Tribunale civile Benevento sentenza n. 304 del 8 febbraio 2024

Massima

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Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, per cui il relativo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, mentre la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ha rilievo solo per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. La pubblicazione della notizia della cessione, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento e purchè tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., comporta che coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il debitore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Pertanto, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tali principi in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti trovano applicazione anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'opposta che deve compiutamente adempiere all'onere probatorio su di essa gravante, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, ove generiche e non specificamente argomentate, sono inammissibili e comunque infondate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4706/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente
TRA
Ro.Pa., rappresentato e difeso dall'Avv. AU.GU.;
OPPONENTE
CONTRO
Mb. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GI.BA.;
OPPOSTA
CONTRO
Re. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GI.BA.;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla L. n. 69 del 2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, va chiarito che ai fini della decisione si terranno in considerazione domand…

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