Corte d'appello civile Torino sentenza n. 490 del 21 settembre 2022

Massima

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Il licenziamento disciplinare è nullo per radicale difetto di contestazione specifica dell'addebito, in quanto la lettera di contestazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato la condotta addebitata al lavoratore, senza omettere elementi essenziali come il nominativo del cliente coinvolto e la descrizione puntuale della condotta ritenuta scorretta, al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. L'omessa indicazione di tali elementi, unitamente all'equivocità della contestazione circa la condotta addebitata, integra un vizio radicale che determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il requisito della specificità della contestazione non può essere integrato da elementi estranei alla lettera di addebito, come la condotta difensiva del lavoratore o le informazioni acquisite aliunde, essendo necessario che la contestazione contenga tutti gli elementi essenziali per individuare il fatto nella sua materialità, a prescindere dall'effettivo esercizio del diritto di difesa. Inoltre, il bilanciamento tra l'interesse del datore di lavoro ad avviare il procedimento disciplinare e quello del lavoratore a difendersi deve necessariamente privilegiare quest'ultimo, anche laddove l'azienda ometta di indicare il nominativo del cliente coinvolto nell'operazione contestata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro - Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi - Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 264/2022 R.G.L. promossa da:
(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del Prof. Avv. R.Pe. e dell'Avv. R.Fa. che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
(...), elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio degli Avv.ti P.Be., P.Ba., V.Ve. e F.Mu. che lo rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la (...) S.p.A. proponeva reclamo ex art. 1, co. 58, L…

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