Tribunale civile Trapani sentenza n. 130 del 5 marzo 2024

Massima

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Il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, tutelato dall'art. 36 della Costituzione e dalla normativa comunitaria, costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione Europea, al quale non si può derogare. Tale diritto è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dall'effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro. Pertanto, il mancato godimento del periodo feriale, per causa non imputabile al lavoratore, dà diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva, in quanto il divieto di monetizzazione in corso di rapporto ha la funzione di non vanificare la fruizione del riposo quale bene in natura. Tuttavia, una volta che tale fruizione, a causa della cessazione del rapporto, resti irreversibilmente pregiudicata, viene garantita l'indennità sostitutiva al lavoratore incolpevole, al fine di evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. Pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado di fornire tale prova.

Sentenza completa

Tribunale di Trapani, Sentenza n. 130/2024 del 05-03-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. (...) nella causa iscritta al n. 1996/2021 R.G.L.
promossa
DA
(...) rappresentato e difeso dall'avv. (...)
- ricorrente -
CONTRO
(...) in persona del (...) pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (...) - resistente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente depositato in data (...) il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività lavorativa presso l'(...) di (...) da ultimo con la qualifica di (...) di (...) e (...) presso i (...) per l'U.O.C. per la Tutela della (...) dell'(...) della (...) e della (...) del (...) sino al giorno 01.05.2020 data in cui veniva collocato a riposo, rilevava: - che alla cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato 72 giorni di ferie non godute; - che con pec del giorno 11.05.2020, rinnovata…

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