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  • Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1854/2024 del 19-08-2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA (...) Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. (...) ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. (...) /2017 promossa da: (...) (C.F.: (...)), residente (...)/A, elettivamente domiciliat (...), presso lo studio dell'avv. (...) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; APPELLANTE contro (...) S.P.A. (C.F.: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede (...), elettivamente domiciliat (...)/bis, presso lo studio dell'avv. (...) rappresentata e difesa dall'avv. (...), giusta procura in atti; APPELLATA (...) E (...) 1. Con citazione dell'ottobre 2015 (...) ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo (...)/2015, n. (...) /2015 R.G., depositato il (...), con il quale il Giudice di (...) di (...) aveva ingiunto allo stesso di pagare in favore di (...) S.p.A. la somma di Euro. 1.026,77 quale credito per somministrazione di propano sfuso, comprovato dalle fatture n. (...) del 21.4.2010 per Euro. 373,37 e n. (...) del 22.11.2011 per Euro. 653,40, rimaste insolute, oltre interessi come da domanda, compensi e spese del procedimento monitorio. (...) - odierno appellante - ha chiesto accertare l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti di (...) S.p.A., stante la carenza di prova del credito ex adverso azionato. (...) ha in proposito eccepito di non aver mai ricevuto la fornitura di propano di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio, contestando altresì l'avvenuto recapito di queste ultime. (...) ha poi dedotto che, anche laddove risultasse provata l'effettività della erogazione, i consumi al medesimo addebitati non potrebbero reputarsi corretti, in ragione di un guasto del misuratore elettronico, già oggetto di segnalazione telefonica nel 2010 e risolto dalla società fornitrice - mediante sostituzione - solo nel gennaio 2012. Con comparsa del gennaio 2016 si è costituita in giudizio (...) S.p.A., la quale ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rigettare l'opposizione e confermare il provvedimento monitorio. (...) - odierna appellata, nonché appellante incidentale - ha dedotto che la sussistenza tra le parti di un rapporto di somministrazione avrebbe dovuto reputarsi circostanza pacifica in ragione della mancata contestazione dell'opponente. (...) S.p.A. ha poi contestato la fondatezza della doglianza avversaria concernente la non correttezza dei consumi registrati e il guasto del misuratore elettronico, producendo un verbale del dicembre 2011 di taratura della valvola di sicurezza e due certificati del gennaio 2012 di manutenzione ordinaria e straordinaria del serbatoio, che avrebbero attestato la periodicità dei controlli e il regolare funzionamento dell'impianto di erogazione del propano. In ultimo, al fine di provare l'effettività della fornitura, l'opposta ha prodotto documenti di trasporto a firma di (...) s.r.l., sua concessionaria, e articolato prova testimoniale. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviata la causa per discussione e decisione, con sentenza n. 58/2016 depositata il (...) nel procedimento n. R.G. 9/2016, il Giudice di (...) di (...) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da (...) ha revocato il decreto ingiuntivo n. (...)/2015 e condannato l'opponente al pagamento in favore di (...) S.p.A. dell'importo di Euro. 500,00, oltre spese di giudizio. Il giudicante, per un verso, ha ritenuto pacifica, in applicazione del principio di non contestazione, la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione di gas tra le parti nonché l'esecuzione ad opera della società fornitrice della prestazione sulla medesima incombente. Per altro verso, il Giudice di (...) di (...) ha ritenuto siffatta prestazione non provata nel quantum e, pertanto, ha reputato di liquidare il corrispettivo dovuto con valutazione equitativa. Con citazione del febbraio 2017 (...) ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. (...) ha censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., avendo a suo avviso il giudice di pace deciso secondo equità una causa che, sia in quanto concernente rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari, sia in quanto eccedente il valore di Euro. 1.100,00, avrebbe richiesto una pronuncia secondo diritto. (...) ha poi lamentato la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nella parte in cui il giudicante, erroneamente valutando la documentazione prodotta e disattendendo le contestazioni mosse circa l'an e il quantum della prestazione avversaria, ha ritenuto raggiunta la prova del credito, condannandolo al pagamento del corrispettivo in favore della società fornitrice. In ultimo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, in violazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, ha liquidato le spese di giudizio in Euro. 250,00, anziché in Euro. 180,00. Con comparsa del maggio 2017 si è costituita in giudizio (...) S.p.A., la quale ha chiesto rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per carenza dei gravi motivi prescritti dall'art. 283 c.p.c., nonché l'appello principale per infondatezza in fatto e in diritto. La medesima società ha inoltre proposto appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace, omettendo di considerare le fatture e le bolle di consegna prodotte, ha ritenuto non provata l'entità della prestazione eseguita e condannato (...) al pagamento in suo favore di Euro. 500,00, in luogo dell'importo ingiunto di Euro. 1.026,77. Dopo diversi rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2018, con ordinanza del 3.5.2018 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale reiterata dall'appellante incidentale. Dopo ulteriori rinvii disposti dai precedenti istruttori, all'udienza del 7.3.2023, la prima svoltasi davanti a codesto giudice, il procedimento è stato rinviato per precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza dell'1.6.2023 è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rilevata la mancata acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio n. (...) /2015 R.G. dell'Ufficio del Giudice di (...) di (...) la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della sua acquisizione e all'udienza del 12.3.2024 è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti. 2. Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, proposti nella forma dell'impugnazione a contenuto ordinario e non limitato ex art. 339, comma 3, c.p.c. Come noto, quest'ultimo dispone che "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", mentre a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. - nella versione vigente ratione temporis - "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Orbene, le (...) della Corte di Cassazione - ancorché con riferimento al regime antecedente al decr. lgs. n. 40/2006, che prevedeva la non appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità, ricorribili invece per cassazione - hanno statuito che al fine di individuare il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace occorre avere riguardo alla domanda, ovvero al suo valore (ai sensi dell'art. 10 c.p.c.) e all'eventuale rapporto contrattuale dedotto (c.d. contratto di massa o meno), e non già al contenuto concreto della decisione e al criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), mentre il principio dell'apparenza opera nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato sul valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (Cass. Civ. Sez. Un. 16.6.2006, n. 13917). (...) criterio è oggi valevole al fine di verificare se avverso le sentenze del giudice di pace sia ammissibile l'appello ordinario ovvero quello a contenuto limitato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 10.7.2013, n. 17080). Ciò posto, venendo al caso di specie, con il ricorso monitorio (...) S.p.A. ha chiesto il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di un contratto di somministrazione di gas. Ed è fatto notorio - cioè acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile (Cass. Civ. Sez. II 31.5.2010, n. 13234) - che i contratti conclusi dalle società erogatrici di servizi (contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica e gas) siano contratti per adesione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 27.2.2013, n. 4948). (...) parte, che il contratto concluso tra (...) e (...) S.p.A. fosse un c.d. contratto di massa è circostanza allegata dall'appellante principale (v. pag. 9 dell'atto di citazione in appello) e non contestata dall'appellante incidentale, dunque pacifica tra le parti. Occorre poi aggiungere che, per quanto emerge dalla decisione impugnata, il giudice di pace non si è pronunciato espressamente sul valore della causa o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso a norma dell'art. 1342 Conseguentemente, avuto riguardo alla domanda e, precisamente, al rapporto contrattuale dedotto - azione di adempimento di un c.d. contratto di massa -, deve concludersi per l'ammissibilità dei proposti appelli a contenuto ordinario. 2.1. Preme in ultimo rilevare che non appare condivisibile la tesi dell'appellante principale (v. pagg. 8 - 10 dell'atto di citazione in appello), secondo cui il Giudice di (...) di (...) avrebbe reso la decisione impugnata secondo equità, così violando il disposto dell'art. 113 c.p.c. Deve piuttosto ritenersi, come correttamente dedotto dall'appellante incidentale (v. pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta in appello), che il decidente abbia pronunciato sulla causa secondo diritto e che, reputando provata da (...) S.p.A. la somministrazione di propano sfuso nell'an, ma non anche nel quantum, abbia proceduto a determinare il corrispettivo dovuto da (...) per siffatta prestazione con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. pag. 1 della sentenza: "per contro è lo stesso (...) che conferma che la fornitura è avvenuta e quindi deve solo determinarsi quanto lo stesso debba all'opponente per il vantaggio ottenuto da ciò. Considerato che gli elementi sono insufficienti dovrà applicarsi il principio equitativo e determinare in Euro. 500,00 il dovuto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza ma vanno liquidate anch'esse in via equitativa, tenendo conto dell'incertezza della cifra da pagare"; v. ancora quanto aggiunto dal Giudice di (...) di (...) "Nel merito dichiara il diritto della (...) spa (...) di ottenere il pagamento di Euro. 500,00 quantificato in via equitativa, e per l'effetto condanna il signor (...) (...) a pagare alla (...) spa la somma di Euro. 500,00, oltre alle spese di giudizio, liquidate in via equitativa in Euro. 250,00 oltre IVA e CPA come per legge"). Sul punto è orientamento consolidato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dia luogo non già ad un giudizio di equità sostitutiva, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c. (v. sul punto Civ. Sez. III 16.9.2013, n. 21103). 3. Accertata l'ammissibilità delle proposte impugnazioni, occorre vagliarne la fondatezza. Tanto l'appellante principale quanto quello incidentale, ancorché per opposte ragioni, hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha condannato (...) al pagamento in favore di (...) S.p.A. della somma di Euro. 500,00 per le forniture di propano sfuso di cui alle fatture n. (...) del 21.4.2010 per Euro. 373,37 e n. (...) del 22.11.2011 per Euro. 653,40, rimaste insolute. Segnatamente, ad avviso dell'appellante principale, avrebbe errato il giudicante nell'aver ritenuto raggiunta la prova del credito e nell'aver accolto la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo avanzata dalla controparte, malgrado le contestazioni mosse dal medesimo circa l'an e il quantum delle prestazioni dedotte dalla società fornitrice. Di contro, ad avviso dell'appellante incidentale, avrebbe errato il giudice di pace nell'aver reputato non provata l'entità delle forniture eseguite e nell'aver accolto solo parzialmente la propria domanda di pagamento, condannando (...) a corrispondere in suo favore la sola somma di Euro. 500,00, in luogo di quella ingiunta di Euro. 1.026,77. 3.1. Tanto premesso, per le ragioni di seguito esposte, merita accoglimento l'appello principale proposto, mentre va rigettato l'appello incidentale. Si è già evidenziato che con il ricorso monitorio (...) S.p.A. ha esercitato azione di adempimento contrattuale, chiedendo condannare (...) al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di propano sfuso di cui alle fatture n. (...) del 21.4.2010 per Euro. 373,37 e n. (...) del 22.11.2011 per Euro. 653,40, rimaste insolute. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa. Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Ebbene, alla luce dei superiori principi incombeva su (...) S.p.A., creditrice del corrispettivo per la somministrazione di gas, provare non solo l'avvenuta stipula di un contratto con (...) ma anche la concreta esecuzione e l'entità delle prestazioni di cui la stessa ha chiesto la remunerazione con il ricorso monitorio. Onere della prova che, tuttavia, non può dirsi assolto. Ed invero, se per un verso deve ritenersi pacifica - in ragione della mancata contestazione da parte dell'opponente (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione) - la sussistenza tra le parti di un rapporto di somministrazione, per altro verso non risultano provate da (...) S.p.A. né l'effettiva esecuzione delle forniture dedotte in seno al ricorso per decreto ingiuntivo né la loro entità (alla quale si rapporta il corrispettivo richiesto). In proposito, in primo luogo, non può farsi applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., avendo (...) sin dall'atto di citazione in opposizione negato di aver ricevuto le prestazioni specificamente individuate dalle fatture n. (...) del 21.4.2010 e n. (...) del 22.11.2011, nonché lamentato, in ogni caso, la non correttezza degli addebiti e il malfunzionamento del misuratore elettronico (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: "il sig. (...) odierno opponente, non è debitore delle somme delle quali gli si ingiunge il pagamento, né di altre somme, non avendo mai ricevuto la fornitura di gas di cui alle fatture richiamate nel decreto ingiuntivo opposto e non avendo mai ricevuto le fatture per le quali è stato chiesto e concesso il decreto ingiuntivo opposto"; v. pag. 2 del medesimo atto: "cosicché, anche nell'ipotesi in cui la opposta dovesse provare un proprio credito residuo (ma si ribadisce l'opponente disconosce i consumi unilateralmente addebitatigli ed il malfunzionamento del contatore come si dirà più avanti) (...) Che i consumi presunti siano comunque errati, risulta anche da un'altra importante circostanza. Intorno al 2010 il sig. (...) contestò telefonicamente l'eccessività delle bollette di gas rappresentando che sicuramente vi doveva essere un guasto al contatore. La ENI, tramite la propria società di gestione (...) srl, ha riscontrato le lamentele del sig. (...) solo nel 2012, rinvenendo un guasto al contatore e provvedendo alla sua sostituzione, come risulta dal "(...) di lavoro e certificato di manutenzione" nr.(...) del 02.01.2012 per "manutenzione straordinaria" (ALL.3)"). In secondo luogo, nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi ai documenti di trasporto del propano sfuso a firma di (...) s.r.l., società concessionaria di (...) S.p.A. (v. all. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado), atteso che tali documenti, oltre che difettare della sottoscrizione di (...) (v. in calce "firma del destinatario per ricevuta della merce e accettazione di tutte le condizioni"), recano una data - "26/03/13", "11/09/12", "21/02/12" e "01/12/11" - successiva a quella di emissione delle fatture menzionate nel ricorso per decreto ingiuntivo - "n. (...) del 21.4.2010" e "n. (...) del 22.11.2011" (v. pag. 1 del ricorso) - e, pertanto, deve ritenersi che gli stessi concernano forniture senz'altro diverse da quelle oggetto dell'odierno giudizio. Va poi chiarito che non è stato possibile, in revoca dell'ordinanza del 3.5.2018 pronunciata dal precedente giudice istruttore, ammettere la prova testimoniale articolata da (...) S.p.A. in primo grado (v. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, capitoli n. 2: "vero che, nell'ambito della predetta attività, (...) ha consegnato al (...) presso l'indirizzo di (...) in (...) forniture di gpl propano, negli anni 2010 e 2011?" e n. 3 "vero che la fornitura da (...) consegnata nei suindicati anni 2010 e 2011, corrisponde a quella di cui alle fatture di (...) S.p.A. n. (...) del 21.4.2010 e n. (...) del 22.11.2011, che le si mostrano?"). La suddetta richiesta istruttoria è stata reiterata in sede di appello (v. pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta in appello), al fine di dimostrare l'effettività delle forniture riportate nelle fatture n. (...) del 21.4.2010 e n. (...) del 22.11.2011. Pur nondimeno, non risulta reperibile agli atti del presente grado di giudizio il fascicolo di parte di (...) S.p.A. del procedimento monitorio n. R.G. (...) /2015 dell'(...) del Giudice di (...) di (...) Vista la radicale assenza delle fatture sopra menzionate, si rivelerebbe processualmente impossibile qualsiasi ricostruzione delle prestazioni per cui è pretesa la remunerazione. Va rilevato che l'appellante incidentale - opposta in primo grado - non ha depositato il citato fascicolo in occasione della costituzione in appello (v. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta in appello, ove si legge espressamente "si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) Procura notarile (...); 2) atto di citazione in appello (...); 3) fascicolo di parte di primo grado, in corso di acquisizione"). (...) S.p.A. non ha poi provveduto al deposito neppure a seguito dell'ordinanza del 18.11.2023, con cui il Tribunale ha specificamente rimesso la causa sul ruolo "al solo fine di acquisire il fascicolo del procedimento monitorio", esplicitandone così le ragioni: "rilevato che non risulta agli atti il fascicolo del procedimento monitorio; rilevato che l'acquisizione dello stesso appare assolutamente indispensabile per la valutazione della pretesa oggetto di causa, anche avuto riguardo alle richieste istruttorie; rilevato, al contempo, che la predetta documentazione non risulta reperibile attraverso il sistema telematico; rilevato che, secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, "la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione" e che, "nel caso in cui, nel giudizio d'appello, la parte, dopo essersi costituita, ritiri il fascicolo di parte ed ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo" (così Cass. Civ. III 28.9.2018 n. 23455"). 3.2. In conclusione, difettando la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., (...) S.p.A. - gravata del relativo onere probatorio - deve reputarsi soccombente e nulla può ritenersi dovuto in suo favore da (...) principale proposto da (...) va, dunque, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di (...) di (...) n. 58/2016, depositata il (...) a definizione del procedimento n. R.G. 9/2016, la domanda di condanna al pagamento dell'importo di Euro. 1.026,77 avanzata da (...) S.p.A. va rigettata. 3.3. Nessuna altra pronuncia deve essere emessa dal Tribunale. Nelle note del giugno 2017 depositata da (...) quest'ultimo ha chiesto testualmente "rigettare l'appello incidentale proposto da (...) perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun credito può essere vantato da (...) S.p.A. nei confronti del (...) non avendo questa fornito prova nell'an e nel quantum del vantato credito per asseriti consumi di gas; con diritto del sig. (...) alla restituzione di quanto sta pagando in volontario adempimento della sentenza appellata, per evitare l'aggravio dei costi di una esecuzione forzata" (v. pag. 8 delle note, punto 3). Ebbene, non può ritenersi che in tal modo l'odierno appellante principale abbia richiesto di condannare controparte a restituire quanto versato in attuazione spontanea della pronuncia gravata. Ed infatti, in nessuno scritto si prospetta la volontà di conseguire una condanna restitutoria a carico di (...) S.p.A. Il riferimento al "diritto del sig. (...) alla restituzione" deve in altri termini intendersi preordinato esclusivamente a rimarcare come quest'ultimo, in conseguenza della riforma della sentenza appellata, possa pretendere in altra sede il ripristino dello status quo ante. È orientamento consolidato che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. È altrettanto pacifico, peraltro, che spetta alla parte che formuli domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado precisare l'entità e l'epoca dell'esborso (cfr. Civ. Sez. III 18.7.2003, n. 11244, ove, a fronte di un "ricorso incidentale" con cui si era censurata la decisione impugnata per avere "i giudici del merito ... rigettato la domanda di restituzione delle somme corrisposte ... in esecuzione della sentenza di primo grado ... perché formulata solo in via ipotetica e, in ogni caso, non dimostrata in ordine all'entità ed all'epoca dell'eventuale esborso", la Suprema Corte ha disatteso il motivo, rilevando che "è onere della parte che formuli una tale domanda precisare, puntualmente, da un lato, in quale data ha provveduto al pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, dall'altro, specie nell'ipotesi in cui controparte non riconosca la avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dimostrare i propri assunti. Correttamente, pertanto, nella specie i giudici del merito hanno disatteso la richiesta di restituzione delle somme corrisposte a controparte in esecuzione della sentenza di primo grado atteso che non solo l'affermazione ... avvenuto pagamento della somma portata dalla sentenza impugnata ... è rimasta una asserzione priva di qualsiasi conforto probatorio, ma la domanda stessa è stata formulata in via ipotetica"). Nel caso di specie, a conferma di come nel presente giudizio non sia stata proposta alcuna rituale domanda di condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, (...) ha fatto menzione di un pagamento ancora in corso e non ha precisato l'entità di quanto già corrisposto a (...) S.p.A. e (v. pag. 15 dell'atto di citazione in appello, ove si legge che "la (...) ha richiesto immediatamente il pagamento delle somme portate dalla Sentenza impugnata ed il sig. (...) al fine di evitare la paventata esecuzione, sta già pagando dette somme in più rate concordate con l'appellata, fatto salvo il diritto di impugnare la sentenza in esame"; v. nuovamente pag. 8 delle note, punto 3, in cui si fa menzione del "diritto del sig. (...) alla restituzione di quanto sta pagando in volontario adempimento della sentenza appellata, per evitare l'aggravio dei costi di una esecuzione forzata"). Nulla ha poi osservato sul punto l'appellante principale negli scritti conclusivi. 4. Quanto alle spese di lite, occorre ribadire che la sentenza del Giudice di (...) di (...) n. 58/2016, depositata il (...) a definizione del procedimento n. R.G. 9/2016, è stata integralmente riformata, dovendo disattendersi la domanda di condanna al pagamento dell'importo di Euro. 1.026,77 avanzata da (...) S.p.A. Conseguentemente, quest'ultima va reputata soccombente. La liquidazione delle spese viene effettuata, come da dispositivo, secondo valori prossimi ai parametri medi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al credito azionato ed integralmente disatteso (scaglione di riferimento: fino ad Euro. 1.100,00). In relazione ad entrambi i gradi di giudizio va disposta la distrazione in favore del procuratore di (...) dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Va infine precisato che, essendo l'appello incidentale stato proposto in data successiva al 31.1.2013, si ravvisa la sussistenza, in relazione alla posizione di (...) S.p.A., dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo, da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Il Giudice, dott. (...) definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. (...) /2017: - in accoglimento dell'appello principale, disatteso quello incidentale, riforma la sentenza del Giudice di Pace di (...) n. 58/2016, depositata il (...) a definizione del procedimento n. R.G. 9/2016, e, per l'effetto, rigetta integralmente la domanda di condanna al pagamento dell'importo di Euro. 1.026,77 avanzata da (...) S.p.A, per le ragioni di cui in motivazione; - condanna (...) S.p.A. a pagare ad (...) le spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro. 300,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e (...) come per legge, e, per il procedimento di appello, in Euro. 600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e (...) come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di (...) S.p.A. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3615/2021 R.G. promossa da: (...) nato (...) (C.F.: (...)), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati (...) (C.F.: (...)) e (...) elettivamente domiciliato in (...) OPPONENTE CONTRO (...) nella qualità di Amministratore ad acta del (...) sito in (...) (C.F.: (...)), OPPOSTO OGGETTO: opposizione a precetto Con decreto del 16.11.2023, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 23.7.2021 (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 937/21, concesso provvisoriamente esecutivo in data 10-11/06/21 e all'atto di precetto del 21.6.2021 con il quale dall'avv. (...) veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 26.191,39, oltre gli interessi legali, alle spese del procedimento monitorio e dell'atto di precetto IVA e CPA. Lamentava la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto titolo formulando una serie di motivi. Premetteva che con decreto in data 5.5.2016 del tribunale in composizione collegiale il (...) era stato nominato dal tribunale "amministratore della cosa comune, affinché svolga tutte le attività relative all'incarico di progettazione delle opere di ricostruzione e restauro del palazzo, provveda all'espletamento della gara di appalto delle opere progettate e alla cura delle pratiche amministrative, urbanistiche e di finanziamento per portare a compimento l'opera"; che essendo ancora non ultimate le attività indicate trascorsi quattro anni dal conferimento l'opponente odierno unitamente a (...), comproprietari di circa quote millesimali 817,8085, dell'immobile (...), con ricorso del 6/2/21 avevano chiesto al Tribunale di invitare il professionista incaricato a fornire gli opportuni chiarimenti in merito a quanto dai medesimi rassegnato, adottando all'esito i provvedimenti necessari; che con decreto collegiale del 25/03/21 veniva dichiarato non luogo a provvedere su tutte le istanze avanzate dalla parti; che con ricorso in data 29.4.2021 l'Avv. (...) senza alcuna convocazione dell'assemblea e autorizzazione da parte della stessa, aveva chiesto emettersi decreto ingiuntivo nei confronti del Dott. (...) per il pagamento delle somme indicate nel terzo piano di riparto; che conseguentemente, alla notifica dello stesso, in uno all'atto di precetto in data 22/06/21, l'odierno opponente, al fine di scongiurare la minacciata azione esecutiva, in data 1-2/07/2021 procedeva al pagamento a mezzo bonifico della sorte capitale e delle spese del procedimento monitorio e dell'atto di precetto, senza rinuncia all'impugnazione e con animo di ripetizione delle somme corrisposte. Con il primo motivo, lamentava la carenza di legittimazione attiva dell'Avv. (...) in quanto il rapporto tra amministratore ad acta e i singoli comproprietari andava ricondotto alla fattispecie del mandato ai sensi dell'art. 1709 c.c. (così Cass. n. 21966/2017 che equipara in ordine a questo profilo l'amministratore ex art. 1105 comma 4 con quello nominato ex art. 1129 c.c.); che quindi l'amministratore ad acta era legittimato a proporre il procedimento monitorio solo se autorizzato dall'assemblea, in quanto il recupero di somme nei confronti di comproprietari non rientrava tra quelle controversie per le quali l'amministratore poteva legittimamente agire senza la preventiva autorizzazione assembleare; che in tal senso si era anche espresso il tribunale di Siracusa in controversia analoga ordinanza del 25.3.2021 resa nel procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 1353-3/2010 aveva chiaramente precisato che "L'amministratore giudiziario si ritiene sia privo della legittimazione ad agire nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'art. 1131 c.c. (Cass. n. 15684/2006)". Deduceva inoltre che in ogni caso, ove fosse stato ritenuto necessario procedere per il recupero coattivo delle somme, l'Amministratore ad acta, avrebbe dovuto investire l'assemblea della questione ed ottenerne l'autorizzazione, invece aveva agito per il pagamento del terzo piano di riparto nei confronti di esso opponente, immotivatamente individuato, invece che anche contro gli altri comproprietari che non avevano pagato il piano, atteso che risultava essere stato adempiente solo il terzo comproprietario. Con altro motivo lamentava che l'amministratore ad acta aveva omesso del tutto di depositare il computo metrico e il relativo rendiconto di spesa al fine di consentire il riscontro dei lavori da eseguirsi ed i relativi costi, e di non aver mai investito l'assemblea di tali tematiche; che si era limitato a richiedere, con i piani di riparto inviati a mezzo PEC e mai sottoposti all'assemblea, i pagamenti di ingenti somme del tutto generiche, senza mai presentare rendiconti di spesa, né tanto meno fatture a fronte dei pagamenti avvenuti; che solamente con la relazione del 15/3/21 l'amministratore ad acta aveva presentato il computo metrico, nonché alcune delle fatture giustificative delle somme corrisposte, mai in altra occasione rimesso e/o comunicato ai comproprietari. Deduceva che la mancanza di un verbale di assemblea in cui erano stati portati all'attenzione dei comproprietari i piani di riparto, così come di una delibera di approvazione degli stessi prove scritte indispensabili per ottenere non soltanto l'ingiunzione di pagamento ma l'ottenimento della provvisoria esecutività del titolo a sensi dell'art. 63 dip. att. cod. civ. in assenza dei quali l'avvocato (...) non poteva promuovere il procedimento monitorio opposto. Lamentava infine che l'opposto aveva esorbitato dai limiti del mandato in quanto non aveva informato la propria condotta ai necessari canoni della diligenza nella esecuzione del mandato. Tanto premesso chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare la inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata con vittoria di spese e compensi. L'opposto seppur ritualmente citato non si costituiva. All'udienza del 2 dicembre 2021 l'avv. (...) intimato opposto compariva personalmente e dichiarava nelle more della proposizione della odierna opposizione in data 11 agosto 2021 era stato nominato l'amministratore ordinario del (...) dall'assemblea, con conseguente revoca della sua nomina e che quindi era venuta meno la parte nei cui confronti era stata attinta la opposizione al decreto in esame. L'avv. (...) contesta quanto eccepito dall'avv. (...) rilevando che la opposizione è stata regolarmente notificata al procuratore costituito che ha sottoscritto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il relativo atto di precetto. All'udienza del 16.11.2023 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione sulle memorie conclusionali depositate come in atti e decisa come segue. La opposizione è fondata per carenza di legittimazione attiva dell'opposto/intimante. Correttamente l'odierno opponente si duole del fatto che l'avv. (...) nominato amministratore ad acta ai sensi dell'art. 1115 comma 4 c.c. si sia attivato per la emissione dell'opposto titolo senza preventivamente richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Invero costituisce orientamento consolidato a cui questo giudice ritiene di prestare continuità quello secondo cui "L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'art. 1131 cod. civ., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini" (così anche Cass. n. 4209/2014 oltre a quella già citata dall'odierno opponente). Nel caso di specie non risulta che l'amministratore nominato ex art. 1105 comma 4 c.c. sia stato investito del detto potere da parte dei comunisti. Quanto poi alla rilevata intervenuta nomina dell'amministratore del condominio nella persona di altro soggetto rimane ininfluente comunque in quanto da un lato l'opposizione è stata correttamente proposta nei confronti del (...) che anche quale procuratore aveva sottoscritto il titolo e dall'altro, alla luce della evidenziata opzione interpretativa, tenuto conto della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'odierno intimato nel presente giudizio. Ne consegue allora che va dichiarata la insussistenza del diritto di (...) a procedere in via esecutiva nei confronti dell'odierno opponente ad esecuzione forzata. Quanto alle spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'opposto e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014 con distrazione, considerato che le vicende del giudizio non possono incidere a scapito della parte che ha ragione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3615/2021 r..g. in accoglimento della opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.7.2021 dichiara che (...) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del (...) in forza del decreto ingiuntivo n. 937/2021; Condanna l'opposto/intimante al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 2540,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, distraendosi in favore dei difensori. Così deciso in Siracusa il 25 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2024.

  • TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA (...) ((...), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in (...) ATTORE APPELLANTE CONTRO (...) CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE Oggetto: azione di risarcimento del danno Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con sentenza n. 19 del 2020 il Giudice di Pace di Noto, definizione del procedimento n. 29/2020R.G., ha rigettato in quanto sfornita di prova la domanda di (...) di condanna della (...) al pagamento della somma di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sia per spese sostenute che per vacanza rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di un viaggio in crociera, nulla disponendo sulle spese di lite. (...) ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2020 facendo leva su un unico profilo di doglianza con il quale ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della prova fornita ritenendo che la denuncia di smarrimento di bagaglio non poteva assurgere a prova in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla parte interessata; a dire del (...), il Giudice di Pace non aveva preso in considerazione il fatto che la denuncia di smarrimento conteneva dichiarazioni rese dall'appellante soltanto nella parte riguardante la descrizione delle caratteristiche del bagaglio, e che in realtà in essa erano presenti le dichiarazioni di mancato ritrovamento del bagaglio inserite dal responsabile di bordo con apposizione del timbro ufficiale della nave da crociera. (...) ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con la condanna della società (...) al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per non avere potuto rilassarsi e godere della vacanza a causa dello smarrimento del proprio bagaglio, nonché al risarcimento dei danni per le spese sostenute l'acquisto di prodotti sostitutivi e vestiti necessari per la vacanza; (...) ha infine prodotto in giudizio una mail di formazione successiva alla sentenza di primo grado con la quale la società convenuta (...) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (...), ovvero cinque giorni dopo la data prevista del (...). La società convenuta (...) sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed è rimasta contumace. Radicatosi il contraddittorio la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del (...) e della concessione dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene parzialmente fondato l'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto per i motivi di seguito indicati. Nella vicenda in esame dai fatti narrati dall'appellante è emerso che (...), in occasione di un viaggio in crociera, aveva provveduto all'acquisto di un servizio di spedizione bagaglio con ritiro previsto in data (...) e riconsegna a bordo della nave da crociera della compagnia (...) in data non successiva a quella della partenza nave, prevista da (...) il (...); che l'esborso del servizio era stato effettuato, in virtù del possesso da parte di (...) del privilegio denominato (...)", da (...) in nome e per conto del passeggero con il quale materialmente si era perfezionato il contratto di trasporto; che il ritiro del bagaglio era stato effettuato solo in data (...) ma comunque con la garanzia della consegna a bordo della nave da crociera per la data di partenza prevista; che qualche giorno prima della partenza, mentre l'odierno attore appellante e la propria compagna erano in viaggio in crociera su altra nave, la (...) gli aveva comunicato, tramite mail, un breve ritardo nella consegna, ritardo comunque non quantificato; che il giorno dell'imbarco, al porto di (...), (...) non aveva rinvenuto la presenza del bagaglio spedito; che, essendo domenica, nessuno rispondeva al call center della ... (...) e che solo il giorno successivo, a nave ormai salpata, la (...) aveva comunicato a (...) che il bagaglio era presumibilmente smarrito; che (...) e la sua compagna, i cui oggetti personali e beni di prima necessità erano all'interno del bagaglio, essendo sprovvisti di tutto e avendo solo i vestiti indossati al momento dell'imbarco, erano stati costretti a provvedere, su indicazione della compagnia di navigazione, all'acquisto di beni sostitutivi, spendendo del denaro il cui impiego era originariamente destinato ai servizi e alle escursioni della propria vacanza, non più goduti; che pertanto la vacanza prenotata era del tutto rovinata dallo smarrimento del bagaglio; che l'ultimo giorno di crociera, la (...) aveva comunicato alla compagnia di navigazione (...) che il bagaglio era stato ritrovato e sarebbe stato consegnato da lì a qualche giorno al luogo di partenza; che con mail datata (...), prodotta nel presente giudizio di appello in quanto successiva al momento in cui la causa era stata presa in decisione dal Giudice di Pace di Noto, la ... (...) aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (...). Ciò premesso il Tribunale ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento danni da cosiddetta "vacanza rovinata" e di rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l'acquisto dei beni necessari a godere della vacanza. Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011 cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio. Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l'articolo 46 del Codice del Turismo, l'inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (vedasi Cass. n. 17724 del (...), Cass. n. 14662 del (...) e Cass. n. 7256 del (...)); quanto poi all'onere probatorio in capo al viaggiatore, egli "ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale" Cass. n. 12143 del (...)). Nella vicenda in esame (...) ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio come risulta sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, sottoscritta (...) dove era stata sbarrata la risposta "no" nella casella "bagaglio ritrovato" e aggiunta in calce la nota in inglese "luggage did not arrive on board, but was localized and will be delivered to guest's home address after the cruise" ovvero "il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all'indirizzo di casa dell'ospite dopo la crociera" sia dalla mail della ... (...) dell'(...) dove si confermava che il bagaglio era stato riconsegnato soltanto in data (...). (...) ha anche dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio in quanto con la mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto. Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba avvenire in senso equitativo ai sensi dell'art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (...) (data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le spese sostenute per l'acquisto di beni ordinari necessari per la vacanza deve rilevarsi che non vi è prova di un danno economico in quanto (...) è tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza. In definitiva deve parzialmente accogliersi l'appello avanzato da (...) e riformarsi la sentenza appellata n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto con conseguente condanna della (...) al risarcimento a favore di (...) del danno da vacanza rovinata valutato equitativamente in Euro 1.500,00 mentre devesi rigettare la domanda attorea di risarcimento delle spese sostenute per l'acquisto di beni sostitutivi per lo svolgimento della vacanza. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato (...) come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (...) e, in riforma della sentenza di primo grado n. 19/2020 del Giudice di Pace di Noto, condanna la (...) al pagamento, in favore di (...), della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre rivalutazione ... monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (...) sino al soddisfo; 2. Condanna (...) al pagamento in favore di (...) delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 44,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3. Condanna (...) al pagamento in favore di (...) delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 178,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Siracusa, il 15 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024.

  • TRIBUNALE DI SIRACUSA Seconda sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo, ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5159/2018 promossa da (...), nata a (...) il (...), elettivamente domiciliata in (...) presso (...) e nello studio dell'Avv. (...); opponente contro (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (...) ed elettivamente domiciliato in Siracusa, via (...), presso lo studio dell'Avv. (...); opposta avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 14 settembre 2022, che qui si intende trascritto. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1229/2018 del 23.05.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1918/2018 del molo generale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della s.p.a. (...), della somma complessiva di euro 5.688,51, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù dei due contratti di finanziamento nn. (...), stipulati con (...) ceduti poi a (...) che a sua volta li cedeva, con atto del 27.06.2014 all'odierna convenuta opposta. (...) ha eccepito il pagamento degli importi dovuti in forza della linea di credito aperta con contratto di finanziamento n. (...), la mancata sottoscrizione del contratto n. (...) e contestuale violazione ex art. 117 TUB, la carenza dei presupposti di legge del decreto ingiuntivo opposto nonché l'incertezza del credito vantato e l'omessa notifica dell'avvenuta cessione; l'opponente ha contestato, inoltre, la vessatorietà delle clausole contrattuali e l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati di cui ha dedotto l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'espletamento di una CTU volta all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria. Si costituiva in giudizio (...) s.p.a. che instando per il rigetto delle avverse eccezioni e conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ne chiedeva la provvisoria esecutività, precisando che il contratto di finanziamento di cui al n. (...) è relativo all'apertura di una linea di credito revolving di cui la parte primariamente contesta l'assenza dei requisiti ex art. 117 TUB per poi dichiarare di non aver mai sottoscritto tale ultimo negozio. Con l'ordinanza del 04.01.2021 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1229/2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 14.09.2022, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile. L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati. La controversia trae origine da un credito di euro 5.688,51 vantato da (...) S.p.a. a fronte di due contratti di finanziamento, l'opponente con le prime doglianze ha eccepito la nullità delle cessioni oggetto del presente giudizio stante l'omessa notifica nei suoi confronti; ha sollevato l'eccezione di pagamento delle poste dovute a seguito dell'apertura della linea di credito n. (...) contestando la carenza di prova dei crediti azionati. A riguardo è bene precisare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Ciò premesso, la s.p.a. (...) ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio allegando l'atto di cessione, sia il proprio credito, attraverso la produzione degli estratti conto certificati e i relativi contratti di finanziamento n. (...), nonché le comunicazioni, regolarmente notificate all'odierna opponente, della cessione pro-soluto di detti crediti. Di contro, (...) nulla ha provato circa l'adempimento del credito scaturito dal contratto di finanziamento n. (...), formulando censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, a nulla rilevando la doglianza relativa all'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha certificato l'estratto conto, poiché ai sensi dell'art. 50 TUB, la (...) e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, la norma, infatti, non prevede che il dirigente certificatore debba essere indicato nominativamente a pena di nullità o inefficacia, limitandosi a stabilire che l'estratto conto prodotto debba essere conferme alle risultanze dell'Istituto e che debba essere sottoscritto da un dirigente del medesimo istituto di credito. Prive di pregio appaiono le eccezioni ulteriormente formulate dall'opponente che dapprima eccepisce la mancata stipula del contratto di carta revolving n. (...) per poi rilevarne la carenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 117 TUB. Ad ogni buon conto l'opponente (...) sottoscrivendo, come documentato in atti, il contratto di finanziamento n. (...) sul cui frontespizio è presente la clausola relativa alla concessione in suo favore di una linea di credito utilizzabile anche mediante l'emissione di una carta di credito revolving, ha approvato tali condizioni ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., risulta pertanto soddisfatta la forma scritta richiesta ex art. 117 TUB, per di più, stante la contestualità dei due rapporti negoziali, non può dubitarsi del fatto che l'opponente abbia consapevolmente espresso il proprio consenso all'apertura di tale linea di credito tramite carta revolving n. (...), posto che della stessa ha fatto un regolare utilizzo, come si evince dalla documentazione allegata in sede monitoria. Del pari infondata si palesa l'eccezione relativa all'intervenuto termine di prescrizione, infatti la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma IV c.c. opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini brevi, mentre è esclusa, come nel caso di specie, nell'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici per i quali il termine di prescrizione, anche per gli interessi, è quello ordinario decennale. Oltremodo generiche appaiono le doglianze relative all'usurarietà dei tassi d'interesse contrattuali applicati, come statuito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di contratti bancari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati (Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Cass. n. 7374/2016). Per ciò che concerne, infine, la nullità/inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, giova precisare che le clausole sono state debitamente richiamate e sottoscritte dall'odierna opponente separatamente dalle altre condizioni contrattuali, ritenendosi pertanto soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. Ritenuto quanto sopra, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1229/2018 del 23.05.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1918/2018 del ruolo generale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, nella persona del dott. Domenico Stilo, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1229/2018 del 23.05.2018 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1918/2018 del ruolo generale; - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore della (...) s.p.a. che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15 per cento, ed oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Siracusa il 16 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. (...)promossa da: (...) (C.F.: (...)), residente in (...), via (...), elettivamente domiciliato in (...), via (...), presso lo studio dell'avv. (...), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; Opponente contro (...), P. IVA (...), in persona del legale rappresentante pro tempore,, quale incorporante di difesa dall'avv. (...) (pec: (...)), giusta procura in atti; Opposta MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con citazione in opposizione notificata il (...), ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. (...), con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento di Euro (...), oltre accessori e spese del procedimento monitorio, quale morosità correlata al finanziamento concesso da (...). A sostegno della propria prospettazione, l'opponente ha anzitutto eccepito che la creditrice ingiungente non avrebbe fornito prova di essere titolare del credito sotteso alla domanda d'ingiunzione. (...) ha in secondo luogo lamentato la nullità per vessatorietà delle clausole del testo negoziale posto alla base del ricorso monitorio relative alla estinzione anticipata del vincolo contrattuale e alla applicazione di interessi moratori. L'opponente ha infine prospettato la sussistenza di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento sopra menzionato ed il contratto di compravendita concluso con la società (...), aggiungendo che la risoluzione di quest'ultimo legittimerebbe la creditrice ingiungente a richiedere la restituzione di quanto erogato esclusivamente alla citata società venditrice. Con comparsa di costituzione e risposta dell'(...) si è costituita in giudizio (...), la quale, premesso di aver incorporato mediante fusione la (...), ha chiesto il rigetto della opposizione avversaria. In dettaglio, la società opposta ha sostenuto di aver adeguatamente provato di essere titolare del credito azionato in via monitoria ed ha contestato le censure di vessatorietà articolate da (...). (...) ha infine evidenziato la irrilevanza del collegamento negoziale invocato da controparte e la conseguente legittimità della domanda di pagamento rivolta all'opponente. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed essendo ante causarti stata esperita con esito negativo la mediazione, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c. 2. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta - attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). 2.1.1. Tanto premesso, in merito al titolo, si osserva che con il ricorso monitorio la creditrice ingiungente ha prodotto il contratto di finanziamento per Euro (...) stipulato da (...), quale ente finanziatore, e (...) quale debitore, in cui è stato previsto il rimborso in quarantotto rate di Euro (...) ciascuna, con indicazione del TAN pari al (...) e del TAEG pari al (...) (v. all. 4 del ricorso monitorio; v. anche ali. 3 della citazione di parte opponente). Ebbene, al fine di assicurare chiarezza nella esposizione, occorre evidenziare che il (...) - dunque anteriormente alla stipula del negozio sotteso alla domanda di ingiunzione - l'unica società all'epoca denominata (...) ha destinato, mediante atto di scissione iscritto presso il Registro delle Imprese in pari data (v. ali. 3 del ricorso monitorio), il proprio ramo aziendale relativo al credito al consumo a società di nuova costituzione. Successivamente, la società scissa ha mutato la propria denominazione in (...), mentre la società beneficiaria della attribuzione patrimoniale di quest'ultima ha assunto essa stessa la denominazione di (...), conseguendo l'autorizzazione alla concessione di finanziamenti. Ciò precisato, secondo quanto affermato dallo stesso opponente, il perfezionamento del contratto oggetto di causa risale al (...) (v. pag. 1 della citazione in opposizione, in cui si legge che "con comunicazione del (...) la società (...) informava l'odierno opponente che la richiesta di finanziamento del (...) da quest'ultimo avanzata per l'acquisto della sopradescritta autovettura era stata accettata"). Conseguentemente, deve ritenersi che il vincolo negoziale sia stato assunto da (...) con la società beneficiaria della scissione iscritta il (...), dal momento che, alla predetta data del (...), essa costituiva l'unico ente denominato (...). Quest'ultima è infine stata incorporata - mediante fusione del (...) (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) - da (...). Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia congruamente dimostrato la titolarità del credito azionato. 2.1.2. Quanto all'inadempimento, (...) ha allegato il mancato pagamento di Euro (...) (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, nonché l'ali. 5 del ricorso monitorio). 2.2.1. A fronte di ciò, (...) ha inteso contrastare la domanda avversaria eccependo anzitutto la vessatorietà delle clausole del testo contrattuale relative alla estinzione anticipata del finanziamento ed alla applicazione degli interessi moratori. Il superiore assunto deve ritenersi infondato. Quanto alla prima clausola menzionata, si osserva che, secondo quanto di recente chiarito dal Supremo Collegio, "la commissione di estinzione anticipata (...) costituisce (...) una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio (...). Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente "(arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella" (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109). Tenuto conto di ciò, la clausola contemplante oneri per l'anticipata estinzione del finanziamento non determina alcun significativo squilibrio idoneo a radicare l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo; v. per analoghe conclusioni App. Roma Sez. II 4.8.2022, n. 5289, per cui la penale per estinzione anticipata del mutuo non determina alcun significativo squilibrio normativo di cui all'art. 33 del codice del consumo, poiché la scelta di estinguere anticipatamente il contratto è comunque rimessa alla decisione della parte mutuataria, che ha la possibilità di liberarsi dal vincolo a propria discrezione, sicché la prestazione a carico della parte mutuataria in caso di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo per la facoltà di recesso accordata dal mutuante configurando dunque una sinallagmaticità che esclude il presupposto stesso dell'applicazione dell'art. 33 del codice del consumo). Del pari non vessatoria deve considerarsi la pattuizione concernente l'applicazione degli interessi moratori. Ed infatti, sul punto, l'art. 33, comma 2, lett. f), del decr. lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), dispone che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie, nessuna manifesta eccessività degli interessi moratori pattuiti risulta anche solo allegata da parte dell'opponente, limitatosi sul punto ad affermare che "le sopracitate norme delle condizioni generali di contratto che si invocano, a modesto avviso del sottoscritto difensore, sembrerebbero violare gli arti. 1469-bis e ss. e la disciplina relativa alle clausole vessatorie in quanto tendenti a configurare la sussistenza di uno squilibrio fra le parti nel rapporto contrattuale" (v. pag. 4 della citazione). 2.2.2. Non può infine attribuirsi rilievo, nel presente giudizio, all'eventuale collegamento negoziale tra l'operazione di acquisto del veicolo conclusa con (...) e il contratto di finanziamento del (...) oggetto di causa. In proposito, (...) ha più in particolare sostenuto che da siffatto legame "deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474)" (v. pag. 6 della citazione). Pur nondimeno, nel caso di specie, anche ove si dovesse reputare esistente il dedotto collegamento negoziale, nessuna prova sussiste dell'avvenuta risoluzione della menzionata compravendita di autovettura, con il che non risulta prefigurarsi la possibilità per il mutuante di esigere il pagamento dal venditore. 3. Per tutte le ragioni sopra illustrate, in conclusione, va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, le cui statuizioni, anche in punto di spese, s'intendono confermate. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per la fase decisionale, senza il riconoscimento della fase istruttoria in quanto non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del ridotto livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo riconosciuto a parte opposta (scaglione di riferimento: Euro 5.201-26.000). P.Q.M. Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. (...): - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...), emesso dal Tribunale di Siracusa e notificato in data (...), per le ragioni di cui in motivazione; - condanna (...) a pagare in favore di (...) le spese di lite, che liquida in Euro (...) complessivi per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c. Così deciso in Siracusa il 15 dicembre 2022. Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA PRIMA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona della dott.ssa Viviana Urso, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 4.10.2022 ex art. 429 c.p.c., dandone integrale lettura, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, proposta da: (...), cod. fisc. (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sa.Fe. in Augusta Viale (...) che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti; RICORRENTE contro: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. (...) - P. IVA (...), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari amministrativi dipendenti dott. (...), dott.ssa (...) e dott.ssa (...) RESISTENTE OGGETTO: accertamento negativo di indebito assistenziale MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8 giugno 2021 il ricorrente esponeva che in data 15.07.2020 riceveva a mezzo raccomandata una comunicazione dall'INPS di Siracusa, avente ad oggetto: "Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. (...) cat. (...) n. (...)"; - che, specificatamente, l'Ente informava il sig. (...) che a seguito di verifiche era emerso che lo stesso aveva percepito, dal 01.10.2016 al 30.06.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. (...) n. (...) per l'importo complessivo di Euro 23.254,20, in quanto corrisposta una pensione di invalidità civile non spettante"; - che la somma richiesta era così specificata : - 1) Euro 1.537,02 relativi all'anno 2016 - 2) Euro 6.185,16 relativi all'anno 2017 pari ad Euro 515,43 mensili, - 3) Euro 6.196,20 relativi all'anno 2018 pari ad Euro 516,35 mensili, - 4) Euro 6.214,08 relativi all'anno 2019 pari ad e 517,84 mensili, - 59 Euro 3.121,74 relativo ai mesi gennaio/giugno 2020 pari ad e 520,74 mensili; - che avverso tale comunicazione si proponeva in data 15.09.2020, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale; - che il Comitato Provinciale non riscontrava il proposto ricorso; - che in data 08 gennaio 2016 la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (A.A.), lo sottoponeva a visita medica collegiale riscontrandolo affetto da : " ictus cerebrale con reliquati funzionali emiparetici a sn e disatria; ipertensione e diabete mellito niddm, prostatectomia con turbe della continenza con alterazioni dell'Alvo in esiti ileo paralitico" e lo giudicava "portatore di handicap in situazione di gravità" disponendo la revisione entro lo stesso anno mese 10; - che in data 11 febbraio 2016, a seguito di visita medico collegiale per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, la Commissione medica collegiale, riscontrando il ricorrente affetto delle patologie summenzionate, giudicava lo stesso "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( L. n. 18 del 1980) "disponendone revisione a 7 mesi; - che in data 28 aprile 2016 Il Ministro Della Difesa - Dipartimento Militare Medicina Legale Messina - Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Augusta, dopo aver sottoposto a visita medica Collegiale il sig. (...), lo dichiarava: "Permanentemente ed assolutamente non idoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa" e con segnalazione della perdita dei requisiti fisici e psichici per il mantenimento della patente di Guida; - che l'8 settembre 2016, sottoposto a visita per l'accertamento dell'invalidità civile, veniva conferma le diagnosi e dichiarato non più rivedibile; - che il 03 luglio 2017, sottoposto a visita per benefici L. n. 104 del 1990, veniva riscontrata una emiparesi ed il ricorrente era dichiarato invalido con capacità di deambulare notevolmente ridotta e giudicato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c.3 L. n. 104 del 1992; - che in data 07 ottobre 2019 veniva sottoposto a controllo per il permanere dei benefici L. n. 104 del 1992 e la Commissione Medica riteneva il ricorrente non più rivedibile e portatore di handicap ex art. 3 c. 1 L. n. 104 del 1992; - che l'indomani, in data 08 ottobre 2019, veniva ricoverato con urgenza per l'insorgenza di nuovi episodi di epilessia e diagnosticato " sospetto ictus" e veniva dimesso in data 24 ottobre 2019; - che a seguito di episodi epilettici ed apnee notturne il ricorrente deve fare uso di apparecchio che eroga aria mantenendo aperte le vie aeree ed evitando che le strutture anatomiche responsabili delle apnee abbiano lo stato di rilassamento che induce al disturbo; - che tale indicazione era stata prescritta dal Dott. (...) dell'(...) in data 05 dicembre 2019; - che a seguito di tali eventi e della conseguente protesi ventilatoria con modalità CPAP, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'aggravamento delle condizioni del ricorrente; - che in data 15 luglio 2020, l'Inps richiedeva indietro il pagamento dei ratei di pensione erogati dal 01 ottobre 2016 al 30 giugno 2020. Tanto premesso, il ricorrente chiede in via principale la revoca della richiesta avanzata dall'INPS di restituzione della somma di Euro 23.254,20 erogata a titolo di pensione n. (...) cat. (...) per il riconoscimento ed accertato handicap ex art. 3 c. 3 L. n. 104 del 1990 nei confronti del ricorrente (...) dall' 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2020. In via subordinata che sia disposta la restituzione delle somme dal mese di novembre 2019, successivo alla visita della Commissione medica collegiale tenutasi in data 07 ottobre 2019 che ha giudicato il ricorrente non più portatore di handicap grave, sino al giugno 2020, con vittoria di spese e compensi del giudizio. L' INPS si è costituito con memoria depositata in data 3 settembre 2021 deducendo che l'Istituto può procedere in qualunque momento alla verifica della permanenza delle condizioni invalidanti (art.25 comma 6 bis L. n. 114 del 2014; art.20, comma 2 L. n. 102 del 2009) nel caso concreto disposta a seguito della revisione del 08.09.2016. A seguito di tale visita di revisione, era stata accertata la mancata permanenza delle condizioni invalidanti che diedero luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; tale verbale era stato correttamente notificato e ricevuto in data 22.09.2016 e, in assenza di impugnazione, era divenuto definitivo comportando la revoca della prestazione dal mese successivo alla data della visita, come per legge, cioè dall' 1.10.2016. Il provvedimento di riliquidazione della pensione era stato poi correttamente comunicato e l'indebito notificato come pacificamente ammesso nel mese di luglio del 2020, per cui secondo l'Istituto nessun affidamento incolpevole può essere invocato; l' indebito contestato non ancora recuperato (ex art.69 L. n. 153 del 1969 ed ex artt.li 4 e 5 del regolamento approvato con Determina presidenziale n.123 del 26.7.2017), ammonta, allo stato, ad Euro 23.254,20. L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Preliminarmente va rilevato che l'art. 52 comma 2 L. n. 88 del 1986 e l'art. 13 L. n. 412 del 1991 invocati in ricorso non trovano applicazione nel caso di specie, trattandosi di norme che disciplinano la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale. Con riguardo alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Anche la Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 448/2000 e n. 264/04) ha riconosciuto che, nonostante che con le modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si sia avuto un "avvicinamento" nelle discipline dell'indebito previdenziale e dell'indebito assistenziale, tuttavia si giustificano le peculiarità delle rispettive discipline (giudicando pertanto manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale). Pertanto la disciplina dell'indebito va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili. E dall'esame della specifica normativa di settore (, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. La Corte di Cassazione ha affermato che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, (Cass. n. 16260/2003; 26162/2016; 34013/2019). In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (il requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione. Le somme nel caso in esame sono ripetibili a far data dalla visita di revisione del 8 settembre 2016, il cui esito è stato comunicato tempestivamente il 22 settembre 2016 e non è stato impugnato. Appare legittima quindi la riliquidazione e la ripetibilità per le somme corrisposte a titolo di invalidità civile, essendo venuti meno i requisiti sanitari giustificativi della provvidenza. Con la comunicazione del verbale infatti la Commissione Medica dà atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per l'invalidità civile e nessun affidamento incolpevole può invocare il ricorrente per la percezione dei ratei successivi. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, in rigetto del ricorso, dichiara che l'INPS può procedere al recupero degli indebiti pensionistici erogati successivamente alla visita di revisione dell'8 settembre 2016. Compensa le spese processuali. Così deciso in Siracusa il 4 ottobre 2022. Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. (...) r.g. promossa da: (...), elettivamente domiciliato in (...), via (...), presso lo studio dell'avv. (...) difende, giusta procura in atti; contro (...) (P.IVA (...)), quale società incorporante (...) (C.F. - P.IVA: (...)), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. (...), giusta procura in atti (pec: (...)); Opposta All'udienza del 10.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con citazione del giugno 2020 (...) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...) notificato il (...), con il quale il Tribunale di Siracusa ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di Euro (...), oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di (...), cessionaria di credito dipendente da contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunto con (...) già trasferito ad (...), a sua volta cedente della creditrice ingiungente. A sostegno della propria prospettazione, l'opponente ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposla, non avendo questa provalo che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata da (...) nei confronti dell'esponente. Per altro verso, (...) ha lamentato l'inefficacia del contratta di cessione stipulato tra (...) e (...), evidenziando che quest'ultima non avrebbe provveduto alla notifica di cui all'art. 1264 c.c. e non avrebbe fornito notizia dell'avvenuto trasferimento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.. Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2020 si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria. Quanto al primo profilo, (...) ha esposto di aver documentalmente provato la titolarità del credito azionato; quanto al secondo profilo, per un verso, ha sostenuto la irrilevanza della notifica della cessione al debitore ceduto ai fini della efficacia traslativa del contratto e della individuazione del soggetto legittimalo a pretendere la prestazione e, per altro verso, ha rappresentato di aver provveduto a tale adempimento mediante la notifica del decreto ingiuntivo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2020 il precedente giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. nonché i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con atto di intervento del 3.12.2021 si è costituita in giudizio, (...) quale società incorporante la (...) giusta atto di fusione per incorporazione del (...), insistendo nelle conclusioni già rassegnate dalla società opposta. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.3.2022 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata. In proposito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta - attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esalto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). 2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la (...) abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata. Fin dal ricorsa monitorio, infatti, la stessa ha prodotto il contratto di finanziamento n. (...) per Euro (...) stipulato da (...) con (...) in data (...), nel quale è previsto il rimborso in ottantaquattro rate di Euro ciascuna, con indicazione del TAN del (...), del TAEG del (...) e del tasso di interessi muratori pari all'(...) (v. all. 3 del ricorso monitorio). Quanto all'inadempimento, parte opposta ha allegato il mancato pagamento di Euro (...), precisando che esso deve reputarsi comprensivo del capitale e degli interessi già scaduti alla data della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del capitale residuo alla data della predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (v. pag. 9 dell'all. 10 e pag. 3 dell'all. 11 del ricorso monitorio) e degli interessi moratori (v. pag. 2 del ricorso monitorio). A fronte di ciò, parte opponente non ha in alcun modo contestato né il perfezionamento del contratto sopra menzionato, né l'effettiva erogazione della somma finanziata, né la successiva interruzione dei pagamenti ratealmente concordati. 2.2. Diversamente, (...) ha inteso contrastare la pretesa avversaria sostenendo con il primo motivo di opposizione che la odierna opposta non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionalo in via monitoria. In dettaglio, parte opponente ha lamentato la mancanza agli atti della prova documentale che la passività oggetto di causa fosse inclusa nelle cessioni intercorse, nell'ordine, tra (...) e (...) e tra quest'ultima società e (...), atteso che, da un lato, della prima operazione non sarebbe stato prodotto il contratto di cessione ma solo l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, di per se inidoneo a dare contezza del contenuto del contratto, e, da un altro lato, della seconda operazione sarebbe stato prodotto il contratto di cessione sprovvisto di riferimento alla posizione debitoria sottoposta all'odierno vaglio. Ebbene, come correttamente osservato da (...), è orientamento consolidato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ. n. 5857/2022; v. anche Cass. Civ. n. 5617/2020, secondo la quale "colui, che si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco"). Contrariamente a quanto asserito dall'opponente, peraltro, deve ritenersi che la società opposta abbia assolto il suddetto onere. 2.2.1. Che il credito per cui è causa sia stato trasferito nell'ambito dell'operazione di cessione crediti in blocco posta in essere da (...) in favore di (...) è documentato, anzitutto, dalla proposta di "Contratto per la cessione crediti pro-soluto di n. (...) posizioni creditorie" formulata dalla cedente il (...) e sottoscritta per accettazione dalla cessionaria in pari data (v. pagg. 1-3 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), nonché dal documento denominato "Allegato 82 al Contratto di Compravendita di crediti stipulato in data (...)" (v. pag. 4 dell'all. 9), altrettanto sottoscritto. Nella proposta contrattuale, infatti, si fa menzione (tra l'altro) del trasferimento di "n. 881 posizioni creditorie (di seguito i "Crediti Quarzo"), elencate nel tabulato All. sub B2)" e nel suddetto "Allegato B2 al Contratto" viene specificatamente riportata la posizione debitoria di (...): "CART. SI, COD.CLI (...), PRATICA (...); SALDO TOTALE (...); CAPITALE (...), INTER. DI MORA (...), COGNOME (...) NOME (...), ove il numero pratica (...) coincide con quello del contratto di finanziamento del (...) (v. all. 3 del ricorso monitorio), il codice cliente (...) con quello indicato nella lettera di accettazione della richiesta di finanziamento (v. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta) e nella lista movimenti al 12.12.2018 (v. all. 10 del ricorso monitorio), mentre il saldo totale (Euro (...)) corrisponde all'ammontare del credilo di cui al decreto ingiuntivo opposto. 2.2.2. Passando, invece, all'operazione di cessione credili in blocco intercorsa tra (...) e (...), parte opposta produce "Contratto di cessione pro-soluto di crediti in sofferenza" (v. all. 8 del ricorso monitorio, prodotto anche quale all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) e relative missive di proposta e accettazione (v. pagg. 1 e ss. e pagg. 45 e ss. dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta), datate (...) e sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, nonché "Elenco dei crediti ceduti da (...) a (...)" (v. all. 11 della comparsa di costituzione c risposta di patte opposta) e "Annex omissato" (v. all. 12 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta). Ebbene, che con la suddetta cessione in blocco sia stato trasferito anche il credito per cui è causa si evince dall'esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti: - all'art. 2 del Contratto, par. 2.1 (v. pag. 7 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge che "La Cedente cede alla Cessionaria, a titolo oneroso, pro soluto, ai sensi delle previsioni di cui agli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile, e la Cessionaria acquista dalla Cedente, a titolo oneroso, pro soluto, il Portafoglio Crediti..."; - all'art. 1, par. 1.2 (v. pag. 6 dell'ali. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), viene precisato che per "Portafoglio Crediti" si intende "il portafoglio di Crediti oggetto di Cessione, come specificatamente individuati nell'Allegato 1 (Elenco dei Crediti)"; - nella sezione denominata Allegato 1, rubricato "Elenco Crediti" (v. pag. 21 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge che lo stesso sarà "Oggetto di scambio dalle Parti via P.E.C., in data (...) ... avente come oggetto "Project (...)" - Allegato 1: Elenco dei Crediti", in archivio .zip protetto da password..."; - il documento denominato "Elenco dei crediti ceduti" (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta - "allegato_1_elenco_dei_crediti_ 24 12 2019.pdf"), menziona, tra le altre, la posizione debitoria di, il cui "client Referertce Number" (...) ed il cui "Saldo Residuo (...)" (Euro (...)) corrispondono al numero del contratto di finanziamento stipulato da (...) con (...) e all'ammontare del credito azionalo in via monitoria (v. anche l'all. 12 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, contenente il menzionato "Annex omissato"). Va, peraltro, rilevato che parte opponente non ha adeguatamente contestato il contenuto di tali elenchi - prodotti già con la comparsa di costituzione e risposta di parte opposta - e la loro riferibilità alle cessioni oggetto di causa, essendosi essa limitata, tanto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. quanto in sede di comparsa conclusionale, a dedurre esclusivamente l'insufficienza del contratto di cessione ai fini della prova del trasferimento (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente, in cui si legge che "è di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre., il contratto di cessione stipulato tra l'odierna opposta e la società (...), precedente cessionario del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al contratto di finanziamento stipulato tra la (...) ed il (...), né, tantomeno, l'importo del debito residuo"; v. pag. 3 della comparsa conclusionale, in cui palle opponente ribadisce: "è di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre, il presunto contratto di cessione stipulato tra l'odierna opposta e la società, precedente cessionario del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al nominativo del sig. (...) quale debitore né, al contratto di finanziamento stipulato tra la (...) ed il (...) né, tantomeno, l'importo del debito residuo"; v. poi l'inciso di cui a pag. 3 della menzionata comparsa conclusionale, ove si fa menzione di quanto "si evince a pag. 43 degli allegati n. 9 e n. 10", senza che ciò possa assumere rilievo decisivo, posto che il documento n. 9 della comparsa di costituzione e risposta non reca una pag. 43 - componendosi di sole 4 pagine - mentre il documento n. 10 a pag. 43 contiene l'allegato n. 5 al contratto di cessione, relativo ai piani di rientro e non ai crediti oggetto dell'operazione). Per le ragioni sopra esposte deve, dunque, ritenersi adeguatamente dimostrato che il credito di Euro (...), originariamente maturato da (...) nei confronti di (...), sia stato trasferito, in conseguenza di due successive operazioni di cessione di crediti in blocco, a (...) (società da ultimo incorporata da (...), giusta atto di fusione per incorporazione de (...) - v. all. 2 della comparsa di intervento del 3.12.2021). 2.3. Con la spiegata opposizione (...) ha infine eccepito l'inefficacia, nei propri confronti, del contratto di cessione di credili stipulato tra (...) e (...), avendo quest'ultima omesso di procedere alla relativa notifica di cui all'art. 1264 c.c., nonché di dare notizia della stessa mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. L'eccezione va disattesa. In primo luogo, come correttamente osservato dalla società opposta (v. pagg. 5-6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente c di regolare il conflitto tra cessionari. Sul punto è consolidato l'indirizzo della Suprema Corte: "Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (v. tra le altre, Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ. n. 15364/2011). Ne consegue che, anche nel caso di mancata notifica a (...) dell'avvenuta cessione, (...) sarebbe stata comunque legittimata a richiedere allo stesso il pagamento del credito per cui è causa. Deve infine osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio. Ed invero, è giurisprudenza costante che "la notificazione al debitore, ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un allo a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia alto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" (v. Cass. Civ. n. 12734/2021); in particolare "non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale, il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio" (v. Cass. Civ. n. 1770/2014; Cass. Civ. n. 20143/2005), sicché la stessa "può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ." (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 1770/2014). I principi sopra esposti devono, poi, ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco c all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B.: "La pubblicazione dell'avviso di cessione dei credili nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016). Alla luce di quanto sopra deve, dunque, concludersi per la piena legittimazione di (...) a pretendere da (...) il pagamento del credito trasferitole da (...) con il contratto di cessione di crediti del (...). 3. Per tutte le ragioni testé illustrate, in conclusione, va rigettata integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. (...) notificato il (...), le cui statuizioni, anche in punto di spese, s'intendono confermate. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del ridotto livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo riconosciuto a (...) (scaglione di riferimento: Euro (...)). P.Q.M. Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. (...), ogni altra azione ed istanza disattese: - rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. (...), emesso dal Tribunale di Siracusa e notificato il (...), per le ragioni di cui in motivazione; - condanna (...) a pagare in favore di (...), quale società incorporante (...), le spese di lite, che liquida in Euro per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Siracusa il 23 settembre 2022. Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA (...) (C.F. (...) ), con il patrocinio degli avv. Ra.Pa. e Racioppo Vincenzo, elettivamente domiciliato in Piazza (...) in Avola ATTORE CONTRO (...) (C.F. (...) ) CONVENUTO Oggetto: opposizione di terzo ordinaria RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione di opposizione ex art. 404 c.p.c. (...) ha convenuto in giudizio (...) esponendo che in data 17.06.2019 gli era stata notificata la sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Siracusa con relativo atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 3.627,08; che detta sentenza era stata emessa sull'appello proposto da (...) avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Avola in data 18.04.2012 tra (...) e il (...) di (...); che tale sentenza di appello conteneva una indicazione errata del soggetto appellato in quanto l'appello era diretto nei confronti del (...) in persona del legale rappresentante pro tempre e non della impresa (...) mai esistita, essendo invece esistita un'impresa individuale di (...) cessata in data 24/11/2017; che in data 11.04.2017 (...) gli aveva concesso in affitto la propria azienda che egli aveva condotto come impresa individuale denominata (...) di (...); che l'affitto dell'azienda non aveva dato luogo ad alcuna successione nei rapporti giuridici tra la parte concedente impresa individuale di (...) e la parte affittuaria impresa individuale denominata (...) di (...); che l'atto di precetto notificato a soggetto inesistente, qual è il (...), gli poteva arrecare pregiudizio sì da rendersi necessario il presente giudizio di opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Siracusa. A tal fine (...) ha chiesto preliminarmente la sospensione degli effetti della sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Siracusa e nel merito la dichiarazione che la stessa non potesse spiegare effetti nei propri confronti, con condanna di (...) al pagamento delle spese di lite. (...), sebbene regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è rimasto contumace. Con ordinanza del 12.05.2020 il Tribunale ha sospeso l'esecutorietà della sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Siracusa; indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell udienza di precisazione delle conclusioni del 12.04.2022 e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 190 del codice di rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. proposta da (...) per i motivi di seguito indicati. Secondo la Suprema Corte di Cassazione il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo, che l'art. 404 primo comma cod. proc. civ. accorda contro la sentenza resa fra altri soggetti, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto (Cass. n. 2722 del 08/03/1995): il caso di scuola, affrontato in giurisprudenza, in cui utilizzare il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c., è quello del confinante coltivatore diretto che impugna la sentenza che accoglie la domanda di riscatto dei terreni per prelazione agraria ottenuta da soggetti confinanti diversi, sussistendo in detto caso il pregiudizio al diritto a vedersi tutelata la prelazione ex lege in presenza di una sentenza che, in quanto resa inter alios, non gli è opponibile giusta il disposto degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in tema di cosa giudicata sostanziale e formale ma che in concreto conculca le ragioni sostanziali volte all'ottenimento del riscatto. Nel caso di specie nessun pregiudizio può derivare a (...) dalla sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Siracusa in quanto la condanna di somme in essa contenuta riguarda un soggetto diverso dall'odierno attore (...) il quale, tra l'altro, ha qualificato il potenziale pregiudizio in termini latamente ipotetici usando più volte in citazione il condizionale "potrebbe"; si consideri poi che, come dichiarato dallo stesso (...), con la stipulazione del contratto di affitto di azienda non è intervenuta alcuna successione dal lato passivo nei rapporti giuridici tra le parti contraenti e che, pertanto, dei debiti sorti prima della data di stipula del contratto avvenuta in data 11.04.2017 risponde unicamente il concedente (...) - originario debitore - e non l'affittuario (...) odierno attore. Parte attrice (...) infine non ha prodotto in giudizio l'atto di precetto notificatogli in esecuzione della sentenza avverso la quale ha incoato il presente procedimento, impedendo al Giudicante qualsiasi verifica in punto sussistenza del pregiudizio asseritamente lamentato. In definitiva deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. spiegata da (...) nei confronti di (...) stante la mancanza di alcun pregiudizio attuale o potenziale: le spese del presente giudizio sostenute dall'attore vanno dichiarate irripetibili. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede: 1. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 404 c.p.c. spiegata da (...) avverso (...); 2. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso in Siracusa l'1 settembre 2022. Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA Comune Di Melilli (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in ATTORE OPPONENTE CONTRO (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. Ca.Gi., elettivamente domiciliato in Viale (...) in Siracusa CONVENUTO OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'arch. (...), unitamente all'arch. (...) ed all'ing. (...), ha svolto in favore del Comune di Melilli prestazioni professionali di progettazione preliminare e definitiva delle opere di urbanizzazione primarie in area P.I.P. in Contrada Pietre Nere, nel territorio del Comune di Melilli, giusta incarico affidato con determina sindacale n. 109/Bis del 14.10.2003 dal Comune di Melilli e relativo disciplinare di incarico (si vedano i doc. n. 1 e 2 del fascicolo del convenuto opposto V.): per tali attività il (...) ha emesso la fattura n. (...) del 16/01/2012 per la somma di Euro 69.139,01 (si veda il doc. n. 3 fascicolo parte convenuta V.) che, benché riconosciuta dal suddetto Comune con nota Prot. n. (...) del 03/06/2013 redatta dal direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune, V Settore, arch. (...), (si veda il doc. n. 13 fascicolo parte convenuta V.), non è stata successivamente saldata dall'Ente committente. In particolare è accaduto che: 1) Con determina sindacale n. 109/Bis del 14.10.2003 l'arch. V.S., unitamente all'arch. (...) ed all'ing. (...), è stato incaricato dal Comune di Melilli di eseguire la progettazione preliminare e definitiva delle opere di urbanizzazione primarie in area P.I.P. in Contrada Pietre Nere in Melilli: tale incarico veniva comunicato al (...) con nota Prot. (...) del 06.02.2004 dall'ing. F.N., Direttore del V Settore del Comune di Melilli; (si veda il doc. n. 4 fascicolo parte convenuta V.); 2) Seguiva tra le parti di causa la sottoscrizione dello "Schema di disciplinare tipo per il conferimento di incarichi ad architetti per la progettazione e direzione di opere pubbliche": il documento, di complessive 17 pagine, reca alla prima pagina, in alto a destra, soltanto due sigle una delle quali chiaramente attribuibile all'arch. (...) (si veda il doc. n. 4 fascicolo parte attrice Comune di Melilli); 3) Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 227 del 22/04/2005 è stato approvato dal Comune di Melilli il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria dell'area P.I.P. in Contrada Pietre Nere redatto dai professionisti incaricati (si veda il doc. n. 5 fascicolo parte convenuta V.): 4) Con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 527 del 10/10/2008 è stato approvato dal Comune di Melilli lo stralcio al progetto definitivo denominato "1° stralcio funzionale" sempre sulla base dei progetti realizzati dai professionisti incaricati si veda il doc. n. 6 fascicolo parte convenuta V.): a tale stralcio è stato attribuito parere tecnico favorevole con atto datato 09/10/2008 a firma del dirigente responsabile del procedimento R.U.P. del Comune di Melilli arch. (...) (si veda il doc. n. 7 fascicolo parte convenuta V.); 5) Avvalendosi della progettazione dei professionisti incaricati, il Comune di Melilli ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive - un finanziamento pari ad Euro 3.388.568,58, comprensivo anche del rimborso delle spese per competenze tecniche relative ai compensi dei progettisti pari ad Euro 390.968,80, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013: il finanziamento è stato concesso con decreto datato 19 aprile 2011 (si veda il doc. n. 8 fascicolo parte convenuta V.); 6) L'arch. (...) ha richiesto il pagamento del compenso relativo alle prestazioni professionali maturate per la redazione della progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione primaria dell'area P.I.P. in Contrada Pietre Nere in Melilli ed ha trasmesso all'Ente committente la fattura n. (...) del 16.01.2012 di Euro 69.139,01: con nota Prot. n. (...) del 03/06/2013 il Comune di Melilli ha, per il tramite del direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune, V Settore, arch. (...), attestato e riconosciuto che il credito vantato dall'arch. (...) fosse da qualificare "certo in quanto le prestazioni professionali erano state eseguire ed approvate" ma che, "per problemi legati al bilancio comunale e al patto di stabilità" al momento non poteva essere liquidato (si veda il doc. n. 13 fascicolo parte convenuta V.); 7) Stante il mancato pagamento, ad opera del Comune di Melilli, delle spettanze professionali maturate in favore dell arch. (...), quest ultimo ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siracusa, in data 01.07.2019, il D.I. n. 1162 del 2019 che costituisce l'oggetto della presente opposizione; 8) Il Comune di Melilli ha fatto valere i seguenti motivi di opposizione: a) nullità della determina sindacale n. 109/bis del 14.10.2003 con cui è stato conferito al (...) l'incarico di progettazione e del successivo disciplinare per mancanza dell'originario impegno di spesa; b) nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra le parti di causa per omessa redazione di esso in forma scritta richiesta ad substantiam actus e per mancata sottoscrizione di esso; c) indebita triplicazione dei compensi richiesti dai professionisti incaricati ad onta dell'esistenza di un incarico conferito in via unitaria e congiunta ai tre professionisti; d) Errata indicazione della decorrenza degli interessi moratori richiesti nel ricorso monitorio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002; 9) Si è costituito in giudizio l'arch. (...) contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione spiegata dal Comune di Melilli e per la conferma del decreto opposto: il professionista ha rilevato come fosse intercorso con il Comune di Melilli un incarico professionale ritualmente redatto per iscritto più volte fatto proprio dall'Ente committente, incarico svolto con diligenza e tempestività - le cui risultanze giammai erano state contestate - grazie al quale il Comune aveva ottenuto dalla Regione Siciliana il cospicuo finanziamento di Euro 3.388.568,58, comprendente anche le spese tecniche per i professionisti incaricati, sopra menzionato; 10) Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria orale la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni avvenuta il 5 maggio 2022: vi è da rilevare come l'analogo contenzioso intercorso tra il Comune di Melilli ed uno degli altri due professionisti incaricati, nella persona dell'ing. (...), si è concluso con esito al momento favorevole per il Comune committente a seguito dell'adozione della sentenza n. 2298 del 2021 emessa dalla Corte d'Appello di Catania che, in accoglimento del gravame dell'Ente, ha rilevato sia la nullità della determina sindacale dal Comune di Melilli n. 109/Bis del 14.10.2003 per la mancanza dell'impegno di spesa sia la nullità del relativo disciplinare di incarico per mancanza di forma scritta. Questi i fatti di causa, il Tribunale non può che accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal Comune di Melilli per le ragioni di seguito indicate. Occorre da subito rilevare che la determina sindacale n. 109/bis del 14.10.2003, fonte dell'incarico di progettazione all'arch. (...) odierno opposto, risulti corredato unicamente dei pareri di regolarità tecnica e di legittimità datati 14.10.2003 ma non del parere di regolarità contabile che risulta non essere stato in esso menzionato; analoga situazione si ravvisa con riguardo allo schema di disciplinare di incarico intercorso tra le parti di causa che risulta del pari sprovvisto del visto di regolarità contabile. L' art. 191, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati", mentre il successivo comma quarto stabilisce che "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni". Sulla base di tali norme la Corte di Cassazione ha affermato che gli atti degli enti locali concernenti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono da ritenere validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che essi siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto del provvedimento amministrativo che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10.06.2005, n. 12195): il divieto per i Comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico ed anche in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale il professionista subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento pubblico; l'inosservanza di tale precetto comporta la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale eventualmente stipulato con il professionista, poiché tale regola, di rilevante interesse pubblico ed avente carattere di norma imperativa, risponde al principio di assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli enti locali in attuazione dell'art. 81 della Costituzione. Il tratto saliente della suddetta disciplina normativa va individuato nello iato introdotto nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che abbiano consentito la spesa e l'Amministrazione committente sì da escludere la riferibilità a quest'ultima di iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla legge, in attuazione dei principi di legalità, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito poi che l'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, L. 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Stante la mancanza del necessario impegno di spesa a corredo sia del provvedimento amministrativo di conferimento incarico professionale che del successivo contratto a valle - sempre che lo "Schema di disciplinare tipo per il conferimento di incarichi ad architetti per la progettazione e direzione di opere pubbliche" intercorso tra le parti di causa, di complessive 17 pagine, recante unicamente alla prima pagina, in alto a destra, due sigle una delle quali chiaramente attribuibile all'arch. (...) e l'altra illeggibile e contenente svariate parti lasciate in bianco, possa essere ritenuto tale - devesi affermare la nullità del vincolo negoziale con conseguente non riferibilità all'Ente odierno attore degli effetti del contratto di prestazione d'opera professionale con riguardo all'obbligo di controprestazione e revoca del decreto opposto. Ad analogo risultato si giunge anche a non ritenere sussistente la nullità del contratto intercorso tra le parti di causa, non corredato da coevo impegno di spesa, che non soltanto risulta essere stato compiutamente adempiuto dai professionisti incaricati ma che ha consentito all'Ente pubblico di ottenere un cospicuo finanziamento dalla Regione Siciliana comprensivo di spese per professionisti tecnici che l'Ente potrà non corrispondere: nella misura in cui la legge prevede lo iato introdotto nel rapporto organico tra i funzionari o l'amministratore che abbiano consentito la spesa e l'Amministrazione committente sembra più corretto parlare di novazione soggettiva dal lato passivo ex lege che non connota il rapporto in termini di nullità ma di non riferibilità all'Ente committente dell'obbligo di controprestazione. L'accoglimento del primo motivo di opposizione esime il decidente dal vagliare i rimanenti tre profili di doglianza prospettati dal Comune di Melilli odierno attore: segue la revoca del decreto opposto. Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale stima equo disporne la compensazione tra le parti atteso che l'Ente attore si è cospicuamente avvalso delle prestazioni professionali del (...),avendo ottenuto grazie alle sue competenze un finanziamento dalla Regione Siciliana di oltre 3 milioni di Euro, addirittura avendo emesso un atto con cui si è attestato che il credito vantato dall'arch. (...) fosse da qualificare "certo in quanto le prestazioni professionali erano state eseguire ed approvate": tale dichiarazione, se non può certo sanare una nullità e scavalcare il testo di legge, attesta inequivocabilmente l'utilità delle prestazioni rese dal (...) il quale non è equo sia onerato dei costi della lite. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone: 1) Accoglie l'opposizione spiegata dal Comune di Melilli e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Siracusa l'1 settembre 2022. Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4048/2017 PROMOSSA DA (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'Avv. Si.Ma., presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti; Appellante CONTRO (...) (C.F. (...)), rappresentata e difesa ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale; Appellata CONCLUSIONI Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 12.03.2022, previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni venti per memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Oggetto di lite è l'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 555/2017 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. 620/2017 r.g., in virtù della quale l'appellante è stato condannato al pagamento, in favore dell'Avv. (...), della somma di Euro 2.000,00, a titolo di compensi per l'attività professionale da quest'ultima espletata in favore dell'appellante nel corso di due distinti giudizi, oltre spese e compensi del giudizio di primo grado. 1.1. - A sostegno del gravame, ha eccepito la nullità dell'impugnata sentenza stante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita nel presente giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto. 3. - Espletata positivamente la mediazione c.d. "delegata" disposta dal Tribunale ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2022 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, previa assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. 4. - È in atti l'accordo con il quale le parti, nella seduta di mediazione del 21.05.2018, hanno trovato l'accordo conciliativo, prevedendo il "pagamento, in favore dell'appellato avv. (...), della somma di Euro 1.200,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso professionale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di appello". 4.1. - Attesa la pacifica natura di negozio transattivo sostanziale dell'accordo raggiunto in sede di mediazione dalle parti assistite dai rispettivi difensori, e tenuto conto degli effetti di tale accordo (al riguardo, si veda l'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale"), deve ritenersi che l'intervenuta conciliazione della controversia determini la cessazione della materia del contendere, anche laddove, come nel caso in esame, le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (cfr. Cass. n. 22650/2008). Ciò che, in specie, può dirsi avvenuto, avendo le parti concordato sul pagamento, da parte dell'appellante ed in favore dell'appellata, della somma di Euro 1.200,00 a titolo di compenso professionale in luogo di quella di Euro 2.000,00 riconosciuta con la sentenza impugnata, con la previsione della compensazione delle spese del giudizio di appello. Sicché, sulla scorta di tale accordo, risulta dovuta dall'appellante in favore dell'appellata la somma di Euro 1.200,00, a titolo di compensi maturati per l'attività professionale prestata dall'Avv. (...) in favore del Nicosia nel corso di due distinti giudizi, oltre le spese e i compensi del giudizio di primo grado (i quali non hanno formato oggetto di alcuna specifica considerazione delle parti), e le spese e i compensi per il giudizio di opposizione esecutiva promossa dall'appellante (rimasti esclusi dall'accordo conciliativo, secondo quanto inequivocabilmente desumibile dallo stesso verbale di mediazione del 21.05.2018). 4.2. - Per altro verso, va ricordato che l'esatto adempimento dell'accordo conciliativo non opera sul processo - il cui ordinario esito non interessa più alle parti -, ma sul distinto piano dell'esecuzione delle obbligazioni assunte e dei rimedi apprestati dall'ordinamento a tutela dell'interesse del creditore all'adempimento (Cass. n. 25683/2013), sicché appare in specie irrilevante ogni questione circa un eventuale mancato rispetto dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti, nei termini dedotti dall'appellante. 4.3. - Quanto agli effetti della presente pronuncia, va opportunamente ricordato che, secondo la S.C., "stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto" (cfr. Sez. U., n. 8980/2018). 4.4. - Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, a spese interamente compensate tra le parti. P. Q. M. Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4048/2017 r.g.a.c., così dispone: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere sull'appello proposto da (...) avverso la sentenza n. 555/2017 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento di cui al n. 620/2017 r.g., per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. 2) Compensa per intero le spese del giudizio di appello. Così deciso in Siracusa il 16 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SENTENZA Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Unico, Dr.ssa Maria Concetta Consoli, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 90100644/2010: TRA (...) nato a C. il (...) e (...) nata a C. il (...) entrambi ivi residenti nella via (...) n 117 elettivamente domiciliati nella via (...) presso lo studio dell'avvocato Salvatore Seminato che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti An. e Fi.Tr. giusta procura in calce in atti; attori CONTRO (...) nato a M. A. il 19. E R.A. nata a C. il (...) entrambi residenti in C. nella via (...) n 1, ed ivi elettivamente domiciliati nella via (...) presso lo studio dell'avv. Ma.Vi. che li rappresenta e difende giusta procura in atti. convenuti All'udienza del 05.11.2020 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi (...) e (...), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Lentini, (...) e (...), al fine di accertare o dichiarare la loro responsabilità per i danni subiti nell' appartamento di proprietà degli attori posto in C., al 4 piano di Via (...) n.117 e conseguentemente ottenere la loro condanna al risarcimento del danni subiti dagli attori in Euro 6.095,00 o nella cifre che sarà riconosciuta dal Giudice. A supporto della loro domanda deducevano, di essere comproprietari di un appartamento sito a C. nella via S. (...) n 117, quarto piano e che nel mese di dicembre 2008, a seguito delle copiose piogge cadute su Carlentini, si erano registrate infiltrazioni di acqua, che avevano interessato i locali di proprietà degli attori, la cui origine era nel terrazzo di proprietà esclusiva di (...) e (...) sovrastante il citato immobile. Era infatti accaduto, che una parte del lastrico solare era stato smantellato dai convenuti per adeguare le pendenze ad un fabbricato abusivo (sottoposto successivamente a sequestro penale dagli stessi ), costruito dai predetti convenuti, quale ampliamento del già esistente appartamento, ed era stata danneggiata anche la guaina protettiva a presidio del solaio degli appartamenti sottostanti, sicché l'abbondante acqua piovana, accumulatosi sulla predetta terrazza a seguito delle copiose piogge, non potendo defluire dagli scoli predisposti allo scopo a causa della inopinata modifica dei luoghi e stravolgimento delle pendenze da parte dei convenuti, si era infiltrata nel solaio e penetrata all'interno dell'appartamento degli attori che pertanto subivano danni subiti alle pareti e all'impianto elettrico per complessive Euro 6.095,00. Si costituivano in giudizio i coniugi (...) e (...) contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo che invero i danni lamentati dagli attori erano stati causati, non già dai lavori eseguiti dai convenuti, ma dalla mancata manutenzione da parte del condominio del canale di scolo a servizio dell'intero stabile posto sul lastrico solare, la cui ostruzione aveva impedito il regolare deflusso dell'acqua piovana. Chiedevano, pertanto, ascriversi al condominio la responsabilità dei danni lamentati e il conseguente rigetto della domanda attorea. Veniva disposta CTU. dalla quale emergeva che le lamentate infiltrazioni di acqua nell'appartamento degli attori, seppur provenienti dal lastrico solare posto a copertura dell'appartamento degli stessi e di proprietà esclusiva dei convenuti, non erano da attribuirsi all'intervento di riparazione effettuato a seguito della rimozione dei quattro pilastri in acciaio della veranda costruita dai convenuti e sottoposta a sequestro "ma ad una soluzione di continuità della guaina impermeabilizzante in corrispondenza del risvolto sottostante gli zoccoletti esterni nel muro di prospetto della mansarda di proprietà (...) - (...) nel lastrico solare". Peraltro, in sede di chiarimenti, il CTU riteneva che le fissurazioni presenti nella guaina in prossimità dello zoccoletto da cui derivano le infiltrazioni "erano da ricondursi alla vetustà della guaina di protezione del lastrico solare". Il giudice istruttore pertanto, aderendo, ad un orientamento della Corte di Cassazione ( Cass. Sez III 25 agosto 2014 n. 18164) ormai superato dalla Cassazione, secondo cui tutti i condomini, sono tenuti a sostenere le spese per la riparazione del lastrico solare che, a causa della cattiva manutenzione, ha provocato infiltrazione negli appartamenti ai piani inferiori, ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti degli altri condomini dello stabile a cura di parte attrice, ravvisando un' ipotesi di litisconsorzio necessario. Le parti attrici, però, non ottemperavano all'ordine del Giudice e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 05.11.2020 si costituivano i nuovi procuratori delle parti attrici i quali rilevavano che nelle more del giudizio si era verificato un aggravamento del danno e chiedevano richiamarsi il CTU ing. (...) al fine di accertare e quantificare i danni subiti dall'appartamento degli attori alla data del mese di ottobre 2020 e di quantificare l'importo dei lavori occorrenti per ripararli. La causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi come la richiesta di integrazione della CTU al fine di accertare e quantificare gli ulteriori danni subiti dall'appartamento degli attori formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile, posto che parte attrice non ha richiesto di essere rimessa in termini, per formulare la relativa domanda. A riguardo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione sez VI ordinanza 15/10/2018 n. 25631 condivisa dal decidente, la richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una domanda nuova , ma anche ammissibile se ricorrono i presupposti della rimessioni in termini ex art. 153 c.p.c.. La domanda nel merito è fondata e pertanto merita di essere accolta. Deve rilevarsi che le SS.UU. della Corte di Cassazione con la pronuncia del 10 maggio 2016 numero 9449, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto alla luce di numerose decisioni successive al precedente delle stesse Sezioni Unite n. 3672/1997, ha da ultimo chiarito, che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotti dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta all'ambito di operatività dell'articolo 2051 c.c. avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. Sussiste quindi una responsabilità solidale concorrente tra proprietario esclusivo e il condominio, rispettivamente in base all'articolo 2043 c.c. e all'articolo 2051 c.c.. Il titolare esclusivo del lastrico solare è tenuto agli obblighi di custodia ex articolo 2051, in quanto ha un rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, mentre il condominio è tenuto a compiere gli atti di manutenzione straordinaria, oltre a quelli conservativi. È ammessa un'eccezione all'ipotesi del concorso, solo quando risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico, o della terrazza a livello, sia responsabile del danno causato da una sua condotta che abbia provocato le infiltrazioni. In tale caso, ovviamente, tenuto al risarcimento sarà soltanto il proprietario esclusivo (cfr. Cass. n. 6088/2020; Cass. n. 3239/2017). Orbene, nel caso di specie, il CTU Ing. (...) ha accertato che le infiltrazioni all'interno dell'appartamento degli attori si sono verificate per la mancanza della guaina di impermeabilizzazione nel risvolto della stessa nella parete ricostruita nell'appartamento dei signori (...) - (...) e che le fissurazioni presenti nella guaina in prossimità dello zoccoletto( da cui derivano le infiltrazioni) sono da ricondursi alla vetustà della guaina di protezione del lastrico solare a copertura dell'intero edificio. Ne segue pertanto che in ossequio al superiore orientamento giurisprudenziale, sussiste pertanto una responsabilità concorrente e solidale del condominio e del proprietario del lastrico solare nei confronti del danneggiato. Ne discende che, ai sensi dell'articolo 2055 c.c., il danneggiato ha diritto di agire anche nei confronti di uno solo dei responsabili solidali, anche singolarmente e per l'intero, e non ha l'obbligo di chiamare in causa l'altro corresponsabile, non sussistendo un' ipotesi di litisconsorzio necessario, mentre ogni obbligato può agire in regresso contro i coobbligati ( sul punto anche Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza 11.01.2022)., proprio come nella fattispecie in esame. Il Ctu le cui conclusioni sono pianamente condivise dal decidente siccome esenti da vizio di ordine logico-giuridico, ha quantificato il danno subito dall'appartamento di proprietà degli attori del tutto corrispondente all'importo dei lavori da eseguirsi per il completo rispristino degli ammaloramenti in complessive Euro 1.315,05 oltre iva. La relativa domanda di parte attrice risulta quindi, fondata per la somma di Euro 1.315,05 oltre iva. Alla luce di quanto esposto parte convenuta è condannata a risarcire i danni prodotti all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori e quantificati in Euro 1.315,05. In tema di spese di lite, stante che la questione giuridica trattata è stata oggetto di diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene il decidente che ricorrono giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. per disporre la integrale compensazione tra le parti. Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,eccezione o difesa 1) Accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 1.455,05 oltre IVA così come accertata dal CTU ing. Al.Za. a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti nell'immobile di loro proprietà; 2) Compensa tra le parti le spese di lite come in parte motiva; 3) Pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU siccome liquidate Così deciso in Siracusa il 28 giugno 2022. Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siracusa Sezione Civile 2 CIVILE Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4108/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28/10/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA (...) nato ad A. il (...) (C.F.(...) rappresentato e difeso dall'AVV.(...) (C.F.(...) presso il cui studio, in Siracusa, via(...) è elettivamente domiciliato. attore E (...) nato a S. il (...) (C.F.(...) rappresentato e difeso dall'AVV.(...) (C.F.(...) e dall'AVV.(...) (C.F.(...) presso lo studio degli stessi, in Siracusa, via (...) è elettivamente domiciliato. convenuto E (...) nato a C. il (...) (C.F.(...) rappresentato e difeso dall'AVV.(...) e (C.F.(...) e dall'AVV.(...) (C.F.(...) presso lo studio dei quali, in Siracusa,(...) è elettivamente domiciliato. convenuto Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.(...) citava in giudizio sigg.(...) e (...) al fine di ottenere la condanna di questi ultimi, in via solidale, alla restituzione dell'importo di Euro 5.000,00 indebitamente percepito, oltre agli interessi legali maturati dal 19 novembre 2016, nonché la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore a causa del comportamento illegittimo e antigiuridico posto in essere dai convenuti, quantificati in Euro. 5.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa. Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il sig. (...) chiedendo al Giudice, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento obbligatorio del procedimento di negoziazione assistita; nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato maturato il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, da liquidarsi nella misura del 3% del prezzo di acquisto (ammontante ad Euro 215.000,00) oltre accessori, così come previsto nella proposta di acquisto per cui è causa e per l'effetto condannare l'ing.(...) al pagamento in favore del geom.(...) della somma di Euro 6.450,00 oltre accessori, alla somma di Euro 5000,00 o a quella maggiore o minore reputata equa e giusta, per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. In subordine, chiedeva di contenere l'importo risarcitorio da liquidarsi nella misura di giustizia ed equità. Si costituiva in giudizio anche il sig.(...) anch'egli eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 della L. n. 162 del 2014, nonché l'improponibilità della stessa per la sussistenza di una clausola compromissoria, inserita e specificamente approvata dalle parti, nella proposta d'acquisto; nel merito, chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento dell'attore e di condannare quest'ultimo al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 15.000,00 o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa. Assegnato dal Giudice un termine di 15 giorni per provvedere all'invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, la causa veniva rinviata per la verifica dell'esito della negoziazione. All'udienza del 12 dicembre 2018 i procuratori dei convenuti eccepivano che la negoziazione assistita non era stata correttamente definita per mancato impulso da parte dell'attore; quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita. Appare opportuno, per una migliore comprensione della vicenda, porre in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate: - in data 19 novembre 2016 il sig.(...) tramite l'intermediazione dell'agenzia immobiliare "(...) di cui il titolare è il sig.(...) ha sottoscritto una proposta d'acquisto dell'immobile sito in S., via (...) piano terzo, di proprietà del sig.(...) al prezzo di Euro. 215.000,00; - al momento della sottoscrizione il sig. (...) ha consegnato al sig. un assegno di Euro. 5.000,00 a titolo di deposito fiduciario, con l'incarico assunto dall'agente immobiliare di versarlo al promittente venditore sig. (...) nel momento in cui il proponente sig. (...) avrebbe ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dello stesso promittente venditore, ovvero di fame immediata restituzione al promissario acquirente in caso di mancata tempestiva accettazione della proposta; - nell'atto era stabilito che la proposta di acquisto era da considerarsi irrevocabile sino alla data del 29 novembre 2016 e che, invece, era da considerarsi priva di ogni effetto in caso di mancata tempestiva accettazione. Parte attrice lamenta che tale termine sia decorso inutilmente in quanto alcuna comunicazione di accettazione gli era stata recapitata da parte dell'agente immobiliare entro la data stabilita; che, pertanto, illegittimamente l'assegno di Euro. 5.000,00 era stato consegnato da parte del sig.(...) al sig.(...) e da questi posto all'incasso. Viceversa, il sig.(...) ed il sig. (...) hanno dedotto che in realtà la comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto era stata tempestivamente recapitata al sig.(...) per cui, legittimamente l'assegno era stato consegnato al promittente venditore e da questi incassato a titolo di acconto prezzo, come stabilito dall'atto di proposta d'acquisto. Evidenziati per sommi capi i motivi del contendere, va rammentato che L'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, prevede che "... Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro. L 'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". L'improcedibilità deve essere eccepita "... dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito ...". Nel caso di specie, la domanda è stata proposta in data successiva all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legge citato: la domanda di parte attrice, avente ad oggetto il pagamento della somma (originaria) di Euro 5.000,00, rientra nell'ambito applicativo della L. n. 132 del 2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti Euro 50.000,00. Risulta dagli atti che alla prima udienza di prima comparizione delle parti del 17 gennaio 2018, entrambi i convenuti hanno insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda, trattandosi di materia rientrante tra quelle per cui la legge prevede l' esperimento obbligatorio del procedimento di negoziazione assistita. Il Giudice assegnava, quindi, un termine di 15 giorni per provvedere all'invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, rinviando il giudizio alla successiva udienza del 16 maggio 2018. Con raccomandata del 29 gennaio 2018, notificata il successivo 21 febbraio 2018, l'attore trasmetteva l'invito alla negoziazione assistita ad entrambi i convenuti. Seguiva l'immediata adesione da parte di questi ultimi, formalizzata con comunicazione di riscontro del 26 febbraio 2018 trasmessa, a mezzo pec, in data 28 febbraio 2018. Tuttavia, risulta che parte attrice dopo la citata trasmissione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e la conseguente, immediata adesione, non ha fatto più seguire alcuna comunicazione in merito. Nonostante il rinvio ottenuto all'udienza del 16 maggio 2018 per proseguire la negoziazione già iniziata, anche alla successiva udienza del 12 dicembre 2018, parte attrice ha chiesto al Giudice disporsi un nuovo rinvio per la medesima motivazione. In questo caso, i procuratori delle parti convenute si sono opposte rilevando la mancanza di atti d'impulso al procedimento di negoziazione assistita. Invero, va evidenziato che il procuratore di parte attrice non ha addotto validi motivi che avrebbero impedito allo stesso di dare impulso alla procedura; per cui, non vi era ragione alcune di concedere l'ulteriore rinvio. Orbene, come già più volte evidenziato, l'art. 3 cit. prevede che "L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Il comma 2 dell'art. 3 cit. dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione. L'iter procedimentale si compone di varie fasi: i (i) l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; ii (ii) la risposta (positiva o negativa) all'invito; iii (iii) la redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'"espletamento" della procedura; iv (iv) lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia. Il legislatore, operando, dal punto di vista semantico, una distinzione tra l'"esperimento" del procedimento di negoziazione assistita, cui è subordinata la procedibilità della domanda, e l'"espletamento" della procedura medesima, ha mostrato di ritenere necessario ma sufficiente che le parti sperimentino la possibilità di addivenire ad un accordo. Dunque, in sintesi: (a) se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile; (b) se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte la quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile; (c) se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, (c1) qualora non si attivi, la domanda è improcedibile, mentre (c2) qualora si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma, a fronte dell'adesione delle controparti, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte: infatti, nel caso in cui sia conclusa la convenzione e stabilito un termine per l'espletamento della procedura con conseguente transito all'ultima delle suddette fasi, è allo stesso decorso del termine concordato che la legge ricollega l'avveramento della condizione di procedibilità. Pertanto, l'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando senza ragione la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame. Nella specie, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata e dev'essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea poiché l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte ma parte attrice non si è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione. In ordine alle spese processuali, occorre evidenziarsi che dall'esame della documentazione versata in atti non risulta sufficientemente provato né quanto addotto dalla parte attrice in ordine all'omessa tempestiva comunicazione dell'accettazione della proposta del promittente venditore, né viceversa quanto addotto dalla parte convenuta in ordine alla tempestiva comunicazione di detta accettazione. Di conseguenza, applicando il principio dell'onere della prova, non risulta elementi idonei a dimostrare la fondatezza della domanda di parte attrice, né la fondatezza della domanda riconvenzionale delle parti convenute. Sussistono, pertanto, giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile 2 civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: 1) dichiara l'improcedibilità delle domande formulate dalla parte attrice; 2) compensa interamente le spese di lite. Così deciso in Siracusa il 9 giugno 2022. Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA (...), con il patrocinio degli avv. (...) elettivamente domiciliati in Via (...) CONTRO ATTORI OPPONENTI (...) con il patrocinio dell'avv. (...) elettivamente domiciliata in Via (...) CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto di causa sono le sorti del contratto di prestito personale n. (...), della durata di sette anni, con cui (...) hanno ottenuto il finanziamento dell'importo di Euro 12.697,65 di cui Euro 517,65 a titolo di copertura assicurativa che ?stata qualificata nel testo del contratto come assicurazione facoltativa ed Euro 180,00 a titolo di commissione finanziaria: il finanziamento prevedeva il rimborso rateale di Euro 198,00 al mese, per 84 rate, con un T.A.E.G. pari al 8,80% ed un T.A.N. pari al 7,95%. Stante il mancato pagamento di parte delle rate, la cessionaria del credito (...) ha richiesto ed ottenuto decreto di ingiunzione per la somma di Euro 10.065,92 che gli odierni attori (...) hanno impugnato sul presupposto che sia il costo dell'assicurazione che gli oneri a titolo di commissione finanziaria andassero computati nel calcolo del tasso di mora si da far lievitare quest'ultimo in una percentuale maggiore dell'allora tasso soglia: gli attori (...) hanno pertanto dedotto la gratuità del finanziamento giusta applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. ed hanno chiesto la revoca del decreto opposto e la rimodulazione del finanziamento comprendente la sola sorte capitale oggetto di finanziamento con espunzione di qualsivoglia interesse. Si è costituita in giudizio la (...) contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione di parte attrice: la convenuta ha rilevato che il costo della copertura assicurativa, stante la natura facoltativa dell'assicurazione la cui attivazione era stata liberamente scelta dal contraente, non poteva essere inglobato nel calcolo del T.A.E.G. giusta applicazione dell'art. 121 T.U.B., e che, ad ogni buon conto, anche a volere inglobare tale costo nel T.A.E.G. la sua percentuale era comunque inferiore al tasso soglia pari al 17,91%. Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l opposizione a decreto ingiuntivo azionata da (...) sia da disattendere per i motivi di seguito indicati. Innanzitutto dal testo del contratto è emerso che la copertura assicurativa era facoltativa e non obbligatoria per la parte finanziata, di talché il relativo costo non va computato ai fini del T.A.E.G. giusta applicazione dell'art. 121 T.U.B.: parte attrice non ha dimostrato la obbligatorietà di tale onere ai fini dell'ottenimento del finanziamento per cui è lite, non avendo dedotto alcuna prova a tale riguardo. Devesi poi rilevare che è altamente plausibile - e comunque non è stato contestato da parte attrice - che, anche a volere inglobare il costo della copertura assicurativa nel T.A.E.G., la percentuale di quest'ultimo risulta inferiore al tasso soglia, e ciò considerato che il maggiore costo di Euro 517,65 va ripartito nelle 84 rate di cui si compone il pagamento dilazionato nel tempo del finanziamento per cui è lite. In definitiva, in assenza di alcun elemento di segno contrario, nulla osta alla conferma del decreto opposto stante la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla banca convenuta, prova data dalla produzione del contratto debitamente sottoscritto dagli attori e dalla distinta di versamento della somma finanziata. Nessuna delle ulteriori doglianze prospettate dagli attori (...) con la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è tale da incrinare la pretesa monitoria posto che: 1) l'asserita irrilevanza del certificato ex art. 50 T.U.B. palesata da parte attrice è inconferente ai fini del decidere posto che, come detto in precedenza, il credito è stato provato con la produzione del contratto e della distinta di versamento della somma finanziata: parte attrice comunque non ha contestato di avere ricevuto la somma finanziata né ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale al quale è succeduta la parte odierna convenuta; 2) del tutto generica si palesa la doglianza concernente l'asserita indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, avuto riguardo alle previsioni negoziali in esso contenute che sono state minuziosamente richiamate dalla stessa difesa di parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio; 3) quanto all'asserita difformità tra il tasso di interesse nominale annuo contrattuale ed il tasso in concreto applicato tale da avere fatto lievitare la rata mensile da corrispondere da Euro 197,59 ad Euro 198,00, il Tribunale rileva come tale discrasia, per la verità soltanto affermata avuto riguardo ai dati della perizia di parte ma non suffragata da concreti elementi di calcolo, non è tale da comportare la nullità del finanziamento o la rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; 4) quanto all'asserita difformità tra l'I.S.C. previsto in contratto con quello effettivamente applicato, il Tribunale rileva come tale difformità non determina la nullità del finanziamento o la rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B. ma, se del caso, un eventuale illecito negoziale con conseguente azione risarcitoria al ricorrere dei presupposti di legge; 5) non è stata fornita prova del superamento del T.S.U. ad opera del tasso di mora applicato, atteso che per la tipologia di finanziamento per cui è lite il tasso soglia usura era pari al 17,91%; 6) non rileva infine, ai fini dell'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia, la penale per estinzione anticipata del rapporto atteso che non può farsi dipendere la concretizzazione del tasso in concreto applicato da un comportamento riconducibile alla mera discrezionalità della parte finanziata che decida di estinguere in via anticipata il rapporto di finanziamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate agli attori opponenti (...), nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione spiegata da (...) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna (...) al pagamento, a favore della (...) delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Cos deciso in Siracusa il 28 aprile 2022. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa DA (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. Lo.Da., elettivamente domiciliata in Via (...) in Canicattini Bagni ATTORE CONTRO (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. Sa.Cl., elettivamente domiciliata in Via (...) in Siracusa CONVENUTO E CON LA CHIAMATA DI (...) LTD (P.I. (...)), con il patrocinio degli avv. Sc.Pa., D'E.Ni. e Me.St., elettivamente domiciliata in Via Tevere n. 3 in Siracusa TERZO CHIAMATO Oggetto: responsabilità in materia sanitaria RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (...) ha convenuto in giudizio l'(...) per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza della gravidanza del 12.08.2010 asserendo che, in data 20.01.2009, era stata sottoposta presso la divisione di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Siracusa, dopo una sesta gravidanza, a un intervento di taglio cesareo in paziente precesarizzata e contestualmente a un intervento di sterilizzazione mediante salpingectomia bilaterale; nel febbraio 2010 dopo avere appreso di essere nuovamente incinta ha deciso di proseguire la gravidanza e, in data 12.08.2010, ha dato alla luce la piccola (...) a seguito di nuovo taglio cesareo; ha dedotto quindi che: l'intervento di sterilizzazione del gennaio 2009 non fosse stato eseguito in maniera adeguata rilevando che dalla documentazione medica dell'intervento del 2009 non si evinceva la descrizione dell'operazione; dalla cartella clinica del 16.08.2010 non si evinceva alcun segno di pregressa salpingectomia; l'evento procreativo a distanza di circa un anno era prova della non corretta esecuzione dell'intervento. L'attrice ha evidenziato, altresì, come il consenso informato dell'intervento di sterilizzazione fosse stato incompleto e inadeguato in quanto mancavano le generalità della paziente e l'indicazione del medico che avrebbe dovuto somministrare il consenso denunciando inoltre una carente informazione sui vari metodi di sterilizzazione con rischi, benefici e raccomandazioni post-intervento. La (...) ha rappresentato che la nascita indesiderata della figlia (...) aveva comportato e comporta serie problematiche economiche poiché durante la gravidanza e per i primi anni di vita della piccola non aveva potuto lavorare in considerazione del suo impiego come operaia agricola e ha lamentato la lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile assumendo quindi che la nascita indesiderata le aveva cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale nonché un danno biologico quantificati complessivamente nella somma di Euro 457.128,50 di cui Euro 300.000,00 quale danno patrimoniale consistente nei maggiori oneri per il mantenimento del nuovo figlio; Euro 150.000,00 quale danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di determinazione ed Euro 7.128,50 quale danno biologico permanente nella misura del 5% con ITA di 7 giorni e ITP di 60 giorni al 50%. Si è costituita in giudizio l'(...) la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritenendola del tutto infondata in fatto e in diritto e ha eccepito che l'intervento di sterilizzazione, effettuato del Dott. T., fu correttamente eseguito con diligenza e perizia secondo i corretti canoni della scienza medica precisando che un intervento di sterilizzazione seppur effettuato correttamente non esclude che la paziente rimanga nuovamente incinta, con la percentuale di successo che si riduce in presenza di aderenze con i tessuti ematosi come avvenuto nel caso di specie. L'(...) ha rappresentato, altresì, che la paziente era stata chiaramente informata e resa edotta dal medico sugli eventuali rischi e sul fatto che la sterilità non poteva essere garantita e ha eccepito che la (...) in occasione del parto cesareo del 12.08.2010 non avesse chiesto ai sanitari ulteriore sterilizzazione evidenziando, infine, che non vi fosse l'obbligo in capo al medico di riferire del precedente intervento di sterilizzazione nella cartella clinica peraltro in assenza di richiesta della paziente. L'(...) ha quindi contestato le avverse richieste di risarcimento sia del danno patrimoniale, consistente nel mantenimento della bambina per il periodo necessario a ultimare gli studi e a conseguire l'indipendenza economica, escludendo che una nascita possa essere equiparata alla stregua di una perdita subita dal creditore ex art. 1223 c.c. sia del danno patrimoniale da lucro cessante asserendo che la (...) avrebbe potuto avvalersi delle tutele previste dalla legge e dal contratto collettivo in favore della lavoratrice madre nel settore agricolo; ha negato la sussistenza del danno biologico poiché la gravidanza e la nascita di un figlio sono eventi fisiologici e non una patologia e del danno da lesione di diritti costituzionali poiché la (...) ebbe un adeguato e completo consenso informato anche in ordine alla fallibilità dell'intervento di sterilizzazione. L'(...) ha ritenuto arbitraria e eccessiva la quantificazione dei presunti danni subiti dalla G., ravvisando un concorso di colpa della stessa che avrebbe potuto effettuare qualche controllo clinico successivo all'intervento di sterilizzazione e adottare misure precauzionali per evitare il rischio di una gravidanza non desiderata nonché ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza per mitigare i danni; ha rilevato, ancora, che la nascita di una figlia comporta per la madre dei vantaggi e dei benefici sia dal punto di vista morale che patrimoniale eccependo a tal fine l'applicazione della compensatio lucri cum damno. L'(...) ha chiesto, infine, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa (...) Limited con la quale aveva contratto polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa che in via principale ha eccepito la inoperatività della polizza RCT-RCO asserendo che la stessa coprisse "il pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal terzo (art. 5.2) a seguito di morte o lesioni alla persona, o di distruzione, danneggiamento o perdita di cose" e che la presunta lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile non ricadesse nella definizione di danno non configurandosi dunque come lesione alla persona ma come lesione di un diritto e ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda di manleva; ha rilevato che una volta esclusa l'operatività della polizza gravi sull'azienda ospedaliera l'onore probatorio sulla operatività della stessa e che comunque essendo prevista una franchigia aggregata annua di Euro 1.700.000 spetti in ogni caso all'azienda ospedaliera provare l'erosione della stessa prima di rendere operativa la garanzia; nel merito ha eccepito l'assoluta correttezza dell'operato del medico e della sussistenza e validità del consenso informato firmato dall'attrice, riportandosi alle difese formulate dall'(...). Il giudizio è proseguito con l'espletamento di una c.t.u. volta a descrivere la natura dell'intervento di salpingectomia bilaterale, verificarne la correttezza e l'eventuale negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione determinando la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa con ulteriore integrazione volta ad accertare se la presenza di aderenze con i tessuti ematosi abbia inciso negativamente sul successo finale dell'intervento di sterilizzazione; successivamente in osservanza dell'ordine di esibizione dei dati relativi alla franchigia aggregata erosa, la AmTrust provvedeva all'udienza del 26.11.2019 al deposito della relativa documentazione dalla quale si evinceva che la franchigia residuale per il periodo di riferimento era di Euro 418.818,61; la causa è quindi giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.11.2021 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.. Ciò premesso, il Tribunale rileva che la domanda di parte attrice volta all'ottenimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché del danno biologico è da accogliere nei limiti e per i motivi di seguito indicati. Occorre ricordare, come ribadito più volte dalla Suprema Corte, che il rapporto che si istaura tra paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario a riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Cass. 23198/2015, Cass. 13952/2007). Alla luce di tale insegnamento la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente va inquadrata nello schema delineato dall'art. 1218 c.c. e per tanto riguardo al riparto dell'onere della prova trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. SS.UU. n. 577 del 2008, Cass. n. 5128 del 2020, Cass. n. 18392 del 2017, Cass. n. 975 del 2009). Il paziente che agisce in giudizio contestando l'esatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve soltanto provare il contratto e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, la stessa a sua volta potrà superare la presunzione di colpa della quale è gravata ai sensi dell'art. 1218 c.c. dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nel caso di specie la (...) ha contestato in capo alla (...) convenuta una condotta negligente del medico nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione e una condotta omissiva consistita in una incompleta e inadeguata informazione circa i rischi connessi all'intervento di sterilizzazione e alle possibilità di conseguire il risultato sperato; l'(...) non è riuscita a dimostrare che la gravidanza successiva all'intervento di sterilizzazione sia derivata da un evento imprevisto e imprevedibile non imputabile, dunque, a una inesatta prestazione professionale. Nella relazione di c.t.u. espletata in corso di causa e nella successiva integrazione, dopo essere stato descritto l'intervento chirurgico della salpingectomia bilaterale volto all'annullamento in maniera irreversibile della possibilità di procreare naturalmente e consistente nella asportazione parziale delle tube con chiusura, con fili riassorbibili, dei monconi tubarici per evitare la ricanalizzazione spontanea delle terminazioni tubariche, è evidenziato che una donna di età compresa tra i 28 e i 33 anni, secondo lo studio americano CREST, manifesta percentuali di fallimento nella salpingectomia parziale postpartum vicini allo 0,0 nel primo anno, situazione simile all'oggetto della controversia sia come età che come intervallo tra sterilizzazione e successiva gravidanza; è lamentato inoltre il fatto che è stato impossibile valutare la tecnica usata dal chirurgo nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione in quanto nella cartella clinica non vi è la descrizione del tipo di intervento chirurgico. I c.t.u. rilevano, altresì, che il minimo lasso di tempo tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica e l'insorgenza di una nuova gravidanza "suscita non pochi dubbi sulla correttezza dell'esecuzione della stessa" che, a parere del giudicante, rappresenta la conferma dell'inadeguata esecuzione dell'intervento di sterilizzazione, avallato anche dal fatto che gli ausiliari riconoscono, in conclusione, la presenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi che costituiscono la colpa medica ossia negligenza, imprudenza e imperizia nonché il nesso di causalità tra il non corretto intervento chirurgico e la successiva gravidanza. Da quanto emerso in corso di causa e a fronte delle risultanze della relazione di c.t.u., si può affermare che la nascita indesiderata è conseguenza della inesatta esecuzione dell'intervento di salpingectomia bilaterale e l'(...) non ha dato prova del fatto impeditivo ovvero il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che ha impedito di ottenere il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso (Cass. 8826/2007): infatti anche la lamentata presenza di aderenze con i tessuti ematosi, come affermato dai c.t.u. nella relazione integrativa, non ha avuto alcun ruolo nell'aumentare le probabilità di insuccesso delle tecniche di sterilizzazione tubarica dovute invece all'esecuzione non corretta delle stesse. Quanto alla contestazione relativa all'assenza di un adeguato e valido consenso informato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. (Cass. n. 23328 del 2019, Cass. n. 2177 del 2016) Ciò imponeva, nel caso in esame, che l'obbligo di informazione non si esaurisse nel fornire alla paziente generiche informazioni sull'intervento e sul carattere irreversibile della sterilizzazione ma investisse altresì e soprattutto, in ragione dell'obiettivo specificatamente perseguito dalla paziente, i profili di incertezza che invece gravano sulla definitività della sterilizzazione; la G., alla sesta gravidanza e al terzo taglio cesareo, non fu adeguatamente informata, così come riportato dai c.t.u., i quali hanno rilevato la lacunosità, l'incompletezza e la non esaustività del consenso informato, su tutti gli aspetti delle conseguenze cui la paziente poteva andare incontro e sulle tecniche di sterilizzazione e/o contraccezione alternative, sia di natura ormonale che meccanica o naturale con i rispettivi benefici e rischi. L'inadeguatezza dell'informazione si evince chiaramente dalla superficialità con cui è stato "compilato" il modulo di consenso informato per l'intervento di sterilizzazione che è del tutto privo della indicazione dei dati della paziente da sottoporre a trattamento e che riporta unicamente le sottoscrizioni della odierna attrice e del di lei marito. Per quanto finora detto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza della responsabilità del personale medico della (...) convenuta in ordine all'evento lesivo che ci occupa, essendo rimasto accertato che la gravidanza in parola ebbe a verificarsi a seguito di un intervento di sterilizzazione tubarica per il quale non fu raccolto idoneo consenso informato che ha privato la (...) della libera scelta del trattamento cui si è sottoposta. Ciò ha causato un danno per la lesione della libertà di autodeterminazione ad una procreazione cosciente e responsabile (art. 1 L. n. 194 del 1978) che, se frustrato costituisce un danno ingiusto meritevole di risarcimento, trattandosi di un diritto di libertà che trova tutela nella Costituzione (artt. 2-13) generando così delle negative ricadute esistenziali nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito a gestazioni indesiderate. Non merita, altresì, accoglimento l'eccezione formulata dall'(...) di concorso di colpa della (...) nel danno, ex art. 1227 c.c., poiché come accertato dai c.t.u. la stessa non ebbe una informazione esaustiva e completa circa i rischi e le conseguenze dell'intervento di sterilizzazione e inoltre non può certo richiedersi alla danneggiata di sottoporsi a intervento di interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti alla non corretta esecuzione della sterilizzazione, comportando l'intervento abortivo un evidente e rilevante sacrificio alla salute e alla libertà di autodeterminazione della madre (Trib. Reggio Emilia del 7 ottobre 2015). Quanto al danno biologico si ritiene non sussistente un danno permanente a carico della attrice; va quindi rigettata la relativa richiesta di liquidazione in considerazione del fatto che la nascita di un figlio non determina di per sé una diminuzione all'integrità psicofisica e la (...) non ha dato prova di ulteriori danni subiti, nondimeno va riconosciuta la risarcibilità del danno biologico temporaneo così come quantificato dai c.t.u. per la gravidanza occorsa dopo essersi sottoposta a intervento di sterilizzazione poi rivelatosi inefficace. In riferimento alla formulata richiesta di risarcimento del danno patrimoniale consistente nei maggiori oneri che hanno gravato e che graveranno sulla (...) per il mantenimento del nuovo figlio, consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la risarcibilità anche del danno patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell inadempimento del sanitario, in termini di causalità adeguata (Cass. n. 12 del 1998; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 13 del 2010; cfr. Cass. n. 2070 del 2018). La nascita di un figlio comporta senza dubbio delle spese, necessarie per il suo mantenimento e la sua educazione fino a raggiungimento della sua indipendenza economica, le quali costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico e soddisfano l'ulteriore requisito della prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. (Trib. Reggio Emilia 7 ottobre 2015). Deve pertanto ritenersi che il danno economico risarcibile sia costituito dalle spese che si dovranno sostenere per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica, che può presuntivamente farsi coincidere con il compimento del venticinquesimo anno di età e non con il trentacinquesimo anno come richiesto dall'odierna attrice (Trib. Venezia 10 settembre 2002; Trib. Tolmezzo 7 giugno 2011, Trib. Reggio Emilia 7 ottobre 2015). Esaurita in tal modo la disamina relativa all'an debeatur deve osservarsi quanto segue in punto di quantum: sulla richiesta di danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto autodeterminazione si ritiene di dover procedere a una quantificazione in via equitativa del danno con riferimento al caso concreto liquidabile in Euro 20.000,00; sulla richiesta di danno biologico temporaneo i c.t.u. hanno riconosciuto un periodo di ITA di 6 giorni corrispondenti al periodo di ricovero della paziente dall'11.08.2010 al 16.08.2010 e un periodo di ITP al 50% di 30 giorni, sulla scorta di dette determinazioni, si ottengono i seguenti importi, applicando le tabelle del Tribunale di Milano: risarcimento per 6 giorni di invalidità assoluta Euro 594,00, risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 50% Euro 1.485,00, risarcimento totale per invalidità temporanea Euro 2.079,00; relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale lo scrivente ritiene equo valutare il costo mensile per la crescita e il mantenimento di un figlio in Euro 350,00 che fino al raggiungimento dell'indipendenza economica all'età di 25 anni è pari a Euro 105.000,00 (350 x 12 mesi= 4.200 anno x 25= 105.000). In definitiva l (...) convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di Euro 127.079,00 liquidati in moneta attuale. Quanto ai rapporti interni tra l'azienda ospedaliera e la compagnia assicurativa va disattesa l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, sollevata dalla AmTrust, per l'estraneità dell'odierna vertenza al di fuori dell'oggetto di copertura della polizza: infatti come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione il danno subito dal genitore, derivante dalla nascita indesiderata, rientra nel concetto di lesione personale, perché tale è la gravidanza indesiderata rispetto al diritto sul proprio corpo. Una volta riconosciuto agli attori il danno da nascita indesiderata, la gravidanza contro la volontà della donna e la nascita sono lesioni personali subite da quest'ultima, per il cui risarcimento l'assicurazione è tenuta alla manleva (Cass. n. 4738 del 2019). Purtuttavia, come rilevato dalla compagnia assicurativa, la polizza prevedeva una franchigia aggregata annua di Euro 1.700.000,00 concordata tra le parti e l'(...) non ha dato prova dell'esaurimento del fondo franchigia e a nulla rileva in tal senso l'eccezione dell'Azienda essendo ormai pacifico in giurisprudenza che ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino, come nel caso di specie (sia pur in via subordinata), che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata assicurato, al più tardi, entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, con facoltà della controparte assicuratore di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6. (Cass. n. 30524 del 2019) Addirittura la (...) Limited, in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha depositato all'udienza del 26.11.2019 documentazione dalla quale si evinceva che la franchigia residuale era di Euro 418.818,61; alla luce di ciò va rigettata la domanda di manleva formulata dall'(...) nei confronti della (...) Limited. In conclusione l'Azienda (...) va condannata al risarcimento dei danni, così come quantificati, nei confronti di (...), oltre al pagamento delle spese di lite nei confronti della stessa da versarsi all'Erario per effetto dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; la condanna al pagamento delle spese di lite deve estendersi alla compagnia assicurava (...) Limited a seguito della sua chiamata in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Condanna l'(...) al pagamento, in favore di (...), della somma di Euro 127.079,00 liquidata in moneta attuale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 2) Rigetta la domanda di manleva spiegata dall'(...) nei confronti della (...) Limited; 3) Condanna l'(...) al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Erario liquidate in Euro 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; 4) Condanna l'(...) al pagamento delle spese di lite nei confronti della (...) Limited liquidate in Euro 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; 5) Pone le spese di c.t.u. interamente a carico dell'(...). Così deciso in Siracusa il 22 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2022.

  • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. ANTONIO ALI' - Presidente relatore dott. NICOLETTA RUSCONI - Giudice dott. MADDALENA VETTA - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2693/2018 promossa da: FALLIMENTO (...) S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore avv. (...), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.D. del 18.6.2017, elettivamente domiciliato in Siracusa, via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Si. che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione ATTORE contro (...), nato a S. il (...), C.F. (...), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale (...), presso lo studio dell'avv. Sa.De., dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di risposta CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (sentenza redatta in maniera sintetica ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 octies, D.L. n. 179 del 2012 convertito nella L. n. 221 del 2012, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera a), n.2 ter, D.L. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 13272015) Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del Fallimento (...) s.r.l. in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Siracusa in data 11.2.2014 - premesso che la società, costituita l'1.2.2001 e avente ad oggetto "commercio all'ingrosso e al minuto, commercio elettronico e vendite telematiche di prodotti alimentari, accessori di abbigliamento, oggetti preziosi, mobili ecc.", in data 28.10.2009, dopo l'alternanza negli anni di diversi amministratori, era stata posta in liquidazione e nominato liquidatore il dott. (...) - esponeva che costui, nell'anzidetta qualità, aveva arrecato danno alla società e ai suoi creditori in conseguenza della complessiva mala gestio aggravando, sin dal momento della nomina, il dissesto in atto. In particolare: 1) Il liquidatore aveva effettuato fino al 2010 ingenti pagamenti in contanti, anche in violazione delle norme antiriciclaggio attesane l'entità, ai fornitori (creditori chirografari) a discapito del pagamento di debiti di rango superiore (INPS, IVA, ritenute IRPEF dipendenti e autonomi, INAIL) sicché questi ultimi debiti, che alla data della nomina come liquidatore ammontavano a Euro 47.495,60, alla fine del 2010 erano saliti a Euro 117.489,51, con un incremento di Euro 69.993,91 addebitabile alla sua mala gestio. Poiché peraltro in corso di causa è emerso che la nomina del (...) era avvenuta il 30.4.2010 e non il 28.10.2009, con la memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c. il Fallimento, all'esito della rielaborazione dei dati, rettificava il dato iniziale dei crediti privilegiati esistenti alla data del 30.4.2010 in Euro 63.362,99 e quello finale in Euro 114.326,05, con un minor incremento addebitale al liquidatore di Euro 50.963,06. 2) Dalla documentazione consegnata al curatore risultava che il costo della merce venduta nel 2010 era pari a Euro 560.000,00, a fronte di un ricavo di complessivi Euro 605.000,00, con un ricarico esiguo del 7,5%, non in linea con quello medio di settore, che in base allo studio di settore di riferimento (commercio al dettaglio di alimentari da parte di un supermercato), va da un minimo del 16% a un massimo del 45% in relazione alla tipologia di bene venduto. Non potendosi calcolare la media aritmetica ponderata in mancanza dei dati riferiti alla ripartizione dei ricavi conseguiti per categoria merceologica di beni venduti e ricorrendo alla media aritmetica semplice, pari al 30,50%, risultavano ricavi per Euro 730.800,00: la differenza di Euro 125.800,00, sia che la si attribuisse a una sottrazione delle corrispondenti risorse finanziarie, sia che la si attribuisse, ritenendo corretti i ricavi, a un ammanco di rimanenze di magazzino di Euro 96.398,00, costituiva un decremento di attivo imputabile alla mala gestio del liquidatore. 3) Dalla contabilità del 2011 risultavano attrezzature per Euro 918,83. Tuttavia a fine anno erano state eliminate utilizzando la voce sopravvenienze passive. In mancanza di elementi che suffragasse la tesi, sostenuta dal liquidatore, di un errore di calcolo effettuato in sede di cessione dell'attività, tal importo era un ulteriore ammanco di cui doveva rispondere il liquidatore. 4) Considerata la pregressa situazione d'insolvenza e di insufficienza patrimoniale, la continuazione dell'attività durante la liquidazione aveva aggravato lo stato di dissesto con un notevole incremento dei debiti complessivi, riducendo il patrimonio netto di ulteriori Euro 20.254,00 alla data del 31.12.2011. Anche di tal voce di danno doveva ritenersi responsabile il liquidatore. Ne chiedeva pertanto la condanna al risarcimento dei danni derivati alla società e alla massa dei creditori nella misura di Euro 197.935,89 ovvero in quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con il favore delle spese. Il convenuto si costituiva e contestava la domanda deducendo: a) l'erroneo riferimento alla data di nomina come liquidatore (riconosciuto ed emendato dall'attore) con conseguente errore di calcolo di cui alla contestazione sub (...); b) la veridicità del ricarico del 7,5% sulla merce venduta, essendosi trattato di vendita di beni di prima necessità attuata durante la fase della liquidazione nell'intento di monetizzare il più possibile per far fronte ai notevoli e pressanti impegni economici; c) l'addebitabilità della trascrizione nella contabilità 2011 dell'importo di Euro 918,83 a un mero errore di calcolo effettuato in occasione della cessione dell'azienda, costituita da attrezzature e merce, alla (...) per Euro 249.999,60, giusta fattura (...) del 21.5.2010; d) la minima riduzione del patrimonio netto al 31.12.2011 di ulteriori Euro 20.254,00 di fronte alla ben più rilevante riduzione registrata al 31.12.2009 di Euro 233.195,00, donde la sua diligenza e accuratezza. All'udienza del 23.11.2021 la causa, istruita mediante produzione documentale, prova orale e CTU (con successiva integrazione), era posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti il 14.2.2022. Occorre in esordio rammentare che, nel caso di fallimento della società, la legittimazione a esperire le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci spetta al curatore, ex artt. 146 legge fall. e 2394 bis c.c. ed è assoggettata alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese, ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art.2, comma 1, lett. d) del D.L. n. 1 del 2012, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse (cfr., ex multis, Cass.29.9.2016 n.19340). L'azione avrebbe dovuto pertanto essere proposta dinanzi al Tribunale distrettuale di Catania - Sezione Specializzata in materia di Imprese. Nondimeno l'incompetenza per materia non è stata eccepita nella comparsa di risposta dal convenuto, né è stata rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. dal giudice istruttore, sicché la competenza del Tribunale adito rimane ormai incontestabile e deve pertanto dichiararsi competente e pronunciare nel merito. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'azione esercitata dal curatore cumula le due azioni di responsabilità, quella della società e quella dei creditori, costituendo un'azione unitaria e inscindibile - pur mantenendo le due azioni titoli e natura distinti - avente la finalità di reintegrare il patrimonio del fallito nell'interesse tanto dei soci, quanto dei creditori sociali e soggiacente alla complessa disciplina ricavabile dagli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. Infatti, sebbene sia indubbio che l'azione del curatore sia un'azione derivata, che non nasce dal fallimento, ma preesiste in capo ad altri soggetti (soci e creditori), tuttavia la trasformazione che subisce l'azione dei creditori dall'ordinaria applicazione per la disciplina del fallimento e le regole del concorso (reintegrazione del patrimonio della società e solo in via mediata dei singoli creditori, partecipazione dei creditori commisurata al credito nei confronti della società fallita e al credito verso l'amministratore e conseguente partecipazione all'azione di tutti i creditori) è tale da determinare un'area di perfetta coincidenza tra le due azioni. L'azione va esercitata nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949, secondo comma, c.c., che, quanto all'azione ex art.2394 c.c., decorre non già dalla commissione dei fatti produttivi della responsabilità, ma dal successivo momento in cui quei fatti producano l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei crediti (art. 2394, secondo comma, c.c.), o meglio dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale "risulti" ovvero divenga oggettivamente conoscibile dai creditori. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass.12.6.2014 n.13378, Cass.18.1.2005 n.941). Quanto all'azione ex art.2393 c.c., può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (art.2393, quarto comma, c.c.). Nel caso di specie l'azione risulta essere stata proposta tempestivamente, la dichiarazione di fallimento risalendo all'11.2.2014 e la notificazione della citazione al 6.6.2018. Nel merito, la curatela addebita al liquidatore convenuto quattro distinte condotte al contempo violative dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ovvero, stante la messa in liquidazione, di non aggravare il dissesto già in atto. Il CTU, all'esito di una relazione adeguatamente motivata, aderente alle risultanze obiettive e priva di vizi logici e metodologici, le cui conclusioni - per le testè dette ragioni - il Collegio condivide per intero, ha: 1) Verificato (sulla base della documentazione contabile disponibile e, in particolare, dei fascicoli "Cassa", "Fornitori 2010" e "Altri Mastrini 2009/2010"), quanto al danno provocato dalla violazione del principio della par condicio creditorum di cui all'art.2741 c.c., che il (...), oltre ad aver effettuato tre pagamenti in contanti in violazione della normativa antiriciclaggio e del limite all'uso del contante di Euro 5.000,00 in vigore dal 31.5.2010, ha causato - nel periodo compreso tra il 30.4.2010 e il 31.12.2010 - un incremento dei debiti per imposte, ritenute IRPEF e contributi per l'importo complessivo di Euro 50.963,06, di cui IVA Euro 45.570,68, ritenute IRPEF dipendenti Euro 1.682,27, ritenute IRPEF autonomi Euro 280,11 e INPS Euro 3.430,00. Avendo il liquidatore, nel suindicato periodo, provveduto al pagamento di debiti di natura commerciale omettendo il pagamento di debiti privilegiati per imposte, ritenute e contributi previdenziali, il maggior onere per la società, concretizzatosi in un corrispondente aumento di tale esposizione debitoria, costituisce un danno cagionato dall'operato contra legem del liquidatore, di cui deve rispondere nei confronti della curatela nell'anzidetta misura di Euro 50.963,06. 2) Verificato, quanto alla vendita di merci con ricarico insufficiente, che un ricarico del 7,5% nella cessione del magazzino merci della (...) s.r.l. (la chiusura dei conti patrimoniali alla data del 31.12.2010 non riporta alcuna voce a titolo di rimanenze di magazzino) non può essere considerato particolarmente anomalo e significativamente antieconomico, stante la particolare condizione di liquidazione in cui si trovava la società, considerato altresì che il magazzino di un'attività simile (l'attività di "commercio al dettaglio di alimentari" di cui allo studio di settore VM01U richiamato dall'attore) è costituito di solito da merce e prodotti alimentari in gran parte deperibili e con una limitata vita "utile". Contesta il Fallimento siffatte conclusioni perché non in linea con il ricarico medio di settore evincibile, appunto, dallo studio di settore, assunto in questo caso a mero parametro di riferimento sulla base della media aritmetica semplice tra il minimo del 16% e il massimo del 45% in relazione alla tipologia di bene venduto, non potendosi nella fattispecie far ricorso alla media aritmetica ponderata in mancanza di dati riferibili alla ripartizione dei ricavi conseguiti per categoria merceologica di beni venduti. Trattasi tuttavia di deduzione difensiva non condivisibile perché tali percentuali riflettono una stima di ricavi attribuibile a soggetto imprenditoriale che non si trovi in stato di liquidazione ordinaria e, a forziori, fallimentare, com'era invece la (...) s.r.l. nel corso del 2010 (la giurisprudenza di merito è ferma nel ritenere che lo stato di liquidazione della società esclude di per sé l'applicabilità degli studi di settore, che presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale), sicché non possono valere neppure come parametro di riferimento, difettando l'analogia del caso. In mancanza di ulteriori elementi di prova, neppure presuntivi (non essendo sufficiente all'uopo asserire genericamente che l'impresa avrebbe comunque continuato ad operare per tutto il 2010) che possano supportare la tesi alternativa dell'occultamento di una parte dei ricavi ovvero dell'ammanco di una parte delle rimanenze di magazzino, alcun danno, per questa via, può essere attribuito alla responsabilità del liquidatore, il quale ha assunto il relativo incarico solo a far tempo dal 30.4.2010 (sicché a lui non può essere comunque addebitata l'esiguità dei ricavi realizzati nei primo quattro mesi dell'anno) ed ha incontestatamente ceduto l'azienda, costituita da attrezzature e merce, per Euro 249.999,60 alla (...) appena venti giorni dopo, giusta fattura n.(...) del 21.5.2010, pagata in più tranche (v. mastrini di sottoconto cassa prodotti dalla curatela come doc. 5). 3) Verificato, quanto all'insussistenza di attrezzature varie risultanti dalla contabilità dell'anno 2011 per complessivi Euro 918,83, che la relativa immobilizzazione materiale esistente al 31.12.2010 era stata contabilmente eliminata alla data del 31.12.2011 con un prezzo di vendita "figurativo" pari a zero senza che dalla documentazione acquisita fosse possibile risalire alla tipologia e alla natura specifica dell'attrezzatura onde ipotizzarne una dismissione a costo zero in quanto destinata alla rottamazione per obsolescenza ovvero per danneggiamento a causa di eventi eccezionali estranei alla gestione (come incendi, terremoti, alluvioni ecc.); né consta l'errore di calcolo che, secondo il (...), sarebbe stato compiuto in sede di cessione dell'attività "alla (...) per euro 249.999,60 giusta fattura n. (...) del 21.5.2010 versata in atti della contabilità consegnata dal predetto professionista al curatore fallimentare". L'ingiustificata mancanza delle cennate attrezzature per Euro 918,83 va dunque imputata, come ulteriore voce di danno, al liquidatore. 4) Verificato, quanto all'aggravamento dello stato di dissesto per effetto della continuazione dell'attività durante la liquidazione con un incremento dei debiti complessivi al 31.12.2011 di Euro 20.254,00 e dunque con una corrispondente riduzione del patrimonio netto emergente dal bilancio consegnato dal liquidatore al curatore, che nel periodo compreso tra il 31.12.2009 e il 31.12.2011 si era in realtà verificato un miglioramento della situazione patrimoniale della società - fondamentalmente motivato dal risultato economico positivo al 31.12.2011 - in quanto il deficit patrimoniale aveva subito un decremento di Euro 39.801,44 derivato dal raffronto tra il predetto risultato positivo pari a Euro 60.055,49 con il cennato decremento patrimoniale di Euro 20.254,00; sicché nessun reale decremento del patrimonio netto con aggravio del dissesto patrimoniale dell'(...) s.r.l. è stato dal CTU riscontrato. In conclusione, il convenuto, per il danno patrimoniale cagionato durante la sua gestione e testè individuato e quantificato, dev'essere condannato a pagare al Fallimento della (...) s.r.l. in liquidazione complessivi Euro 54.683,51 (così rivalutato l'originario importo di Euro 51.881,89 a far tempo dalla data della domanda - 6.6.2018 - e non dalla data della dichiarazione di fallimento, così come espressamente richiesto dall'attore: coefficiente di riv. 1,054), oltre interessi legali sull'anzidetta originaria somma, rivalutata anno per anno, fino al soddisfo. Considerato che la domanda nei confronti del convenuto viene accolta per una porzione della somma domandata (Euro 54.683,51 in luogo di Euro 197.935,89), le spese del giudizio (da liquidarsi in favore dell'Erario essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e tenuto conto, nella determinazione del valore della controversia, della somma attribuita piuttosto che a quella domandata) vanno poste a carico del (...) nella congrua misura di Euro 6.715,00, oltre accessori ( valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00, complessità media, per tutte le fasi, con dimidiazione ex art.130 D.P.R. n. 115 del 2002). Le spese di CTU, nella misura già liquidata, vanno poste definitivamente a carico dell'Erario. P.Q.M. Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2693/2018 R.G., così statuisce: 1) Condanna (...) a pagare al FALLIMENTO (...) S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore avv. (...), Euro 54.683,51, oltre interessi legali sull'originaria somma di Euro 51.881,89, rivalutata anno per anno, dalla data della domanda fino al soddisfo. 2) Condanna (...) a pagare le spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in Euro 6.715,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%. 3) Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata, definitivamente a carico dell'Erario. Così deciso in Siracusa il 2 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2022.

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