Consiglio di Stato sentenza n. 5563 del 2023

ECLI:IT:CDS:2023:5563SENT

Massima

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Il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale (ITP) non ha valore di per sé abilitante, pertanto non è idoneo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI); presupposto necessario per l'accesso alle stesse è che gli ITP siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento, diversa dal e ulteriore al titolo di studio posseduto, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti. Il mero possesso del diploma ITP, in assenza di un titolo di abilitazione all'insegnamento, è pertanto insufficiente per l'iscrizione nella seconda fascia delle GI, la quale permette l'accesso diretto all'insegnamento. Ciò vale anche ai fini dell'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), istituite in via transitoria e derogativa per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in quanto le stesse sono state disciplinate, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del d.l. n. 22/2020, conv. in l. n. 41/2020, con ordinanza ministeriale che ha confermato il requisito del possesso di un titolo abilitante o di idoneità all'insegnamento per l'accesso alla seconda fascia. Il regime transitorio e derogatorio previsto per gli insegnanti tecnico-pratici dall'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994, dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 19/2016 e dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017, non consente di derogare a tale principio, in quanto tali disposizioni si riferiscono alla partecipazione ai concorsi a cattedre e non all'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, per le quali è necessario il possesso di un titolo abilitante o di idoneità all'insegnamento. Inoltre, il principio di affidamento non può essere invocato a tutela di una legittima aspettativa sulla validità del titolo di studio ITP ai fini dell'inserimento nelle GPS, in quanto tale titolo non ha valore abilitante secondo la consolidata giurisprudenza. Infine, la previsione di presentazione delle domande di partecipazione alle GPS esclusivamente con modalità telematica non viola l'art. 51, comma 1, Cost. né l'art. 4, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 487/1994, in quanto tali disposizioni non impongono la presentazione in forma cartacea, ma consentono anche la modalità telematica.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/06/2023

N. 05563/2023REG.PROV.COLL.

N. 01138/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2022, proposto da
Domenico Antenucci, Angela Cerrelli, Nicola De Candia, Simona Di Marcantonio, Gaetano Gallo, Angelo La Porta, Francesco Marchini, Antonio Niso, Sabrina Maria Pellerito, Marco Rancan, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uffici…

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