Tribunale civile Firenze sentenza n. 110 del 29 gennaio 2014

Massima

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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è illegittimo quando il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza dell'imminente scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro, concede al lavoratore il godimento di un periodo di ferie, manifestando così la volontà di proseguire il rapporto di lavoro e rinunciando implicitamente al potere di recesso per tale causale. In tale ipotesi, il licenziamento successivamente intimato, anche se non eccessivamente tardivo, risulta privo del requisito della tempestività, in quanto il datore di lavoro, con la concessione delle ferie, ha ingenerato nel lavoratore un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto, impedendogli di esercitare la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Pertanto, il licenziamento intimato in tali circostanze deve essere dichiarato illegittimo, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o, in alternativa, al pagamento di un'indennità risarcitoria, in relazione alla durata del rapporto e alla condotta tenuta dal datore di lavoro.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 4079/2011 promossa da:
VI.FO. C.F. (...), con il patrocinio dell'Avv. LO.AN. e dell'Avv. MA.AL., elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIA (...), presso il difensore Avv. MA.AL.
Parte ricorrente
contro
TA. E TA. S.A.S. DI PE. E MA. C.F. (...), con il patrocinio dell'Avv. MA.AN., elettivamente domiciliato in VIALE (...) FIRENZE, presso il difensore Avv. MA.AN.
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Firenze che, in tesi, sia accertato e dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli il 21.1.2011, in costanza di malattia, atteso il mancato decorso del termine di comporto, ex art 2110 cc; che sia condannat…

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