Corte d'appello civile Perugia sentenza n. 15 del 14 febbraio 2023

Massima

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Il diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sorge al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge e non per effetto di un atto di concessione; pertanto, in caso di accertamento dell'insussistenza sopravvenuta di tali requisiti, l'amministrazione è tenuta a disporre la revoca della prestazione a decorrere dalla data della visita di revisione, senza che rilevi il mancato rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento formale di revoca, essendo tale termine finalizzato a responsabilizzare gli organi amministrativi e non a sancire l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate. In tali ipotesi, il principio del legittimo affidamento non può operare a favore del beneficiario, in quanto la comunicazione all'interessato dell'esito della visita di revisione, che ha accertato il venir meno dei requisiti, è sufficiente a far venir meno il suo affidamento sulla definitività dell'attribuzione patrimoniale, senza che sia necessario l'adozione del formale provvedimento di revoca. Pertanto, l'invalido civile è tenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a decorrere dalla data della visita di revisione che ha accertato l'insussistenza sopravvenuta dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI PERUGIA
- SEZIONE LAVORO -
composta dai magistrati:
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Presidente est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere
Dr Pierluigi Panariello - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 111 dell'anno 2022 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.,
promossa da
(...), rappresentata e difesa - giusta delega rilasciata su supporto cartaceo, la cui copia informatica, autenticata dal difensore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica contestualmente al deposito dell'at-to d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c. - dall'avvocato Mo.Ra., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, Via (...)
- appellante -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con sede legale in Roma, Via (...), in persona del l…

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