Sentenze recenti Tribunale Rimini

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  • Il Tribunale, nell'esaminare la delibera assembleare impugnata, afferma il seguente principio di diritto: La sostituzione di una delibera assembleare impugnata con una nuova delibera avente il medesimo contenuto, ma adottata in conformità di legge, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto previsto per le società di capitali. Ciò a condizione che la nuova deliberazione provveda sui medesimi argomenti della precedente, ferma restando la rimozione delle iniziali cause di invalidità. Pertanto, qualora una nuova delibera assembleare sia adottata nel corso di un procedimento di mediazione al fine di superare le doglianze sollevate in relazione alla convocazione e allo svolgimento della precedente assemblea, l'impugnazione di quest'ultima risulta priva di interesse, non essendo stata impugnata la nuova delibera entro il termine di legge. Inoltre, le richieste interlocutorie formulate dall'amministratore, volte all'acquisizione di documentazione, non possono dar luogo all'annullamento della delibera assembleare, in quanto non costituiscono deliberazioni contrarie a legge o regolamento condominiale, ma solo atti istruttori, ai quali i condomini avrebbero potuto replicare.

  • Il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, promosso ai sensi dell'art. 268 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI), è un procedimento di natura concorsuale che, pur essendo instaurato su istanza del debitore, diviene contenzioso solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara l'apertura della procedura, nomina il giudice delegato e il liquidatore, e dispone gli adempimenti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore, nel rispetto dei principi di par condicio creditorum e di tutela dei crediti impignorabili e dei beni necessari al mantenimento dignitoso del debitore e del suo nucleo familiare. In particolare, il Tribunale determina la quota di redditi e beni esclusi dalla liquidazione, in misura sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore e della sua famiglia, tenuto conto delle concrete condizioni personali e familiari dello stesso. La liquidazione controllata si conclude, di norma, entro il termine di tre anni dalla sua apertura, salvo il caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ovvero ricorrano le condizioni per l'esdebitazione anticipata previste dall'art. 280 CCI. Il liquidatore, nel corso della procedura, svolge un ruolo centrale, essendo chiamato a compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio, la predisposizione dello stato passivo, la ripartizione dell'attivo tra i creditori e la presentazione del rendiconto finale, nonché a relazionare periodicamente al giudice delegato sull'andamento della procedura.

  • Il condominio sussiste in ragione del frazionamento dell'edificio in più porzioni di proprietà esclusiva di diversi soggetti, derivando da tale mero stato di fatto la relazione di accessorietà che lega le parti comuni alle parti di proprietà individuale, determinandone l'esistenza. Lo scioglimento del condominio è possibile solo qualora le porzioni siano dotate di autonomia strutturale, tale da rendere agevole la divisione materiale senza necessità di opere che modifichino lo stato dei luoghi. In mancanza di tali presupposti, il condominio non può essere sciolto, neppure ove i condomini non abbiano provveduto a dotarsi di un amministratore e di un regolamento condominiale, essendo comunque necessario il coordinamento per la gestione delle cose comuni. Inoltre, nel caso di condominio minimo, l'assemblea validamente delibera solo all'unanimità, al fine di evitare che il condomino titolare dei millesimi di minoranza debba sempre sottostare alla volontà della maggioranza.

  • La clausola di deroga alla competenza territoriale ordinaria, per essere considerata esclusiva, deve risultare da una dichiarazione espressa e univoca della volontà delle parti di escludere la concorrenza di tutti i fori alternativi previsti dalla legge. Pertanto, qualora in un contratto di appalto o di sub-trasporto le parti abbiano individuato in modo chiaro e preciso il Tribunale di Milano o il Tribunale di Monza come foro esclusivo per le eventuali controversie, il Tribunale adito, pur essendo funzionalmente competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deve dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del foro convenzionale individuato, revocando il decreto ingiuntivo emesso in carenza di competenza. In tali casi, il Tribunale adito può condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, ma non può accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite.

  • La convocazione dell'assemblea condominiale deve indicare con precisione il luogo di svolgimento della riunione, in modo da consentire a tutti i condomini di parteciparvi. L'amministratore non può modificare unilateralmente il luogo indicato nell'avviso di convocazione, senza procedere a una nuova convocazione formale. La mancata indicazione del luogo esatto o la sua variazione senza una nuova convocazione determinano la nullità della delibera assembleare, a prescindere dalla effettiva partecipazione di tutti i condomini. L'assemblea condominiale non può validamente deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, essendo tale requisito un presupposto essenziale per la validità delle deliberazioni. La violazione di tali principi comporta la nullità delle delibere adottate, indipendentemente da altri eventuali vizi, come il conflitto di interessi o l'irregolare composizione dell'assemblea.

  • Il condominio è configurabile non solo in presenza di un fabbricato che si estende in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente, purché dotate di strutture portanti e impianti essenziali comuni, come i vani contenenti i contatori, che rientrano tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. Ciascun condomino ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. Pertanto, l'apertura di un varco in un muretto destinato all'allocazione dei contatori e la riduzione della capienza del vano contatori Enel, realizzate da un condomino al fine di agevolare l'accesso alla propria unità immobiliare, integrano una violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto alterano la destinazione del bene comune e ne compromettono il pari uso da parte degli altri condomini. Il condomino che abbia realizzato tali interventi è, quindi, tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi anteriore agli stessi.

  • La responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente ha natura contrattuale, fondata sul contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che impone alla struttura di fornire una prestazione articolata di "assistenza sanitaria" che ingloba, oltre alla prestazione medica principale, anche obblighi di protezione ed accessori. Nell'ambito di tale responsabilità contrattuale, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento del debitore, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Anche la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, ove non abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ha natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia, tale qualificazione giuridica opera solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, mentre per i fatti pregressi si applica il previgente orientamento giurisprudenziale che riconosceva natura contrattuale alla responsabilità del sanitario, in forza della teoria del "contatto sociale". Nell'ambito della responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, è regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato, con applicazione del sistema tabellare elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che prevede una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute. La personalizzazione del danno non patrimoniale è ammessa solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. e, ove la misura dell'apporto della concausa naturale resti incerta, tutte le conseguenze dannose saranno imputate per intero all'autore umano. L'assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l'assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all'azione del danneggiato, anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima ai sensi dell'art. 1932 c.c.

  • Il conducente di un veicolo a motore è tenuto a risarcire i danni cagionati dalla circolazione del proprio veicolo, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione di responsabilità opera anche in assenza di urto tra i veicoli, purché sia accertato il nesso causale tra la circolazione del veicolo e il danno subito dalla vittima. La condotta colposa del danneggiato può essere rilevante ai fini della riduzione del risarcimento per concorso di colpa, ma non è sufficiente a escludere la responsabilità del conducente, il quale deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'evento dannoso, anche in relazione alla velocità di marcia. Il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e della sofferenza soggettiva, deve essere liquidato sulla base di tabelle predeterminate, salvo che il caso concreto presenti peculiarità tali da giustificare una personalizzazione della liquidazione. L'ente previdenziale che abbia erogato prestazioni all'infortunato ha diritto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti dei responsabili del sinistro, nei limiti delle somme corrisposte.

  • Il contratto di compravendita immobiliare è valido e produce effetti traslativi quando l'oggetto del negozio è determinato o determinabile sulla base degli elementi indicati nel contratto, tenuto conto delle conoscenze pregresse delle parti circa l'immobile dedotto in contratto, anche in assenza di una puntuale identificazione catastale, purché siano comunque presenti elementi idonei a individuare in modo inequivoco il bene esistente in natura. La sottoscrizione della parte venditrice può essere accertata dal giudice anche in assenza di una consulenza tecnica grafologica, attraverso il confronto con altre scritture provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo. La dichiarazione di scienza contenuta nel contratto circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente fa piena prova, ai sensi degli artt. 2730 e 2731 c.c., in assenza di prova contraria circa l'erroneità o la violenza morale che l'abbia determinata. L'eventuale successiva modificazione dei dati catastali dell'immobile, intervenuta in data posteriore alla conclusione del contratto, non incide sulla determinatezza dell'oggetto del negozio, la cui valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento della stipula. Il contratto di compravendita non può essere dichiarato nullo per violazione del divieto di patti commissori di cui agli artt. 1953 e 2744 c.c. ove non emerga la prova che le parti abbiano inteso conseguire un risultato pratico vietato dall'ordinamento, rappresentato dall'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Accertata la validità del contratto di compravendita, il giudice dispone la divisione dell'immobile oggetto di comunione tra le parti.

  • La responsabilità per i gravi difetti costruttivi di un immobile, che ne compromettano in modo apprezzabile il godimento e la fruibilità, grava in solido sul venditore, sull'esecutore dell'opera e sui professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, in proporzione alla rispettiva colpa, salvo il diritto di regresso del responsabile solidale che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri coobbligati. L'azione per il risarcimento di tali danni, di natura extracontrattuale, deve essere tempestivamente esercitata entro un anno dalla denuncia dei vizi, con possibilità di interruzione del termine prescrizionale mediante atti stragiudiziali di costituzione in mora. Il condomino può agire in giudizio per il risarcimento dei danni alle parti comuni, mentre per i danni alle proprietà esclusive deve essere titolare del bene danneggiato. Il giudice, nel determinare il risarcimento, deve tener conto anche del deprezzamento del valore dell'immobile derivante da vizi non eliminabili, come l'insufficiente isolamento acustico.

  • Il giudice, nell'esaminare la responsabilità professionale dell'avvocato, deve valutare se la condotta omissiva del professionista abbia privato il cliente di una ragionevole probabilità di ottenere un risultato favorevole nella causa, secondo il criterio del "più probabile che non". Pertanto, l'assenza di elementi probatori che giustifichino una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del legale, se correttamente svolta, comporta l'esclusione della responsabilità del professionista, non potendosi affermare la sua responsabilità per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale. Inoltre, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità solo se la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata e motivata dal giudice di merito ex ante, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale.

  • Il contratto bancario, anche se non sottoscritto dall'istituto di credito, è valido e produce effetti qualora risulti la volontà delle parti di avvalersene, essendo il requisito della forma scritta previsto a tutela del cliente quale parte debole del rapporto. Tuttavia, la clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo scoperto senza indicare le modalità di calcolo e quantificazione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo. Inoltre, il divieto di anatocismo non opera qualora sia pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi. Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare la sussistenza del credito azionato sulla base di tutta la documentazione prodotta, senza limitarsi a quella depositata in sede monitoria, e può disporre la revoca parziale del decreto ingiuntivo, condannando il debitore al pagamento della sola parte di credito ritenuta fondata, con compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.

  • L'avvocato che assume l'incarico di difesa ha l'obbligo di informare tempestivamente il cliente della propria intenzione di rinunciare al mandato, adottando le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di irreperibilità del cliente, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto, o a mezzo PEC; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. Tuttavia, qualora il cliente non sia irreperibile, l'avvocato ha il dovere di contattarlo telefonicamente e convocarlo nel proprio studio per fargli sottoscrivere la comunicazione di rinuncia al mandato, al fine di evitare pregiudizi alla sua difesa. La responsabilità professionale dell'avvocato per negligenza nell'espletamento dell'incarico presuppone non solo la prova della condotta negligente, ma anche l'accertamento del nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato dal cliente, mediante una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività professionale se fosse stata svolta correttamente. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria del cliente deve essere rigettata.

  • Il riconoscimento dell'assegno divorzile, che assolve a una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, con particolare riferimento alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Tuttavia, la mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, intervenuta diversi anni prima della domanda di divorzio, può costituire un elemento rilevante ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno divorzile, in quanto indice della capacità dell'ex coniuge di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche attraverso attività lavorative irregolari. In tal caso, infatti, il notevole lasso di tempo trascorso dalla pronuncia di separazione senza che sia stata chiesta la modifica di quanto ivi pattuito tra i coniugi induce a ritenere che il richiedente non sia privo dei mezzi necessari per far fronte alle proprie esigenze.

  • La normativa nazionale e regionale vigente in materia di prestazioni sociosanitarie, in particolare i D.P.C.M. del 14.2.2001 e del 29.11.2001 nonché la delibera n. 2110 del 2009 della Regione Emilia-Romagna, prevede una ripartizione dei costi relativi alle prestazioni erogate in favore di soggetti non autosufficienti o affetti da patologie croniche e degenerative, come il morbo di Alzheimer, tra il Servizio Sanitario Regionale, il Comune di residenza dell'utente e l'utente stesso. Tale disciplina, che attua il principio costituzionale di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria, non ammette deroghe automatiche in favore dell'utente, richiedendo invece la verifica concreta della natura delle prestazioni erogate e della possibilità di distinguere la componente sanitaria da quella assistenziale. Ove tale distinzione non sia possibile, la normativa prevede una compartecipazione forfettaria dell'utente ai costi, salvo che lo stesso non versi in condizioni di indigenza, nel qual caso subentra il Comune di residenza. L'onere di provare la natura esclusivamente sanitaria delle prestazioni e l'esistenza di un programma terapeutico personalizzato incombe sull'utente, il quale, in mancanza di idonea prova, non può pretendere l'integrale addebito delle spese al Servizio Sanitario Regionale. I contratti stipulati dall'amministratore di sostegno per il pagamento della "retta assistenziale" devono pertanto ritenersi validi ed efficaci.

  • La lesione della quota di legittima spettante al legittimario comporta la riduzione della donazione effettuata dal de cuius, con conseguente obbligo del donatario di corrispondere al legittimario pretermesso il valore della quota lesa, rivalutato e maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, anche qualora il bene donato non sia più nel patrimonio del donatario. Il valore della quota di legittima si determina mediante la riunione fittizia del relictum e del donatum, senza che il donatario possa far valere un credito per i miglioramenti apportati al bene donato, ove non ne abbia fornito adeguata prova. La circostanza che i beni donati rientrassero nella comunione legale dei beni tra i coniugi non esclude la lesione della quota di legittima, in assenza di allegazioni e prove circa il regime giuridico dei singoli beni e il momento del loro acquisto.

  • La modifica dei criteri di ripartizione delle spese condominiali, approvata a maggioranza dall'assemblea in difformità dai criteri legali previsti dall'art. 1123 c.c., è nulla in quanto esula dalle attribuzioni dell'assemblea, la quale non può stabilire o modificare i generali criteri di ripartizione delle spese, trattandosi di materia riservata alla legge o alla convenzione condominiale. Ciò vale anche nel caso in cui l'assemblea, pur senza modificare espressamente i criteri legali, deliberi di imputare una spesa condominiale solo ad alcuni condomini, in violazione del principio di proporzionalità all'utilità tratta dal bene comune. L'unica facoltà dell'assemblea è quella di applicare correttamente i criteri legali di ripartizione delle spese, essendo meramente annullabile la delibera che erri nell'applicazione concreta di tali criteri. Inoltre, qualora gli interventi condominiali riguardino beni oggetto di un condominio parziale, la relativa delibera è nulla perché adottata dall'assemblea generale anziché dal collegio dei soli condomini titolari del diritto di proprietà su tali beni. In ogni caso, la ripartizione delle spese per l'adeguamento del piano seminterrato alla normativa antincendio deve avvenire in base al criterio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., in quanto tali interventi, almeno in parte, rispondono a esigenze di sicurezza dell'intero edificio condominiale.

  • Il Tribunale, nell'accogliere l'azione revocatoria ordinaria proposta dalla società attrice nei confronti dell'atto di costituzione di trust posto in essere dal convenuto, afferma il seguente principio di diritto: L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata dal creditore quando l'atto dispositivo del debitore, anche se non comporta la totale compromissione della consistenza patrimoniale, determina una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito (eventus damni). In tal caso, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore. Inoltre, il requisito della "scientia fraudis" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve non nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Pertanto, nel caso in cui il debitore, ben consapevole della propria posizione debitoria, abbia conferito i propri beni in un trust di cui è anche beneficiario, in prossimità della scadenza di un pactum de non petendo, tale atto è suscettibile di essere revocato in quanto pregiudizievole per le ragioni del creditore, senza che sia necessaria la prova del consilium fraudis, attesa la natura gratuita dell'atto.

  • Il contratto di conto corrente bancario deve essere provato mediante la produzione in giudizio del relativo contratto, completo di tutte le condizioni economiche applicate, in assenza delle quali non possono essere ritenuti dovuti gli addebiti effettuati dalla banca sul conto. L'approvazione anche tacita dell'estratto conto non impedisce di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti, quando siano dedotte ragioni sostanziali di illegittimità delle clausole contrattuali o infondatezza della pretesa creditoria. L'onere probatorio circa l'esistenza e i termini del contratto di conto corrente grava sulla banca, la quale non può limitarsi alla sola produzione del contratto privo delle condizioni economiche. In mancanza di tale prova, il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato escludendo gli addebiti non supportati da valida pattuizione contrattuale e applicando il solo tasso di interesse legale.

  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata dal creditore anche in presenza di un credito contestato o derivante da fatto illecito o contratto contestati in altro giudizio, essendo sufficiente la mera esistenza di una posizione creditoria, senza necessità di previo accertamento giudiziale della stessa. Ai fini della sussistenza del presupposto del pregiudizio alle ragioni creditorie, non è necessaria la prova di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente il mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso, come nel caso di sostituzione di beni mobili aziendali con somme di denaro, in considerazione della maggiore facilità di cessione di quest'ultimo rispetto ai primi. L'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Infine, il requisito della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può ritenersi sussistente sulla base di elementi indiziari, come la coincidenza tra la sede legale della società cedente e quella della società acquirente, nonché la residenza del legale rappresentante di quest'ultima, tali da far ritenere verosimile l'esistenza di uno stretto collegamento tra i legali rappresentanti delle società in questione.

  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. richiede la contemporanea sussistenza dell'eventus damni in capo al creditore, della scientia damni in capo al debitore e della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente a titolo oneroso. L'eventus damni non si configura per il solo fatto della diminuzione qualitativa del patrimonio del debitore, essendo necessario che tale diminuzione incida concretamente sulla possibilità di soddisfacimento del credito del creditore procedente. La partecipatio fraudis del terzo acquirente non può essere desunta in via presuntiva dalla sola conoscenza della diminuzione patrimoniale del debitore, dovendo il creditore provare la consapevolezza del terzo circa la diminuzione della garanzia generica del credito, anche attraverso elementi quali la sproporzione tra il prezzo pagato e il valore di mercato del bene ceduto. In assenza di tali elementi probatori, l'azione revocatoria non può essere accolta, anche qualora risulti provata la scientia damni del debitore.

  • La falsità di un testamento olografo, accertata con sentenza passata in giudicato, comporta l'esclusione dalla successione per indegnità di colui che lo ha formato o utilizzato consapevolmente, salvo che questi non provi di non aver inteso offendere la volontà del testatore, perché il contenuto della disposizione corrispondeva a tale volontà e il testatore aveva acconsentito alla compilazione della scheda testamentaria. Ove la condizione sospensiva apposta dal testatore all'istituzione di erede nel testamento pubblico non risulti avverata, la successione si devolve agli eredi legittimi. In tal caso, gli eredi legittimi hanno l'onere di provare il proprio status ereditario e l'inclusione dei beni nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, mentre il possessore dei beni ereditari è tenuto alla restituzione di questi ultimi, senza che possa essere estesa la condanna al pagamento dei frutti, ove non provati e dedotti.

  • Il proprietario di un fondo può esercitare l'azione negatoria di servitù per far accertare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla sua proprietà, dimostrando il proprio titolo di acquisto anche in via presuntiva, senza l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà come nell'azione di rivendicazione. Spetta al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dal proprietario. In caso di discordanza tra le risultanze catastali e l'atto di provenienza, prevale quest'ultimo, salvo che le parti non abbiano fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per individuare l'immobile. L'esercizio di un passaggio per un periodo inferiore al ventennio non determina l'usucapione della servitù. Il proprietario può ottenere il risarcimento del danno derivante dalla limitazione dell'uso del proprio bene, qualora tale danno sia provato, come nel caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile.

  • Il contratto bancario di conto corrente e di apertura di credito è valido anche in assenza della sottoscrizione della banca, purché risulti provata la sottoscrizione del cliente e l'esecuzione del contratto da parte dell'istituto di credito. Tuttavia, gli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente possono essere dichiarati usurari qualora superino il tasso soglia vigente al momento della stipula, determinando l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e l'esclusione degli interessi per la parte di rapporto anteriore all'apertura di credito. La capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è legittima se espressamente pattuita, a prescindere dall'eventuale squilibrio quantitativo tra i tassi. La banca può addebitare legittimamente la commissione di massimo scoperto se prevista contrattualmente, mentre la commissione di disponibilità fondi è dovuta solo se espressamente pattuita o validamente modificata ai sensi dell'art. 118 TUB. L'indicazione di tassi di interesse differenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito non determina l'indeterminatezza degli interessi, in quanto il principio di specialità consente di applicare le condizioni previste nel contratto specificamente relativo all'operazione annotata in conto. Infine, la mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità del contratto bancario concluso tra parti non consumatrici, in quanto tale requisito assolve solo una funzione informativa e non incide sulla validità delle singole pattuizioni contrattuali.

  • Il diritto all'identità di genere, quale espressione della dignità e dello sviluppo della personalità dell'individuo, è tutelato dall'ordinamento giuridico e può essere realizzato attraverso un percorso di transizione sessuale, anche senza il previo intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. L'accertamento giudiziale della definitività e irreversibilità della scelta di mutamento di sesso, fondata su una diagnosi di disforia di genere e sulla comprovata capacità di autodeterminazione della persona, consente la rettificazione anagrafica del sesso e del nome, in conformità con l'identità di genere acquisita, senza che l'intervento chirurgico costituisca un prerequisito necessario. Tale riconoscimento giuridico del diritto all'identità di genere rappresenta un bilanciamento tra l'interesse individuale all'affermazione della propria personalità e l'interesse pubblico alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali, nel rispetto della dignità e dell'autonomia della persona.

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