Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23568 del 30 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:23568PEN

Massima

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Il mancato versamento dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in stato di bisogno, in assenza di oggettivi impedimenti a procurarsi un reddito idoneo a soddisfare tale obbligo, integra il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se il figlio ha raggiunto la maggiore età, purché risulti economicamente non autonomo. Tuttavia, il reato si estingue per prescrizione in relazione alle condotte successive al raggiungimento della maggiore età del figlio, non essendo più configurabile il reato di cui all'art. 570 c.p. nei confronti di quest'ultimo. La valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede un giudizio complessivo sulla gravità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno, senza che le sole precarie condizioni economiche dell'imputato possano di per sé giustificare tale esito. Il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel riconoscere o meno le circostanze attenuanti generiche, la cui concessione presuppone l'esistenza di elementi positivi suscettibili di apprezzamento, non potendosi considerare tali il mero comportamento processuale corretto o le sole condizioni economiche disagiate. Analogamente, la decisione di negare il beneficio della non menzione della condanna, pur in presenza della sospensione condizionale della pena, rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve motivare tale scelta sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. La subordinazione della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 165 c.p., comma 2, è obbligatoria per il giudice che intenda concedere tale beneficio, senza che sia necessario un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, salvo che dalla documentazione emergano elementi specifici tali da far dubitare della sua capacità di adempiere a tale obbligazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. GIORGI Maria - rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabin - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta…

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