato con la presente pronuncia; - per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto; - restano assorbite tutte le ulteriori questioni; - le spese possono essere compensate alla luce del principio di causalità della lite (che si colloca a monte di quello della soccombenza, Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, n. 29028), in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e dunque della obiettiva necessità di richiedere l'intervento della Corte territoriale per dirimere la controversia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti private indicate nella sentenza. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Paolo Passoni - Presidente Massimiliano Balloriani - Consigliere, Estensore Silvio Lomazzi - Consigliere

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 377 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Am., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cl. Ca. Di Tr., Ma. Cr. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente, non costituito in giudizio; Ac. S.p.A. in Ho. Pr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ni. Pi., An. Ma. Di Be., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) della DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell'ERSI n. 31 del 30 giugno 2022, avente ad “Oggetto: Presa d'atto dell'attività istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Comune di (Omissis) (PE)”, notificata al Comune ricorrente il 05 luglio 2022; b) della nota dell'ERSI-Abruzzo Protocollo N. (…) in data 14/09/2022 10:37 – avente ad “OGGETTO: Procedura propedeutica al trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico”, con tutti i suoi allegati; c) tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di (Omissis) il 10/3/2023: - nota dell'ERSI - Prot. N. (…) in data 23/12/2022; - nota del Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione e Qualità Delle Acque della REGIONE ABRUZZO del 29/12/2022 - Numero protocollo: (…). Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo e di Regione Abruzzo e di Ac. S.p.A. in Ho. Pr.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.§. Con il ricorso introduttivo il Comune ricorrente chiede l’annullamento: a) della DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ERSI n. 31 del 30 giugno 2022, avente ad “Oggetto: Presa d’atto dell’attività istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Comune di (Omissis) (PE)”, notificata al Comune ricorrente il 05 luglio 2022; b) della nota dell’ERSI-Abruzzo Protocollo N. (…) in data 14/09/2022 10:37 – avente ad “OGGETTO: Procedura propedeutica al trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico”, con tutti i suoi allegati. Con successivo ricorso per motivi aggiunti si chiede l’annullamento: C) della nota Prot. N. (…) in data 23/12/2022 13:22 (doc. b di questo appello), con la quale l’ERSI, premesso che il TAR dell’Aquila ha respinto l’istanza cautelare, ha intimato al Comune di (Omissis) a porre in essere con la massima sollecitudine, e comunque entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, tutte le attività propedeutiche al trasferimento [della gestione del Servizio Idrico Integrato], già comunicate con nota di questo Ente prot. (…) del 14.09.2022; D) della nota del 29/12/2022 - Numero protocollo: (…), del Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione e Qualità Delle Acque della REGIONE ABRUZZO, con la quale il detto Dipartimento ha fatto proprio e ribadito il contenuto della predetta nota ERSI del 23.12.2022: esprimendo comminatoria di commissariamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 34/ 2007; Con ordinanza n. 204/2022, questo collegio ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari invocata dalla ricorrente. In sede di appello la predetta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 969/2023, ha respinto l’appello del comune ricorrente rilevando che: “- che l’ordinanza cautelare del primo giudice è correttamente motivata, avendo l’Ente regionale per il servizio idrico integrato (Ersi) svolto una adeguata istruttoria ed escluso la possibilità della gestione autonoma del servizio idrico integrato, di cui all’art. 147, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, in ragione della sussistenza di una procedura di infrazione europea n. 2181 del 2027 per la non corretta applicazione della direttiva n. 271 del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane”. 2.§. A sostegno della domanda di annullamento in punto di diritto il Comune ricorrente eccepisce: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152-06; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152-06 e dell’art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 06.11.2021, n. 152 - conv. in legge 29.12.2021, n. 233. 3) Violazione e falsa applicazione della DGR 857-20 e del principio di leale collaborazione fra gli enti; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; deviazione dalla causa tipica. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato agli stessi motivi del ricorso introduttivo che sono stati altresì proposti anche in sede di impugnazione dell’ordinanza cautelare. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2.§. Il ricorrente rileva che l’unico motivo di diniego del possesso dei requisiti per la gestione autonoma del Servizio Idrico risiederebbe nella pendenza della procedura di infrazione comunitaria. L’Amministrazione ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 147, in epigrafe, e in particolare del suo comma 2 bis. Impugna anche il parere del Min. Ambiente n. 7069 del 18.4.2016 ed il D.P.C.M. 4.3.96 - cui il parere fa rinvio – perché (nell’interpretazione fatta propria dall’ERSI) fanno uguale trattamento di situazioni diseguali: violazione del principio di eguaglianza. Il ricorrente ritiene che non si possa equiparare la condizione nella quale esso si trova con quella delle amministrazioni che non hanno intrapreso alcuna azione finalizzata alla depurazione delle acque reflue nel pieno rispetto delle norme. Secondo il ricorrente le Amministrazioni intimate non avrebbero adeguatamente valutato le azioni finalizzate alla regolarizzazione che il Comune di San Valentino avrebbe intrapreso. Le conclusioni negative della relazione istruttoria impugnata sarebbero frutto dell’azione amministrativa pregressa e dell’interpretazione errata che gli Uffici regionali e l’ERSI hanno dato dell’art. 147. L’ERSI ed il Dipartimento Territorio-Ambiente avrebbero inoltre rallentato il conseguimento degli obiettivi, perseguiti dalla DGR 857-20, agendo in violazione dell’art. 147 e deviando l’azione amministrativa dalla causa tipica: perciò negando al Comune di San Valentino la leale collaborazione sostanziale. Il Comune ricorrente, pertanto, ritiene di avere anche tutti i requisiti che devono contestualmente sussistere per ottenere la salvaguardia in forza della lettera b) del comma 2 bis dell’art. 147del d. lgs. n. 152/2006, in base al quale possono essere salvaguardate solo le gestioni comunali che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. 3.§. La domanda proposta dal Comune ricorrente nel presente giudizio è infondata. In base all’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del d. lgs. n. 152/2006, “Sono fatte salve...b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti”. Alla luce di tale disposizione, l’ERSI, con deliberazione n. 6 del Consiglio direttivo n. 6 dell’8 marzo 2022 ha avviato il procedimento concluso con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, condotto sulla scorta delle norme di settore che disciplinano proprio i requisiti in discorso e non lasciano spazio alcuno a scelte discrezionali dell’Ente resistente. La disamina dei dati forniti dai Comuni abruzzesi con gestioni autonome è stata compiuta alla luce dei parametri forniti dalle disposizioni legislative, dalle deliberazioni ARERA e dalle indicazioni del Ministero dell’Ambiente, che consentono di ricostruire un quadro chiaro. Ciò chiarito, all’esito dell’istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Comune ricorrente, l’ERSI ha dovuto rilevare che “nel caso di specie non sussistono i requisiti di cui all’art. 147 co 2Bis lett. b) del D. Lgs 152/06, il cui accertamento è posto a carico dell’Ente di Governo dell’Ambito, con particolare riferimento “all’utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico”. La procedura di infrazione comunitaria, infatti, anche alla luce del summenzionato parere del Ministero dell’Ambiente del 2016, di per sé stessa impedisce la salvaguardia delle gestioni autonome. Dunque, dall’istruttoria eseguita sulla corta degli elementi forniti dal Comune ricorrente non risultava comprovata la sussistenza di tutti i requisiti per la salvaguardia della gestione autonoma. In merito si ricorda che il legislatore ha stabilito che la gestione autonoma ai sensi della lettera b) costituisce un'eccezione alla regola generale della gestione unica, eccezione consentita solo laddove vi sia una dimostrazione di efficienza ed efficacia tale che verrebbe persa nella gestione aggregata. Dunque la gestione salvaguardata dovrebbe costituire una vera e propria eccellenza che diventerebbe interesse collettivo tutelare e garantire. E’ allora gioco forza necessario riconoscere che le gestioni autonome che non risultano in grado di comprovare il rispetto di adeguati standard di eccellenza, e addirittura versano in condizione di infrazione comunitaria, non meritano di derogare alla gestione unica che invece è costantemente controllata e monitorata dal regolatore ARERA e soggiace ad una serie di obblighi e sanzioni anche tariffarie a tutela dell’utenza, in caso di mancato rispetto degli standard. 4.§. Con apposita memoria conclusionale il Comune ricorrente afferma che “sarebbe vano insistere nell’azione demolitivo/pretensiva e pienamente satisfattoria; ritiene, tuttavia, che vi sia ancora spazio per tutelare – seppure in modo meno pieno – gli interessi già prospettati nei propri ricorsi” e chiede “all’ecc.mo TAR – ritenendo che sia una domanda ricompresa in quella più ampia, esplicitamente formulata, di continuazione dell’esercizio autonomo del Servizio Idrico – di fare ordine alle controparti di erogare alla Collettività sanvalentinese l’acqua di Fonte Ravillara... Altrimenti il ricorrente è costretto a richiedere, almeno, il risarcimento del danno...affidando all’equità di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo la liquidazione dei danni sentiti”. La memoria, contenendo una domanda diversa e che non può ritenersi ricompresa in quella formulata con il ricorso introduttivo essendo quest’ultima una domanda annullatoria di provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti, è senza dubbio inammissibile. Ciò in quanto, con tutta evidenza, muta radicalmente petitum e causa petendi. In ogni caso, in disparte l’inammissibilità, le domande contenute nella memoria devono ritenersi anche non accoglibili in quanto infondate. In primo luogo in quanto la richiesta di ordinare alle Amministrazioni intimate di “erogare alla collettività sanvalentinese l’acqua di Fonte Ravillara” è una questione in relazione alla quale non risulta avviato un procedimento specifico e in ordine alla stessa non può che trovare applicazione la disposizione dell’art. 34, comma 2, c.p.a, secondo la quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. La disposizione mira a salvaguardare non già il potere come prerogativa della pubblica amministrazione, bensì la sua specifica modalità di esercizio, ossia il procedimento amministrativo, con la conseguenza che al Giudice amministrativo deve ritenersi precluso l’esercizio di un potere non ancora estrinsecatosi attraverso un apposito procedimento amministrativo. La reiezione della domanda annullatoria rende infondata anche la domanda risarcitoria. 5.§. Per i motivi predetti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti mentre deve dichiararsi inammissibile la domanda formulata con la memoria conclusiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in ragione del ricorso per motivi aggiunti proposto, come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: 1. respinge il ricorso introduttivo; 2. respinge il ricorso per motivi aggiunti; 3. condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico. Compensa nei confronti degli altri soggetti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore Maria Colagrande, Consigliere

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