Consiglio di Stato sentenza n. 4966 del 2024

ECLI:IT:CDS:2024:4966SENT

Massima

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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha stabilito che: 1. L'amministrazione comunale, nell'ambito di un procedimento amministrativo complesso e articolato, è tenuta a comunicare in modo chiaro ed esaustivo le singole, effettive ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego, evitando un mero rinvio relazionale a precedenti motivi ostativi, al fine di consentire all'interessato di comprendere adeguatamente le motivazioni del provvedimento e di poter efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa. 2. Nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento di diniego, l'amministrazione, nel rinnovare il procedimento, è tenuta a garantire la partecipazione procedimentale dell'interessato, con la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo, presso il domicilio da questi eletto successivamente all'atto di chiusura/archiviazione del precedente e ormai estinto procedimento, e non presso l'indirizzo del precedente referente indicato nell'istanza originaria. 3. Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all'amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. 4. L'amministrazione, nel rinnovare il procedimento a seguito dell'annullamento giurisdizionale, è tenuta a una ponderata valutazione di tutti gli elementi di fatto sottesi alle ragioni del diniego, confrontandole con le osservazioni e controdeduzioni dell'interessato, nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/06/2024

N. 04966/2024REG.PROV.COLL.

N. 03095/2022 REG.RIC.

N. 09253/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2022, proposto dal Comune di Acerra, in persona del sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il sig. Giuseppe Liguori, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2023, proposto dal Comune di Acerra, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …

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