Sentenze recenti Tribunale La Spezia

Ricerca semantica

Risultati di ricerca:

  • La sostituzione dell'impianto fognario condominiale obsoleto con un nuovo impianto allacciato alla pubblica fognatura, pur comportando modifiche tecniche e funzionali rispetto al precedente sistema, non costituisce innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., ma intervento di straordinaria manutenzione deliberabile a maggioranza semplice ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c., in quanto non altera l'essenza e la destinazione del bene comune, ma ne assicura il corretto funzionamento e la conformità a norme di legge. La delibera assembleare che approva tale intervento, adottata con la prescritta maggioranza, è pertanto valida e non può essere annullata per violazione delle norme sulla maggioranza richiesta per le innovazioni, atteso che l'opera deliberata non integra i presupposti per qualificarsi come innovazione, ma rientra nella categoria degli interventi di straordinaria manutenzione necessari per il mantenimento in efficienza del bene comune. Inoltre, anche ove si ritenesse trattarsi di innovazione, essa sarebbe comunque volta al miglioramento della salubrità dell'edificio, e pertanto deliberabile a maggioranza semplice ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c.

  • Il proprietario di un appartamento sottostante risponde in solido con il condominio per i danni causati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terrazzo di copertura di proprietà esclusiva dell'appartamento sovrastante, qualora l'evento dannoso sia riconducibile sia all'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, costituente parte comune condominiale, sia all'insufficiente dislivello tra il piano del terrazzo e la porta-finestra dell'appartamento sovrastante, configurando una responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. La responsabilità del condominio è prevalente rispetto a quella del proprietario dell'appartamento sovrastante, in quanto l'ostruzione della griglia di scarico rappresenta il fattore causale principale dell'allagamento, mentre il dislivello insufficiente ha solo anticipato il momento del tracimamento dell'acqua dal terrazzo all'appartamento sovrastante. Pertanto, il condominio è tenuto a risarcire i danni in misura pari ai due terzi, mentre il proprietario dell'appartamento sovrastante è responsabile per il residuo terzo. La compagnia assicurativa del condominio non è tenuta a risarcire i danni, in quanto l'evento è escluso dalla copertura assicurativa, salvo il caso di rottura accidentale di pluviali o grondaie o loro occlusione per neve o grandine.

  • Il rispetto delle distanze legali tra costruzioni e confini di proprietà costituisce un principio fondamentale del diritto di proprietà, a tutela della piena ed esclusiva fruibilità del fondo. Pertanto, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, deve rispettare le distanze minime previste dalle norme urbanistiche, anche quando realizzata con il consenso dei confinanti, in quanto tale consenso necessita di forma scritta "ad substantiam" e non può essere provato altrimenti. L'accertamento della natura di "costruzione" di un manufatto, ai fini del rispetto delle distanze, deve essere effettuato in concreto, valutando le sue caratteristiche strutturali e di stabilità, a prescindere dalla sua qualificazione formale o dalla destinazione d'uso. Ove le costruzioni siano realizzate in violazione delle distanze legali, il giudice deve ordinarne l'arretramento, a prescindere dalla buona fede dei proprietari o dalla circostanza che anche il confinante abbia realizzato opere in violazione. Il danno derivante dalla violazione delle distanze legali, pur essendo in re ipsa, deve essere specificamente allegato e provato, anche in via presuntiva, con riferimento alla riduzione della fruibilità e del valore del fondo, senza che rilevino la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino.

  • Il tetto a falda obliqua di un edificio condominiale, in assenza di titolo contrario attestante la proprietà esclusiva di uno dei condomini, deve ritenersi bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., in quanto destinato a copertura e protezione delle sottostanti unità immobiliari. Il condomino proprietario dell'appartamento adiacente e non sottostante non può pertanto trasformarlo unilateralmente in terrazza di sua esclusiva pertinenza, alterandone la destinazione originaria e appropriandosi indebitamente della cosa comune, in violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri partecipanti alla comunione. L'intervento di sopraelevazione o di modifica della cosa comune, anche se non ne alteri la stabilità strutturale, è consentito al singolo condomino solo se non pregiudica il pari uso da parte degli altri e non comporta una diversa destinazione del bene. Ove il condomino abbia illegittimamente trasformato il tetto in terrazza di sua esclusiva pertinenza, il giudice deve ordinarne il ripristino dello stato originario, con condanna al risarcimento del danno solo ove questo sia stato specificamente provato.

  • Il medico è tenuto a fornire al paziente un'adeguata informazione sui rischi e sulle possibili complicanze dell'intervento chirurgico proposto, al fine di consentirgli di esprimere un consenso informato e consapevole. L'omissione di tale informativa, qualora il paziente avrebbe rifiutato l'intervento se correttamente informato, determina la responsabilità del medico per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, a prescindere dalla correttezza dell'esecuzione dell'intervento. In tal caso, il paziente ha diritto al risarcimento del danno differenziale tra le conseguenze dell'intervento subito e la situazione precedente, nonché al ristoro della lesione del diritto all'autodeterminazione, valutabile equitativamente. La responsabilità del medico permane anche qualora l'intervento sia stato eseguito in modo tecnicamente corretto, essendo l'obbligo di informazione autonomo rispetto alla diligenza nell'esecuzione dell'atto medico.

  • Il comportamento violento e persecutorio di uno dei coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, legittima la pronuncia di addebito della separazione a suo carico, anche in assenza di una pregressa condotta di infedeltà dell'altro coniuge, purché sia provato il nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il fallimento del matrimonio. In tal caso, il coniuge vittima delle violenze è esonerato dall'onere di provare la comparazione dei comportamenti, essendo tali atti di estrema gravità comparabili solo con condotte omogenee. Inoltre, la persistente disparità di posizioni economiche tra i coniugi, anche in assenza di addebito, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, al fine di assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, salvo che non fruisca di redditi propri sufficienti a mantenerlo.

  • Il proprietario di un immobile che rivendica la proprietà di un'area pertinenziale deve provare il proprio diritto di proprietà risalendo all'acquisto a titolo originario, anche attraverso i propri danti causa, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione. Tale onere probatorio, particolarmente rigoroso, non può essere attenuato per il solo fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione, in quanto il possessore convenuto nel giudizio di rivendicazione può avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza dover fornire alcuna prova. Tuttavia, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere particolarmente rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà esclusiva. Pertanto, il proprietario che rivendica un'area pertinenziale deve fornire la prova della propria proprietà originaria o dell'usucapione, mentre il possessore convenuto può opporre il proprio diritto di proprietà senza l'onere di provare il proprio possesso ultraventennale, salvo che tale prova non risulti particolarmente rigorosa e convincente.

  • Il rapporto di mediazione, anche se atipico e unilaterale, comporta per il mediatore il diritto alla provvigione solo se la sua attività ha apportato un contributo causale efficiente alla conclusione dell'affare tra le parti, essendo necessario che il mediatore abbia effettivamente messo in relazione i contraenti e che l'affare concluso sia conseguenza diretta del suo intervento, senza che rilevi la mera segnalazione di un potenziale acquirente o la partecipazione alle trattative, ove l'affare sia stato concluso in modo autonomo dalle parti. Pertanto, il mediatore non ha diritto alla provvigione quando l'affare sia stato concluso per effetto di iniziative nuove e autonome delle parti, non ricollegabili alla sua precedente attività, anche se relativa a un immobile rientrante nella medesima operazione economica.

  • Il contratto di appalto per l'esecuzione di opere su un'imbarcazione comporta per l'appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori a regola d'arte, in modo da non arrecare danni al bene oggetto dell'intervento. L'inadempimento di tale obbligo, da cui derivino danni all'imbarcazione, determina la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'appaltatore, il quale è tenuto a risarcire integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal committente, oltre alle spese sostenute per la riparazione e l'assistenza tecnica e legale. Qualora l'appaltatore sia assicurato, la compagnia assicurativa è tenuta a manlevare l'appaltatore nei limiti del massimale di polizza, al netto di eventuali franchigie e scoperti previsti.

  • Il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. per la mancata adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, anche in assenza di una conoscenza certa della pericolosità di una determinata sostanza, qualora tale pericolosità fosse comunque conoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche dell'epoca. Il nesso di causalità tra l'esposizione professionale a sostanze nocive e il successivo insorgere di una malattia professionale può essere provato in base al criterio della "probabilità logica", senza necessità di una prova "oltre ogni ragionevole dubbio". Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno, anche in forma ereditaria, qualora non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno, indipendentemente dalla conoscenza specifica della correlazione tra l'agente nocivo e la patologia insorta.

  • Il datore di lavoro può legittimamente adottare provvedimenti di riorganizzazione aziendale, anche con il trasferimento di personale tra società del gruppo, purché nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, senza che ciò integri di per sé una condotta di mobbing, a meno che il lavoratore non alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. Il mero disagio del lavoratore derivante dal trasferimento non è sufficiente a configurare il mobbing, essendo necessario l'accertamento dell'intento persecutorio del datore di lavoro. Inoltre, la legittimità dei singoli provvedimenti adottati dal datore di lavoro, anche se incidenti negativamente sulla posizione del lavoratore, non è di per sé sintomatica dell'esistenza di un intento persecutorio, qualora risulti plausibilmente giustificata da esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

  • Il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare l'avvenuto adempimento. Pertanto, a fronte di specifiche contestazioni del debitore sull'inesistenza o l'infondatezza del credito azionato, il creditore è tenuto a fornire adeguata prova non solo della fonte negoziale, ma anche del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficiente la sola produzione delle fatture e di altra documentazione priva di idonea valenza probatoria. In mancanza di tale prova, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

  • Il locatore che agisce per il pagamento dei canoni di locazione deve provare il titolo del suo diritto, mentre grava sul conduttore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità oggettiva della prestazione. La sospensione totale o parziale del pagamento del canone è legittima quando venga a mancare la controprestazione del locatore o quando dall'inesatto adempimento di quest'ultimo derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti e dal rispetto del principio di buona fede. In caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 L. n. 392 del 1978, il locatore può agire contro il cedente solo dopo aver preventivamente richiesto l'adempimento al cessionario. La risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, ai sensi dell'art. 1456 c.c., determina il ritorno dell'obbligo di pagamento dei canoni in capo all'originario conduttore. Il locatore non può essere condannato al risarcimento dei danni in assenza di prova dell'effettiva limitazione del godimento del bene locato.

  • La costituzione di un fondo patrimoniale da parte del debitore, successivamente all'insorgere di un credito a carico dello stesso, è suscettibile di essere revocata in via ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. qualora risulti evidente la volontà del debitore di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore, nonostante l'esistenza di una grave patologia di uno dei coniugi, ove tale circostanza non sia idonea a giustificare la segregazione dei beni in un fondo patrimoniale, in assenza di figli minori o non autosufficienti da tutelare. Infatti, la costituzione di un fondo patrimoniale, in quanto atto di disposizione a titolo gratuito, non integrando l'adempimento di un dovere giuridico e non trovando contropartita in un'attribuzione in favore del disponente, può essere agevolmente presunta come finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore, senza che sia necessario il requisito del consilium fraudis del terzo, trattandosi di rapporto coniugale. Pertanto, in tali ipotesi, il giudice è legittimato a dichiarare l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore procedente, al fine di consentire la soddisfazione del suo credito.

  • Il verbale di assemblea condominiale, pur se contenente errori materiali nella trascrizione, è valido ed efficace qualora sia possibile ricostruire con certezza, anche attraverso elementi esterni, la corretta composizione dell'assemblea e l'esito delle votazioni. Tuttavia, la delibera assembleare è nulla laddove il verbale non indichi nominativamente i condomini favorevoli, contrari o astenuti, non consentendo di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dalla legge. Pertanto, il giudice è tenuto ad annullare le delibere assembleari per le quali manchi l'indicazione nominativa dei condomini intervenuti e del relativo esito della votazione, salvo che tali elementi possano essere desunti aliunde, in modo certo, dal complesso degli atti.

  • Il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione dell'immobile locato alla scadenza del contratto qualora il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile o compiuto innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, purché tali interventi non siano stati già eseguiti dal conduttore e il locatore abbia diritto al rimborso del relativo controvalore. In tal caso, il conduttore rimane obbligato al pagamento del canone ex art. 1591 c.c. fino alla restituzione dell'immobile nelle condizioni dovute. Tuttavia, il rifiuto del locatore di ricevere l'immobile è illegittimo qualora le opere di ripristino necessarie non siano di entità straordinaria e gravosa, rientrando nell'ordinaria diligenza del conduttore. L'onere di allegare e provare l'esistenza di un danno patrimoniale effettivamente subito grava sul locatore che agisce in giudizio per il risarcimento, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento contrattuale del conduttore. Il conduttore inadempiente è comunque tenuto a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione pari al canone di locazione per il periodo di ritardata restituzione dell'immobile.

  • Il contratto di locazione di un fondo ad uso garage, non rientrando nella disciplina speciale della legge n. 392 del 1978 relativa agli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali o di lavoro autonomo, è validamente regolato dalle norme generali di cui agli artt. 1571 e ss. c.c. Pertanto, il locatore può legittimamente risolvere il contratto alla scadenza, senza che il conduttore possa eccepire la nullità del contratto o richiedere l'applicazione della durata legale prevista dalla citata legge speciale. Inoltre, il subentro del locatore nel rapporto contrattuale in qualità di erede non determina alcun difetto di legittimazione attiva, atteso che il conduttore ha proseguito nell'esecuzione del contratto senza contestare tale legittimazione. Infine, in assenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non può trovare applicazione la condanna per lite temeraria.

  • Il produttore di un bene è responsabile per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, ma il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del difetto e il nesso causale tra il difetto e il danno subito. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria deve essere respinta, anche qualora il prodotto sia stato utilizzato in modo improprio o senza le dovute cautele, poiché tali circostanze, pur potendo integrare una causa di esclusione della responsabilità del produttore, non possono supplire alla mancata dimostrazione della difettosità del bene. Inoltre, il giudice non può desumere automaticamente l'esistenza di un difetto dal solo fatto che il danno si sia verificato durante l'utilizzo del prodotto, essendo necessaria un'adeguata allegazione e prova del vizio lamentato. Infine, anche qualora il difetto fosse provato, il nesso causale tra questo e il danno può essere escluso ove emerga che l'infortunio sia dipeso da un uso improprio o negligente del prodotto da parte del danneggiato.

  • Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa alienata, anche per facta concludentia quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 c.c. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, il venditore che abbia riconosciuto i vizi della cosa venduta e si sia attivato per eliminarli è tenuto all'adempimento di tale obbligazione, anche in assenza del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di garanzia, essendo tale obbligazione soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale. L'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con il quale il venditore si sia impegnato ad eliminare i vizi dell'immobile, costituisce fonte di tale obbligazione, la cui esecuzione può essere giudizialmente richiesta dall'acquirente in caso di inadempimento.

  • Il trasportato danneggiato in un sinistro stradale può richiedere il risarcimento del danno sia all'assicurazione del vettore ex art. 141 codice delle assicurazioni, sia al responsabile del sinistro e alla sua compagnia di assicurazione, anche in assenza di una tempestiva liquidazione del danno da parte dell'assicurazione del vettore. Tuttavia, affinché l'assicurazione del vettore sia tenuta al risarcimento diretto, è necessario che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento del vettore. Accertata la corresponsabilità del vettore, l'assicurazione del medesimo deve risarcire integralmente il trasportato danneggiato, salva la possibilità di rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile. La misura della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro non rileva ai fini del risarcimento integrale del trasportato da parte dell'assicurazione del vettore, dovendo quest'ultima rispondere in solido, fatta salva la successiva azione di rivalsa. Il caso fortuito, quale limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore, deve essere inteso in senso ampio, ricomprendendo anche le condotte umane imprevedibili ed autonome, che elindono il nesso causale con gli elementi antecedenti, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.

  • Il contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero, con clausole contrattuali che non determinano in modo chiaro e predeterminato il meccanismo di calcolo degli interessi e delle rate, è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione dell'art. 117 T.U.B. che impone la determinazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. In tal caso, il piano di ammortamento deve essere ricalcolato applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. La banca è inoltre tenuta a restituire al mutuatario le somme indebitamente percepite in eccesso rispetto al debito ricalcolato. Le clausole contrattuali che prevedono un meccanismo di indicizzazione valutaria non integrano la fattispecie di strumento finanziario derivato, in quanto difettano della finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria e del meccanismo di scambio di flussi finanziari con pagamento della differenza, caratteristici di tali contratti. Pertanto, la banca non è tenuta a fornire al cliente una specifica informativa in tal senso, né sussiste il rischio di nullità per tale profilo.

  • Il regolamento condominiale, anche se di tipo assembleare, può essere validamente modificato con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, c.c., senza che sia necessaria l'unanimità dei condomini. L'area esterna di un condominio, comprendente spazi verdi, camminamenti e parcheggi, deve essere considerata comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., anche se non espressamente menzionata, in quanto destinata a fornire luce e aria agli ambienti circostanti. I proprietari di unità immobiliari al piano terra, che traggono utilità dall'area comune, sono tenuti a concorrere alle relative spese di conservazione e manutenzione, ordinarie e straordinarie, indipendentemente dalla possibilità di accesso diretto dalla via pubblica. La modifica regolamentare che prevede il concorso alle spese per il portone di ingresso e l'andito condominiale è legittima, in quanto tali elementi sono funzionali all'accesso anche alle unità immobiliari al piano terra. Infine, la revisione delle tabelle millesimali può essere richiesta solo in presenza di errori essenziali nella determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità, e non anche sulla base di criteri di tipo soggettivo utilizzati per la relativa stima.

  • Il gestore e custode delle parti comuni di un edificio condominiale è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti da un condomino o da un terzo a causa di un difetto o di una situazione di pericolo delle stesse, anche qualora tale situazione non sia stata previamente segnalata all'assemblea condominiale, essendo onere dell'amministratore provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza al fine di prevenire possibili infortuni. Tale responsabilità sussiste anche qualora il danneggiato fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, in quanto non è possibile prevedere con certezza il momento in cui il difetto possa causare l'evento dannoso. Pertanto, il condominio è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale subito dal danneggiato, comprensivo del danno biologico e dell'inabilità temporanea, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro, salvo il diritto di regresso nei confronti della propria compagnia assicurativa nei limiti di quanto previsto dalla polizza.

  • La rescissione per lesione ultra dimidium può essere accolta quando ricorrono i seguenti requisiti: 1) l'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione; 2) lo stato di bisogno del contraente danneggiato; 3) l'approfittamento di tale stato di bisogno da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno deve incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le difficoltà economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni. L'approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza dello squilibrio contrattuale derivante dallo stato di bisogno altrui, di cui il contraente in posizione di vantaggio abbia conoscenza. La prova della sussistenza di tali requisiti determina la reviviscenza del contratto preliminare originariamente stipulato, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione dell'acconto versato in esecuzione del contratto risolto.

  • La responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori per gravi difetti dell'opera, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., opera anche quando i vizi, pur non comportando la radicale inutilizzabilità dell'immobile, ne abbiano sensibilmente diminuito il valore economico e impedito il godimento da parte del committente. Il danno da mancato godimento dell'immobile non sussiste in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal proprietario, il quale può avvalersi di presunzioni sulla base di elementi indiziari, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. L'appaltatore è tenuto a restituire i compensi ricevuti per opere non eseguite, mentre il progettista/direttore dei lavori ha diritto al pagamento del compenso professionale, detratti gli acconti già ricevuti, salvo che l'opera sia affetta da vizi e difformità che ne comportino la radicale inutilizzabilità e il committente ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore.

Ricerca rapida tra migliaia di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Tribunale Milano Tribunale Roma Tribunale Napoli Tribunale Torino Tribunale Palermo Tribunale Bari Tribunale Bergamo Tribunale Brescia Tribunale Cagliari Tribunale Catania Tribunale Chieti Tribunale Cremona Tribunale Firenze Tribunale Forlì Tribunale Benevento Tribunale Verbania Tribunale Cassino Tribunale Ferrara Tribunale Pistoia Tribunale Matera Tribunale Spoleto Tribunale Genova Tribunale La Spezia Tribunale Ivrea Tribunale Siracusa Tribunale Sassari Tribunale Savona Tribunale Lanciano Tribunale Lecce Tribunale Modena Tribunale Potenza Tribunale Avellino Tribunale Velletri Tribunale Monza Tribunale Piacenza Tribunale Pordenone Tribunale Prato Tribunale Reggio Calabria Tribunale Treviso Tribunale Lecco Tribunale Como Tribunale Reggio Emilia Tribunale Foggia Tribunale Messina Tribunale Rieti Tribunale Macerata Tribunale Civitavecchia Tribunale Pavia Tribunale Parma Tribunale Agrigento Tribunale Massa Carrara Tribunale Novara Tribunale Nocera Inferiore Tribunale Busto Arsizio Tribunale Ragusa Tribunale Pisa Tribunale Udine Tribunale Salerno Tribunale Verona Tribunale Venezia Tribunale Rovereto Tribunale Latina Tribunale Vicenza Tribunale Perugia Tribunale Brindisi Tribunale Mantova Tribunale Taranto Tribunale Biella Tribunale Gela Tribunale Caltanissetta Tribunale Teramo Tribunale Nola Tribunale Oristano Tribunale Rovigo Tribunale Tivoli Tribunale Viterbo Tribunale Castrovillari Tribunale Enna Tribunale Cosenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere Tribunale Bologna Tribunale Imperia Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto Tribunale Trento Tribunale Ravenna Tribunale Siena Tribunale Alessandria Tribunale Belluno Tribunale Frosinone Tribunale Avezzano Tribunale Padova Tribunale L'Aquila Tribunale Terni Tribunale Crotone Tribunale Trani Tribunale Vibo Valentia Tribunale Sulmona Tribunale Grosseto Tribunale Sondrio Tribunale Catanzaro Tribunale Ancona Tribunale Rimini Tribunale Pesaro Tribunale Locri Tribunale Vasto Tribunale Gorizia Tribunale Patti Tribunale Lucca Tribunale Urbino Tribunale Varese Tribunale Pescara Tribunale Aosta Tribunale Trapani Tribunale Marsala Tribunale Ascoli Piceno Tribunale Termini Imerese Tribunale Ortona Tribunale Lodi Tribunale Trieste Tribunale Campobasso

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.