Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12751 del 11 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:12751CIV

Massima

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La normativa sulle distanze legali tra fabbricati, prevista dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, ha efficacia di legge dello Stato e prevale sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituisce per inserzione automatica. Pertanto, una volta che i Comuni abbiano proceduto alla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zone omogenee, le distanze minime sono quelle previste dal citato decreto n. 1444 del 1968, articolo 9, sia nel caso in cui lo strumento urbanistico preveda distanze inferiori, sia nel caso di assenza di previsioni sul punto. La nozione di "costruzione", ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze legali, non si identifica con quella di "edificio", ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Solanto l'immobile completamente interrato si sottrae pertanto al rispetto della normativa in tema di distanze, non anche quello che si eleva dal suolo, indipendentemente dalla relativa altezza. Inoltre, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente, devono essere considerati "costruzioni" ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali di cui all'articolo 873 c.c.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17043-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ed (OMISSIS);
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS) SNC, (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 196-2018 depositata il 05/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

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