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La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), é proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 373 cod. proc. civ.
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