Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40835 del 27 ottobre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:40835PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, in presenza di un giustificato motivo che ha impedito al condannato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, può revocare tale sanzione sostitutiva e ripristinare la pena detentiva originariamente irrogata, purché tale decisione sia adeguatamente motivata in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, senza che ciò integri una discriminazione nei confronti del condannato in condizioni di salute precarie. Infatti, la normativa vigente prevede la possibilità di revocare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità qualora il condannato non adempia alle prescrizioni imposte, salvo che l'inadempimento sia dovuto a un giustificato motivo, come può essere lo stato di salute incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione, nel valutare la sussistenza del giustificato motivo, deve tenere conto di tutti gli elementi emersi nel procedimento, compresa la documentazione sanitaria prodotta, al fine di accertare se effettivamente le condizioni di salute del condannato siano tali da impedirne l'adempimento. Ove ritenga che il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità non sia giustificato, il giudice può legittimamente revocare tale sanzione sostitutiva e ripristinare la pena detentiva originariamente irrogata, senza che ciò comporti una violazione del principio di uguaglianza, in quanto la diversità di trattamento è fondata su una oggettiva differenza di situazioni. Inoltre, il giudice dell'esecuzione, nel valutare la sussistenza del giustificato motivo, non è vincolato dalla mera allegazione di condizioni di salute precarie da parte del condannato, ma deve effettuare un autonomo apprezzamento della documentazione prodotta, al fine di accertare se effettivamente le condizioni di salute siano tali da impedire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Infine, la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena detentiva non comportano una violazione del principio di legalità, in quanto tali provvedimenti trovano fondamento nella normativa vigente che disciplina l'esecuzione delle pene.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. FILOCAMO Fulvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., Dott. Epidendio Tomaso, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con i conseguenti provvedimenti ex articolo 616 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione,…

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