Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21501 del 19 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21501PEN

Massima

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Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica del condannato, ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, presuppone che le condizioni di salute dello stesso siano tali da richiedere cure non adeguatamente erogabili in ambiente carcerario, con concreto pericolo per la sua vita o di gravi conseguenze fisiche. Tuttavia, tale beneficio può essere escluso qualora il giudice accerti, sulla base di elementi concreti e specifici, la persistente pericolosità sociale del detenuto, in ragione del suo ruolo apicale in un'associazione mafiosa, della sua lunga latitanza e della permanente operatività dei gruppi criminali di appartenenza, che rendono probabile il rischio di reiterazione del reato in caso di ritorno nel territorio di origine. In tali ipotesi, il giudice è tenuto a bilanciare le esigenze di cura del detenuto con quelle di tutela della collettività, privilegiando quest'ultime ove la pericolosità sociale risulti concretamente accertata, anche in assenza di una malattia suscettibile di immediata evoluzione critica, purché le condizioni di salute possano essere adeguatamente gestite nell'ambito del circuito penitenziario, eventualmente con il ricorso a strutture sanitarie esterne. Inoltre, il rifiuto del detenuto di sottoporsi ai trattamenti sanitari ritenuti necessari dal giudice integra una condizione ostativa al differimento della pena, atteso che l'accettazione di tali cure rappresenta un presupposto giuridico imprescindibile per l'accoglimento della relativa istanza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. MONACO Marco M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa CERONI FRANCESCA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso o, in subordine, il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 9 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l'istanza di differimento della pena ex articolo 147 c.p., comma 1…

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