Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 938 del 2024

ECLI:IT:TARPIE:2024:938SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria funzione di controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa, ha stabilito che l'autorità competente, nel riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad un'impresa per il recupero di rifiuti, può legittimamente prescrivere l'assoggettamento del materiale prodotto (denominato MPS-D) al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, al fine di verificarne la compatibilità ambientale, in considerazione delle caratteristiche e della destinazione d'uso del prodotto, nonché delle risultanze istruttorie che hanno evidenziato potenziali rischi di impatto negativo sull'ambiente. Tale prescrizione trova fondamento nell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, che attribuisce all'autorità competente il potere di definire, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, i "valori limite delle sostanze inquinanti" per i materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La scelta di applicare in via analogica i parametri del citato decreto ministeriale, in assenza di una disciplina specifica per il caso concreto, è ritenuta ragionevole e conforme al principio di precauzione, in considerazione dell'analogia funzionale tra il materiale in questione e le fattispecie tipizzate dal decreto, nonché della necessità di assicurare la corretta distinzione tra prodotto con status di End of Waste e rifiuto, al fine di prevenire potenziali rischi ambientali. Il Tribunale ha altresì ritenuto illegittima l'introduzione d'ufficio, da parte dell'amministrazione, di una nuova operazione di recupero (R12) nelle linee produttive dell'impresa, in assenza di adeguata motivazione, in quanto tale prescrizione risulta contraddittoria rispetto all'originaria individuazione dell'operazione R5 come più pertinente all'attività svolta. Sono state invece ritenute legittime le altre statuizioni impugnate, relative all'attribuzione del codice CER 19.12.02, al divieto di riprocessamento dei lotti in caso di difformità chimica e alla fissazione del limite massimo di cromo totale per i prodotti della linea "cementeria".

Sentenza completa

Pubblicato il 02/09/2024

N. 00938/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2021 REG.RIC.

N. 00110/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) ed ((omissis)), …

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