Corte d'appello civile Venezia sentenza n. 140 del 14 aprile 2023

Massima

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Il datore di lavoro è responsabile del danno da esposizione professionale all'amianto subito dal lavoratore, in quanto è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, indipendentemente dalle dosi di concentrazione della sostanza nociva, essendo la pericolosità dell'amianto nota già a partire dagli anni '40. Pertanto, il mancato adeguamento delle misure di protezione individuale e ambientale, nonché l'omessa vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, integrano la violazione dell'obbligo di diligenza e prudenza gravante sul datore di lavoro, il quale non può liberarsi da tale responsabilità provando la mera fornitura di dispositivi di protezione individuale, essendo necessario dimostrare l'adozione di tutte le cautele idonee a prevenire il pericolo. Il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale (placche pleuriche) è provato dalla documentazione prodotta dal lavoratore, quale la certificazione INAIL di esposizione e l'accertamento peritale, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità. Pertanto, il datore di lavoro è responsabile in solido per il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore a causa della malattia professionale contratta durante il rapporto di lavoro.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Annalisa MULTARI - Presidente
Dr. Piero LEANZA - Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella cause promosse in appello con ricorsi depositati in data 31 luglio 2018 e 1 agosto 2018,
da
(...) S.P.A. (C.F. e P.I. (...)), di seguito anche la "Società", con sede in M., Viale C., 249, con gli amministratori (...) c.f. (...) e (...) c.f. (...) nominati con delibera assembleare del 24.06.20 rappresentata e difesa dall'avv. Be.Pa. del foro di Taranto con domicilio professionale in Taranto al Corso (...) (C.F. (...), PEC (...)), in virtù di procura allegata,
appellante principale/appellato incidentale
contro
(...) e ((...)) e (...) (c.f. , rappresentati e difesi, come da mandato in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. di primo grado dagli avv.ti Ma.Ti. (...) e…

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