Corte d'appello civile Bari sentenza n. 57 del 1 febbraio 2023

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nell'ipotesi di distacco o comando di diritto pubblico di un dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, gli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, quali i compensi accessori e indennitari, non possono gravare sul datore di lavoro distaccante, salvo diversa e specifica previsione normativa. L'obbligo contributivo relativo a tali emolumenti accessori grava esclusivamente sull'amministrazione di destinazione che li ha erogati, non essendo imputabile alcuna omissione contributiva al datore di lavoro distaccante. Nei periodi di collaborazione non continuativa, l'obbligo contributivo grava direttamente sul collaboratore, in quanto titolare del rapporto previdenziale con l'ente di previdenza, non potendo essere imputato alcun inadempimento contributivo all'amministrazione committente, in assenza dell'adempimento da parte del collaboratore dell'onere di iscrizione alla gestione separata INPS. Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non trova applicazione in tale ipotesi. L'ordinanza che dispone il subentro di un'amministrazione nelle funzioni di un commissario straordinario non comporta il trasferimento automatico di tutte le situazioni giuridiche passive relative ai rapporti di lavoro, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1538 del 2021
TRA
(...), rappresentato e difeso dall'Avv. Ca.Ca.,
APPELLANTE
E
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mi.Si.,
APPELLATA
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Generale p.t., non costituito.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 13.09.2017 ed iscritto al R.G. n.9997/2017, (...) conveniva in giudizio la Regione Puglia e l'INPS al fine di ottenere dal Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclu…

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