Consiglio di Stato sentenza n. 542 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:542SENT

Massima

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Le emittenti televisive sono responsabili per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 177/2005, che vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, anche in relazione all'orario di trasmissione. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall'orario di messa in onda e dalla natura del programma, essendo sufficiente che il formato dello stesso possa astrattamente presentare rischi per i minori. L'emittente è tenuta ad adottare misure preventive e di controllo adeguate, proporzionate alla natura del programma e alla prevedibilità di comportamenti lesivi, al fine di impedire la diffusione di contenuti inappropriati, anche durante la diretta. La prova liberatoria non si risolve nella mera dimostrazione del caso fortuito, ma nell'approntamento di misure cautelative idonee ed effettive, tali da intervenire tempestivamente per evitare il verificarsi di condotte illecite. La responsabilità dell'emittente sussiste anche in caso di comportamenti imprevedibili o incontrollabili dei partecipanti al programma, qualora l'emittente non abbia adottato le necessarie misure di prevenzione e controllo. La sanzione irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni deve essere commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta per attenuarne gli effetti, alla personalità dell'emittente e alle sue condizioni economiche.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00542/2023REG.PROV.COLL.

N. 08067/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8067 del 2020, proposto da
Autorità per ((omissis)) - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07340/2020, resa tra le parti,

Visti …

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