Tribunale civile Verbania sentenza n. 344 del 9 settembre 2021

Massima

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Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito stesso, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve allegare e provare il proprio credito in maniera più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, mentre l'opponente ha l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni o l'esistenza di fatti estintivi del credito. Tuttavia, la fattura commerciale, pur essendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integra di per sé la piena prova del credito in essa indicato nel successivo giudizio di opposizione, a meno che il rapporto contrattuale sottostante non sia contestato. Inoltre, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., qualora accerti la sua colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, realizzando una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, dott.ssa Laura Novi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile RG. n. 117/2020, promossa da
(...) S.r.l. (codice fiscale (...)) assistita e difesa dall'avv. MA.MU.
contro
(...) S.r.l. (codice fiscale (...)) assistita e difesa dall'avv. CA.ME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione ritualmente notificato, (...) s.r.l. ha chiesto a questo Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (decreto n. 654/2019 del 10 dicembre 2019 - RG n. 1946/2019) in quanto il credito ivi rivendicato dalla (...) s.r.l. non sussisterebbe, perlomeno nei termini chiesti da quest'ultima, ma in misura inferiore, considerato, poi, che la medesima ultima Società, agendo in via monitoria avrebbe leso gli accordi sui tempi di pagamento convenuti tra le parti. La somma ancora dovuta, ma non in un'unica soluzione, ammonterebbe, pertanto…

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