Tribunale civile Foggia sentenza n. 1149 del 3 aprile 2023

Massima

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Il lavoratore agricolo a tempo determinato che agisce in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di idonea documentazione e altri mezzi istruttori, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, costituita dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento. Tuttavia, qualora l'ente previdenziale abbia disconosciuto in tutto o in parte il rapporto di lavoro a seguito di accertamenti ispettivi che abbiano rilevato gravi irregolarità e incongruenze, il lavoratore ha l'onere di fornire una prova particolarmente rigorosa e dettagliata dell'effettiva prestazione lavorativa, non essendo sufficiente il mero riscontro dell'iscrizione negli elenchi nominativi, che costituisce solo un meccanismo di agevolazione probatoria. In particolare, il lavoratore deve provare con precisione l'orario di lavoro, la distribuzione delle giornate lavorative, le mansioni svolte, le concrete modalità di svolgimento della prestazione, le direttive impartite dal datore di lavoro, le modalità di erogazione della retribuzione e la composizione della squadra di lavoro, al fine di superare i rilievi emersi in sede ispettiva e dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. In mancanza di tali specifiche allegazioni e prove, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi e al riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali deve essere respinta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 3.04.2023, tenuta ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. b, D.Lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui prevede l'inserimento dell'art. 127 ter nel c.p.c. ("L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. ... Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti") e dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 149 del 2022, all'esito della camera di consiglio,…

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