Tribunale civile Vicenza sentenza n. 476 del 1 marzo 2024

Massima

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Il diritto di servitù di passaggio può essere acquisito per usucapione quando il passaggio è esercitato in modo continuo, pubblico e non equivoco per il tempo previsto dalla legge, anche se il fondo servente appartiene a soggetti diversi, purché il passaggio sia utilizzato per accedere ad un fondo dominante di proprietà dell'usucapiente. L'accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù di passaggio, anche se contestata dai proprietari del fondo servente, è possibile quando risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge, in particolare l'esercizio continuativo, pubblico e non equivoco del passaggio per il tempo necessario all'usucapione. Il giudice, in tal caso, è tenuto a dichiarare l'esistenza della servitù, ordinando la trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari, a prescindere dalla volontà dei proprietari del fondo servente, i quali non possono impedire l'esercizio del diritto di passaggio legittimamente acquisito per usucapione. Qualora i proprietari del fondo servente abbiano rimosso gli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù prima della pronuncia giudiziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna alla rimessione in pristino, non sussistendo più alcun interesse concreto ed attuale dell'attore a ottenere tale pronuncia. Le spese di lite possono essere compensate integralmente quando le parti abbiano assunto posizioni processuali sostanzialmente conformi, senza che emergano elementi di particolare soccombenza o di lite temeraria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2021 promossa da:
Vi.Pi. (c.f. (...)), con il patrocinio dell'avv. RU.RU. e dell'avv. PA.MA., elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
ATTORE
contro
Sa.Ro. (c.f. (...)),
An.Se. (c.f. (...)),
entrambi con il patrocinio del difensore avv. BO.GI., elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. BO.GI.
CONVENUTI
Oggetto: costituzione di servitù di passaggio e condanna di riduzione in pristino.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del processo è omesso ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69 del 2009.
Va premesso che la causa è stata assegnata …

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