Consiglio di Stato sentenza n. 4973 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:4973SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto vincolato e dovuto per l'amministrazione, che non necessita di una motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. La natura ripristinatoria di tale provvedimento, e non anche sanzionatoria, nonché l'impossibilità di configurare in favore dell'attuale proprietario un affidamento tutelabile alla conservazione dello stato di fatto esistente, non consentono di assegnare rilievo né alla condizione di buona fede in cui lo stesso eventualmente versi né al tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso. Pertanto, l'ordine di demolizione può essere legittimamente adottato anche senza la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, considerato che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. La qualificazione di un intervento edilizio come "nuova costruzione" piuttosto che come "ristrutturazione edilizia" è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, in quanto la possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all'ingiunzione a demolire, sicché in questa fase tale profilo si palesa neutro rispetto all'intimazione ripristinatoria. Inoltre, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 rappresenta un'ipotesi subordinata a cui è possibile ricorrere quando emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione, senza che sia necessario che il provvedimento ripristinatorio motivi in ordine all'oggettiva possibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme dell'immobile e all'eventuale fiscalizzazione dell'abuso. Infine, non sussiste alcuna incompatibilità tra l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e quanto sancito dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in materia di riduzione in pristino degli immobili abusivi realizzati in area vincolata, in quanto l'acquisizione gratuita per il caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione è prevista, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, anche per le opere realizzate con variazioni essenziali, tra cui rientrano, ai sensi dell'art. 32 del citato d.P.R., tutte le difformità realizzate su opere in zone vincolate.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/06/2024

N. 04973/2024REG.PROV.COLL.

N. 00893/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione terza, n.-OMISSIS- resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio de…

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