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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 quanto alla forma dell'atto ed all'indicazione dei motivi del recesso e, conseguentemente, il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente i giorni di assenza, se ciò sia chiesto dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente l'indicazione globale del numero dei giorni di assenza del lavoratore nel corso dell'intero periodo preso in esame).
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