Corte d'appello civile Ancona sentenza n. 1090 del 25 agosto 2022

Massima

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Il creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del condominio, rappresentato dall'amministratore, può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, in quanto l'obbligazione contrattuale assunta nell'interesse del condominio è parziaria e non solidale. Ciò in quanto, pur essendo il contratto stipulato dall'amministratore in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati, la responsabilità per il relativo corrispettivo è regolata dal criterio della parziarietà di cui all'art. 1123 c.c., non essendo la solidarietà contemplata da alcuna disposizione di legge in materia condominiale. Pertanto, il creditore può indifferentemente chiamare in giudizio i singoli condomini morosi o il condominio, ottenendo in entrambi i casi un titolo esecutivo da porre in esecuzione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Ciò anche in applicazione del novellato art. 63, comma 2, disp. att. c.c., che sancisce l'obbligo per l'amministratore di indicare al terzo i condomini morosi ai fini dell'esecuzione forzata, senza precludere l'azione diretta nei confronti del condominio. Inoltre, il creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del condominio non è tenuto a provare nuovamente l'esistenza e la misura del proprio credito, essendo sufficiente l'allegazione di tale titolo, salvo che il debitore condomino non dimostri l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria. Infine, l'accettazione tacita dell'opera da parte del committente condominio, anche per facta concludentia, comporta l'inversione dell'onere della prova, gravando sul condominio la dimostrazione dell'esistenza di vizi o difformità dell'opera.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli - Presidente
Dott. Pier Giorgio Paslestini - Consigliere
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Consigliere Rel.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 695/2019 e promossa
DA
CURATELA FALLIMENTO (...) S.R.L. in persona del Curatore Avv. (...), rappresentata e difesa dall'avv. Re.Co. del Foro di Ancona
- APPELLANTE -
CONTRO
CONDOMINIO VIA (...) A/B A. in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Si.Ro. del Foro di Macerata
APPELATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
e
(...) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Boccardo del Foro di Ancona
APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.30/2019 pubblicata il 18.01.2019 e…

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