Sentenze recenti Tribunale Gela

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  • Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: Il creditore che agisce per l'adempimento di obbligazioni retributive ha l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, ovvero del contratto di lavoro stipulato con il datore di lavoro, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di cause di estinzione o di limitazione della pretesa creditoria. In particolare, le risultanze del cronotachigrafo digitale, di cui il lavoratore era dotato per legge, costituiscono mezzo di prova privilegiato ai fini del calcolo dei compensi per lavoro straordinario del personale viaggiante, sicché il datore di lavoro che ne contesti l'efficacia probatoria deve allegare elementi specifici attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Inoltre, il datore di lavoro che non produca la propria documentazione, pur essendo onerato di tale onere probatorio, non può contestare efficacemente la documentazione prodotta dal lavoratore. Pertanto, in assenza di prova liberatoria da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, anche per i periodi di lavoro svolti "in nero", purché ne abbia fornito adeguata prova.

  • Il diritto di cronaca giudiziaria, anche nella sua forma putativa, può prevalere sul diritto all'identità personale e alla reputazione, quando il cronista abbia adempiuto all'onere di verificare diligentemente le fonti e le circostanze narrate, anche se il fatto riportato non corrisponda integralmente alla realtà oggettiva, purché la percezione erronea sia ragionevolmente giustificata e il contenuto della narrazione risulti pertinente e contenuto nei limiti della continenza espressiva.

  • Il custode di una cosa è responsabile per i danni cagionati dalla cosa stessa, salvo che dimostri il caso fortuito. Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la prova del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, senza che sia necessaria la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res, quando il danno sia ricollegabile al suo dinamismo interno. Diversamente, quando il danno non derivi dall'intrinseco dinamismo della cosa, ma richieda l'intervento dell'agire umano, è necessario provare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Tale pericolosità deve inoltre essere imprevedibile e invisibile per il soggetto danneggiato, il cui comportamento imprudente può interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del custode e l'evento lesivo. Il risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, è liquidato secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, mentre per il danno patrimoniale si applica il principio del risarcimento integrale del pregiudizio subito. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.

  • Il contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi degli artt. 38 ss. del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), è soggetto alla disciplina in materia di usura dettata dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di usura, il tasso convenzionale degli interessi moratori deve essere confrontato autonomamente con il tasso soglia, senza alcuna sommatoria con il tasso convenzionale degli interessi corrispettivi, in quanto le due tipologie di interessi hanno natura e funzione ontologicamente distinte. La valutazione del rispetto del tasso soglia deve essere effettuata al momento della stipula del contratto, senza che rilevi l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto. Qualora il tasso convenzionale degli interessi moratori risulti superiore al tasso soglia, la relativa clausola è nulla ai sensi dell'art. 644 c.p., con conseguente applicazione, in luogo degli interessi moratori pattuiti, del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. Viceversa, qualora il tasso convenzionale degli interessi moratori risulti entro il tasso soglia, la clausola è valida, anche in presenza di una clausola contrattuale che preveda espressamente il rispetto del tasso soglia.

  • Il Comune, in qualità di custode della rete viaria pubblica, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dal pedone a causa di un pericolo occulto (insidia o trabocchetto) rappresentato da una catena non segnalata, che ha provocato la caduta e le conseguenti lesioni. L'ente locale è tenuto a garantire la sicurezza della rete stradale, rimuovendo o segnalando adeguatamente i pericoli non visibili e non prevedibili per i pedoni, in ossequio al principio del "neminem laedere". L'attore, che ha provato il nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia, non può essere ritenuto responsabile in via esclusiva per la sua condotta, in quanto la situazione di pericolo era tale da non poter essere agevolmente evitata con l'ordinaria diligenza. Pertanto, in assenza di prova del caso fortuito da parte del Comune, quest'ultimo è tenuto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal danneggiato.

  • Il contratto di affitto di fondi rustici, anche se verbale o non trascritto, è valido ed efficace ai sensi dell'art. 41 della L. n. 203 del 1982. La risoluzione di tale contratto può essere pronunciata in caso di grave inadempimento dell'affittuario, come il mancato pagamento del canone per almeno una annualità, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. In assenza di prova contraria da parte dell'affittuario, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non presentatosi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Il locatore ha diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento dei canoni scaduti, quantificato nell'importo dei canoni non corrisposti, oltre agli interessi legali dalla data di mora. Dopo la risoluzione del contratto, l'affittuario è tenuto al pagamento del canone convenuto, quale liquidazione forfetaria del danno, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone, ai sensi dell'art. 11 ult. co. D.Lgs. n. 150 del 2011.

  • Il conducente di un veicolo che apre improvvisamente la portiera lato guida, senza essersi preventivamente assicurato che tale manovra non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, risponde del danno cagionato al ciclista che, nel tentativo di evitare l'ostacolo improvviso, subisce lesioni personali. La responsabilità del conducente è presunta ai sensi dell'art. 157, comma 7, del Codice della Strada, salva la prova contraria di fatti estintivi, modificativi o limitativi della sua responsabilità. Il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, nonché del danno morale, deve essere determinato in via equitativa, tenendo conto della gravità delle lesioni riportate, della loro durata e delle conseguenze sulla sfera personale, relazionale e lavorativa del danneggiato.

  • Il proprietario di un immobile compreso in un edificio condominiale risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati all'appartamento sottostante a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare, in quanto custode della cosa comune. Tale responsabilità sussiste a prescindere dalla proprietà esclusiva del lastrico solare, essendo sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel complesso condominiale. Tuttavia, il proprietario danneggiato non può ottenere il risarcimento del danno qualora abbia tenuto un comportamento non collaborativo rispetto alle iniziative intraprese dagli altri condomini per la manutenzione del tetto, opponendosi all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere la causa del danno. In tal caso, infatti, il proprietario danneggiato concorre alla causazione del pregiudizio e non può imputare ai convenuti la violazione del dovere di sorveglianza sulla cosa comune. Inoltre, l'onere della prova circa l'esistenza e l'entità del danno antecedente alle azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese dagli altri condomini grava sul proprietario danneggiato, il quale deve fornire adeguata documentazione a tal fine.

  • Il socio di una società che preleva indebitamente denaro dalle casse sociali e lo utilizza per fini personali, senza fornire alcuna giustificazione plausibile, è tenuto a restituire tale importo alla società, anche in caso di fallimento della stessa. Le scritture contabili obbligatorie della società, in assenza di contestazioni specifiche da parte del socio, costituiscono prova sufficiente dell'esistenza del credito vantato dalla società o, in caso di fallimento, dalla curatela fallimentare. L'amministratore giudiziario nominato a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni della società è legittimato a stare in giudizio per il recupero dei crediti sociali, purché munito dell'autorizzazione del giudice delegato, senza che possa essere eccepito un difetto di rappresentanza processuale.

  • Il contratto di spedalità instaurato tra il paziente e la struttura sanitaria privata comporta la responsabilità contrattuale solidale della struttura e del medico ausiliario per l'omessa o negligente diagnosi e cura del paziente. Tale responsabilità sussiste anche nei confronti del coniuge del paziente, quale terzo con effetti protettivi del contratto, per il danno non patrimoniale subito a causa dell'inadempimento. Tuttavia, perché il paziente possa ottenere il risarcimento del danno, è necessario che l'inadempimento contrattuale del medico sia stato eziologicamente rilevante rispetto al danno lamentato, secondo il criterio del "più probabile che non", accertato attraverso il metodo controfattuale. Pertanto, ove l'istruttoria accerti che l'intervento chirurgico più invasivo subito dal paziente sarebbe stato comunque necessario in ragione della natura della patologia, nonostante la tempestiva diagnosi, l'inadempimento del medico non può ritenersi eziologicamente rilevante ai fini del risarcimento del danno.

  • L'opposizione agli atti esecutivi, volta a contestare vizi formali della procedura esecutiva, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto contestato o di quello successivo che necessariamente lo presupponga, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Trascorso tale termine, l'opposizione è inammissibile, non potendo essere qualificata come opposizione all'esecuzione, la quale invece riguarda il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione. La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi si fonda sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione, essendo irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata. Inoltre, la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria è infondata in assenza di allegazione e prova certa del danno patrimoniale subito dalla parte vittoriosa.

  • Il diritto di critica e di cronaca, espressione del diritto di manifestare il proprio pensiero, non è riservato ai soli giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma è prerogativa di ogni individuo che, con il suo esercizio, partecipa alla vita democratica della comunità. Tuttavia, tale diritto trova un limite nel rispetto della reputazione altrui, sicché le espressioni utilizzate non devono tradursi in una mera aggressione verbale della persona criticata, denigrandone la dignità e la reputazione al di là di quanto necessario per la critica stessa. In particolare, l'attribuzione di fatti penalmente illeciti o di insuccessi economici non pertinenti all'oggetto della critica, nonché l'utilizzo di termini oggettivamente infamanti e la diffusione di tali affermazioni attraverso canali potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, integrano gli estremi della condotta diffamatoria, suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, in ragione della lesione del bene giuridico tutelato, l'onore e la reputazione della persona offesa.

  • La clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo in un contratto di mutuo fondiario è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., qualora il contratto non indichi in modo chiaro e puntuale la periodicità di variazione del parametro di indicizzazione (Euribor a 3 mesi), lasciando incertezza se tale variazione sia semestrale o annuale, con conseguente applicazione in via sostitutiva del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario). In tal caso, il debito residuo del mutuatario nei confronti della banca deve essere ricalcolato applicando il tasso sostitutivo, con conseguente obbligo della banca di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali.

  • Il buon funzionamento dei contatori centrali delle società telefoniche per la rilevazione del traffico telefonico su linea fissa si presume, salvo contestazione da parte dell'utente. In tal caso, grava sulla società telefonica l'onere di provare l'affidabilità dei valori registrati dai contatori funzionanti. Tuttavia, l'utente che contesti gli addebiti risultanti dal contatore ha l'onere di allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere un'utilizzazione esterna della linea telefonica da parte di soggetti non autorizzati, non essendo sufficiente la mera allegazione di un traffico telefonico straordinario o inusuale. Ove l'utente non assolva tale onere probatorio, le risultanze del contatore funzionante fanno piena prova del traffico addebitato, legittimando la società telefonica a pretenderne il pagamento.

  • Il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno in un giudizio ordinario di cognizione, ivi compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito e, se previsto, il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; spetta invece al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Pertanto, nel caso in cui il debitore opponente contesti il credito oggetto del decreto ingiuntivo, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture prodotte, in quanto meri documenti unilaterali provenienti dal creditore stesso, idonei all'emissione del decreto ingiuntivo ma non all'assolvimento dell'onere probatorio proprio del giudizio ordinario di cognizione. Ove il creditore opposto non riesca a provare la fonte e l'esigibilità del credito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, fermo restando il parziale riconoscimento del credito da parte del debitore opponente attraverso l'offerta banco iudicis di una somma a titolo di acconto.

  • Il Comune, in qualità di proprietario delle reti fognarie e delle caditoie stradali, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da tali cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche non configurano di per sé caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, il quale è tenuto a dimostrare di aver mantenuto la dovuta diligenza nella scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche. Anche qualora la gestione delle reti pluviali e delle caditoie sia stata affidata a un concessionario, il Comune, in qualità di proprietario, conserva il dovere di vigilanza e supervisione sull'opera, non venendo meno la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. Pertanto, il Comune è responsabile per i danni derivanti dall'insufficiente manutenzione e pulizia delle caditoie e della rete di smaltimento delle acque piovane, che hanno causato l'allagamento dell'immobile di proprietà del danneggiato, salvo che provi il caso fortuito consistente in una causa sopravvenuta, autonoma e sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione da parte del custode.

  • Il danno parentale non è subordinato alla convivenza o alla residenza del congiunto con il defunto, in quanto la perdita di un proprio caro e la sofferenza che ne consegue sono tipiche dell'essere umano e sussistono in virtù del semplice vincolo parentale. L'ente proprietario della strada ha l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, provvedendo alla manutenzione, gestione e controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze, nonché all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. In caso di sinistro stradale, il concorso di responsabilità tra il comportamento colposo del conducente e l'inadeguatezza delle misure di sicurezza predisposte dall'ente proprietario della strada determina la responsabilità solidale di entrambi i soggetti nel risarcimento del danno parentale subito dai congiunti della vittima.

  • Il terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale può scegliere di agire in giudizio contro il solo assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, prescindendo dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico e danno morale. In tal caso, il giudice deve procedere alla personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per garantirne l'integrale risarcimento, anche oltre i limiti monetari previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Nell'ipotesi in cui il terzo trasportato abbia già percepito indennizzi dall'INAIL, il risarcimento del danno differenziale dovrà essere calcolato detraendo solo la quota di rendita corrispondente al danno biologico, non l'intero importo corrisposto dall'ente previdenziale.

  • Il Giudice penale ha il potere/dovere di verificare d'ufficio la legittimità dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, anche sotto il profilo della motivazione, al fine di accertare la sussistenza del reato di "trattenimento ingiustificato" di cui all'articolo 14, comma 5 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L'ordine del Questore deve essere motivato, indicando le circostanze di fatto che hanno reso impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, in attuazione del carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione previste dalla legge. In assenza di una motivazione reale, che espliciti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'adozione del provvedimento, il Giudice penale deve disapplicare l'ordine del Questore e assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste.

  • MASSIMA GIURIDICA L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del D.P.R. n° 309/1990, è configurabile quando tra tre o più persone sorga, anche di fatto, un patto in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico illecito di stupefacenti nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Tale accordo aperto rileva se dà luogo ad una struttura permanente ove i singoli associati divengono, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati, parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati di cui all'articolo 73 del D.P.R. n° 309/1990. L'associazione in oggetto è configurabile anche quando più associazioni criminose raggiungano, anche tramite comportamenti concludenti, un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione dei reati di cui all'articolo 73, mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse associazioni, dando vita ad un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilità concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza. Il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti e, quindi, anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo. La competenza territoriale a conoscere del reato di cui all'articolo 74 D.P.R. n° 309/1990 si radica nel luogo in cui la struttura criminosa destinata ad agire nel tempo diviene concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris", dovendosi attribuire importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli (eventuali) delitti commessi in attuazione del programma criminoso a meno che non rivelino essi stessi, per il loro numero e consistenza, il luogo di operatività dell'associazione.

  • La condotta degli imputati, consistente nell'aver percepito compensi per l'esecuzione di attività rientranti nell'ambito della "Sovvenzione Globale" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), non integra il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. in quanto conforme alla normativa comunitaria applicabile in materia di ammissibilità delle spese, la quale prevale sulla disciplina nazionale richiamata nell'imputazione. Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare del Regolamento (CE) n. 1260/1999, del Regolamento (CE) n. 1685/2000 e della Decisione 97/322/CE, le spese sostenute dal personale interno della pubblica amministrazione per l'esecuzione di progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali, purché non riconducibili alle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo, sono ammissibili al cofinanziamento entro determinate percentuali del contributo totale. Nel caso di specie, l'attività svolta dagli imputati, effettuata al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e senza compromettere il regolare svolgimento delle loro mansioni istituzionali, rientra nella categoria delle spese ammissibili ai sensi della disciplina comunitaria, la quale prevale sulla normativa nazionale richiamata nell'imputazione, non essendo stata applicata da quest'ultima alcuna deroga o disposizione più restrittiva. Pertanto, la condotta degli imputati non integra gli estremi dell'abuso d'ufficio, in quanto non viola alcuna norma di legge o di regolamento e non procura un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

  • La capacità di intendere e di volere dell'imputato, al momento della commissione del fatto, deve essere valutata dal giudice sulla base di una complessiva valutazione degli elementi di prova acquisiti, tra cui le risultanze peritali, le cartelle cliniche, le dichiarazioni dell'imputato e il suo comportamento processuale. Anche gravi disturbi della personalità, come la psicosi schizofrenica in personalità ossessiva compulsiva con processo dissociativo, possono integrare un vizio totale di mente, purché ne sia accertata la consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere. In tal caso, l'imputato deve essere assolto perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile, senza possibilità di applicazione di misure di sicurezza, pur se eventualmente ritenuto socialmente pericoloso.

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