Corte d'appello civile Brescia sentenza n. 115 del 20 giugno 2023

Massima

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L'imposizione di un obbligo vaccinale o di un trattamento sanitario obbligatorio da parte del legislatore è compatibile con l'art. 32 della Costituzione, che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente interesse della collettività, qualora il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per conseguenze temporanee e di scarsa entità, e preveda, in caso di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato. L'obbligo vaccinale introdotto dal legislatore per il personale scolastico, in ragione dell'essenzialità del servizio scolastico e dell'esigenza primaria di ripristinare la frequenza nelle classi dopo il periodo della didattica a distanza imposto dall'epidemia, nonché della necessità di prevenire il rischio di diffusione del virus, particolarmente alto nell'ambiente scolastico caratterizzato dalla presenza in luoghi chiusi di gruppi di persone, è una misura ragionevole e proporzionata, sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione pandemica, e non contrasta con il diritto dell'Unione Europea, in quanto la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione e il Regolamento UE n. 953/2021 non disciplina l'accesso al luogo di lavoro, ma solo la libera circolazione tra gli Stati membri. Inoltre, la natura obbligatoria del vaccino anti Covid-19 non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario che trova fondamento nell'autodeterminazione e nelle scelte che riguardano la propria salute.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. Antonio MATANO - Presidente rel.
Dott. Giuseppina FINAZZI - Consigliere
Dott. Silvia MOSSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 22.09.2022 iscritta al n. 222/2022 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 06.04.2023
da
(...), rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Ro. del foro di Verona, domiciliataria giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 118 del 2022 del Tribunale di Mantova.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 118 del 29.6.2022 il Tribunale di Mantova, giudi…

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