Corte d'appello civile Roma sentenza n. 4447 del 27 giugno 2022

Massima

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I balconi aggettanti, in quanto prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. L'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni. Pertanto, solo laddove i balconi rechino rivestimenti esterni o elementi decorativi ed ornamentali tali da conferire al fabbricato un profilo estetico più gradevole, tali parti dei balconi debbono considerarsi comuni. Tuttavia, l'individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente regime di appartenenza, dovendo fondarsi sulla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base al criterio della loro funzione precipua e prevalente. Diversamente opinando dette parti dell'edificio sarebbero sempre beni comuni, ma ciò sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che l'accertamento della natura del balcone al fine di poterlo includere fra i beni comuni deve essere effettuato caso per caso e che i rivestimenti dei balconi in aggetto devono svolgere una funzione estetica non in quanto tali ma per le loro caratteristiche estrinseche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Ottava civile, composta dai magistrati:
dott. Nicola Pannullo - Presidente
dott. Gisella Dedato - Consigliere
dott. Paolo Russo - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e vertente
TRA
(...), elettivamente domiciliato in Roma, piazza (...) presso lo studio degli avv.ti Ri.Ca. e Be.Co. che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione
APPELLANTE
E
Condominio di via (...), R., elettivamente domiciliato in Roma, viale (...) presso lo studio dell'avv. En.Ba. che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15663/2017 del Tribunale di Roma
RAGIONI DELLA…

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