Corte d'appello civile Bari sentenza n. 89 del 31 gennaio 2023

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. Inoltre, il disconoscimento della conformità di copia fotostatica di un documento all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere compiuto mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni. Infine, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
La Corte di appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dr.ssa ELVIRA PALMA - Presidente
dr. LUCA ARIOLA - Consigliere - relatore
dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1575 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente
tra
(...), nato il (...), e (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ma.Bi. e Mo.Po., giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellanti
e
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, in persona del dirigente pro tempore, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12 ottobre 2021 il Tribunale del lavoro di B…

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