Tribunale civile Milano sentenza n. 3295 del 21 aprile 2023

Massima

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Il custode della cosa comune non risponde del danno cagionato dal fatto imprevedibile e inevitabile di un terzo, che abbia alterato lo stato dei luoghi rendendoli pericolosi, qualora non abbia avuto il tempo di intervenire per eliminare o segnalare il pericolo. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il custode della cosa comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è responsabile del danno subito dal danneggiato a causa di una situazione di pericolo determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile di un terzo, qualora il custode non abbia avuto la possibilità concreta di intervenire tempestivamente per eliminare o segnalare il pericolo. In particolare, la sentenza evidenzia che, perché possa configurarsi la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., è necessario che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Soltanto quando il danneggiato abbia raggiunto tale prova, il custode può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito, ossia un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, oggettivamente connotato da imprevedibilità e inevitabilità. Nella fattispecie, il fatto che il pavimento fosse divenuto bagnato e scivoloso a causa del trasporto di un elettrodomestico da parte di un condomino è stato ritenuto un evento imprevedibile e inevitabile, che ha determinato l'alterazione della cosa comune in modo tale da renderla potenzialmente pericolosa. Poiché il custode non era stato tempestivamente informato di tale circostanza e non aveva avuto la possibilità concreta di intervenire per eliminare o segnalare il pericolo, è stato escluso che egli potesse essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. del danno subito dalla danneggiata a causa della caduta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31801 / 2019 RG, promossa da:
(...) (cod. fisc. (...))
(...) (cod. fisc. (...))
quali eredi di (...) (cod. fisc. (...))
entrambi col procuratore domiciliatario avv. PE.CO.
PARTE ATTRICE
contro:
CONDOMINIO DI VIA (...) 38 B. (cod. fisc. (...))
col procuratore domiciliatario avv. CA.PI.
PARTE CONVENUTA
(...) SPA (cod. fisc. (...) )
col procuratore domiciliatario avv. SC.MA.
PARTE TERZA CHIAMATA
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.6.2019, l'attrice (...) (che aveva settantatre anni al tempo del fatto) esponeva che:
- in data 17/05/2017 verso le ore 12:30 circa, giunta nell'androne della scala B del condominio di via (...) 38, (...), ove abitava, mentre st…

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