Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10590 del 13 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:10590PEN

Massima

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Il debito per le spese del processo penale può essere rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche, non solo in caso di indigenza stricto sensu, ma anche qualora l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico dell'obbligato, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale, in linea con le finalità costituzionali della pena. Tuttavia, ove il condannato abbia sufficiente capienza economica, derivante anche da beni immobili e quote di successione, il debito per le spese processuali non può essere rimesso, in quanto non si ravvisa uno squilibrio economico tale da pregiudicare le esigenze vitali e il reinserimento sociale. Inoltre, a seguito dell'abrogazione della solidarietà passiva tra condannati per il pagamento delle spese processuali, il debito deve essere ripartito pro-quota tra i coobbligati, con la conseguenza che ciascuno di essi può essere chiamato a corrispondere soltanto la propria quota parte, fermo restando la competenza del giudice dell'esecuzione penale a conoscere di tutte le questioni attinenti all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di FOGGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, Dr. CERONI FRANCESCA, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/3/2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha respinto il reclamo di (OMISSIS) avverso il diniego della remissione del debito per spese pr…

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