Corte d'appello civile Messina sentenza n. 53 del 31 gennaio 2023

Massima

Generata da Simpliciter
Il rapporto di lavoro convenzionato tra un medico specialista e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è regolato dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN), il quale prevede specifiche garanzie in materia di mobilità e variazioni dell'orario di lavoro. In particolare, l'art. 4 ACN stabilisce che la mobilità interregionale del medico specialista può essere disposta solo previa garanzia del mantenimento del suo orario complessivo di incarico. Pertanto, la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro del medico specialista da parte dell'INAIL, senza il suo consenso e senza il rispetto delle procedure previste dall'ACN, integra un inadempimento contrattuale che legittima il medico a richiedere il ripristino dell'orario originario e il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla diminuzione retributiva. Il consenso del medico specialista a una riduzione parziale dell'orario, se viziato da errore essenziale e riconoscibile da parte dell'INAIL, non è idoneo a legittimare la violazione delle garanzie previste dall'ACN. Inoltre, la successiva riduzione ulteriore dell'orario di lavoro da parte dell'INAIL, motivata dalla diminuzione del carico di lavoro, è illegittima qualora l'istituto non dimostri l'effettiva contrazione del numero di infortuni e malattie professionali denunciate, come richiesto dall'art. 5 ACN. Il risarcimento del danno patrimoniale spettante al medico specialista deve essere determinato sulla base della differenza tra la retribuzione che gli sarebbe spettata in caso di mantenimento dell'orario originario e quella effettivamente percepita a seguito delle riduzioni illegittime, senza che possa essere operata una compensatio lucri cum damno in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell'INAIL circa eventuali vantaggi conseguiti dal medico a seguito della riduzione dell'orario. Il danno non patrimoniale, invece, non risulta provato qualora le nuove mansioni attribuite al medico, pur diverse da quelle originarie, non comportino un effettivo depauperamento della sua professionalità e non incidano negativamente sulla sua immagine e vita di relazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini - Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà - Consigliere
3 Dott. Fabio Conti - Consigliere relatore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 24 gennaio 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nei procedimenti riuniti sub n. 357/17 R.G.L. e vertenti
TRA
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Mi.Po. (c.f. (...); pec (...), fax (...)) Sa.Ca. (c.f. (...), pec (...)) e Ga.Si. (c.f. (...), pec (...)) presso il quale elettivamente domicilia in Messina, via (...) - Appella…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.