Tribunale civile Pesaro sentenza n. 42 del 19 gennaio 2016

Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42
IN FATTO ED IN DIRITTO
La opposizione proposta da parte esecutata non è fondata.
Quanto al primo e terzo motivo di opposizione, si osserva che i medesimi hanno ad oggetto la legittimità della formazione del titolo sulla base del quale si procede così che la loro proposizione deve ritenersi, in questa sede, inammissibile (conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 18/06/1991: nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'"an" o nel "quantum", del diritt…

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